Incarto n.
90.95.00159

Lugano

30 novembre 1998

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

 

 

vicecancelliera

Daniela Regazzi Fornera

 

visto il ricorso del 10 novembre 1995 di

 

 

__________ __________, __________

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione __________ ottobre 1995 del Consiglio di Stato che ha approvato la revisione del PR del Comune di __________ respingendo il ricorso del qui insorgente;

vista la risoluzione 17 aprile 1996 con cui il Consiglio di Stato ha modificato la decisione del 3 ottobre 1995;

 

vista la risposta 2 maggio 1996 al presente ricorso della Divisione della pianificazione territoriale e le osservazioni 20 dicembre 1995 del Municipio di __________;

 

r i t e n u t o

 

in fatto

                                   a.   Il PR del comune di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 19.9.1983. Nelle sedute del 18, 20 e 25 aprile 1994 il Consiglio Comunale ha adottato la sua revisione generale.

 

__________sita nel comune, ha contestato innanzi al Consiglio di Stato, con ricorso del 5 settembre 1994, la scelta del Comune di __________ di estendere, con la revisione, la zona di abitazione estensiva sulle particelle no. __________e __________attigue al suo fondo.

 

                                   c.   Con decisione 3 ottobre 1995 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR, con qualche modifica d’ufficio e rinvio su determinati punti al Comune, respingendo l’impugnativa presentata dal ricorrente.

 

                                  d.   Dissentendo da tale decisione il signor __________ è nuovamente insorto in data 7 novembre 1995 dinanzi a questo Tribunale riproponendo le censure già sollevate in prima istanza, ossia contestando l’estensione della zona di abitazione alle particelle no. __________e __________, attigue alla sua proprietà, prima ancora che si sia proceduto ad una verifica formale dell’area forestale, così come imposto dall’art. 10 cpv. 2 della Legge federale sulle Foreste in caso di revisione del PR.
A suo dire l’inclusione di queste particelle nella zona costruttiva danneggiava in modo considerevole la vegetazione boschiva e distruggeva l’estetica del paesaggio in una zona di verde e di quiete.
Con osservazioni del 20 dicembre 1995 il Comune proponeva di respingere l’impugnativa.

 

                                   e.   Con risoluzione del 17 aprile 1997 questo Tribunale respingeva nel frattempo il ricorso del signor __________ __________ __________, proprietario delle particelle no. __________.__________ e __________, pure presentato contro l’ampliamento della zona edificabile ai particellari __________e __________. Sentenza impugnata da quest’ultimo in data 22 maggio 1997 davanti al Tribunale federale, il quale con giudizio del 3 settembre 1998 ha definitivamente respinto le censure del signor __________ __________ confermando di conseguenza le scelte pianificatorie operate e dal Comune e dal Consiglio di Stato.

 

 

                                    f.   Posto che il contenuto dell’impugnativa del qui ricorrente ricalca essenzialmente le censure sollevate dal signor __________ __________ fino alla massima istanza federale, in data 13 ottobre 1998 questo Tribunale invitava il signor __________ a volersi esprimere circa il mantenimento o meno del ricorso all’esame.

 

 

                                  g.   Con scritto del 18 novembre 1998 il signor __________ __________ comunicava il ritiro della sua impugnativa contro il PR di __________.

 

 

considerato

 

in diritto

 

                                   1.   Il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico.

 

                                   2.   A norma dell’art. 28 LPamm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia alla parte soccombente e, giusta l’art. 31 LPamm, condannarla al pagamento di un’indennità alla controparte. In linea di principio è soccombente l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame (desistenza) o comunque si assoggetta, espressamente o implicitamente alla decisione impugnata.

 

                                   3.   Nel caso concreto soccombente è il ricorrente che ha desistito nella causa, rinunciando a censurare oltre le scelte pianificatorie in esame.
Considerata comunque la situazione questo Tribunale ritiene che si può prescindere dalla condanna del ricorrente al pagamento di tasse e spese di giudizio

 

Per questi motivi,

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese.

 

                                   3.   Intimazione:                  - __________ __________, __________
                                       - Municipio di __________
                                       - Consiglio di Stato, Bellinzona
                                       - Divisione della pianificazione territoriale,                                                               Bellinzona

 

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario