Incarto n.
90.95.00056

Lugano

17 dicembre 1996

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

 

 

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

 

visto il ricorso del 26 aprile 1995 di

 

 

__________ __________, __________

rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________, 

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione _________ marzo 1995 del Consiglio di Stato che approva il PR del Comune di _________ 

 

                                         visto le osservazioni 24 maggio 1995 del Comune di __________ e      la risposta 5 settembre 1995 del Consiglio di Stato.

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

                                         visto che con decisione 16 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha approvato i comparti sospesi del PR e con essi i punti contestati                               dal ricorrente;

 

                                         preso atto dello scritto 16 dicembre 1996 del ricorrente che         dichiara di ritirare l’impugnativa, posto che la nuova decisione     governativa risolve la vertenza nel senso da lui postulato;

 

considerato

 

                                         che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;

 

                                         che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;

 

                                         che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso chiesto dal ricorrente la decisione impugnata;

 

                                         che in concreto l’abbandono della soluzione pianificatoria avversata dai ricorrenti rende senza oggetto il loro ricorso e vale acquiescenza da parte del Comune;

 

                                         che dunque al Comune devono essere poste a carico congrue ripetibili a favore dei ricorrenti;

 

decreta

 

                                   1.   Il ricorso é stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese. Il Comune verserà fr. 800.- di ripetibili al ricorrente.

                                    3.   Intimazione a:

- Avv. __________ __________, __________

 

- Municipio di __________

 

- Consiglio di Stato, __________

 

- Sezione pianificazione urbanistica, __________

 

 

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario