Incarto n.
90.1995.00069

Lugano

13 aprile 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

 

 

vicecancelliere

Tito Ponti

 

statuendo sul ricorso del 4 maggio 1995 di

 

 

__________ __________, __________

rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________, 

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione __________ marzo 1995 del Consiglio di Stato che approva il PR del comune di __________

 

                                         rilevato che nel ricorso di seconda istanza il ricorrente, proprietario della part. n. __________RFD __________, chiedeva lo stralcio o quantomeno la riduzione del vincolo di piazza di giro gravante il suo fondo, come pure l'annullamento della variante di PR relativa alla formazione di una fascia libera da costruzioni sul medesimo fondo;

 

                                         preso atto che il comune di __________, nella sua ultima variante di PR presentata al CdS per approvazione, ha riconsiderato le sue precedenti proposte pianificatorie, annullando i citati vincoli gravanti la part. n. __________RFD;

 

                                         considerato che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi d'oggetto, rispettivamente d'interesse giuridico;

 

                                         che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;

 

                                         che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza),

 

                                         che in concreto soccombente è il Comune di __________ che ha aderito alle domande ricorsuali ;

 

                                         che venuto così meno l’interesse della vertenza questa va stralciata, con obbligo a carico del comune di corrispondere congrue ripetibili all’insorgente, assistito da un avvocato;

 

                                         che tutto considerato, visto la relativa semplicità della materia del contendere, un onorario di fr. 1.200.-- (milleduecento) pare adeguato;

 

Per questi motivi,

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia; il Comune di __________ corrisponderà fr. 1'200.-- (milleduecento) di ripetibili al ricorrente.

                                   3.   Intimazione:                  - Avv. __________ __________, __________, per il ricorrente
                                       - Municipio di __________
                                       - Consiglio di Stato, __________
                                       - Sezione pianificazione urbanistica,                                                             ___________

 

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario