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Incarto n. |
9 giugno 1997 |
In nome |
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composto dai giudici: |
Efrem Beretta, presidente,
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vicecancelliere |
Tito Ponti |
visto il ricorso del 21 novembre 1996 di
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1. __________ __________, __________, 2. __________ __________, __________, 3. __________ __________, __________, 4. __________ __________, __________, 5. __________ __________, __________, 6. __________ __________, __________, 1.,2.,3.,4.,5.,6. Avv. __________. __________, __________ __________,
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Contro |
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la risoluzione 16 ottobre 1996 del Consiglio di
Stato che approva l’Inventario degli edifici fuori zona edificabile (IEFZE)
di __________ |
ritenuto
in fatto
a. Con decisione 16 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha approvato l’Inventario degli edifici fuori zona edificabile del Comune di __________. In quell’occasione, la valutazione dell’edificio situato al subalterno k del mapp. n. __________RFD, di proprietà dei ricorrenti, é stata modificata da “meritevole di conservazione 1a” a “meritevole di conservazione 1d”. All’atto pratico, questa classificazione si traduce con l’impossibilità per i proprietari di intervenire sull’edificio rustico esistente, modificandone la destinazione a scopi abitativi.
b. Dissentendo da questa decisione i suddetti proprietari sono insorti presso il Tribunale della pianificazione del territorio, chiedendo il ripristino della classificazione decisa dal Comune di __________ (cat. “1a”), in modo da permettere un eventuale trasformazione e cambiamento di destinazione dell’edificio considerato.
Tale richiesta é stata recepita dal Consiglio di Stato, che nelle sue osservazioni al ricorso del 10 marzo 1997 ha proposto l’accoglimento del ricorso.
letti ed esaminati gli atti;
considerato
che il rustico sito al sub. k del mapp. __________è stato classificato “meritevole di conservazione 1a” nell’Inventario delle costruzioni fuori dalle zone edificabili (IEFZE) allestito dal Comune di __________;
che la risoluzione governativa di approvazione dell’Inventario non ha approvato la suddetta classificazione, declassando d’ufficio il rustico in “meritevole di conservazione 1d”;
che i ricorrenti impugnano questa decisione pretendendo che il rustico venga nuovamente inserito nella categoria “meritevole tipo 1a)”;
che il Consiglio di Stato nelle sue osservazioni ha ritenuto potersi accedere a questa richiesta viste le caratteristiche funzionali e territoriali del manufatto;
che non vi sono motivi per ritenere che questo riesame della propria valutazione da parte dell’autorità di approvazione della pianificazione, cui compete la vigilanza sulla pianificazione locale e in particolare sulla corretta gestione del problema rustici, non sia sorretto da valide ragioni,
che il tribunale ritiene degna di adesione la proposta governativa che conferisce al rustico in discussione un regime pianificatorio più chiaro e definito;
Per questi motivi,
visto l’art. 38 LALPT, l’art. 23 OPT e ogni altra applicabile alla fattispecie;
decreta e pronuncia:
1. Il ricorso é accolto.
§ di conseguenza la decisione impugnata è annullata nella misura in cui attribuisce d’ufficio il rustico al sub. k mapp. __________ comune di __________ alla categoria “meritevole di conservazione 1d”. L’Inventario delle costruzioni fuori dalle zone edificabili è modificato classificando l’edificio litigioso nella categoria degli “edifici degni di conservazione del tipo 1a)”.
2. Non si prelevano tasse né spese. Il Consiglio di Stato verserà fr. 500.- (cinquecento) di ripetibili ai ricorrenti, patrocinati da un avvocato.
3. Intimazione: - Avv. __. __________, __________, per i ricorrenti;
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Municipio di ________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario