Incarto n.
90.96.00001

Lugano

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

 

 

vicecancelliera

Daniela Regazzi Fornera

 

visto il ricorso del 18 gennaio 1996 di

 

 

__________ & __________ SA., __________

rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del Consiglio di Stato n. __________ del __________.11.1995

che approva parzialmente il PR del Comune di __________

 

visto la risposta 21 marzo 1996 della Divisione della

pianificazione territoriale;

 

rilevato

 

in fatto

 

                                     

                                   a.   Il PR del comune di __________ è stato adottato dal Consiglio comunale il 6.5.1994 e approvato parzialmente dal Consiglio di Stato con la risoluzione del __________.11.1996. Su taluni punti il PR è stato modificato d’ufficio, per altri l’approvazione è stata negata e il punto controverso rinviato per nuova decisione al Comune. La zona industriale ha formato oggetto di una separata istruttoria vertente essenzialmente sul rischio geologico e alluvionale cui è esposta la zona. A seguito delle risultanze della perizia giudiziaria esperita dal dott. __________ __________ si convenne di approntare una variante che ridefinisse da un lato la zona industriale includendovi i terreni la cui esclusione è contestata in causa e rivedesse dall’altro il piano del paesaggio in punto alle zone di pericolo, con lo stralcio delle aree designate a pericolo basso e il declassamento ad aree di pericolo basso di quelle designate a pericolo medio. Si è inoltre deciso di aggiungere un capoverso 9 all’art. 33 NAPR del seguente tenore: “nella zone soggette a pericolo naturale nuove costruzioni, modifiche, ampliamenti, trasformazioni e cambi di destinazione sono ammesi a condizione che vengano adottate misure costruttive di protezione diretta (ad es. rinforzi della costruzione, limitazione di aperture verso il pericolo), atte a ridurre in modo sostanziale la vulnerabilità. L’art. 33bis verrà soppresso con l’entrata in vigore della surriferita disposizione.”

                                         La variante è stata in effetti adottata dal Consiglio comunale e il Consiglio di Stato l’ha approvata il 13 maggio 1998.

                                         Con scritto 23 giugno 1998 il ricorrente chiede lo stralcio della vertenza e la decisione sulle ripetibili.

 

 

considerato

 

 

in diritto

 

                                   1.   Il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico.

 

 

                                   2.   A norma dell’art. 31 LPAmm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte.

                                                                               

 

                                   3.   Soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza).

 

                                   4.   Soccombente in concreto è il Consiglio di Stato, il quale dopo aver negato l’approvazione della zona in considerazione del pericolo incombente sulla medesima ha poi approvato, a seguito della citata perizia, la riammissione nella zona stessa dei terreni esclusi.

 

 

                                   5.   Venuto così meno l’oggetto della vertenza, questa va stralciata, con obbligo a carico del Consiglio di Stato di corrispondere congrue ripetibili all’insorgente, assistito da avvocato.

                                         Nel caso presente, considerata la non particolare difficoltà della fattispecie imperniata sul tema squisitamente tecnico e infatti risolto dalla perizia sulla pericolosità della zona litigiosa e tenuto conto del tempo occorrente per l’elaborazione degli allegati nonché per la partecipazione alle due udienze e per altri minori incombenti, riteniamo, in applicazione dei combinati disposti degli articoli 8, 10 e 26 TOA, che le ripetibili possano ragionevolmente essere fissate in fr. 4.000.-, corrispondenti ad un dispendio di tempo di 20 ore per 200.- fr/h.

 

P.q.M.

 

decreta

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia; il Cantone corrisponderà fr. 4'000.-- di ripetibili al ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a :               - Avv. __________ __________, __________,

                                                                                - Municipio di __________,

                                                                                - Consiglio di Stato, Bellinzona,

                                                                                - Sezione pianificazione urbanistica,

                                                                                  Bellinzona

 

 

 

 

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             Il segretario