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Incarto n. |
27 marzo 1997 |
In nome |
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composto dai giudici: |
Efrem Beretta, presidente,
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vicecancelliera |
Daniela Regazzi Fornera |
visto il ricorso del 17 aprile 1996 di
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__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
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contro |
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la decisione del __________ febbraio 1996 no. __________ del Consiglio di Stato che approva la revisione del Piano Regolatore del Comune di __________;
viste le osservazioni del 27 giugno 1996 del Municipio di __________;
vista la risposta del 8 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
esperiti i necessari accertamenti,
letti ed esaminati gli atti, |
r i t e n u t o
in fatto
a. Il signor __________ __________ è proprietario delle particelle no. __________e __________site nella frazione di __________.
b. Nelle sedute del 21, 22, 28, 29 novembre e del 5 dicembre 1994 il Consiglio comunale di Gordola ha adottato la revisione del Piano Regolatore. Nell’ambito di questa adozione il fondo no. __________è stato escluso dal territorio edificabile, mentre sul mappale no. __________è stato istituito un vincolo di posteggio pubblico.
c. Contro l’esclusione
del suo particellare no. __________ dalla zona residenziale, rispettivamente
contro la creazione di una zona AP-EP su parte del fondo __________, il signor
__________ è insorto in data 24 maggio 1995 davanti al Consiglio di Stato
censurando la scelta operata dal legislativo comunale, rilevando da un lato
come l’inserimento del suo mappale no __________nel comparto edificabile
permetterebbe di tracciare il confine della zona residenziale in corrispondenza
con un limite fisico esistente sul terreno (condotta forzata AIL) garantendo
così una configurazione più compatta ed omogenea, ed evidenziando dall’altro
lato come l’istituzione di un vincolo parcheggio sul fondo no. __________non
risponda ad un interesse pubblico e quindi rappresenti una violazione della
proprietà privata.
Il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento del vincolo e l’estensione della
zona edificabile al mappale no. __________.
d. Con risoluzione 27 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR e respinto l’impugnativa avanzata dal ricorrente. Al proposito il Governo ha specificato che non può sostituirsi al comune nelle scelte pianificatorie di portata locale se sufficientemente fondate neppure qualora altre soluzioni potrebbero apparire altrettanto opportune o migliori. Esso ha inoltre evidenziato problemi di sovradimensionamento del territorio edificabile previsto a PR.
e. Dissentendo da questa decisione il signor __________ è nuovamente insorto davanti a questo Tribunale in data 17 aprile 1996, ribadendo in sostanza quanto già rilevato davanti all’istanza di primo grado. Aggiuntivamente egli ha censurato una violazione dell’art 4 CF, ossia una violazione del diritto di essere sentiti da parte dell’autorità di primo grado, non avendo quest’ultima esperito un sopralluogo in contraddittorio, circostanza particolarmente grave ritenuto che il Consiglio di Stato è l’unica autorità di ricorso che dispone di un pieno potere cognitivo. Il ricorrente ha quindi chiesto già per questo motivo l’annullamento della decisione impugnata.
f. Con risposta del 8
ottobre 1996 al ricorso il Consiglio di Stato chiede la reiezione
dell’impugnativa riconfermandosi nelle argomentazioni già addotte con la
risoluzione impugnata.
Dal canto suo il Municipio, nelle sue osservazioni del 27 giugno 1996,
evidenzia come il vincolo di posteggio previsto risulti dalla assoluta
necessità di creare dei posti auto supplementari nella frazione di Gordemo, in
special modo nella zona centrale.
g. In data 27 novembre 1996 si è esperito un sopralluogo nell’ambito del quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
La legittimazione ricorsuale del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibili in ordine.
2. Il ricorrente
ravvisa preliminarmente una violazione del diritto di essere sentiti e quindi
dell’art. 4 Cost. nel rifiuto del Consiglio di Stato di effettuare un
sopralluogo in contraddittorio.
Al proposito ricordiamo che l'art. 4 Cost. conferisce agli amministrati il diritto di essere sentiti prima che l'autorità assuma una decisione propria a ledere la loro posizione giuridica. L'estensione di questo diritto, la cui violazione costituisce diniego di giustizia, è definita in primo luogo dal diritto procedurale cantonale e, sussidiariamente, se le garanzie offerte da quest'ultimo sono insufficienti, dai principi procedurali che la giurisprudenza ha dedotto dal disposto costituzionale (DTF 119 Ia 149 consid. b). In concreto la LPam non prevede più ampi diritti di quelli garantiti dall’art. 4 Cost.
Il diritto di essere sentiti abbraccia la facoltà dell'interessato di esporre le sue ragioni, di fornire prove su fatti rilevanti, di aver libero accesso agli atti, di partecipare all'amministrazione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo. Il diritto di essere sentito è nello stesso tempo un'istituzione finalizzata all'istruzione della causa e una facoltà concessa alla parte di partecipare alla formazione di decisioni che potrebbero influire sulla sua situazione giuridica (DTF 115 Ia 96).
Il diritto di essere sentito è di natura formale. La sua violazione comporta l'annullamento della disposizione impugnata, a prescindere da quali possano essere le prospettive di esito dell'impugnativa (DTF 111 Ia 166).
La giurisprudenza ammette tuttavia che il vizio possa essere sanato se il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’autorità di ricorso in grado di esaminare liberamente tutte le questioni che avrebbero potuto essere sottoposte all’autorità inferiore se questa avesse sentito la parte; in altri termini se sui punti essenziali per il giudizio l’autorità di ricorso ha lo stesso potere cognitivo dell’autorità inferiore (DTF 118 Ib 120, 117 Ib 87 consid. 4, 114 Ia 314, 110 Ia 82, 105 Ib 174).
Così in concreto. Il
ricorrente ha potuto proporre in questa sede tutte le sue censure e
sostanziarle. Esse sono di natura a poter essere esaminate dal TPT con piena
cognizione. E' censurata l'illiceità della misura pianificatoria, la violazione
del diritto federale e in particolare dell’art 15 LPT; il tribunale è chiamato
a pronunciarsi sulla base legale, sull'interesse pubblico, sulla
proporzionalità, sul rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento,
ecc., questioni tutte di diritto e dunque rientranti nel suo potere cognitivo
(art. 38 cpv. 2 LALPT).
E' privo di rilevanza in questo contesto che il tribunale non disponga del
sindacato di opportunità. Nelle circostanze può essere lasciato aperto il
quesito se davvero il Consiglio di Stato non abbia proceduto agli atti
istruttori richiesti, atteso che al vizio è stato, come detto, semmai posto
rimedio in questa sede, garantendo il pieno esercizio di tutti i diritti
procedurali e assumendo in contraddittorio le prove ritenute necessarie, tra le
quali il sopralluogo del 27 novembre 1996. All’inconveniente della perdita del
doppio grado di giurisdizione, si contrappongono esigenze di economia
processuale che in questo caso sono chiaramente prevalenti e si oppongono al
rinvio della vertenza alla precedente istanza.
Questa prima censura del ricorrente va quindi respinta.
3. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità,( tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
4. Scopo essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.). Obiettivo primo, la netta separazione tra territorio abitato e non.
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio oltre a garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio dev’essere tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrandovi armoniosamente gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi e permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.
Si tratta di esigenze spesso contrastanti, di una realtà talvolta troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura, il paesaggio e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a). Il principio trova la sua consacrazione all’art. 3 OPT (Obbligo di ponderazione) ai cui sensi “se dispongono di margini d’azione nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi.” In tale contesto esse: “a) verificano gli interessi toccati; b) valutano gli interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili; c) tengono conto di tali interessi nel miglior modo possibile, sulla base della loro valutazione.” Infine “nella motivazione delle decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi.”
L’assenza o carenza della ponderazione porta alla violazione dell’art. 4 Cost. (DTF 114 Ia 376).
5. Come già rilevato
nei fatti, in concreto il ricorrente contesta il mancato inserimento del suo
mappale no. __________ nella zona edificabile al momento dell’adozione della
revisione PR da parte del legislativo comunale.
La validità di questa scelta pianificatoria verrà esaminata in dettaglio qui di
seguito. Preliminarmente vanno però evidenziati alcuni principi pianificatori
che trovano applicazione nella fattispecie.
Innanzitutto per quanto riguarda la zona edificabile va rilevato che giusta l’art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all’edificazione già edificati in larga misura (lett. a) o prevedibilmente necessari all’edificazione e urbanizzati entro quindici anni (lett. b).
Va tenuto presente che l’art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, per definizione. Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 ss consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a).
Tranne, dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno relativizzati.
a. L’idoneità va generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del suolo.
La sua attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a. e b., 24 LPAmb). Deve inoltre tener adeguatamente conto delle necessità delle
infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
b. Per stabilire se i terreni sono già ampiamente edificati si tien conto delle costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, ad eccezione segnatamente delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, formare un agglomerato sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati, a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto (__________), o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e non devono per prevalenti motivi avere altra attribuzione.
Si terrà conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (__________) è condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale (DTF 116 Ia 336 ss consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia considerato che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè a escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 ss consid. 4 d)da).
c. Il requisito più delicato è quello della prevedibile necessità di far capo a determinati fondi, per l’edificazione, nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente
usato consiste nel determinare qual è stato il fabbisogno di terreno
edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per
pronosticare il fabbisogno dei prossimi quindici
anni; nel contempo si rileva l’evoluzione demografica degli ultimi anni,
ricavandone una prognosi di sviluppo per i prossimi quindici. Si
confronta infine questi dati con la contenibilità del piano. Il
metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale
federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa
la prognosi dell’art. 15 sul rapporto
tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della
zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di
utilizzo delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se ne
calcola il fabbisogno per i prossimi 15. Pure questo metodo
ha avuto l’approvazione del Tribunale federale (DTF 114
Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree
edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta fatto il raffronto tra contenibilità e presumibile
fabbisogno rimane da stabilire se la prima è ragionevolmente
commisurata al secondo. Il Tribunale federale
ha giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti
nel termine di 15 anni, poteva essere accertato quale principio
pianificatorio, purché si limitasse a fissare il dimensionamento
massimo della zona edificabile ammissibile in casi estremi e in quelli solo,
non invece se dovesse valere quale generale
licenza di aumentare la zona edificabile si da contenere il doppio della popolazione
(DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato l’eccessivo
schematismo di simili formule.
Pure qui si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che
la zona edificabile è eccessivamente dimensionata. L’art 15 LPT, avverte il
Tribunale federale, non ha carattere di assolutezza,
non è da solo determinante. L’azzonamento deve
tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento
equilibrato, commisurato allo sviluppo che si vuole
imprimere al paese.
Ciò richiede la ponderazione generale di tutti gli aspetti, di tutti
gli interessi essenziali attinenti al territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia
369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
6. Fatte queste premesse occorre ora applicare questi principi alla fattispecie concreta.
6.1 Dal compendio dello
stato dell’urbanizzazione allestito dall’Ufficio tecnico comunale, si evince
che la contenibilità dei terreni inedificati presenti su tutto il territorio
comunale è di 6956 unità insediative, comprendente 4234 abitanti e 1545 posti
lavoro. Ciò significa che esiste un potenziale di riserva che permette più del
raddoppio dell’attuale popolazione, la quale, a fine anno 1994, contava 3’693
abitanti (vedi Annuario statistico ticinese, ed. 1995). Per sfruttare a pieno
il potenziale edificatorio previsto dal PR si dovrebbe quindi verificare, nei
prossimi 10,15 anni (di cui all’art. 15 LPT), un aumento di oltre il 100% della
popolazione attuale (con precisione del 114,6%). Situazione questa
difficilmente ipotizzabile, specialmente se si considera che l’evoluzione
demografica registrata nel comune negli ultimi decenni rende altamente
improbabile l’esigenza di una così elevata ricettività del PR. In effetti, come
rilevato dall’Annuario statistico ticinese, la popolazione economica residente
nel comune è passata da 2’586 unità nel 1970 a 2’956 nel 1980 e a 3’493 nel
1990, pari ad un aumento del 14% rispettivamente del 18%.
Aumenti questi ben lontani da quello pronosticato per il prossimo decennio dal
nuovo PR. Anche nelle ipotesi più ottimistiche, va escluso che nel prossimo
decennio la popolazione del Comune di Gordola possa raddoppiare.
Dallo studio sul compendio dello stato di urbanizzazione risulta inoltre che il
48,5% dei terreni posti nel comparto edificabile sono ancora liberi da
costruzioni, il che equivale a 517’800 mq di superficie edificabile netta
ancora disponibile, oltretutto già equipaggiata. In particolare nella frazione
di Gordemo, dove sono siti i fondi del ricorrente, il 38,91% dei terreni posti
in zona edificabile (pari a 23’800 mq di superficie) risultano non ancora
edificati pur essendo già urbanizzati.
In simili circostanze è comprensibile l’intenzione del Comune di non voler
estendere oltre il perimetro edificabile, ma di mantenere come principio la
conservazione del limite della zona edificabile previsto nel vecchio PR.
In definitiva la richiesta del ricorrente di estendere la zona edificabile
anche al suo particellare, non risponde ai precetti degli art. 1 e in
particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della
popolazione) e oltretutto non adempie al requisito di cui all’art. 15 lett. b
LPT e non è quindi conforme al diritto federale (cfr. DTF 114 Ia 255) pertanto
non può trovare conferma in questa sede. Ciò significherebbe andare contro la
costante prassi, sancita da una consolidata giurisprudenza federale, “secondo
cui sussiste un interesse generale ad impedire, rispettivamente a ridurre la
formazione di zone edificabili troppo vaste” (DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c.
Consiglio di Stato del Canton Ticino rel. al PR di Vaglio, IP. 673/1993; cfr.
pure la giurisprudenza ivi citata, DTF 117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e,
116 Ia 231 in alto, 114 Ia 369).
La decisione del consiglio comunale di non estendere oltre il comparto
edificabile a Gordemo appare quindi corretta.
6.2 Anche il presupposto
di una preesistente ampia edificazione, di cui all’art 15 lett. a LPT, non è in
concreto adempiuto. A parte la presenza di una vecchia casa e di un rustico, il
comparto che si estende fino alla condotta forzata AIL (limite fino al quale il
ricorrente vorrebbe estendere la zona edificabile) risulta ancora libero da
costruzioni. Il fatto che i terreni in questione appaiono già urbanizzati non
può da solo comportare l’obbligo d’assegnazione alla zona edificabile.
7. A mente di questo
Tribunale oltre al problema del sovradimensionamento ci sono però anche motivi
di natura agricola, in particolare di salvaguardia del territorio viticolo.
Le zone agricole comprendono, giusta l’art. 16 cpv. 1 LPT, i terreni idonei
all'utilizzazione agricola o all'orticoltura e quelli che, nell'interesse
generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura; per quanto possibile
devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). L'art.
3 cpv. 2 lett. a LPT prescrive inoltre alle autorità incaricate di compiti
pianificatori di mantenere all'agricoltura sufficienti superfici coltive
idonee. Queste hanno subito una drastica amputazione negli anni addietro, che
rende particolarmente importante ed attuale la salvaguardia di quelle
superstiti e ciò per tutta una serie di motivi (segnatamente le necessità
dell'agricoltura stessa, l'esigenza di assicurare l'approvvigionamento
alimentare del paese in caso di crisi, la protezione del paesaggio, la riserva
di aree vergini per le prossime generazioni).
Come rileva il Tribunale federale, le finalità della zona agricola sono
molteplici: travalicano l’ambito meramente agricolo per invadere la politica
dell’alloggio, del mercato immobiliare, della protezione dell’ambiente, ecc. La
zona agricola è l’antagonista per eccellenza della zona edificabile di cui è
chiamata a contrastare l’invadenza. In questa funzione deve mantenere libere
anche aree mediocremente idonee all’agricoltura ma meritevoli per altre
considerazioni di essere conservate. Questa funzione protettiva non può essere
svolta dalle zone di protezione dell’art. 17 LPT, poiché in linea di principio
queste tutelano solo i paesaggi “particolarmente belli”. Di conseguenza la
protezione di paesaggi “normali” può unicamente farsi attribuendoli a zone
agricole (sentenza 4.6.1993 della I. Corte di diritto pubblico, ZBl, Band
95/1994 pag. 133 seg., trad. libera). E’ in effetti innegabile che l'uso
agricolo del suolo è uno dei fattori che maggiormente determinano le fattezze
di un paesaggio (DTF 113 Ia 200). Non a caso, nel porre il rispetto del
paesaggio tra i principi pianificatori fondamentali, l’art. 3 cpv. 2 LPT
precisa alla lett. a) che a questo fine occorre “mantenere per l’agricoltura
superfici coltive idonee.”
Nel caso concreto,
l’inserimento del fondo del ricorrente e di quelli confinanti in zona agricola
è sicuramente conforme all’art. 16 LPT nonché ai principi di cui sopra: l’area
all’esame non è, come detto, improduttiva né tanto meno sterile e forma un’area
agricola relativamente vasta e pregiata anche dal punto di vista paesaggistico.
8. A riguardo della contestazione del vincolo per posteggio previsto sul mappale no. __________, va rilevato quanto segue.
Per prassi costante del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid. 4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
8.1 Ai sensi dell’art. 26 LALPT il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.
Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
Il vincolo in contestazione dispone pertanto di una base legale chiara ed esplicita.
8.2 Il ricorrente nega
l’esistenza del requisito dell’interesse pubblico al posteggio in esame data la
mancanza di un effettivo fabbisogno.
Dagli atti a nostra disposizione si può però dedurre che nella fattispecie in
esame, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, sussiste in realtà
un’effettiva necessità alla creazione di uno spazio per parcheggio pubblico.
Con il sopralluogo si è potuto rilevare che, come spesso succede nei nuclei di
paese, la realizzazione di posteggi pubblici è dettata non solo dall’esigenza
di creare delle aree di sosta in aggiunta a quelle già esistenti, ma pure dalla
necessità di liberare le strette stradine e le corti del nucleo
dall’ingombrante presenza di veicoli stazionati qua e là e di prevenire la
disordinata realizzazione di posteggi privati in zone paesaggisticamente
sensibili.
Il Municipio nelle sue osservazioni al ricorso ha in effetti evidenziato che
questa scelta pianificatoria si giustifica anche per meglio strutturare lo
spazio pubblico presente al centro del nucleo, permettendo oltre la
realizzazione di nuovi parcheggi pure un allargamento del campo stradale con un
adeguato arredo.
Alla luce di queste considerazioni, ben si può affermare che la misura
pianificatoria proposta risponde ad un giustificato interesse pubblico.
9. Resta da esaminare
la questione a sapere se il vincolo rispetti il principio della proporzionalità
e segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili, è
idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso e se sussiste un
rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e la restrizione della
proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).
Al proposito il ricorrente rileva come attualmente l’area soggetta al vincolo
risulta già adibita a posteggio privato, quindi la situazione rimarrebbe
sostanzialmente immutata dato che i nuovi posteggi non farebbero altro che
sostituire quelli già esistenti. Inoltre qualora egli dovesse edificare il
proprio fondo sarebbe chiamato a pagare un contributo sostitutivo per
l’impossibilità di disporre di propri posteggi. A suo dire quindi la misura
viola il principio della proporzionalità.
Al riguardo va detto che l’ubicazione del fondo del ricorrente si presta
senz’altro in modo ideale per un aumento di parcheggi pubblici nella frazione
di Gordemo, essendo in pratica concomitante con un’area che già attualmente
risulta adibita a questo scopo. Come già sopra rilevato questo intervento
permetterà di ristrutturare l’intero spazio pubblico centrale del paese. Le
altre ubicazioni per parcheggio previste sono percontro dislocate ai margine
della frazione e quindi non si prestano altrettanto bene alla realizzazione
dello scopo previsto.
Per quel che concerne il rapporto tra sacrificio imposto al ricorrente ed
esigenza pubblica, va detto che la misura non sembra ledere sproporzionatamente
gli interessi del privato. L’edificazione in quanto tale della particella non
viene compromessa, come neppure la possibilità di realizzare dei posteggi
privati, essendo il fondo raggiungibile anche da un stradina laterale. Sul
paventato maggior costo di realizzazione dei parcheggi rispetto ad una
attuazione lungo il fronte stradale principale, non sono state in definitiva
adotte delle prove concrete da parte del ricorrente, ragion per cui la censura
non può venir seguita.
Quanto all’eventualità evocata dal ricorrente che il Comune prelevi un
contributo sostitutivo per l’impossibilità di effettuare i posteggi, è tema che
esula dall’ambito pianificatorio e quindi dal presente giudizio.
10. Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabile,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Il ricorrente è condannato
al pagamento di una tassa di giudizio e di spese per complessivi fr. 300.--
(trecento).
3. Intimazione: - Municipio di __________
- Avv. __________. __________
-
Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario