Incarto n.
90.1996.00088

Lugano

24 maggio 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna

 

 

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 2 agosto 1996 di

 

 

__________ __________, __________

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 29 marzo 1995 no. __________del Consiglio di Stato che approva il Piano Regolatore e l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili del Comune di __________;

 

viste le osservazioni 20 febbraio 1997 del Consiglio di Stato;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

visto lo scritto 7 giugno 1999 del ricorrente che dichiara di ritirare il ricorso "se gli interventi effettuati contro il pericolo di caduta di massi saranno ritenuti validi e la zona sarà di nuovo inserita nella zona edificabile senza condizioni speciali";

 

considerato che i ripari contro la caduta di masi sono stati effettuati mediante la posa di reti di contenimento con l'effetto di declassare la zona di pericolo da grado di rischio medio a grado basso:

 

che con ciò l'appartenenza del fondo del ricorrente alla zona edificabile non è pregiudicata ed è unicamente sottoposta a condizioni di scarsa portata;

 

ritenuto che il ricorso è così divenuto privo di giuridico interesse;

 

 

decreta

 

                                   1.   Il ricorso é stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese.

                                    3.   Intimazione a:

- __________

 

- Municipio di __________

 

- Consiglio di Stato, Bellinzona

 

- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona

 

 

 

 

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario