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Incarto n. 90.96.00093 90.97.00058 |
17 dicembre 1997 |
In nome |
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composto dai giudici: |
Efrem Beretta, presidente,
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Il segretario |
Fiorenzo Gianinazzi |
visto i ricorsi
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__________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________,
__________ e di __________ __________, __________ e __________ __________, __________, (tutti rappr. dall'avv. __________ __________, __________), del 4 settembre 1996 |
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contro |
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la risoluzione n. __________ del 3 luglio 1996 del Consiglio di Stato, che approva parzialmente la revisione del PR del Comune di __________, e la risoluzione 26 marzo 1997, che statuisce su alcune proposte di zona artigianale - commerciale - amministrativa e sull'art. 49 NAPR;
e il ricorso 5 maggio 1997 del
Comune di __________ (rappr. da avv. __________ __________, __________ __________)
contro |
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la risoluzione 26 marzo 1997 (n. __________) del Consiglio di Stato che decide alcune proposte di zona artigianale - commerciale - amministrativa e si pronuncia sull'art. 49 NAPR; |
visto la risposta 19
novembre 1996 del Consiglio di Stato,
le osservazioni 19 novembre 1996 del Comune di __________,
la risposta 10 luglio 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Nella sua seduta del 12 giugno 1995 il Consiglio comunale di __________ ha approvato il nuovo PR e le relative Norme di attuazione (NAPR). Tale piano prevede, in particolare, l’attribuzione di gran parte del comparto del __________ __________ ad una zona mista artigianale-commerciale-amministrativa (in seguito, ACA).
La zona é disciplinata dall'art. 49 NAPR, che al punto 9 prevede:
“9) Per l’edificazione valgono le seguenti norme particolari
a) Indice di occupazione (IO) 50%
b) Indice di edificabilità (IE) 5mc/mq
(misura secondo raccomandazioni __________ __________/1975 - ed. 1993)
c) H massima (filo superiore gronda) m. 12.00
d) Distanza da confine Dc m.
5 o in contiguità
e) Distanza dalle strade m. 8 dall’asse.
b. Nella risoluzione del
3 luglio 1996 (n. __________) il Consiglio di Stato critica la disposizione dell'art.
49 NAPR che allarga alle costruzioni amministrative l'applicazione dell'indice
di edificabilità (IE) e preannuncia l'intenzione di non approvare il
disposto, fissando al comune e ai proprietari interessati un termine di 60
giorni per presentare le loro osservazioni; dopodiché deciderà.
Il Consiglio di Stato preannuncia inoltre l'intenzione di non approvare
l'inserimento nella zona ACA dei part. __________e __________, di proprietà di
__________ e __________ __________, il primo, della __________ __________
__________, il secondo.
Nelle osservazioni del 22 ottobre 1996 il Municipio espone i motivi
giustificanti l'applicazione dell'IE a tutte, indistintamente, le destinazioni,
siano esse artigianali, commerciali o amministrative.
Lo scopo è essenzialmente di non intralciare la conversione all'uso
amministrativo di costruzioni non più utilizzabili a fini industriali o
artigianali. Tale è l’effetto che si otterrebbe affiancando l’IS all'IE come
chiede il Consiglio di Stato.
Condividono lo stesso punto di vista, nelle loro osservazioni, la __________
__________ __________, __________ __________, __________ __________ e la
__________ __________, i primi tre ricorrenti illustrando le ragioni che
impongono l'inserimento dei loro fondi in zona ACA.
c. La __________
__________ __________, __________ e __________ __________ non si limitano a
presentare le loro osservazioni ma interpongono già subito ricorso, il
4.9.1996, contro la decisione, anticipata in forma eventuale dal Consiglio di
Stato, nel quadro della risoluzione n. __________.
Nel sopralluogo del 4.2.1997 si dispone di attendere la decisione definitiva, a
dipendenza della quale i ricorrenti comunicheranno al Tribunale se il ricorso è
da intendersi indirizzato contro la medesima.
d. Con la risoluzione del 26
marzo 1997 il Consiglio di Stato ha rifiutato l'approvazione dell'art. 49 NAPR
e rinviato gli atti al Comune affinché completi attraverso una variante il
controverso disposto.
Nella stessa risoluzione il Consiglio di Stato è inoltre rinvenuto
sull'intenzione, espressa nella risoluzione n. __________del 3 luglio 1996, di
non approvare l'inserimento nella zona ACA dei mapp. n. __________e __________.
e. Il Comune insorge
col presente ricorso contro la suddetta decisione, chiedendone l'annullamento
nel punto in cui nega l’approvazione dell’art. 49 NAPR. Con protesta di spese e
ripetibili.
f. Con scritto 24
aprile 1997 La __________ __________ __________ e __________ e __________
__________ chiedono che il loro ricorso del 4.9.96 venga considerato rivolto
contro la decisione del 26 marzo 1997 nella misura in cui il confine tra la
zona ACA e la zona agricola non è corretto in modo da consentire la
realizzazione sul part. __________e __________del progetto di autorimessa
pendente da tempo presso il Municipio di __________.
La __________ __________ si unisce ai suddetti ricorrenti per confermare
assieme a loro la protesta, espressa nei precedenti gravami, contro il rifiuto
governativo di approvare l'art. 49 NAPR.
g. Tra i motivi addotti
dai ricorrenti, e segnatamente dal comune, citiamo la contestazione
dell'assunto che, a parità di spazio, le attività amministrative e commerciali
inducano un maggior flusso veicolare rispetto a quelle artigianali.
Negato è pure che l'IS sia strumento idoneo a controllare efficacemente la
densità insediativa di zone destinate ad attività economiche, e per cominciare
che sia in grado di fornire indicazioni attendibili sulla contenibilità della
zona in termini di unità lavorative.
L'imposizione di indici differenziati (EI e IS) scoraggia inutilmente
l'imprenditore, che in caso di necessità non può convertire interamente lo
stabile dal settore secondario a quello terziario, ma si trova con una parte
dello spazio inutilizzabile.
Ciò è contrario all'imperativo di flessibilità cui deve soddisfare il PR.
Bastano a garantire gli obiettivi di una pianificazione ordinata e giudiziosa
della zona ACA il dimensionamento ragionevolmente contenuto della stessa e
l'imposizione dei parametri di edificabilità stabiliti dall'art. 49 NAPR, più
confacenti alle funzioni di una zona economica. Il costo proibitivo dei terreni
richiede che se ne promuova al massimo lo sfruttamento, tenuto conto della
vocazione commerciale-amministrativa dal comparto.
Contestato è il
riferimento al COTAL che è al momento un documento allo studio, tutto da
discutere "e quindi ben lungi, avverte il Comune, dall'avere una portata
normativa".
Il Comune fa infine valere che l'indice di edificabilità è "in sintonia
con quelli disposti dai Comuni limitrofi per zone analoghe nel comparto del
piano Scairolo." Inoltre non appare inopportuno né crea alcun contrasto
palese con gli interessi e le esigenze della collettività.
In queste circostanze la mancata approvazione da parte del Consiglio di Stato
"eccede il potere di apprezzamento riservato alle autorità di controllo,
per interferire inammissibilmente con l'autonomia riservata al Comune."
Autonomia, la cui violazione è pure stigmatizzata dagli altri ricorrenti.
h. Con la risposta del
10 luglio 1997 il Consiglio di Stato ribadisce i motivi alla base della
contestata risoluzione e chiede il rigetto dell'impugnativa. Spese e tasse di
giustizia a carico del ricorrente.
i. Nell'udienza del 24
settembre 1997 le parti si confermano nelle rispettive allegazioni e domande
circa l'art. 49 NAPR.
Per quanto riguarda l'inserimento dei mapp. 1.__________ e __________si decide
di tenere in sospeso le vertenze in attesa della pubblicazione della variante che
il Municipio intendere approntare.
c o n s i d e r a t o
in diritto
1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di
protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4
lett. c).
1.1 In concreto la legittimazione attiva del comune è
data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT. Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
1.2 Circa i ricorsi della __________ __________
__________ e di __________ e __________ __________, proprietari dei mapp.
1.__________ e __________, va osservato che l'inserimento di
queste particelle in zona ACA è approvato dalla risoluzione governativa del 26
marzo 1997, malgrado l'intenzione contraria prospettata con la risoluzione del
3 luglio 1996.
Benché quest'ultima non costituisse decisione e non potesse quindi formare
oggetto di ricorso, abbiamo ammesso che il ricorso nondimeno interposto potesse
essere ritenuto rivolto contro la decisione finale, tale funzione potendosi
ravvisare ex post nella conferma del 24.4.97.
Questa interpretazione in favor acti non giova tuttavia ai ricorrenti ove si
consideri che il ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato non è stato
preceduto, sul punto litigioso del confine di zona, dall'impugnazione in prima
sede, dinnanzi all'autorità governativa (art. 35 LALPT). Ora la zona ACA è
stata approvata dal Consiglio di Stato esattamente come l'ha prevista il PR
adottato dal Consiglio comunale.
Poiché ai sensi dell'art. 38 cpv. 4 lett. b) il ricorso è dato in seconda
istanza solo per gli stessi motivi adotti in prima, il ricorso risulta su
questo punto un fuor d'opera e non può essere ricevuto. Non può quindi neppure
essere sospeso, come era stato deciso senza valutare tutte le circostanze nel
sopralluogo del 6.2.1997.
Si tratta peraltro, per ammissione degli stessi ricorrenti, di un punto di
scarsa rilevanza, che il Municipio è disposto a risolvere allestendo una
variante nel senso postulato dai ricorrenti (cfr. verbale sopralluogo
24.9.1997).
2. Autonomia comunale -
potere cognitivo
I ricorrenti invocano la violazione dell'autonomia comunale e accusano il
Consiglio di Stato di aver ecceduto il proprio potere di apprezzamento.
Va premesso, in proposito, che il comune gode di autonomia in quelle materie
che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in
tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole
latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa
autonomia in materia di pianificazione del territorio (art. 1 LE 73, art. 24
LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re comune di __________). L’autonomia non
è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di
lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario
per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il
diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna.
Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non
tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,
segnatamente dei dettami del Piano Direttore cantonale. Se l’autorità di
approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in
consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione
della sua autonomia (DTF 1. giugno 1995 in re Comune di __________, 116 Ia 226
seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR; cfr. DTF 23.6.1995 1P.135/1995 in re Fond. University
of philosophy conc. PR Breganzona)..
Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l’errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l’eccesso o l’abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
3. In concreto la
censura di violazione della propria autonomia, sollevata dal Comune e sostenuta
parimenti dagli altri ricorrenti, poggia sull'assunto che la regolamentazione
della zona ACA contenuta nell'art. 49 punto 9 NAPR rispetti i principi
fondamentali e in linea generale il diritto della pianificazione del
territorio, non sia palesemente inopportuna né confligga con interessi
pianificatori superiori, ragion per cui il rifiuto di approvarla opposto dal
Consiglio di Stato non trova giustificazione e configura eccesso di
apprezzamento. Dacciò la domanda di annullare la relativa decisione.
Pomo della discordia è l'adeguatezza, proclamata dai ricorrentil ma negata dal Consiglio
di Stato, del solo indice di edificazione (IE), non corretto dall'indice
di sfruttamento (IS) o da altre misure pianificatorie appropriate, ad
assicurare che il suolo sia utilizzato con misura e l'insediamento ordinato in
vista di uno sviluppo armonioso del Paese, tenuto conto delle condizioni
naturali e dei bisogni della popolazione e dell'economia, come detta l'art. 22quater
Cost.
4. Ricordiamo dapprima
il significato di IS e IE.
L'indice di sfruttamento (IS) è "il rapporto tra la superficie utile
lorda degli edifici e la superficie edificabile del fondo" (art. cpv.
1 LE).
L'indice di edificabilità (IE), detto anche di cubatura, indica "il
numero massimo di metri cubi vuoto per pieno che si può costruire per ogni
metro quadrato di superficie edificabile" (Scolari, Commentario
LALPT-LE n. 112).
Come osserva il citato autore, l'IE, che è tra gli indici più usati in Italia,
"da noi viene a volte usato per determinare l'edificabilità delle zone
artigianali e industriali, specialmente per il fatto che l'indice di
sfruttamento (qui in senso generale, n.d.r.) non è condizionato dalla
variabilità dell'altezza dei piani degli edifici."
E in effetti, il Consiglio di Stato ha ammesso l'IE per le attività artigianali
e commerciali, negandola invece per quelle amministrative.
Da un suo calcolo l'IE di 5mc/mq consentirebbe, data un'altezza massima di 12 mtl
(e un IO del 50%) un'edificazione su tre piani, corrispondente ad un IS
dell'1.6, giudicata ampiamente eccessiva per i suoi effetti negativi sul
traffico e sull'ambiente.
5. Dal canto suo i
ricorrenti invocano la necessità di instaurare nella zona mista (ACA) un regime
per quanto possibile flessibile, che consenta, senza subire tagli
nell'utilizzazione della sostanza edificata,
di adattare gli stabili al rapido mutare delle circostanze, trasformandone
all'occorrenza la destinazione. Spesso il promotore non è nello stesso tempo
l'operatore economico; lo stabile è un contenitore neutro, destinato
indifferentemente all'industria, al commercio o all'amministrazione.
Importante, quindi, che il passaggio da una destinazione all'altra non sia
frenato da disposizioni penalizzanti. Ora, l'imposizione di un IS in
sostituzione o in aggiunta all'IE disattende questa esigenza e sminuisce l'attrattività
dell'insediamento in una zona già castigata dagli alti prezzi dei terreni.
6. La censura merita
un'attenta disanima.
E' esatto che l'imposizione di un IS può fare ostacolo al pieno sfruttamento
della superficie ottenibile suddividendo in più piani l'intero volume edilizio
ammesso dall'IE.
Questo parametro (IE) è calcolato in funzione delle esigenze dell'industria,
che richiede locali assai alti ed ha quindi un utilizzo poco intensivo della
superficie.
Se si dovesse applicare direttamente l'IE all'attività amministrativa si
dovrebbe ridurre il volume consentito, tenuto conto che l'altezza inferiore dei
locali permette di ricavarvi una superficie più grande che per l'uso
industriale. Chi ne farebbe le spese sarebbe proprio l'industria.
Ecco perché, anziché limitare l'IE, gli si affianca un IS che stabilisca un
rapporto equilibrato tra superficie di base e superficie totale, così da
evitare uno sfruttamento inaccettabile.
In tal modo è però facile che il volume, creato su misura per l'industria, non
possa, in caso di conversione ad uso uffici, essere tutto sfruttato. Parte
della sostanza edilizia può risultare inutilizzabile.
Ciò contravviene, è vero, al principio della flessibilità, la cui importanza è
stata giustamente sottolineata dal Comune, ma questo è il prezzo dovuto per
offrire all'industria la massima cubatura possibile senza che un'eventuale
conversione in uffici crei un indotto insopportabile in termini di traffico e
di emissioni. Ora non basta, a evitare questo effetto, fissare il volume
massimo consentito (IE), occorre inoltre limitare la superficie sfruttabile
(IS).
Il fatto è che finché lo stabile serve unicamente per scopi industriali, il
rischio, disponendo del solo IE, è molto contenuto. Ma se dallo stesso volume
si ricava il massimo di superficie, inserendovi il massimo di piani possibili e
sistemandovi uffici con una forte concentrazione di personale, ecco le UL
aumentare sensibilmente e con loro il traffico e le emissioni nocive. Dacciò la
necessità di far capo all'IS, in aggiunta all'IE.
I due parametri rispondono a esigenze diverse e vi sono precisi motivi d'ordine
tecnico per imporre entrambi nella stessa zona: il primo per attività
industriali e artigianali, che fissi la massima cubatura edificabile; l’altro
per attività amministrative (e commerciali), che stabilisca il rapporto massimo
tra superficie del fondo e superficie edificata (IS).
Ciò assume un'importanza particolare, e non consente di rinunciare all'IS, in
comparti afflitti già ora dalla congestione del traffico e da immissioni
eccessive.
7. Che tale sia la
situazione del __________ __________ non può essere posto in dubbio. La cosa è
notoria e non richiede lunghi commenti.
Vogliamo ad ogni buon conto ricordare che il Dipartimento ha fatto allestire un
progetto di riqualificazione del __________ __________ che prospetta tre
varianti. La prima prevede 4.500 posti lavoro (PL), prevalentemente
nell'artigianato; la seconda, 25.000 - 30.000 PL, prevalentemente nel
terziario; la terza 7.000, nel terziario e nell'artigianato. Solo la prima è
considerata compatibile con il progetto COTAL (v. COTAL, rapporto finale 1a
Fase, pag. 33). E' vero che, come afferma il comune, il COTAL stesso è uno
studio, peraltro solo alla prima fase, e comunque sia non vincolante. E'
altrettanto vero che il __________ __________ (nel settore da __________ a
__________, che qui solo interessa) occupa già ora 4.500 PL, e non si vede come
un ulteriore sviluppo possa essere escluso. Non può tuttavia negarsi attenzione
al rilievo che "la forte concentrazione di unità insediative prevista
nelle varianti II e III provoca un aumento nella domanda di trasporto che non
trova corrispondenza nel __________; essa crea altresì un aumento di immissioni
contrario agli obiettivi del COTAL ."
Inoltre "le funzioni e il carattere previsti - segnatamente nelle varianti
II e II, sono in contrasto con quelle che il COTAL
assegna alla zona __________ /__________." In contrasto poi con
l'obiettivo del COTAL, "di mantenere l'equilibrio degli insediamenti e
delle funzioni fra le varie parti della città/agglomerato" è
"l'intenzione di realizzare - segnatamente con le varianti II e III - un
quartiere satellite della Città."
Nel COTAL il __________ __________ (zona __________ /__________) è visto come
comparto di sostegno alla City, con funzioni miste (artigianato-commercio). E'
definito "area specializzata per funzioni commerciali e produttive di
supporto alla City."
Questo, il tipo di intervento proposto: "risanamento urbanistico e
pianificazione della mobilità gestita da un piano comprensoriale";
"controllo destinazione per evitare conflitti con i commerci insediati nel
__________ del __________."
Il documento rileva che "il quartiere mostra delle insufficienze in
relazione alle condizioni di mobilità e mancanza di coordinamento tra le
diverse attività." Tra gli interventi di coordinamento suggeriti notiamo
la necessità di rivedere i parametri edificatori da assegnare alla zona, con
l'obiettivo di ridurre le unità insediabili. E, inoltre, "la limitazione
del traffico veicolare e la riduzione delle immissioni devono essere ottenuti
non soltanto attraverso il ridimensionamento delle unità insediative ma anche
grazie al miglioramento del modal split."
Ciò significa che, nell'attesa di realizzare il previsto nodo intermodale
(__________), il contenimento dei valori potrà essere ottenuto solo con i
classici strumenti, pianificatori in testa; tra questi il contestato IS.
A prescindere dall'assenza di forza vincolante del COTAL e del cennato progetto
di riqualificazione, entrambi ancora allo studio e privi comunque di cogenza
normativa, non può essere sottovalutato il valore indicativo del loro
messaggio.
Il segnale che inviano è eloquente e non può essere ignorato. Confermano, se ce
ne fosse bisogno, la necessità di tenere sotto stretto controllo l'edificabilità
della zona, evitando concentrazioni eccessive, che peraltro, aggiungiamo, si
ritorcerebbero sulla concorrenzialità della zona medesima, affossandone le
ambizioni. Rispetto a questo imperativo il relativo sacrificio sul piano della
flessibilità, duttilità e adattabilità appare senz'altro accettabile.
Se quando la pianificazione del comparto sarà completata e il piano viario
adeguato risulterà che un IS di 1,5 - 1,6 è tollerabile si potrà valutare se l'IE
di 5mc/mq basti da solo. Oggi non ve ne sono le premesse.
8. Non sussistono alla
fin fine i presupposti per ritenere violata l'autonomia comunale. Il Governo
cantonale ha agito nei limiti del suo potere di apprezzamento, che, ricordiamo,
abbraccia anche il sindacato d'opportunità, ma soprattutto la verifica del
rispetto dei principi fondamentali della pianificazione del territorio.
Come già menzionato, l'uso parsimonioso del suolo in vista di un insediamento
ordinato, commisurato ai bisogni della popolazione e dell'economia, vi figura
in prima linea.
La sola imposizione di un IE non dà garanzie sufficienti in proposito e
rettamente il Consiglio di Stato ha negato la sua approvazione alla relativa
norma, rinviando gli atti al Comune perché abbia a rielaborarla, tenuto conto
delle indicazioni contenute nella risoluzione. Abbinamento di IE e IS, dunque,
o provvedimenti atti a conseguire lo stesso risultato (ad es. limitazione del
numero dei posteggi, come a __________).
9. Vano infine il
richiamo alla parità di trattamento con l'ordinamento approvato negli altri
comuni del __________ __________: tutti hanno il duplice indice e,
precisamente, __________ e __________ un IE di 5mc/mq come __________,
abbinato a un IS dello 0,8; quanto a __________ ha un IE di soli 4 mc/mq con un
IS di 0,8.
10. In applicazione dell'art. 28 LPamm ai ricorrenti, soccombenti, vengono accollate le tasse di giudizio, tranne al Comune, non agente a difesa di interessi patrimoniali ma in relazione alle sue pubbliche funzioni (cfr. Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 LPamm n. 3b).
Per questi motivi,
visto gli art. 1, 3, 14, 15 LPT e 2, 3 OPT nonché gli art. 2, 3, 24, 28 cpv. 2 lett. a, 29 LALPT; l'art. 28 LPamm per le tasse di giudizio.
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi della __________
__________ __________, di __________ __________ e __________
__________, sono irricevibili nella misura in cui hanno per oggetto
la correzione del confine con la zona agricola.
2. Tutti i ricorsi sono
respinti in quanto contestano il diniego di approvare l'art. 49 NAPR
pronunciato dal Consiglio di Stato con la risoluzione n. 1415 del 26 marzo
1997.
3. Le tasse di giudizio sono poste nella misura di fr. 500.-- a carico di La __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________, solidalmente e in ragione di fr. 500.--, in via solidale, a carico di __________ __________ e __________ __________.
4. Intimazione: - Avv. __________ __________, __________
- Avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Sezione pianificazione urbanistica,
Bellinzona
-
Consiglio di Stato, Bellinzona
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Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario