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Incarto n. |
4 novembre 1997 |
In nome |
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composto dai giudici: |
Efrem Beretta, presidente,
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Il segretario |
Fiorenzo Gianinazzi |
visto il ricorso del 2 ottobre 1997 di
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1. avv. __________ __________, __________, 2. __________ __________, , rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
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contro |
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la risoluzione del Consiglio di Stato 27 agosto 1997 che mentre accoglie il ricorso interposto dai qui insorgenti contro la variante del Piano di protezione del Centro tradizionale di __________ (__________) adottata dal Consiglio comunale di __________ il 24 marzo 1997, non assegna le ripetibili postulate nel ricorso stesso; |
preso atto che il presente ricorso, presentato dall’avv. __________ per sé stesso e in rappresentanza della sorella, contesta unicamente la mancata rifusione delle ripetibili chiedendone parimenti l’attribuzione in seconda istanza;
visto la risposta 10 ottobre 1997 del Consiglio di Stato che si rimette al giudizio del TPT;
visto le osservazioni del Comune di __________ che, preso atto da una parte della prassi governativa di non accordare ripetibili in materia di ricorsi contro i PR e dall’altra della più recente dottrina e giurisprudenza al riguardo, si rimette al giudizio del tribunale;
considerato in diritto:
che la potestà ricorsuale dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 2 LALPT. Il ricorso, interposto nei termini di legge e quindi tempestivo, è ricevibile in ordine;
che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata, rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione;
che nella querelata decisione il Consiglio di Stato ha ammesso la fondatezza delle censure ricorsuali, in particolare l’eccessiva indeterminatezza delle norme disciplinanti la zona AP-EP contestata dai ricorrenti, motivo per il quale ne ha accolto il gravame. Circostanza, questa, che vale soccombenza del comune e giustifica la messa a suo carico di congrue ripetibili a favore dei ricorrenti, tenuto conto che __________ __________ è stata patrocinata dall’avv. __________ e che questi è intervenuto pure a tutela dei propri interessi. In questa veste ha diritto secondo la giurisprudenza alle ripetibili, anche se non è stato assistito da un collega (DTF 12 marzo 1987 in re lic. iur L. consid. 4, pag. 9; RDAT I-1993 n. 21 pag. 57).
Ciò visto e considerato
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso é accolto. Di conseguenza il Comune di __________ verserà a ognuno dei ricorrenti Fr. 500.-- di ripetibili.
2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Il Consiglio di Stato verserà fr. 250.-- di ripetibili a ognuno dei ricorrenti.
3. Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario