Incarto n.
90.97.00137

Lugano

4 novembre 1997

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

 

 

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

 

visto il ricorso del 2 ottobre 1997 di

 

 

1. avv. __________ __________, __________

2. __________ __________,

rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________, 

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione del Consiglio di Stato 27 agosto 1997 che mentre accoglie il ricorso interposto dai qui insorgenti contro la variante del Piano di protezione del Centro tradizionale di __________ (__________) adottata dal Consiglio comunale di __________ il 24 marzo 1997, non assegna le ripetibili postulate nel ricorso stesso;

 

preso atto che il presente ricorso, presentato dall’avv. __________ per sé stesso e in rappresentanza della sorella, contesta unicamente la mancata rifusione delle ripetibili chiedendone parimenti l’attribuzione in seconda istanza;

 

visto la risposta 10 ottobre 1997 del Consiglio di Stato che si rimette al giudizio del TPT;

 

visto le osservazioni del Comune di __________ che, preso atto da una parte della prassi governativa di non accordare ripetibili in materia di ricorsi contro i PR e dall’altra della più recente dottrina e giurisprudenza al riguardo, si rimette al giudizio del tribunale;

 

 

 

 

 

considerato in diritto:

 

                                         che la potestà ricorsuale dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38            cpv. 2 LALPT. Il ricorso, interposto nei termini di legge e quindi                        tempestivo, è ricevibile in ordine;

                                        

                                         che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;

 

                                         che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata, rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione;

 

                                         che nella querelata decisione il Consiglio di Stato ha ammesso la fondatezza delle censure ricorsuali, in particolare l’eccessiva indeterminatezza delle norme disciplinanti la zona AP-EP contestata dai ricorrenti, motivo per il quale ne ha accolto il gravame. Circostanza, questa, che vale soccombenza del comune e giustifica la messa a suo carico di congrue ripetibili a favore dei ricorrenti, tenuto conto che __________ __________ è stata patrocinata dall’avv. __________ e che questi è intervenuto pure a tutela dei propri interessi. In questa veste ha diritto secondo la giurisprudenza alle ripetibili, anche se non è stato assistito da un collega (DTF 12 marzo 1987 in re lic. iur L. consid. 4, pag. 9; RDAT I-1993 n. 21 pag. 57).

 

 

Ciò visto e considerato

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso é accolto. Di conseguenza il Comune di __________ verserà a ognuno dei ricorrenti Fr. 500.-- di ripetibili.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Il Consiglio di Stato verserà fr. 250.-- di ripetibili a ognuno dei ricorrenti.

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:                  - Avv. __________ __________, __________
                                       - Municipio di __________
                                       - Consiglio di Stato, __________
                                       - Sezione pianificazione urbanistica,                                                             ___________

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario