Incarto n.
90.1997.144

Lugano

17 febbraio 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente

del Tribunale della pianificazione del territorio

Raffaello Balerna

 

assistito

dalla segretaria:

 

Sonja Federspiel, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 3 ottobre 1997 di

 

 

 

__________ __________, __________ __________,

__________ __________, __________ (__________),

__________ __________, __________ __________,

__________ __________ ____________________ __________,

patr. da: avv. __________ __________, __________ __________,

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 27 agosto 1997 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di __________;

 

 

viste le risposte:

 

-         20 novembre 1997 del municipio di __________;

-              9 dicembre 1997 della divisione della pianificazione territoriale;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto e considerato  in fatto e in diritto

 

                                         che gli insorgenti hanno chiesto l’inserimento, quantomeno parziale, in zona edificabile R2 del mapp. __________ di __________;

 

                                         che, posteriormente all’udienza del 4 febbraio 1998, l'assetto pianificatorio dei fondi in oggetto è stato ridefinito;

 

                                         che in effetti con risoluzione 1. ottobre 2002, cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha approvato una variante del piano regolatore che contempla l’attribuzione parziale del fondo in oggetto alla zona residenziale estensiva (R2);

 

                                         che, con scritto 23 dicembre 2003, questo Tribunale ha fissato alle parti interessate un termine scadente il 31 gennaio 2004 per inoltrare eventuali osservazioni, decorso il quale avrebbe proceduto allo stralcio dai ruoli del ricorso senza aggravio di spese e assegnazione di ripetibili;

 

                                         che, nel termine menzionato, le parti hanno comunicato il loro assenso allo stralcio;

 

                                         che il gravame di cui trattasi è divenuto privo di oggetto per effetto della variante di piano regolatore;

 

                                         che esso va pertanto stralciato dai ruoli;

 

                                         che il Tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);

 

                                         che i ricorrenti hanno esplicitamente rinunciato a protestare delle ripetibili nella procedura di stralcio;

 

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si preleva una tassa di giustizia.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________ __________, __________ __________,

__________ __________, __________ (__________),

__________ __________, __________ __________,

__________ __________ __________, __________ __________,

patr. da: avv. __________ __________, __________ __________;

Comune di __________, __________ __________,

rappr. da: municipio di __________, __________ __________;

Consiglio di Stato, __________ __________,

rappr da: Dipartimento del territorio, Div. pianificazione territoriale, __________ __________.

 

 

 

Il presidente

del Tribunale della pianificazione del territorio

 

La segretaria