Incarto n.
90.97.00016

Lugano

22 dicembre 1997

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

 

 

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

 

visto il ricorso del 25 marzo 1997 di

 

 

__________ __________, __________

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione n. __________del 18 febbraio 1997 del Consiglio di Stato che approva alcune varianti del PR del Comune di __________;

 

visto la risposta 10 aprile 1997 del Consiglio di Stato e le osservazioni 20 maggio 1997 del Comune;

 

rilevato

 

in fatto

 

                                   a.   Il ricorrente contesta la “zona di esclusione delle costruzioni principali” lungo il lato nord-est del mapp. __________di sua proprietà. La Divisione della pianificazione territoriale ne chiede invece la conferma. Dal canto suo il Comune si affida alle valutazioni del Tribunale.

 

                                  b.   Nel sopralluogo del 27 giugno 1997, costatata la natura scoscesa della parte riservata all’edificazione mentre a monte il terreno forma dei terrazzi, il Municipio dichiara la sua disponibilità a stralciare la parte tratteggiata attraverso una modifica di poco conto.

                                         Il rappresentante del Consiglio di Stato non ravvisa motivi di opposizione.

                                         Il Municipio comunicherà al tribunale la crescita in forza di cosa decisa della decisione.

 

                                   c.   In effetti il Municipio ha effettuato la variante in discorso e il Dipartimento del territorio l’ha approvata con atto del 2 settembre 1997.

                                         Con scritto 15 dicembre 1997 il Municipio comunica al tribunale che il termine di pubblicazione è scaduto inoppugnato il 29 novembre 1997.

 

considerato  

 

in diritto

 

                                   1.   Il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico.

 

                                   2.   Nel caso concreto le domande ricorsuali del ricorrente hanno trovato piena soddisfazione attraverso la variante di poco conto, cresciuta in forza di cosa decisa.

                                         Con ciò il ricorso contro la variante primitiva non ha più motivo di sussistere: la materia del contendere è venuta meno e il ricorso va dunque stralciato.

                                         Benché lo stralcio avvenga per acquiescenza, al ricorrente, non assistito da avvocato, non sono dovute ripetibili, che peraltro non ha chiesto.

 

Per questi motivi;

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non sono prelevate tasse di giudizio né assegnate ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:                  - ____________________, __________
                                       - Municipio di __________
                                       - Consiglio di Stato, Bellinzona
                                       - Sezione pianificazione urbanistica,                                                             Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario