Incarto n.
90.97.00182

Lugano

7 gennaio 1998

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

 

 

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

 

visto il ricorso dell' 11 dicembre 1997 di

 

 

__________ __________ -__________, __________

rappr. da: avv. __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, 

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione governativa n. __________del __________.10.1997 in materia di accertamento del limite boschivo a confine con l'area edificabile nel Comune di __________;

 

visto la risoluzione 9 dicembre 1997 del Consiglio di Stato che annulla la risoluzione qui impugnata e lo scritto al TPT __________.12.1997 delle ricorrenti che chiede o la sospensione o lo stralcio della vertenza, con pronuncia nella seconda ipotesi sulle ripetibili

 

considerato in fatto e diritto:

 

                                         che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;

 

                                         che a norma dell’art. 28 LPamm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia alla parte soccombente e, giusta l’art. 31 LPamm, condannarla al pagamento di un’indennità alla controparte;

 

                                         che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame (desistenza) o comunque si assoggetta, espressamente o implicitamente alla decisione impugnata;

 

                                         che il Consiglio di Stato ha annullato la risoluzione litigiosa, e reso con ciò senza oggetto la presente vertenza: “preso atto che sui piani sono riportate delle situazioni di fatto che non corrispondono alla situazione di diritto e che quindi dette situazioni devono essere corrette e ripubblicate”;

 

                                         che soccombente, in queste circostanze, è il Consiglio di Stato, il quale deve di conseguenza versare congrue ripetibili alla ricorrente, rappresentata da avvocato, mentre che nella sua qualità di esecutivo cantonale va esente da tasse di giudizio;

 

Per questi motivi,

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Il Consiglio di Stato verserà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Intimazione:                  - Avv. __________ __________ -__________, __________
                                       - Municipio di __________
                                       - Consiglio di Stato, Bellinzona
                                       - Sezione pianificazione urbanistica,                                                             Bellinzona

 

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario