Incarto n.
90.97.00092

Lugano

29 settembre 1997

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

 

 

vicecancelliere

Tito Ponti

 

visto il ricorso del 19 maggio 1997 di

 

 

__________ __________, __________

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 12 marzo 1997 del Consiglio di Stato che approva il PR del Comune di __________

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

                                         esperiti i necessari accertamenti;

 

r i t e n u t o

 

in fatto

 

                                   a.   __________ __________ é proprietaria della part. n. __________RFD di __________. Con ricorso 13 maggio 1997 ella chiede un ampliamento della zona edificabile R2 su parte del suo fondo (ca. 5000 mq), al momento escluso dalla zona edificabile.

 

c o n s i d e r a t o

 

in diritto

 

                                   1.   Ai sensi dell’art. 48 LPamm, applicabile in virtù dell’esplicito rinvio dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si rivela manifestamente infondato o inammissibile, senza intimarlo all’autorità che ha pronunciato la decisione impugnata.

 

                               1.1.   A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).

                                         In concreto la legittimazione attiva della ricorrente non fa’ difetto. Per quanto attiene alla tempestività, si osserva invece che i termini per interporre ricorso sono ampiamente scaduti. La decisione impugnata é infatti stata intimata il 17 marzo 1997; il termine ricorsuale, tenuto conto delle ferie pasquali di cui all’art. 13 LPamm, scadeva pertanto il 2 maggio 1997. L’insorgente ha però inoltrato il suo gravame solo il 13 maggio successivo, per cui lo stesso deve essere considerato intempestivo.

 

 

Per questi motivi,

viste le normative alla fattispecie applicabili,

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é irricevibile giacché tardivo.

 

                                   2.   La ricorrente é condannata al pagamento delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 200.-- (duecento).

                                   3.   Intimazione:                  - __________ __________, __________,
                                       - Municipio di _______
                                       - Consiglio di Stato, _________
                                       - Sezione pianificazione urbanistica,                                                             _________

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario