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Incarto n. |
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In nome |
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composto dai giudici: |
Efrem Beretta, presidente,
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Il segretario |
Fiorenzo Gianinazzi |
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statuendo sul ricorso del 9 novembre 1998 di
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Comune di __________, __________,
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contro |
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il Piano generale per la realizzazione della rotonda __________ in territorio dei comuni di __________ e __________; |
viste le osservazioni 16 febbraio 1999 del Consiglio di Stato e 12 aprile 1999 del Comune di __________, chiamato in causa;
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che col ricorso in epigrafe il Comune di __________ è insorto contro il piano di realizzazione della rotonda prevista in zona __________, nel timore che potesse compromettere la scelta della variante di circonvallazione __________ - __________;
preso atto che la Divisione delle costruzioni ha confermato, con lettera del 23 aprile 1999, che la controversa rotonda è “opera indipendente dal progetto di circonvallazione __________ - __________ ” e “non è elemento di giudizio per la scelta delle varianti dei tracciati della circonvallazione e (che) la sua realizzazione, trattandosi di un investimento relativamente modesto, non incide finanziariamente sulla scelta di eventuali tracciati che dovessero insistere nella stessa zona”;
visto che con riferimento allo scritto testé citato nonché alla lettera 28.4.1999 della Commissione regionale dei trasporti del Luganese il Comune di __________ dichiara con lettera del 4 maggio 1999 di ritirare il ricorso;
rilevato che la causa é divenuta priva d’oggetto;
decreta
1. Il ricorso é stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse e spese.
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3. Intimazione a: |
- __________ |
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- Municipio di __________ |
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- Consiglio di Stato, ____________ |
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- Dipartimento del territorio, amm. immobiliare e strade nazionali, __________ |
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario