Incarto n.
90.98.00026

Lugano

1 aprile 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

 

 

vicecancelliera

Matea Pessina

 

statuendo sul ricorso del 21 gennaio 1998 di

 

 

__________ __________, __________ __________, 

rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________, 

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione __________ dicembre 1997 (n° __________) del Consiglio di Stato, che approva la revisione 1995 del PR di __________ e il PP del nucleo tradizionale di __________ (PP-__________)

 

                                         viste le osservazioni 1° aprile 1998 del Consiglio di Stato e 29 aprile 1998 del Municipio di __________;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

r i t e n u t o

 

in fatto e in diritto

 

 

                                     -   che il Consiglio comunale di __________ ha deciso nelle sedute del 1° e 2 aprile e del 25 luglio 1996 la revisione del PR e l'adozione del PP-__________. La pubblicazione è avvenuta dal 16 settembre al 15 ottobre 1996;

 

                                     -   che con ris. gov. __________ dicembre 1997, n° __________, il Consiglio di Stato ha approvato entrambi gli atti pianificatori e deciso i ricorsi;

 

                                     -   che il PP-__________ prevede la creazione di un giardino attorno all'oratorio di __________. __________ e destina a questo scopo parte del mapp. n° __________RFD;

 

                                     -   che nel periodo di pubblicazione e fino al __________marzo 1997, data della sua morte, il fondo apparteneva alla signora __________ __________, che ha lasciato quale unico erede testamentario il fratello, qui ricorrente;

 

                                     -   che il signor __________, entrato in possesso dell'eredità, conosciuta la risoluzione di approvazione del PR e appresa l'esistenza del vincolo a carico del fondo ormai di sua proprietà, ha presentato il 31 dicembre 1997 al Consiglio di Stato un'istanza di restituzione del termine di ricorso contro il piano, istanza respinta il 1° aprile 1998 dal Consiglio di Stato, l'11 maggio 1998 dallo statuente Tribunale e il 18 febbraio 1999 dall'alta Corte federale;

 

                                     -   che, senza attendere l'evasione della predetta istanza, il signor __________ ha presentato il 31 dicembre 1997 un ricorso al Consiglio di Stato contro la pubblicazione del nuovo PR e il 21 gennaio 1998 un ricorso al TPT, con cui chiede in via principale l'accoglimento del ricorso contro la pronuncianda decisione del Consiglio di Stato e in via subordinata l'accoglimento del ricorso contro la ris. gov. __________dicembre 1997;

 

                                     -   che il sistema di protezione giuridica previsto dalla LALPT prevede due gradi di controllo: secondo l'art. 35 cpv. 1 LALPT contro il contenuto del piano è dato ricorso al Consiglio di Stato e contro le decisioni di quest'ultimo è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro trenta giorni dalla notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT);

 

                                     -   che il presente ricorso, presentato prima dell'evasione definitiva dell'istanza di restituzione dei termini di ricorso e prima dell'eventuale emanazione della decisione di merito da parte del Consiglio di Stato, e quindi senza conoscerne né le motivazioni né le conclusioni, risulta improponibile in quanto prematuro;

 

                                     -   che viste le richieste contenute nel gravame nemmeno si può ipotizzare che l'atto sia stato inviato per errore all'istanza sbagliata (cfr. art. 4 LPAmm);

                                     

                                     -   che infine e a maggior ragione, visto l'esito negativo dell'istanza di restituzione dei termini, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile;

                                     -   che le spese, la tassa di giudizio nonché le ripetibili seguono la soccombenza.

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabile alla fattispecie,

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e delle tasse di giudizio per complessivi fr. 300.-- (trecento).

     3.   Intimazione:         - avv. __________ __________,

                                                   __________
          - Municipio di __________
          - Consiglio di Stato, Bellinzona
          - Sezione pianificazione urbanistica,                        Bellinzona

 

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario