Incarto n.
90.98.00032

Lugano

31 gennaio 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

 

 

vicecancelliere

Tito Ponti

 

statuendo sul ricorso del 23 gennaio 1998 di

 

 

__________ __________ __________, __________

rappr. da: st.leg. __________ e Associati, __________ __________ __________ __________, 

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione __________ dicembre 1997 del Consiglio di Stato che approva il PR del comune di __________ (revisione 1995)

 

                                         rilevato che nel ricorso di seconda istanza la ricorrente chiede l’inserimento dei mappali n. __________ e __________RFD __________ nella zona edificabile (per il computo degli indici), contrariamente alla decisione impugnata del Consiglio di Stato che ne chiedeva l’attribuzione alla “zona degli spazi liberi”;

 

                                         vista l’udienza del 15 maggio 1998 in cui è stata decisa la sospensione della procedura in attesa della variante che il Comune si è impegnato ad elaborare;

 

                                         preso atto che la nuova variante di PR ha sostanzialmente recepito le censure ricorsuali, in particolare inserendo il mappale n. __________nella zona edificabile (per il computo degli indici);

 

                                         che con scritto 13 settembre 1999 la ricorrente chiede lo stralcio della vertenza, ritenutala conclusa in suo favore, e l’assegnazione di “congrua indennità a titolo di ripetibili”;

 

 

                                         considerato che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi d'oggetto, rispettivamente d'interesse giuridico;

 

                                         che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;

 

                                         che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza),

 

                                         che in concreto soccombente è il Cantone che ha in larga misura aderito alle domande ricorsuali;

 

                                         che venuto così meno l’interesse della vertenza questa va stralciata, con obbligo a carico del Consiglio di Stato di corrispondere congrue ripetibili all’insorgente, assistito da un avvocato;

 

                                         che tutto considerato, visto la relativa semplicità della materia del contendere e la conclusione della vertenza a uno stadio precoce del procedimento, un onorario di fr. 1.500.-- pare adeguato;

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso é stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia; il Cantone corrisponderà fr. 1'500.-- (millecinquecento) di ripetibili al ricorrente.

 

 

 

 

 

 

     3.   Intimazione:         - Avv. __________ __________, per la ricorrente;
         - Municipio di __________
         - Consiglio di Stato, Bellinzona
         - Sezione pianificazione urbanistica,                               Bellinzona

 

 

 

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario