Incarto n.
90.1998.00036

Lugano

12 ottobre 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna

 

 

vicecancelliere

Stefano Furger

 

 

statuendo sul ricorso del 26 gennaio 1998 di

 

 

 

__________ __________ __________, __________

rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________ __________,

 

 

contro

 

 

 

la decisione __________ dicembre 1997 del Consiglio di Stato relativa all’approvazione del PR (revisione 1995) del comune di __________

 

                                         rilevato che nel ricorso di seconda istanza la ricorrente chiede l’inserimento integrale dei mappali n. __________, __________, ______________________________, __________e __________RFD __________ nella zona edificabile, contrariamente alla decisione impugnata del Consiglio di Stato che chiedeva l’attribuzione alla zona edificabile dei mapp. n. __________e __________, soltanto per il computo degli indici, e l'attribuzione alla stessa zona dell'edificio posto sul mapp. n. __________;

 

                                         vista l’udienza del 13 maggio 1998 in cui è stata decisa la sospensione della procedura in attesa della variante che il comune si è impegnato ad elaborare;

 

                                         preso atto che la nuova variante di PR ha in parte recepito le censure ricorsuali, in particolare inserendo integralmente i mapp. n. __________e __________ in zona residenziale semi-intensiva;

 

                                         che con scritto 17 settembre 2001 il ricorrente chiede lo stralcio della vertenza, ritenuta conclusa in suo favore, e l’assegnazione di “congrua indennità a titolo di ripetibili”;

 

                                         considerato che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi d'oggetto, rispettivamente d'interesse giuridico;

 

                                         che a norma dell’art. 31 LPAmm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;

 

                                         che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza),

 

                                         che in concreto soccombente è il comune, che con la variante di PR ha in parte aderito alle domande ricorsuali;

 

                                         che venuto così meno l’interesse della vertenza questa va stralciata, con obbligo a carico del comune di __________ di corrispondere congrue ripetibili all’insorgente, assistito da un avvocato;

 

                                         che tutto considerato, visto la relativa complessità della materia del contendere e la conclusione della vertenza a uno stadio precoce del procedimento, un'indennità di fr. 1'500.-- pare adeguato;

 

 

Per questi motivi,

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né tasse di giudizio; il comune di __________ corrisponderà fr. 1'500.-- (millecinquecento) di ripetibili al ricorrente.

 

 

 

 

 

 

     3.   Intimazione:         - avv. __________ __________, ____________________
         - Municipio di __________
         - Consiglio di Stato, Bellinzona
         - Sezione pianificazione urbanistica,                               Bellinzona

 

 

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario