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Incarto n. |
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In nome |
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composto dai giudici: |
Efrem Beretta,
presidente,
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vicecancelliera |
Matea Pessina |
statuendo sul ricorso del __________ marzo 1998 di
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Confederazione Svizzera e per essa Amministr. federale delle finanze, ______, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
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contro |
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la risoluzione __________febbraio 1998 (n° __________) del Consiglio di Stato, che approva la revisione totale del PR di __________ -__________; |
viste le osservazioni 15 maggio 1998 del Municipio di __________ -__________ e 10 luglio 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. La Confederazione svizzera è proprietaria a __________ del vasto appezzamento a lago, formato dai mapp. n° __________, __________e __________RF: sui mapp. n° __________e __________RF, inseriti dal vecchio PR in zona sportiva particolare (ZSP), sorgono le infrastrutture del Centro __________ __________ della __________ di __________ (in seguito: __________), sezione della Scuola __________ __________ __________ di __________, con annesso un piccolo __________ (mapp. n° __________RF).
b. Con ris. gov. __________agosto 1996, n° __________4, il Consiglio di Stato ha approvato la variante del PR di __________ -__________ concernente la modifica della ZSP, limitatamente al mapp. n° __________RF, e dell'art. 62 NAPR: visto infatti il nulla osta accordato dalla Commissione federale delle finanze all'investimento di 30 milioni di franchi per la realizzazione della seconda tappa del __________, prevista a monte dell'attuale struttura, in una zona esclusa dal perimetro edificabile, la modifica attribuiva il fondo alla ZSP, anticipando i contenuti della revisione generale del PR in atto.
c. Nella seduta del 22 aprile 1996, il Consiglio comunale di __________ -__________ ha approvato la revisione generale del suo PR, confermando il perimetro della ZSP, retta ora dall'art. 53 NAPR, e suddivisa in "fascia principale d'edificazione" (mapp. n° __________, __________e parte alta del mapp. n° __________RF) e in "area rimanente" (mapp. n° __________RF), e l'attribuzione del campeggio alla zona senza destinazione specifica.
Da notare inoltre che, nell'ambito della revisione, il Comune ha individuato le sue possibilità di sviluppo proprio nel comparto a lago: analizzate le potenzialità turistico-ricreative delle vaste superfici attualmente riservate ai campeggi, la revisione ne prevede una massiccia riconversione in zone destinate alla residenza o all'insediamento di infrastrutture turistico-alberghiere, e in aree pubbliche o para-pubbliche. Completa tale assetto una rivalorizzazione delle superfici a lago, volta in particolare a permettere al pubblico l'accesso alla riva.
d. Avverso tale ordinamento la Confederazione è insorta davanti al Consiglio di Stato, postulando in particolare:
° una completazione della lett. b) dell'art. 53 cifra 2 NAPR, concernente l'"area rimanente", volta a permettere la ricostruzione e la ristrutturazione con contenuti aumenti di volumetria, degli edifici esistenti, inclusi quelli al servizio del __________;
° l'attribuzione alla nuova zona residenziale alberghiera (RA) della fascia del mapp. n° __________RF compresa fra quest'ultima e la __________ del __________;
° lo stralcio della lett. c) dell'art. 53 cifra 2 NAPR, che istituisce un vincolo di collegamento agricolo e pedonale-ciclabile fra le aree agricole poste a nord e a sud della "fascia principale d'edificazione";
° lo stralcio della siepe di collegamento prevista a sud della "fascia principale d'edificazione" e disciplinata all'art. 29 cifra. 5 lett. c) NAPR.
Salvo per la completazione dell'art. 53 cifra 2 lett. b) NAPR, il Comune, in sede di risposta, non si opponeva alle richieste.
e. Con ris. gov. __________febbraio 1998, n° __________, il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR, respingendo il ricorso della Confederazione e richiedendo, al p.to 5 del dispositivo, alcune completazioni. In particolare il Governo:
° invitava il Comune ad allestire entro un anno una variante che attribuisse una destinazione specifica alla zona residua;
° negava l'approvazione della zona parco privato (ZPp), della zona residenziale alberghiera (RA), della zona alberghiero-turistica (AT) e della zona AP a lago, nonché delle relative norme d'applicazione (art. 26, 45 e 46 NAPR), e richiedeva l'elaborazione di una variante che ridefinisse l'organizzazione territoriale del comparto a lago e istituisse una fascia di rispetto attorno alla __________ del __________;
° pur ritenendo giustificato il vincolo di collegamento agricolo e pedonale-ciclabile, invitava il Comune ad elaborare una variante che ne definisse esattamente il tracciato.
f. Dissentendo da tale decisione e contestando l'obbligo di istituire una fascia di rispetto attorno alla Bolla del Naviglio, la Confederazione insorge ora per gli stessi motivi davanti al TPT.
Il Consiglio di Stato e il Municipio, in sede di risposta, chiedevano la reiezione del gravame.
g. In data 21 settembre 1998 si è tenuta l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale il Comune si impegnava in particolare ad elaborare una variante di poco conto relativa alla siepe di collegamento disciplinata all'art. 29 cifra. 5 lett. c) NAPR.
In data 3 maggio 1999 il Cantone approvava suddetta variante, contra la quale non veniva interposto ricorso.
c o n s i d e r a t o,
in diritto:
1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1° ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. La LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c), in vigore dal 15 marzo 1995).
In concreto, la legittimazione attiva della ricorrente, giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. b) e c) LALPT, è pacifica.
Presentati nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
particolare ad elaborare una variante di poco conto relativa alla siepe di collegamento disciplinata all'art. 29 cifra. 5 lett. c) NAPR.
In data 3 maggio 1999 il Cantone approvava suddetta variante, contra la quale non veniva interposto ricorso. Su questo punto privo di oggetto.
2.
2.1 L'art. 50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce l'autonomia del comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A livello cantonale questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova Costituzione ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: "le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti". Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile.
2.2 Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al PD (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti" (DTF 111 Ia 70, consid. 3d). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative o, secondo la formulazione usata dal TF nella sentenza 26.4.1995 1P.__________ /__________in re Comune di __________ “quando la nuova regolamentazione può essere determinata di primo acchito e quando la modifica tende a colmare una lacuna evidente o a emendare carenze o errori pianificatori manifesti". (Cfr. sul tema: Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
3. ZSP e Territorio senza destinazione specifica
4. Mancata approvazione della zona RA
5. __________ del __________
6. Vincolo di collegamento agricolo e pedonale-ciclabile
Per questi motivi,
visti gli art.
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é .
2. Il
ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. .
3. Intimazione: -
- Municipio di
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario