|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
9 dicembre 1998 |
In nome |
|
||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dai giudici: |
Efrem Beretta, presidente,
|
|
Il segretario |
Fiorenzo Gianinazzi |
visto il ricorso del 9 aprile 1998 di
|
|
__________ e __________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la risoluzione 25 marzo 1998 nr. __________del Consiglio di Stato che riguarda la zona boschiva del Comune di __________; |
viste le osservazioni del Comune del 25 maggio 1998 e la risposta della Divisione dell'ambiente del 22 giugno 1998;
letti ed esaminati gli atti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________ e __________ __________i, proprietarie dei part. __________e __________RFD __________ in località "__________ dei __________ ", impugnano col presente ricorso la decisione 25 marzo 1998 con cui il Consiglio di Stato ha accertato il carattere boschivo dei loro fondi, ordinando il ripristino dell'area disboscata.
L'accertamento era stato chiesto dalla Commissione di Ia. istanza nell'ambito della ricomposizione particellare della località __________ di __________, in cui alle sorelle __________ era stata attribuita la part. __________in compensazione dei loro fondi, valutati in quel contesto come terreno boschivo. Dacciò il loro ricorso in quella sede.
b. Nella presente, le ricorrenti sostengono che le due parcelle sono sempre state terreno nudo, precisando che di fatto servivano da piazzale all'adiacente pista di ghiaccio.
Vennero acquistate agli incanti pubblici sulla base dell'iscrizione a RFD di boschetto per il mapp. __________ (mq 170) e di terreno per il mapp. __________ ( 263 mq).
Ora, il principio della sicurezza del diritto e della buona fede nei documenti pubblici vuole che i terreni in discussione siano considerati come vi si trovano descritti.
Quanto all'ordine di ripristinare il bosco con una piantagione di essenze forestali autoctone è giudicato temerario dalle ricorrenti.
Esse chiedono quindi che la decisione impugnata venga annullata e di conseguenza accertata la natura non boschiva dei mapp. __________ (recte, __________) e __________ del Comune di __________. In via subordinata chiedono che siano annullati i punti 2 e 3.
c. Di contrario parere è la Divisione dell'ambiente che, in rappresentanza della Repubblica e Cantone del Ticino, chiede il rigetto del ricorso.
Confutata è anzitutto l'asserzione che i fondi siano sempre stati terreni nudi, spogli di alberi.
Il carattere boschivo risulta incontestabilmente:
· dal piano dei boschi del Comune di __________ del 1972 (doc. 9):
· dal limite del bosco figurante sulla planimetria relativa alla domanda di dissodamento per la costruzione della n. ____________________ - __________ - __________, sfociata nell'autorizzazione a dissodare 1. maggio 1987 del DFI (doc. 7,8);
· dalle foto aeree.
Il DA espone quindi i motivi che giustificano a suo avviso l'ordine di ripristino del bosco impartito alle ricorrenti.
Dal canto suo il comune di __________ chiede per analoghi motivi la tutela della decisione impugnata.
considerato
in diritto
1. La competenza del tribunale è data dall'art. 61a Lforestale 1912, in vigore al momento della decisione.
La legittimazione delle ricorrenti, lese nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata, deriva dall'art. 43 LPamm, per il rimando generale dell'art. 61a Lforestale, tenuto presente che l'art. 43 LPamm è conforme all'art. 98a OG garantendo lo stesso diritto di ricorrere e per gli stessi motivi stabiliti per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
2. Le ricorrenti negano che l'aggregato arboreo presente sui part. 836 e 857 costituisca bosco ai sensi di legge. La censura è infondata; per i motivi che seguono.
La Legge federale sulle foreste (LFO) ha per scopo di garantire la conservazione della foresta nella sua estensione e ripartizione geografica, di proteggerla come ambiente naturale di vita, di garantire che possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (funzioni della foresta) e di promuovere e tutelare l'economia forestale. Inoltre la legge deve contribuire a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli da catastrofi naturali (valanghe, scoscendimenti, erosioni, cadute di pietre).
E' quanto proclama l'art. 1 LFo.
Il primo imperativo, conservazione della foresta, è ribadito lapidariamente dall'art. 3 LFo: l'area forestale non va diminuita.
Cosa si debba intendere per foresta è enunciato sinteticamente dall'art. 2 cpv. 1 LFo: si considera foresta "ogni superficie coperta da alberi e arbusti forestali che possa svolgere funzioni forestali."
Con l'avvertenza che l'origine, il genere di sfruttamento, la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo (art. 2 cpv. 1 seconda frase LFo). .
La legge accomuna alle foreste i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve. Perfino le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali sono ritenuti foresta e così pure i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento (art. 2 cpv. 2 LFo).
Nel concetto di foresta non rientrano invece i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture di alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza, come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti (art. 2 cpv. 4 LFo). Tipico di queste formazioni arboree è che sono per lo più messe a dimora dall'uomo (o lasciate deliberatamente svilupparsi) per scopi estranei alla naturale funzione della foresta (ad es. ornamentali, di mascheramento, di consolidamento, di coltura intensiva), per lo più a complemento di artefatti (strade, argini, fabbriche, parchi) del cui carattere artificioso partecipano. Non a caso in tedesco si definiscono "impianti" (Anlagen). Cfr. in tema 124 II 85 consid. 4 pag. 90 seg.
3. Dalla definizione legale di foresta si evince che due sono essenzialmente i fattori costitutivi: quello fisico (superficie coperta da alberi o arbusti forestali) e quello funzionale (funzione protettiva, sociale, economica). La giurisprudenza distingue tra concetto di foresta quantitativo e qualitativo.
3.1. Il fattore fisico (concetto quantitativo) non è meglio specificato dalla legge che non stabilisce quali dimensioni minime debba avere la superficie alberata, quanto fitta debba esserne la copertura, quali siano gli alberi, rispettivamente gli arbusti da ritenersi "forestali" (età, specie).
Spetta al Consiglio federale provvedervi in via di ordinanza. L'art. 2 cpv. 4 LFo dispone che entro i limiti che verranno così fissati "i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere le altre aree boschive per essere considerate foreste."
Con la precisazione di rilievo che "i criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti" (art. 2 cpv. 4 ultima frase LFo).
Il Consiglio federale ha assolto il suo mandato emanando l'Ordinanza sulle foreste (Ofo). L'art. 1 fissa la forchetta di valori entro i quali una superficie coperta di alberi è considerata foresta. Ai Cantoni di determinare entro questi limiti superficie, larghezza, età del popolamento. Questi valori oscillano, per la superficie, incluso un margine idoneo, tra 200 e 800 mq; per la larghezza, sempre incluso un margine idoneo, tra 10 e 12 m; per l'età del popolamento, in caso di estensione spontanea, da 10 a 20 anni.
Per la nuova legge cantonale è da considerare bosco una superficie coperta da alberi, che possa svolgere funzioni forestali, se presenta un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m e un'età di almeno 20 anni (art. 3 cpv. 1 LCFo). Con la precisazione al cpv. 2 dell'art. 3 che "qualora tale superficie sia situata lungo i corsi d'acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitogenosi (aggregati boschivi) rari, i criteri minimi non sono applicabili."
Vi si può ravvisare un'applicazione del principio, già esposto dall'art. 2 cpv. 4 ultima frase LFo e ripreso dal succitato cpv. 2 dell'art. 1 OFo "(il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età").
Sempre a proposito di valori minimi giova notare che secondo la giurisprudenza federale (DTF 124 II 165 consid. 2c, 122 II 72 consid. 3, 118 Ib 614 consid. 4a) un popolamento adempie funzioni forestali a partire da una superficie di ca. 500 mq. Una regolamentazione cantonale troppo schematica, che non tenga conto di questo assunto, non verrebbe applicata e farebbe spazio ai criteri sviluppati dalla giurisprudenza federale (124 II 165 consid. 2c pag. 170.).
Criteri, questi, che trovano applicazione nel caso presente, posto che al momento determinante (decisione del Consiglio di Stato) la legge cantonale non era ancora in vigore.
3.1.1. Quali siano infine le specie da ritenersi forestali è quesito di cui cercheremmo invano risposta nell'OFo. Per contro nell'O sulle protezione delle essenze forestali troviamo all'art. 2, sotto il termine "Alberi e arbusti forestali", la seguente definizione: "essenze che possono servire all'adempimento delle funzioni forestali. Ne fanno segnatamente parte i rappresentanti delle specie enumerate nell'allegato 1. "
Essenziale non è quindi la specie ma l'idoneità a svolgere funzioni forestali. Contrariamente alla legislazione sulla caccia e la pesca che persegue lo scopo di proteggere le specie animali indigene, la LFo non conosce una corrispondente limitazione riferita alle essenze vegetali.
Questo per quanto concerne l'aspetto fisico o, in grosso, il concetto quantitativo di foresta.
4. Per il concetto qualitativo sono determinanti le funzioni che il bosco può svolgere.
Sono queste, per l'appunto, le funzioni protettive, sociali ed economiche che la foresta è chiamata ad assolvere giusta il citato art. 1 LFo.
Basta secondo la giurisprudenza che una sola di queste funzioni possa essere esplicata per potersi definire di foresta la superficie che ne abbia materialmente i connotati.
Nella presente vertenza non interessano le funzioni economiche (sfruttamento del legno) né quelle protettive (intese, in senso stretto, come tutela di uomini e cose dalle forze della natura e degli elementi).
Essenziale è qui la funzione "sociale" (Wohlfahrtsfunktion) dell'area in questione.
La giurisprudenza ravvisa in questa funzione momenti non solo specificamente sociali, ma anche paesaggistici, ecologici e naturalistici.
Il bosco può offrire per la sua ubicazione, disposizione e conformazione uno spazio ideale per il ristoro e lo svago della popolazione e nello stesso tempo contribuire in modo determinante a connotare il paesaggio. Può proteggere da immissioni nocive l'ambiente e, in senso quantitativo e qualitativo, le acque sotterranee e di superficie, come pure fornire un insostituibile spazio vitale ad animali selvatici e a specie indigene di piante. Così il TF in DTF 124 II 85 consid. 3d/bb, concludendo (con riferimento a DTF 114 Ib 224 consid. 9a/ac pag. 232) che "la funzione sociale comprende pure la protezione del paesaggio, e ciò per le funzioni ottico-estetiche proprie del bosco e per la sua importanza in quanto spazio vitale per flora e fauna."
5. Nel caso di specie vanamente le ricorrenti contestano il carattere forestale dei loro fondi.
5.1. Si consideri anzitutto, come sopra ricordato, che al fine della definizione del bosco l'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non hanno rilevanza (art. 2 cpv. 1 seconda frase LFo).
A mente della giurisprudenza l'accertamento forestale deve unicamente basarsi sulle circostanze oggettive (crescita, fittità, età, estensione e funzione del popolamento), sul concetto di bosco del diritto federale e se del caso sui criteri stabiliti dal diritto cantonale in applicazione dell'art. 2 cpv. 4 LFo (cfr. DTF 122 II 274 consid. 2b e 3a pag. 279).
Neppure una pianificazione del territorio conforme alla LPT può mutare alcunché alla qualità di bosco di una superficie coperta di alberi. Il bosco che viene assegnato ad una zona edificabile dal PR rimane bosco (DTF 118 Ib 433 consid. 3a pag. 434).
Non dev'essere dunque intrapresa una ponderazione degli interessi privati e degli altri interessi pubblici in gioco (DTF 124 II 85 consid. 3e pag. 89).
Priva di giuridica consistenza è pertanto la censura ricorsuale che lamenta una discrepanza tra l'accertamento forestale e l'iscrizione nel registro fondiario e non meno inconferente il tentativo di dedurre dall'importo spropositato delle ipoteche gravanti i fondi il carattere edificabile dei medesimi, a esclusione di quello forestale.
5.2. Vano è però soprattutto il tentativo di denegare il verificarsi in concreto dei presupposti materiali e funzionali del bosco.
Va subito considerato che se una superficie coperta di alberi presenta nel suo insieme i requisiti per essere qualificata di bosco, tale natura condividono i fondi che ne fanno parte, anche se non raggiungono, singolarmente, i parametri minimi fissati dal diritto.
Ciò vale anche nei casi in cui parte della superficie risulti momentaneamente spoglia di alberi.
6. In concreto i part. __________e __________raggiungono assieme una superficie di soli mq __________; sono però inseriti in un comparto boschivo più esteso che supera largamente i parametri minimi. E' quanto risulta, tenuto conto del suo carattere puramente indicativo, dal piano dei boschi del 1972 (all. 9 alla risposta del DA), dalla planimetria allegata alla domanda di dissodamento nell'ambito del progetto esecutivo per la strada principale n. ____________________ - __________ - __________ ma soprattutto dalle eloquenti foto aeree del 1971 e 1977.
Vano il tentativo ricorsuale di negare autenticità a queste ultime, allegando che non sono firmate ma unicamente munite del timbro della __________. Rinviamo in argomento alle considerazioni, pienamente condivise dal tribunale, espresse dai rappresentanti dello Stato in occasione del sopralluogo. Ogni ulteriore commento è superfluo.
La documentazione fotografica convalida, fugando ogni possibile dubbio, l'attribuzione all'area forestale dei fondi litigiosi operata dal piano dei boschi del 1972; detti fondi risultano far parte della fascia boschiva che dalla prossimità di __________ __________ si estende verso ovest, costeggiando per un tratto, in corrispondenza proprio della part. __________, la strada che porta a __________.
La tratta __________ __________ - __________ della nuova strada ha aperto un varco in questa fascia, in territorio di Losone, in forza del dissodamento definitivo autorizzato con decisione 1. maggio del DFI. Con la stessa decisione il dipartimento ha pure autorizzato il dissodamento provvisorio di parte delle part. __________e __________del Comune di __________ e __________ del __________ di __________ per potervi insediare il cantiere stradale. Le due ultime particelle essendo confinanti con i terreni delle ricorrenti ciò spiega perché al sopralluogo questi siano apparsi “delimitati, salvo da un lato, da terreno nudo." Nudo esso appare però solo a titolo provvisorio; non perde per ciò la qualificazione giuridica di bosco.
Sui fondi delle ricorrenti è invece riscontrabile la presenza di un'associazione di piante di alto fusto, come robinie, aceri e ailanti.
Malgrado lo stato di trascuratezza è innegabile la fondamentale concordanza tra l'aspetto attuale del terreno e quello documentato dalle foto aeree.
Non può esservi dubbio sul carattere boschivo che l'area riveste da lungo tempo.
7. Quanto all'aspetto qualitativo abbiamo riferito come la part. 857 costeggi la strada che da __________ __________ porta a __________. L'alto fronte di piante conferisce una cornice naturale significativa a questa via, sottolineando il carattere agreste che in parte sopravvive in questa zona. E infatti, malgrado la presenza della Pista di pattinaggio della __________, il quartiere rimane essenzialmente immerso nel verde. Se teniamo conto che a monte si erge la pendice boscata della __________ della __________ non possiamo non riconoscere alla fascia boschiva in esame, rappresentante le ultime propaggini del bosco nella piana, un valore paesaggistico non indifferente.
Ricordiamo che la giurisprudenza federale sottolinea quanto importi che queste estreme testimonianze di un ambiente naturale in un contesto urbano in forte espansione non vengano erose a mano a mano fino a definitivamente sparire. Il loro valore sta anche in ciò che divengono sempre più rare. Illuminante in proposito il DTF 110 Ib 383 consid. 36 ("la conservation de chaque coin de forêt est nécessaire en principe à l'ensemble de l'aire forestière et à ses fonctions. C'est éminemment le cas de parcelle sise dans les localités ou à leur limite: elles ne doivent pas être grignotées petit à petit, exposées qu'elles sont à la pression des constructions.").
Ma i terreni in discussione hanno anche un'altra più specifica valenza.
Sono percorsi da quanto resta del __________ __________ __________, in parte interrato, ridotto a volte a un filo d'acqua dalla Pista di pattinaggio a monte, ma non per questo irrecuperabile.
Come rileva lo Stato, rappresentato dai forestali ing. __________ e dott. __________, nel verbale di sopralluogo, la funzione naturalistica è avvalorata da "un ambiente ripuale con presenza di specie tipica."
La protezione del bosco assume pure in simili circostanze la funzione di protezione della natura. Il TF sottolinea in DTF 122 II 274 consid. 5b pag. 284 la funzione sociale particolarmente importante che la vegetazione ripuale riveste, a determinate condizioni, per la sua rilevanza come elemento paesaggistico. Queste condizioni, precisa la somma istanza, risultano dal diritto federale, segnatamente dalle prescrizioni sulla protezione dei sempre più rari corsi d’acqua naturali e della vegetazione e alberatura delle loro rive. In quest’ottica la legge sulla protezione delle acque del 24.1.1991 e quella sulla sistemazione dei corsi d’acqua del 21.6.1991 sono volte per quanto possibile a conservare e all’occorrenza ricostruire il tracciato naturale del corso d’acqua e a favorire la crescita di una vegetazione ripuaria stanziale (art. 37 cpv. 2 LPAc e 4 cpv. 2 LSCA ?).
La LPN rafforza questa protezione prescrivendo all’art. 21 che la vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev’essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata ed anzi facendo obbligo ai Cantoni di provvedere, nella misura consentita dalle circostanze, alla messa a dimora di vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla realizzazione delle condizioni necessarie alla sua crescita. Il tutto fatta salva la possibilità di concedere a condizioni assai restrittive l’autorizzazione a rimuovere la vegetazione ripuale “nei casi ammessi dalla legislazione sulla polizia delle opere idrauliche o da quella sulla protezione delle acque” (art. 22 cpv. 2 LPN).
Non va inoltre scordato che simili ambienti costituiscono preziosi spazi vitali per piccoli mammiferi e insetti oltre a prestarsi alla nidificazione di specie avicole protette (DFT 124 II 85 consid. 3d/cc pag. 89).
In questi casi, in cui l’area boschiva svolge funzioni sociali e protettive particolarmente importanti, i criteri cantonali circa la larghezza, la superficie ed età di un’estensione boschiva spontanea non sono determinanti. L’associazione forestale viene considerata bosco anche se non raggiunge quei valori (o i criteri sostitutivi elaborati dalla giurisprudenza federale) purché abbia comunque una consistenza che lo renda riconoscibile come tale: una semplice fila di alberi non riempie ovviamente questa condizione.
8. Nel caso che ne occupa i terreni in discussione svolgono una chiara funzione sociale e protettiva (le due funzioni si sovrappongono, in simili casi) che dà piena attuazione al concetto qualitativo di bosco.
Non occorre stabilire in concreto se questa funzione è addirittura particolarmente importante, posto che i terreni fanno parte di un insieme che supera largamente i parametri minimi richiesti dal diritto (concetto quantitativo del bosco).
Discende da quanto precede che, nella misura in cui accerta il carattere boschivo dei part. __________e __________RFD del Comune di __________, la decisione impugnata resiste indenne alle censure ricorsuali e merita tutela in questa sede.
9. Quanto all’ordine di ripristinare il bosco notiamo che non è stato accertato, per cominciare, se e in quale misura vi sarebbe stato disboscamento. In queste condizioni la decisione è priva della necessaria determinatezza e non può essere convalidata in questa sede.
L'indicazione che il rimboschimento dovrà avvenire secondo le istruzioni che impartiranno i forestali non pone rimedio a questa lacuna.
A prescindere da queste considerazioni, non possiamo non osservare che, benché sia trascorso molto tempo dalla chiusura del cantiere stradale per cui sono stati provvisoriamente dissodati, i fondi confinanti continuano a presentare la desolante parvenza di un polveroso spiazzo sterrato. In queste condizioni l’urgenza di esigere il rimboschimento dei terreni delle ricorrenti. non è di immediata percezione.
Altra cosa è la rimozione delle attrezzature di cantiere ivi relitte, ma la decisione è silente in proposito. Il provvedimento può essere ordinato in ogni tempo, separatamente, dalla competente autorità. Non da questo tribunale.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi.
§ Di conseguenza la decisione impugnata è annullata nella misura in cui ordina il ripristino del bosco senza specificare se e in che misura è stato abusivamente dissodato. Gli atti sono rinviati al DA perché proceda previamente ai necessari accertamenti in contradditorio.
2. Le tasse di giudizio di fr. 500.- sono a carico delle ricorrenti alle quali lo Stato del Canton Ticino deve ripetibili di pari importo.
3. Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Dipartimento del territorio, sezione forestale,
__________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario