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Incarto n. |
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In nome |
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composto dai giudici: |
Efrem Beretta,
presidente,
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vicecancelliera |
Matea Pessina |
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2000 di
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__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
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contro |
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la risoluzione 14 gennaio 2000 (n° __________) del Consiglio di Stato che approva la revisione del PR di __________ e il piano di dettaglio del nucleo (PP del nucleo) |
viste le osservazioni 19 aprile 2000 del Municipio di __________ e 8 maggio 2000 della Divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. Nella seduta del 29 ottobre 1997 il Legislativo comunale di __________ ha approvato la revisione totale del PR e il PP del nucleo, confermando la mancata attribuzione alla zona edificabile della vasta proprietà, situata in località __________a, formata dei mapp. n° __________, __________e __________RF. Sulla proprietà, di complessivi 22'319 mq, sorge una villa, risalente agli anni '60, immersa in un magnifico parco di ca. 18'000 mq.
b. Avverso tale ordinamento, ritenuto contrario ai principi basilari in materia di pianficazione del territorio, __________ __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, postulando l'inserimento parziale della sua proprietà in zona edificabile: sottolineando come, dal profilo paesaggistico, il parco costituisca un elemento cardine nell'assetto urbanistico del comune e adducendo l'impossibilità di continuare a far fronte agli elevati oneri di manutenzione, essa riteneva che solo una parziale edificazione della proprietà avrebbe permesso di evitarne l'ineluttabile degrado.
Il Comune ha chiesto la reiezione del gravame.
c. Con ris. gov. 14 gennaio 2000, n° __________, il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR di __________ e il PP del nucleo, respingendo il ricorso in parola.
d. Dissentendo da tale decisione, __________ __________ insorge ora davanti al TPT, riproponendo le censure sollevate in prima sede. Nelle osservazioni il Municipio di __________ e la Divisione della pianificazione territoriale hanno chiesto la reiezione del gravame.
e. In data 13 giugno 2000 si è tenuta l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, delle cui risultanze si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.
Durante l'udienza, le parti, pur riconfermandosi nelle rispettive allegazioni e domande, hanno stabilito di approfondire la problematica, ricercando possibili soluzioni insediative.
Visto l'esito infruttuoso degli incontri, il comune ha chiesto la riattivazione della procedura.
c o n s i d e r a t o,
in diritto:
1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.
L'art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto la legittimazione attiva della ricorrente è senz’altro data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
2. L'art. 50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce l'autonomia del comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A livello cantonale questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova Costituzione ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT, il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
3. Entrando nel merito della vertenza, va anzitutto ricordato che scopo essenziale della pianificazione è di assicurare "un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio” (art. 75 Cost.).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive e moleste, di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
4.
4.1 La pianificazione del territorio avviene segnatamente attraverso il PR, il quale, giusta l’art. 14 LPT, disciplina l’uso ammissibile del suolo, delimitando in particolare le zone edificabili, agricole e protette.
Secondo l'art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione che sono "già edificati in larga misura" (lett. a) o che saranno "prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni" (lett. b).
Quanto alle zone agricole comprendono, giusta l'art. 16 LPT: a) i terreni idonei all'utilizzazione agricola e all'orticoltura; b) i terreni che nell'interesse generale devono essere utilizzati dall'agricoltura; con l'avvertenza che nella misura del possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue.
Infine l'art. 17 LPT indica i valori, naturalistici o storico-culturali da proteggere con l'istituzione di apposite zone.
Queste le zone prescritte dal diritto federale; i Cantoni possono tuttavia prevederne delle altre (art. 18 LPT). Nel Canton Ticino l'art. 28 cpv. 2 lett. a) LALPT dà facoltà al comune di "precisare la destinazione delle zone edificabili destinate all'abitazione e al lavoro prevedendo segnatamente zone per residenze esclusivamente o parzialmente primarie o secondarie, zone industriali o artigianali con adeguati servizi. All'interno delle zone possono essere previsti ulteriori vincoli o agevolazioni per particolari forme di utilizzazione quali quelle destinate al turismo o allo svago".
4.2 Occorre tener presente che la definizione delle diverse zone ha essenzialmente valenza negativa. Se il difetto di elementi costitutivi di una zona esclude che le si attribuisca un determinato comparto, la loro presenza non lo comporta necessariamente. Non è infrequente che un comprensorio risponda alla definizione legale di più zone, si presti sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenga valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto della conformità con altre destinazioni.
In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in simili casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 ss consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a).
Tranne, dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno relativizzati.
Si consideri inoltre che per la loro funzione eminentemente pianificatoria i criteri da essi enunciati possono solo riferirsi a interi comparti, non a singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
5.
5.1 La ricorrente postula l’inclusione parziale della sua proprietà in zona edificabile, osservando come questa disponga di tutti i requisiti legali per essere attribuita a detta zona (idoneità, urbanizzazione del fondo, preesistente ampia edificazione,..).
Ricorda in particolare come, nell'impostare il disegno del parco, il progettista predispose due vasti ripiani erbosi, liberi da alberature, proprio in vista di una futura edificazione. Ritiene quindi che rarissimamente si dia il caso di aree che, per la loro morfologia, per la loro ubicazione nel quadro paesistico del luogo e per la cornice arborea in cui si inseriscono, si prestino in modo tanto evidente all'edificazione. Escludere dall'edificazione un terreno perfettamente urbanizzato e deliberatamente foggiato in fuzione di una futura fruizione residenziale per elevate ambizioni abitative, costituirebbe pertanto un manifesto errore pianificatorio. Per questi motivi, ed in particolare per l'evidente e straordinaria attitudine della proprietà all'edificazione, l'impugnata decisione si rivelerebbe lesiva dell'art. 15 LPT. Producendo una planimetria e suggerendo i parametri edificatori (indice di sfruttamento: 0.25; superficie utile lorda: 4'000 mq; superficie edificata: 2'000 mq), essa chiede quindi l'inserimento in zona edificabile della porzione del mapp. n° __________RF immediatamente a ridosso del cimitero (ca. 4'500 mq), vincolata alla presentazione di un piano di quartiere: l'edificazione di tale area costituirebbe, dal profilo insediativo, una sorta di "trait d'union" fra il nucleo e la zona edificabile, aumentando l'offerta di terreni che, da informazioni assunte, farebbe difetto.
Per quanto attiene all'idoneità all'edificazione si osserva che tale requisito va generalmente riconosciuto se il terreno si presta per le sue caratteristiche naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del suolo.
La sua attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b) LPT), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a) e b) LPT). Deve inoltre tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
Orbene, in concreto, dall’esame degli atti e dalle risultanze del sopralluogo non emergono motivi per non ritenere la proprietà __________ di per sé idonea all’edificazione: l'appezzamento è costituito da un parco in leggero declivio, situato in posizione tranquilla, delimitato ad ovest dal bosco e costeggiato sul lato sud/est dalla strada comunale, oltre la quale sorgono tre edifici adibiti all'abitazione. Addirittura, come osserva la stessa ricorrente, nell'ambito dei lavori di costruzione della villa e del modellamento del parco, l'architetto, data l'ampiezza del terreno, predispose alcuni vasti ripiani erbosi, liberi da alberature, proprio in vista di una futura ulteriore edificazione.
Ritenuto che il requisito dell’idoneità é senz’altro soddisfatto, occorre esaminare se sono adempiuti anche i presupposti della lett. a) o della lett. b) dell’art. 15 LPT.
5.2 Per stabilire se un comparto è già ampiamente edificato si tiene conto delle costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture presenti, delle licenze edilizie rilasciate per progetti pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc.
Entrano in considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole particelle: il requisito va esaminato per rapporto a tutto il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case effettivamente abitato e utilizzato (purché non a scopo agricolo).
Non basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un insieme sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una casuale disseminazione di costruzioni più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati, secondo le circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto (Baulücken), o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e non devono per prevalenti motivi avere altra attribuzione.
Si terrà conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale (DTF 116 Ia 336 ss consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia ricordato che il requisito della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè unicamente a escludere l’attribuzione a zona edificabile di quei terreni che incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 ss consid. 4 dda).
5.3 In concreto la proprietà della signora __________ forma una collinetta posta a nord/ovest rispetto al nucleo di __________. L'accesso alla proprietà si stacca dalla cantonale subito dopo il cimitero e, per chi sale da __________, risulta precedere di circa cento metri il gomito che fa la strada all'ingresso dell'abitato. L'appezzamento confina ad est con la fascia edificabile, che segue la cantonale, e da cui è ritagiato il cimitero e su cui sorgono tre edifici, è delimitato ad ovest dal bosco ed costeggiato sul lato sud/est dalla strada comunale, oltre la quale è posta la zona residua e su cui sorgono in posizione molto discosta rispetto alle aree edificabili del comune tre edifici adibiti all'abitazione. In linea d'aria, la villa della signora __________ dista circa cinquanta metri delle case.
’appezzamento formato dai mapp. n° __________, __________e __________RF è situato ad ovest del nucleo di __________, in posizione avvallata e molto discosta rispetto alle aree edificabili del Comune, che si espandono a sud e a nord del centro storico. Per raggiungerlo occorre far capo alla strada comunale, che prende inizio subito dopo il cimitero e che delimita il confine fra la località __________ da un lato e le località __________ e __________ dall'altro, percorrendola per circa 200 ml. Salvo per detta strada, che costeggia a nord i mappali n° __________e __________ RF, l'area in questione è circondata dal bosco, mentre a nord/est confina con un appezzamento agricolo. Oltre la strada, in località __________, sorge un'unica villa immersa in una vastissimo e pregiato parco (ca. 17'000 mq), pure esclusa della zona edificabile. Come ricordato, sui fondi n° __________e __________RF sorgono due case d'abitazione.
Orbene, la scarsità della sostanza edificata e la posizione discosta rispetto alle aree edificabili del Comune, che si espandono, salvo qualche sbavatura, a sud e a nord del centro storico, non depongono evidentemente a favore del concetto di “esistente ampia edificazione”; al contrario, fatta astrazione per la situazione eccezionale costituita dalla proprietà situata in località __________, il cui parco rimodella dal profilo paesaggistico tutta l'area ad ovest del cimitero, i citati edifici appaiono piuttosto come una casuale disseminazione, avvenuta in tempi in cui i PR non erano ancora in vigore e non costituiscono di certo l’abbozzo di un disegno unitario. Come ricordato al paragrafo precedente, l’istituzione di zone edificabili in simili contesti è non solo inopportuna ma addirittura contraria al diritto federale, fondato sulla netta separazione fra zone edificabile e altre utilizzazioni (agricola, protezione natura, ecc.).
5.4 Ma la ricorrente, nemmeno lo pretende. In definitiva va riconosciuto che nella fattispecie il requisito della preesistente ampia edificazione fa’ sicuramente difetto; giustamente il Consiglio di Stato ha negato l’inserimento del fondo dei signori __________ in zona edificabile, pena l'istituzione di una piccola zona lontana dall'abitato contraria alla LPT. Stando così le cose e vista la modesta influenza che potrebbe comportare l'edificabilità del fondo dei signori __________ sulla contenibilità complessiva del piano, non occorre analizzare la sussistenza del secondo requisito enunciato alla lett. b) dell'art. 15 LPT.
Stando così le cose, il ricorso, nella misura in cui chiede l’inserimento del fondo in zona edificabile, deve essere respinto.
Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. __________
__________ è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 600.-- (seicento).
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione: -
avv. __________ __________, __________,
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario