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Incarto n. |
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In nome |
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Il Presidente del Tribunale della pianificazione del territorio |
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Giudice Efrem Beretta |
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statuendo sul ricorso del 21 novembre 2001 di
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__________ e __________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________ __________, __________ __________,
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contro |
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la risoluzione n. __________ del 16 ottobre 2001 con cui il Consiglio di Stato ha parzialmente approvato la revisione generale del PR del comune di __________, respingendo il ricorso in prima istanza dei qui insorgenti;
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dovendo decidere le istanze di concessione dell’effetto sospensivo presentate contestualmente ai due ricorsi;
visto le osservazioni sulla domanda di effetto sospensivo inoltrate il 5.12.2001 dalla Divisione della pianificazione territoriale e il 7.12.2001 dal Municipio della Città di __________, in cui la Divisione si rimette al giudizio del tribunale, il Municipio chiede il rigetto dell’istanza;
rilevato
in fatto
a. I ricorrenti sono proprietari del part. __________ RFD __________.
b. Oggetto
del contendere è il previsto attraversamento del loro fondo da un passo
pedonale e ciclabile della larghezza di 2 m, con una linea di arretramento di 3
m.
Nell’assunto che nel comparto esistano già valide alternative, i ricorrenti
definiscono inutile e perciò destituita d’interesse pubblico l’opera prevista,
che pertanto non giustificherebbe il pregiudizio arrecato alla loro proprietà
né il costo derivantene alla collettività. Chiedono dunque che la disposizione
venga annullata.
considerato
in diritto
1. A norma dell’art. 47 cpv. 1 LPAmm il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell’autorità di ricorso la sospensione della decisione (art. 47 cpv. 2 LPAmm).
L’art. 38 cpv. 5 LALPT esclude l’effetto sospensivo del ricorso e pone dunque in essere l’ipotesi dell’art. 47 LPAmm, applicabile per il rimando dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, ai cui sensi la procedura è retta dalla LPAmm.
Ne consegue che il presidente del TPT può, su istanza del ricorrente, accordare l’effetto sospensivo.
2. Determinante
per la decisione è la ponderazione dei contrapposti interessi pubblici e
privati. Va tenuto conto, in proposito, che il legislatore, negando in via di
principio l’effetto sospensivo al ricorso in materia di pianificazione, ha già
operato una prima ponderazione degli interessi, attribuendo la preminenza
all’immediata esecutività del PR rispetto all’interesse dei proprietari a
sospenderla fino a pronunzia sulla sua impugnazione. La concessione
dell’effetto sospensivo è quindi l’eccezione e si giustifica solo se
l’interesse ad ottenerla è particolarmente importante e non può essere tutelato
diversamente. Così quando l’immediata esecutività del piano ha ripercussioni
gravi e irreversibili, non più rimediabili con il giudizio di merito, così da
svuotare di contenuto il ricorso e da non più essere compatibile con una
ragionevole ponderazione degli interessi. Della prognosi circa l’esito dei
ricorsi si terrà invece conto solo se di immediata evidenza. il giudice la
effettuerà fondandosi sulla fattispecie risultante dagli atti all'inserto,
senza ulteriori accertamenti.
La concessione dell’effetto sospensivo si giustifica solo se l’interesse ad
ottenerla è sufficientemente importante e non può essere tutelato con
provvedimenti meno incisivi.
3. In
concreto va tenuto presente che l’opera contestata col ricorso non può essere
realizzata direttamente, per il solo fatto di essere prevista nel PR. Bisogna
dar corso alla procedura esecutiva, il che richiede tempo e toglie urgenza al
provvedimento sospensivo, che peraltro può sempre essere riproposto se l’evoluzione
delle circostanze lo richiedesse.
Non vi sono, per rapporto al percorso pedonale e ciclabile, gli estremi del
danno irreparabile che importi scongiurare concedendo effetto sospensivo al
ricorso.
Diverso è il discorso relativamente all'attraversamento del fondo e alla linea
di arretramento. Senza effetto sospensivo al ricorso questi vincoli hanno
immediata efficacia e limitano pendente causa l'edificabilità del fondo. Gli
istanti hanno quindi interesse a ottenere l'effetto in discorso.
A questo loro interesse si contrappone però quello dell'ente pubblico a evitare
che, nell'attesa del giudizio, lo spazio destinato al percorso venga edificato,
precludendo il passaggio. Questo interesse è chiaramente prevalente e non
consente di accedere all'istanza.
Per questi motivi,
1. L'istanza è respinta.
2. Le tasse di giudizio verranno decise con la sentenza di merito.
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3. Intimazione a: |
- Avv. __________ __________ __________, __________ |
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- Municipio di __________ |
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- Consiglio di Stato, __________ |
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- Sezione pianificazione urbanistica, __________ |
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente
Avv. Efrem Beretta