Incarto n.
90.2001.00066

Lugano

6 maggio 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna

 

 

vicecancelliera

Matea Pessina

 

statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2001 di

 

 

1. __________. __________. __________ __________, __________ __________, 

2. __________. __________. __________ __________, __________ __________, 

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione __________ settembre 2001 (n° __________) del Consiglio di Stato che approva alcune varianti del PR intercomunale della Valle __________, Comune di __________, Sezione __________

 

                                         viste le osservazioni 30 ottobre 2001 della Divisione della pianificazione territoriale e 6 novembre 2001 del Municipio di __________o;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

                                         esperiti i necessari accertamenti;

 

r i t e n u t o,

 

in fatto e in diritto:

 

                                     -   che in data 30 marzo 2000 l'Assemblea comunale di __________ (ora __________) ha adottato una variante di PR, che istituisce i necessari vincoli per la realizzazione della nuova funivia __________ -__________;

 

                                     -   che avverso i contenuti della variante, pubblicata presso la cancelleria comunale dal 13 novembre al 13 dicembre 2000 e sul FU n° __________del ____________________ 2000, __________ __________ e __________ __________, comproprietari del mapp. n° __________RF di __________, non hanno interposto ricorso;

 

                                     -   che con ris. gov. __________settembre 2001, n° __________1, il Consiglio di Stato ha approvato detta variante;

 

                                     -   che i signori __________ e __________ chiedono ora al TPT di esortare i promotori a considerare debitamente i loro interessi nell'ambito dell'esecuzione dell'opera;

 

                                     -   che nelle loro osservazioni sia il Municipio che il Governo hanno contestato la legittimazione attiva dei ricorrenti;

 

                                     -   che prima d'entrare eventualmente nel merito del gravame, va  esaminato se esso sia ricevibile dal profilo della legittimazione attiva degli insorgenti, pacifica essendo peraltro la competenza di questo Tribunale;

 

                                     -   che a norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT, entro 30 giorni dalla notificazione. La LALPT legittima a ricorrere il comune (art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT);

 

                                     -   che in concreto bisogna convenire con il Consiglio di Stato e con il Municipio che la legittimazione attiva dei ricorrenti non è data;

 

                                     -   che infatti per ricorrere in seconda sede bisogna aver ricorso in prima e che senza questo presupposto la qualità ricorsuale non può essere riconosciuta;

 

                                     -   che d’altra parte, con l'approvazione, non sono state decretate modifiche in qualche relazione con il mapp. n° __________RF;

 

                                     -   che non è quindi è rintracciabile alcun interesse degno di protezione dei ricorrenti, che consenta di riconoscerne la legittimazione attiva a insorgere presso questo TPT;

 

                                     -   che in tali circostanze il ricorso va dichiarato irricevibile;

 

                                     -   che le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza.

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né tasse di giustizia.

                                   3.   Intimazione:                   - __________. __________. __________ __________, __________ __________

                                                                                - __________. __________. __________ __________, __________,
                                        - Municipio di __________

                                        - Consiglio di Stato, Bellinzona
                                        - Sezione pianificazione urbanistica,                       Bellinzona

 

 

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario