Incarto n.
90.2002.45

Lugano

20 febbraio 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

 

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Lorenzo Anastasi, Werner Walser

 

segretario di camera

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2002 di

 

 

__________ di __________, __________ __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 30 gennaio 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;

 

 

viste le risposte:

-    11 luglio 2002 del municipio di __________;

-    7 maggio 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

che con risoluzione 30 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;

 

 

che con ricorso 26 febbraio 2002 il patriziato di __________ insorge contro la menzionata risoluzione innanzi a questo Tribunale, chiedendo la riduzione della superficie del vincolo di posteggio istituito a carico del mapp. __________ e l'annullamento del vincolo EP-AP gravante il mapp. __________, di proprietà del legato elemosina sale: domande già formulate, senza successo, dinanzi all'istanza inferiore;

 

 

che il ricorrente dichiara di ribadire interamente quanto sostenuto nel ricorso presentato al Consiglio di Stato il 31 maggio 2000, che annette all'impugnativa;

 

 

che la divisione della pianificazione territoriale ed il municipio di __________ hanno postulato la reiezione dell'impugnativa;

 

 

considerato,                   in diritto

 

 

che la competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT);

 

 

che, giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova, una breve motivazione, le conclusioni del ricorrente;

 

 

che la giurisprudenza non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione di un ricorso, specialmodo se questo viene redatto da persona sprovvista di conoscenze giuridiche (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 32 n. 15; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 387 seg.; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo, 2002, n. 1238);

 

 

che, tuttavia, secondo la giurisprudenza, il rinvio globale a precedenti scritti non soddisfa i requisiti formali minimi prescritti dalla legge a questo riguardo (Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., ibidem; Bovay, op. cit., ibidem; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm n. 3b);

 

 

che, pertanto, il gravame in oggetto, attraverso il quale il ricorrente si limita a rinviare puramente e semplicemente alla motivazione sviluppata nel gravame inoltrato dinanzi al Consiglio di Stato, difetta della necessaria motivazione;

 

 

che la circostanza secondo cui tale ricorso sia stato annesso al gravame non permette di mutare questa conclusione;

 

 

che, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile;

 

 

che - sia soggiunto per completezza - siccome la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso, questa dev'essere imprescindibilmente fornita entro il termine di scadenza per inoltrare il rimedio: non può pertanto entrare in linea di conto la fissazione, all'insorgente, di un termine perentorio per presentarla nelle dovute forme in applicazione dell'art. 9 PAmm (Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., ad art. 33 n. 12; Bovay, op. cit., pag. 388);

 

 

che il Tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);

 

 

visti gli art. 37, 38 LALPT; 3, 9, 18, 28, 46 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si preleva una tassa di giudizio.

 

                                    3.   Intimazione a:

-         Patriziato di __________, __________ __________

 

 

-         Municipio di __________, __________ __________

-         Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________ __________, ____________________

-         Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____________________

 

 

 

Tribunale della pianificazione del territorio                                                

Il presidente                                                                                                    Il segretario