Incarto n.
90.2002.00006

 

Lugano

10 luglio 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

 

statuendo sul ricorso  4 gennaio 2002 di

 

 

 

__________ __________, __________ __________, 

rappr. da: avv. __________. __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 13 novembre 2001 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;

 

 

viste le risposte:

-    22 gennaio 2002 del municipio di __________;

-    8 marzo 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

che con risoluzione 13 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;

 

 

che con ricorso 4 gennaio 2002 __________ __________, proprietaria del mapp. __________ di __________, è insorta contro la menzionata risoluzione innanzi a questo Tribunale, chiedendo l'annullamento del vincolo EP-AP gravante, parzialmente, detto fondo: domanda già formulata, invano, dinanzi all'istanza inferiore;

 

 

che, ai fini del giudizio, non appare necessario riassumere i motivi alla base del gravame;

 

 

che la divisione della pianificazione territoriale ed il municipio di Arogno hanno postulato la reiezione dell'impugnativa;

 

 

considerato,                   in diritto

 

 

                                         che la competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT); quanto alla tempestività il Tribunale considera quanto segue;

 

 

                                         che contro la decisione di approvazione del piano regolatore è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT);

 

 

che, in concreto, la decisione di approvazione del piano regolatore di __________, del 13 novembre 2001, è stata notificata alla patrocinatrice dell'insorgente il 19 novembre successivo;

 

che, pertanto, il termine di ricorso di 30 giorni, che è iniziato a decorrere il giorno 20 novembre 2001 (art. 10 cpv. 1 PAmm) ed è stato sospeso dalle ferie, ovvero nel periodo 18 dicembre 2001/1 gennaio 2002 (art. 13 lett. a PAmm), è venuto a scadenza giovedì 3 gennaio 2002;

 

 

che il ricorso in esame, del 4 gennaio 2002, è stato consegnato alla posta il giorno medesimo: esso di appalesa, di conseguenza, tardivo;

 

 

che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso va dichiarato irricevibile;

 

 

che la tassa di giustizia dev'essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm);

 

visti gli art. 37, 38 LALPT; 3, 10, 13, 18, 28, 46 PAmm;

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

 

                                    3.   Intimazione a:

__________ __________, patr. da avv. __________. __________ __________, __________ __________ __________, __________

 

 

Municipio di __________, __________

Consiglio di Stato, Residenza Governativa, __________, 

Divisione della pianificazione territoriale, Viale __________. __________ __________, __________

 

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             Il segretario