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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale della pianificazione del territorio |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Claudio Cereghetti, giudice supplente |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 16 maggio 2002 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 17 aprile 2002 (n. 1746) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________; |
viste le risposte:
- 13 giugno 2002 della divisione della pianificazione territoriale;
- 30 ottobre 2002 del RA 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario dei mapp. 75 e 76 di __________. Sul mapp. 1075 (di 1'056 mq) sorgono alcuni edifici contigui, che fanno parte del nucleo. Il mapp. 76 ha una superficie di 165 mq e confina su due lati con il mapp. 75. A monte della parte edificata del mapp. 75 corre una strada di servizio (mapp. 78). Una strada comunale (mapp. 77), non inserita nel piano del traffico, passa sopra il mapp. 76 e la parte libera da costruzione del mapp. 75.
B. L'assemblea comunale di __________ ha adottato il piano regolatore proposto dal municipio nel corso delle sedute 5 e 11 aprile 2000. Il piano inserisce la parte edificata del mapp. 75 (circa i 2/3 del fondo) alla zona del nucleo tradizionale. Il mapp. 76 e la porzione rimanente del mapp. 75 sono stati attribuiti alla zona agricola, alla quale si sovrappone una zona di protezione del paesaggio.
Il piano regolatore è il primo adottato dal comune. In precedenza il perimetro della zona edificabile provvisoria era definito da un piano allestito dal dipartimento dell'ambiente sulla base dell'art. 8 del decreto esecutivo sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio (DEPT).
C. RI 1 ha contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l'inserimento dei mapp. 75 e 76 nella zona del nucleo tradizionale. A sostegno di tale richiesta il ricorrente ha fatto tra l'altro valere la volontà d'edificazione da parte delle figlie.
D. Il Consiglio di Stato ha approvato il piano e respinto il ricorso RI 1 con risoluzione 17 aprile 2002 (n. 1746).
E. RI 1 ha impugnato la risoluzione innanzi a questo tribunale, riproponendo le argomentazioni e le domande del ricorso di prima istanza.
Il RA 2si è rimesso al giudizio del tribunale.
La Divisione della pianificazione territoriale ha chiesto la reiezione dell'impugnativa osservando, tra l'altro, che quello in disamina è il primo piano regolatore del comune e che i mapp. 75 e 76 erano esclusi dalla zona edificabile provvisoria definita dal piano DEPT.
F. Il 10 marzo 2004 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, seguita dal sopralluogo. Al ricorrente è stato impartito un termine di 60 giorni per comunicare l'eventuale ritiro del ricorso. Con scritto 7 maggio 2004 RI 1 ha comunicato di mantenere l'impugnativa.
Considerato, in diritto
1. La competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente è certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile.
2. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi -e approva il piano- con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali.
Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT).
Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione – per potere ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT – i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3. I piani d'utilizzazione – in Ticino detti piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) – disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi delimitano, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).
4. A norma dell'art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione già edificati in larga misura (lett. a), o quelli prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile, a meno che, dopo una ponderazione e globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba essere incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che ancorché soddisfatti – non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger, Commentario ASPAN, ad art. 15 n. 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314). La definizione dell'idoneità all'edificazione deve inoltre tener conto, segnatamente, delle esigenze del diritto ambientale (art. 1 cpv. 2 lett. a, 3 cpv. 3 lett. b LPT; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 50 segg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 317).
La differenziazione delle zone edificabili spetta al diritto cantonale e agli enti pianificanti (art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT). Tutte le zone edificabili devono ad ogni modo rispettare i criteri dell'art. 15 LPT, devono in particolare soddisfare, anche prese singolarmente, il criterio della probabile necessità entro 15 anni.
5. La zona del nucleo tradizionale (NV) interessa diversi nuclei del comune di __________. È disciplinata dall'art. 33 NAPR. Vi sono ammesse anche nuove costruzioni. Nel nucleo di __________ la zona NV comprende le costruzioni (spesso contigue) e le aree libere circostanti. Praticamente tutti i fondi compresi nel perimetro di zona sono edificati, anche se nelle aree libere esistono possibilità edificatorie consistenti.
6. Il mapp. 75 ha una superficie complessiva di 1'056 mq, di cui circa 2/3 appartengono alla zona NV. Complessivi 265 mq sono già edificati. Su questa superficie sorge un edificio assai grande, di forma irregolare, parallelo alla strada comunale. La costruzione esistente può essere ampliata sulla base dell'art. 33 NAPR; quest'ultima norma permette anche nuove costruzioni nella zona NV. L'esclusione dalla zona edificabile del mapp. 76 e del mapp. 75 (parte) non è quindi particolarmente penalizzante per il proprietario. RI 1 può realizzare una nuova abitazione per le figlie facendo capo agli spazi esistenti, oppure realizzare una nuova costruzione (con ampliamento contiguo) all'interno del perimetro edificabile definito dal piano in contestazione.
Non vi sono per contro ragioni di diritto che impongano un ampliamento del perimetro edificabile. Il ricorrente non lo pretende nemmeno e si limita ad invocare i bisogni legati alla realizzazione di un'abitazione primaria per le figlie, un argomento giuridicamente irrilevante. Dal profilo giuridico è invece di rilievo il fatto che il limite della zona NV riprende quello del piano DEPT, confermando la precedente pianificazione. Decisivo è pure il fatto che le zone edificabili di __________, anche applicando un grado di attuazione di solo il 60% ed una superficie utile lorda superiore ai parametri usuali (risoluzione impugnata, pagg. 18 segg.), presentano riserve abbondanti, che permettono oltre il raddoppio delle unità insediative (risoluzione governativa 16 marzo 2004, n. 1070, pag. 8). Per queste ragioni merita conferma la scelta di non ampliare le zone edificabili rispetto a quanto stabilito dal piano della zona edificabile provvisoria ai sensi dell'art. 8 DEPT. D'altra parte, per questo ed altri motivi il Consiglio di Stato ha dapprima sospeso la decisione di approvare l'inserimento in zona edificabile di diversi comparti, come risulta dagli allegati 3 e 7 (zona NV), dall'allegato 4 (zona residenziale) e dagli allegati 5 e 6 (zone edificabili di interesse comunale). Con risoluzione 16 marzo 2004 il Consiglio di Stato ha poi negato la sua approvazione o approvato solo in parte diverse di queste zone. L'ampliamento della zona fabbricabile chiesto dal ricorrente non è compatibile con queste decisioni, che tendono a ridurre l'estensione del perimetro edificabile. Sarebbe un atto incoerente, contrario al criterio del dimensionamento (art. 15 LPT) e ai principi di guida della pianificazione territoriale (art. 1 e 3 LPT).
7. Il ricorso va infine respinto anche sulla base della ponderazione globale degli interessi in presenza (art. 3 OPT) ed in forza dei principi relativi alla tutela della zona agricola e del paesaggio.
I mappali 76 e 75 (parte non edificata) appartengono, infatti, al comprensorio agricolo che forma una cintura verde sotto il nucleo di __________. Si tratta di una superficie agricola a balze, digradante verso il sottostante piano di __________, abbastanza ampia e contigua, quindi conforme all'art. 16 cpv. 2 LPT. Il piano direttore cantonale attribuisce tutto il comprensorio alla categoria degli “altri terreni idonei all'utilizzazione agricola”, che devono obbligatoriamente essere attribuiti alla zona agricola (art. 68 LALPT). La scelta operata dal comune e confermata dal Consiglio di Stato è quindi conforme alle norme che tutelano le aree agricole. Anche da questo profilo sfugge pertanto ad ogni censura.
L'area in questione assolve anche un'evidente funzione di tutela paesaggistica, sia generale, sia rispetto al nucleo di __________. Si tratta di una funzione espressamente prevista dall'art. 16 LPT, a norma del quale le zone agricole servono non solo a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, ma anche a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago (nel merito degli scopi perseguiti dalla delimitazione delle zone agricole cfr. il Messaggio del Consiglio federale relativo alla modifica 20 marzo 1998 dell'art. 16 LPT, FF 1996 III 471). La scelta operata dal comune di attribuire i mapp. 76 e 75 (parte) alla zona agricola merita pertanto piena conferma. Lo scopo paesaggistico della misura è d'altra parte rafforzato dall'imposizione di una zona di protezione paesaggistica, che si sovrappone alla zona agricola.
L'inserimento nella zona NV della superficie in disamina non è invece giustificata da importanti esigenze della pianificazione territoriale. Sarebbe in contrasto con l'art. 15 LPT, con la protezione del paesaggio e le normative che disciplinano la zona agricola (art. 7 LTAgr), ponendo anche un problema di compenso agricolo, come precisato, con riferimento ad altri fondi, nella risoluzione impugnata (pag. 14).
8. Il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza. Non si assegnano ripetibili al comune, che non è patrocinato da un avvocato e si è rimesso al giudizio del tribunale.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Il ricorrente è condannato al versamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 1'000.-. Non sono assegnate ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
PI 1
CO 1
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Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario