Incarto n.
90.2002.75

 

Lugano

25 marzo 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente

del Tribunale della pianificazione del territorio

Raffaello Balerna

 

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 28 maggio 2002 di

 

 

 

__________ __________, __________ __________ __________,

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 7 maggio 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;

 

 

viste le risposte:

-    16 agosto 2002 del Comune di __________;

-    27 settembre 2002 del Dipartimento del territorio Divisione pianificazione territoriale;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto e considerato,  in fatto ed in diritto

 

                                         che il piano regolatore di __________, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 7 maggio 2002, assegna il mapp. __________ alla zona agricola;

                                         che il ricorrente ha chiesto l’inserimento nella zona industriale del mapp. __________;

 

                                         che, all’udienza del 24 settembre 2003, l'insorgente, si è riservato un termine di 15 giorni per comunicare al Tribunale il ritiro del ricorso;

 

                                         che con scritto 25 settembre 2003 il ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

                                         che, il municipio, d’accordo con lo stralcio del gravame, ha protestato le ripetibili;

 

                                         che il procedimento di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto;

 

                                         che il gravame, ritirato, va dunque stralciato dai ruoli;

 

                                         che di conseguenza il Comune di __________, assistito da un patrocinatore, ha diritto al versamento di ripetibili da parte del ricorrente il quale, a seguito del ritiro dell'impugnativa, dev'essere considerato soccombente giusta l’art. 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3 e seg.);

 

                                         che, invano, l'insorgente spera di poter spuntare l'esenzione da tale obbligo, asserendo che il Presidente del Tribunale gli avrebbe dato assicurazioni di merito all'udienza;

 

                                         che, in effetti, i Tribunali possono solo disporre circa il pagamento o meno della tassa di giustizia giusta l'art. 28 PAmm: le ripetibili devono invece sempre essere attribuite alla parte vittoriosa, giusta l'art. 31 PAmm, salvo rinuncia da parte della stessa;

 

                                         che il Tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);

 

 

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si preleva una tassa di giustizia. Il ricorrente è condannato a versare al Comune di __________ fr. 500.- (cinquecento) per ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________ __________, __________ __________ __________;

Comune di __________, __________ __________,

patr. da: avv. __________ __________, __________ __________;

Consiglio di Stato, __________ __________,

rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. pianificazione territoriale, __________ __________.

 

 

 

Il presidente                                                                                    Il segretario

del Tribunale della pianificazione del territorio