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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale della pianificazione del territorio |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 21 ottobre 2003 di
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RI 1 RI 2 RI 3
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contro |
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la risoluzione 22 gennaio 2002 (n. 365) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato del __________ (__________) del comune di __________; |
viste le risposte:
- 25 novembre 2003 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
- 3 dicembre 2003 del RA 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nella seduta del 13 marzo 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato il piano particolareggiato del __________ (__________), che si prefigge di attuare una riqualifica generale dell'area urbanizzata attraversata da via __________, compresa fra la rotonda di via __________ e il sottopasso di via __________.
B. RI 1, RI 2 e RI 3, proprietari in comunione ereditaria dei mapp. 259, 260 e 261 di __________, interessati dal menzionato piano, sono insorti contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo, il mantenimento dell'indice di sfruttamento pari a 1, l'abolizione delle volumetrie assegnate e dell'imposizione di linee di arretramento, infine la soppressione del vincolo di posteggi privati in superficie sui loro fondi.
C. Con risoluzione 22 gennaio 2002 (n. 365) il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato. Esso ha, nel contempo, respinto il ricorso dei signori __________, tranne che - parzialmente - per quanto riguardava la superficie delle volumetrie assegnate alle costruzioni sui mapp. 259 e 260: aderendo alla proposta del municipio di __________, il Governo ha aumentato la profondità della fascia edificabile a volumetria assegnata a partire dalla linea di costruzione posta su via __________ (da 9) a 12 m, disponendo una modifica (dallo stesso impropriamente definita) d'ufficio del piano (cfr. ris. impugnata, pag. 48).
D. Il 2 settembre 2003 il municipio di __________ ha disposto la pubblicazione presso l'ufficio tecnico comunale delle modifiche apportate d'ufficio dal Consiglio di Stato al __________. Tra queste figurava un estratto del piano “concetti d'intervento”, n. 548-1, attraverso il quale veniva illustrata la modifica della superficie della volumetria assegnata concernente i mapp. 259 e 260. La pubblicazione indicava la possibilità di ricorrere dinanzi al tribunale entro il termine di pubblicazione.
E. Con ricorso 21 ottobre 2003 i proprietari insorgono innanzi a questo tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa riproponendo le contestazione e le domande sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato.
F. Il municipio e la divisione della pianificazione territoriale postulano la reiezione integrale del ricorso.
__________
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Circa la tempestività del gravame il tribunale considera quanto segue.
1.2. Contro la decisione del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore e di evasione dei ricorsi è dato ricorso a questo tribunale nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT). In concreto, la risoluzione del Consiglio di Stato, del 22 gennaio 2002, è stata notificata a mezzo invio raccomandato al patrocinatore degli insorgenti consegnato alla posta il successivo 24 gennaio 2002. Il termine di 30 giorni per ricorrere contro la stessa è pertanto venuto a scadenza parecchio tempo prima dell'inoltro del gravame in esame, proposto il 21 ottobre 2003. Questo dev'essere pertanto considerato tardivo e, di conseguenza, dichiarato irricevibile.
1.3. Gli insorgenti giustificano la tempestività del gravame con riferimento alla pubblicazione della risoluzione governativa impugnata, per quanto concerneva le modifiche d'ufficio, disposta dal municipio di __________ il 2 settembre 2003, durante il periodo 22 settembre/21 ottobre 2003 (cfr. FU del 12 settembre 2003, n. 73/2002, pag. 6497). Tale pubblicazione, effettuata dietro precisi ordini e direttive del Governo (cfr. dispositivo n. 5 della risoluzione 22 gennaio 2002 e relativi rinvii alle cifre 5.12 e 4.2.3 del giudicato), indicava in effetti la possibilità di aggravarsi dinanzi a questo tribunale entro il termine della stessa. L'opinione degli insorgenti non può tuttavia essere tutelata.
In primo luogo, la pubblicazione in discussione riguarda un singolo aspetto, ben circoscritto, delle contestazioni sollevate dai ricorrenti: quello dell'abolizione delle volumetrie assegnate ai mapp. 259 e 260. In nessun caso essa permetterebbe di far ripartire i termini di ricorso per il complesso delle contestazioni sollevate dinanzi al Consiglio di Stato e da questo decise nella risoluzione 22 gennaio 2002, tosto notificata al ricorrenti.
In secondo luogo, nemmeno per questo specifico e limitato tema i ricorrenti possono appellarsi al termine di ricorso indicato nell'avviso municipale, in concreto di per sé ossequiato. Tale termine ritorna difatti applicabile solo per coloro che hanno preso conoscenza delle decisioni disposte dal Consiglio di Stato nell'ambito dell'approvazione del __________ attraverso la loro pubblicazione, effettuata da parte del municipio di __________: sistema alternativo di notifica che può essere, di principio, impiegato solo eccezionalmente, quando tutti i destinatari della decisione non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n. 1) ma che, per questo stesso motivo, in materia di atti pianificatori costituisce piuttosto la regola. Chi, come i ricorrenti, ha ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 PAmm), non può invece appellarsi a tale termine. La pubblicazione della risoluzione governativa ad opera del municipio non implicava inoltre alcun mutamento della situazione giuridica dei ricorrenti: di natura eminentemente esecutiva, essa si limitava in effetti ad illustrare sui piani quanto era stato sancito in modo chiaro, a livello sostanziale, dal Governo nella risoluzione impugnata ed era pertanto perfettamente noto a questi ultimi sin dal suo ricevimento. La pubblicazione adempiva pertanto semplicemente lo scopo di soddisfare il principio della pubblicità dei piani e spiegava quindi effetti solo verso terzi rispettivamente la collettività. Corrobora ulteriormente questa conclusione il dispositivo n. 6 della decisione contestata, che fissava, per i già ricorrenti in prima istanza, un termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione stessa per aggravarsi dinanzi a questo tribunale. L'impugnativa in esame doveva pertanto essere imprescindibilmente insinuata entro tale termine.
2. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2.I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 600.- (seicento).
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
PI 1
CO 1
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Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario