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Incarto n. 90.2003.52 90.2003.53 90.2003.54 90.2003.57 90.2003.58
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale della pianificazione del territorio |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Stefano Furger, vicecancelliere |
statuendo sui ricorsi 20 marzo e 4-5 maggio 2003 di
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__________ __________, __________ __________ (__________) __________ __________, __________ __________ (__________)
__________ __________, __________ __________
__________ __________, __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________ patr. da: avv. dr. __________, __________ __________
__________ __________, __________ __________ patr. da: avv. dr. __________, __________ __________
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contro |
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la risoluzione dell'11 febbraio 2003 (n. 618), con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di RI 1; |
viste le risposte:
- 29 agosto 2003 del municipio di __________;
- 29 agosto 2003 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
- 6 dicembre 2004 di __________ __________;
- 10 dicembre 2004 di __________ e __________ __________;
- 27 dicembre 2004 di __________ __________;
- 29 dicembre 2004 della __________ __________, patr. da avv. __________ __________ __________;
- 29 dicembre 2004 di __________ e __________ __________;
- 29 dicembre 2004 di __________ __________, __________ e __________ __________;
- 30 dicembre 2004 di __________ __________;
- 7 gennaio 2005 delle __________ __________ __________ __________, patr. da avv. dr. __________ __________;
- 7 gennaio 2005 della __________ __________, patr. da avv. dr. __________ __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nella seduta del 15 novembre 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore (revisione 2003). In quella sede un ampio comparto territoriale ubicato a nord della linea ferroviaria __________ -__________ è stato attribuito alla zona industriale J, retta dall'art. 25 NAPR. Questo comparto è costituito da due zone rettangolari, pianeggianti, suddivise da una strada. Il settore più esteso presenta una superficie complessiva di circa 128'000 mq ed è situato in località Quadri, a contatto con la zona industriale di __________, separato tuttavia dalla stessa dal canale fluviale che scorre lungo il suo margine est. Delimitato sui quattro lati da strade pavimentate, di esigua lunghezza, esso risulta formato da 17 fondi, ripartiti fra dieci proprietari. Più della metà di questa zona appartiene dunque alle __________ __________ __________ __________ (in seguito, __________): i mapp. 16, 150, 153, 154, 278, 290 e 417, disposti in sequenza l'uno accanto all'altro, formano difatti una vasta superficie prativa di oltre 67'000 mq. Per il restante, i mapp. 14 (14'293 mq di superficie), 15 (3'951 mq), 267, (9'569 mq), 277 (12'123 mq), 352 (3'937 mq) e 353 (3'937 mq) risultano anch'essi inedificati e appartengono, nell'ordine, rispettivamente alla __________ __________, a __________ __________, in comproprietà a __________ e __________ __________, alla comunione ereditaria __________, composta da __________ __________, __________, __________, __________ e __________ __________, a __________ __________ e, infine, a __________ __________. Inoltre, i fondi 15, 352 e 353 esercitano una comproprietà coattiva, ciascuno per 1/3, sul mapp. 354, di 590 mq di superficie. La sostanza edilizia risulta concentrata nell'angolo nord-ovest del settore, occupandone poco meno del 10%: il mapp. 152, di proprietà della __________ __________ __________, accoglie sui suoi 6'812 mq uno stabilimento industriale dotato di uffici amministrativi; sulla superficie di 3'951 mq del mapp. 287, appartenente alla __________ __________ __________ __________ __________ __________, insiste invece uno stabilimento attualmente in disuso, mentre il mapp. 314, di 1'284 mq e di proprietà di __________ e __________ __________, è edificato con un'abitazione e un ripostiglio. L'altro settore della zona industriale J è ubicato in località Baragie, sul margine ovest di quella appena descritta in località Quadri. Formata da soltanto due fondi, i mapp. 9 e 10, entrambi di proprietà della __________ __________ (in seguito, __________), questa zona copre una superficie prativa di 45'281 mq.
B. Con risoluzione 11 febbraio 2003 (n. 618) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie, modificato il piano regolatore su alcuni oggetti e sospeso infine su altri la propria decisione. Per quanto riguarda la zona industriale J, il Governo non ha approvato il settore in località Quadri, né quello in località Baragie, attribuendo d'ufficio tutto il comparto alla zona agricola. Il Consiglio di Stato ha rilevato dapprima che il piano regolatore evidenziava nel suo complesso un'alta contenibilità, che si rifletteva in particolare nelle zone destinate alle attività lavorative, manifestamente sovradimensionate, e in seguito che era stato trascurato l'aspetto riguardante le opere di urbanizzazione, anche dal profilo della sostenibilità finanziaria. In merito al settore in località Quadri, esso ha ritenuto la forte conflittualità con la zona agricola, lo scarso interesse dimostrato fino ad allora da parte dell'economia, considerato che in un lasso di 15 anni era stata edificata soltanto una nuova costruzione, e come la struttura fondiaria e l'urbanizzazione esistente non fossero conformi alle esigenze di una zona industriale, carente dunque sia dal profilo degli accessi, sia delle condotte d'acqua e d'energia (risoluzione impugnata, pagg. 22, 26 e 28). Relativamente alla zona in località Baragie, sul cui precedente azzonamento era ancora pendente un ricorso davanti a questo tribunale al momento dell'adozione del nuovo piano regolatore, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il comune, a causa dell'effetto devolutivo dell'impugnativa, non era legittimato pendente causa ad attribuire questo settore alla zona industriale, né il Governo avrebbe potuto, all'atto dell'approvazione, discostarsi dalla decisione del tribunale che, frattanto, ne aveva poi confermato l'attribuzione alla zona agricola (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 22, 26 e 27).
C. Con atti di ricorso separati, il comune e i proprietari citati in ingresso, insorgono innanzi a questo tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, sollevando numerosissime contestazioni. Per quanto interessa ancora a questo stadio della lite, tutti gli insorgenti censurano la non approvazione del comparto industriale J in località Quadri e Baragie e la sua attribuzione d'ufficio alla zona agricola, con motivazioni che verranno riprese, se del caso, nei considerandi di diritto. Alcuni ricorrenti hanno inoltre chiesto in subordine un indennizzo per espropriazione materiale e la restituzione dei contributi di miglioria.
D. La divisione della pianificazione territoriale postula la reiezione di tutti i ricorsi, mentre il municipio, in merito alle impugnative dei proprietari, ne chiede l'accoglimento.
E. In data 16 novembre 2004 si è tenuta un'udienza con i rappresentanti del comune, i quali hanno chiesto al tribunale di tenere in sospeso le censure relative alla non approvazione della zona per attività produttive in località __________ e della zona edificabile intensiva R13, giacché erano in fase di allestimento alcune varianti volte a togliere queste contestazioni. D'accordo i rappresentanti del Consiglio di Stato, il tribunale ha pertanto sospeso il procedimento. Attraverso il presente giudizio il ricorso viene pertanto evaso solo in merito alla contestazione della non approvazione del comparto industriale J in località Quadri e Baragie, in quanto tutte le altre numerose censure sono state ritirate all'udienza. Dopo l'udienza è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono state scattate alcune fotografie del comparto Quadri e Baragie, acquisite in seguito agli atti.
F. Nella giornata del 17 novembre 2004 si sono tenute le udienze in contraddittorio con gli altri ricorrenti citati in ingresso, i quali, preso atto che il tribunale aveva già visitato i luoghi durante la precedente udienza con il comune, hanno tutti rinunciato al sopralluogo in contraddittorio. Le parti hanno quindi riconfermato le loro allegazioni e domande e l'istruttoria è stata dichiarata chiusa.
G. In merito all'impugnativa del comune e ritenuto che la decisione avrebbe potuto modificare la destinazione pianificatoria del comparto Quadri e Baragie oggetto del ricorso, il tribunale ha disposto la chiamata in causa dei proprietari interessati, assegnando loro un termine per presentare le osservazioni nel merito. Entro il termine prefissato sono giunte le risposte di __________ __________, di __________ e __________ __________, di __________ __________, della __________ __________, di __________ e __________ __________, di __________ __________, __________ e __________ __________, di __________ __________, delle __________ e della __________ che, con analoghe motivazioni, hanno tutti postulato l'accoglimento del ricorso. Non sono invece pervenute le osservazioni della __________ __________ __________ __________ __________ __________ e della __________ __________ __________.
Considerato, in diritto
1. La competenza del tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. a e c LALPT). I ricorsi sono dunque ricevibili, con la riserva che pretese pecuniarie per espropriazione, rispettivamente per un'eventuale restituzione di contributi di miglioria, esulano dalle competenze materiali di questo tribunale. Le impugnative, essendo caratterizzate da identiche rivendicazioni ed avendo per oggetto la medesima situazione pianificatoria e territoriale, vengono trattate congiuntamente in un'unica decisione (art. 51 PAmm).
2. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3. Giusta l'art. 75 Cost., i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).
4. I piani regolatori devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314). La definizione dell'idoneità all'edificazione deve inoltre tener conto, segnatamente, delle esigenze del diritto ambientale (art. 1 cpv. 2 lett. a, 3 cpv. 3 lett. b LPT; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 50 segg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 317).
Il piano regolatore si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra l'altro, le zone edificabili destinate all'abitazione e al lavoro. La destinazione di queste zone può ulteriormente essere precisata e limitata dal comune; segnatamente possono essere previste zone per residenza esclusivamente o parzialmente primarie o secondarie, zone industriali o artigianali con adeguati servizi (art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT). Le rappresentazioni grafiche fissano, inoltre, la rete dei servizi pubblici, in particolare degli acquedotti, fognature ed elettrodotti e per l'approvvigionamento d'energia, fissando la distinzione in opere di urbanizzazione generale e particolare (art. 28 cpv. 2 lett. o LALPT). Il programma di realizzazione indica i costi delle opere e il modo in cui sono coperti, come pure l'ordine progressivo degli interventi pubblici e il coordinamento delle fasi di attuazione (art. 30 LALPT).
5. 5.1. Nell'ambito dell'esame del dimensionamento del piano regolatore (art. 15 lett. b LPT), il Consiglio di Stato ha rilevato che il piano delle zone edificabili sottoposto per approvazione confermava l'assetto di quelle del previgente piano regolatore (PR 88), da un lato, ed estendeva inoltre alcuni settori, tramite nuovi azzonamenti (in particolare: zona di mantenimento e parte della zona industriale J) o adattamenti puntuali, dall'altro lato. A mente del Governo, questi intendimenti non potevano essere sostenuti, ritenuto come la revisione aveva parimenti operato una densificazione dei parametri edificatori, che di per sé stessa contribuiva ad aumentare la ricettività di un piano risultante di conseguenza, per la combinazione degli effetti dell'una con quelli degli altri, ampiamente sovradimensionato. Anzitutto, esso ha desunto dal rapporto di pianificazione (pag. 30) che la contenibilità teorica del nuovo piano regolatore corrispondeva a 4'279 unità insediative (UI), di cui 2'403 abitanti e 1874 posti di lavoro. Questo risultato veniva conseguito applicando un grado di attuazione estremamente basso, soprattutto per quanto concerneva le zone residenziali (del 60%) e, inversamente, un alto rapporto superficie utile lorda/unità insediative (di 60 mq): adottando tuttavia i parametri usuali (grado di attuazione del 70-80% rispettivamente rapporto superficie utile lorda/unità insediative di 40-45 mq), la contenibilità teorica del nuovo piano si attestava, in realtà, per quanto riguardava gli abitanti, a 3'600-4'600 unità insediative. Il Governo ha indi accertato che la popolazione residente nel comune, a fine millennio, era di 738 persone, i posti di lavoro 355 (dati del 1995): in totale 1090 unità insediative. Di conseguenza, la contenibilità teorica del piano regolatore superava largamente le prevedibili necessità di sviluppo demografico ed edilizio nell'arco dei 15 anni, rendendo possibile un aumento di almeno cinque volte degli abitanti e dei posti di lavoro. La conclusione del Consiglio di Stato, secondo cui in presenza di zone edificabili in generale sovradimensionate s'imponeva un ridimensionamento della loro estensione, merita piena condivisione, in quanto è proprio ciò che richiede l'applicazione dell'art. 15 LPT. Né le generiche allegazioni di alcuni ricorrenti, sprovviste come sono di una seria analisi fondata su dati oggettivi, possono mutare il carattere ampiamente inattendibile - e, pertanto, illegittimo - della prognosi di sviluppo alla base del dimensionamento di questo piano regolatore.
5.2. Il Governo ha poi ritenuto che l'ampiezza della zona edificabile del previgente piano regolatore non poteva comunque essere confermata, e a maggior ragione gli ampliamenti dovuti alla revisione, anche per la vistosa carenza della pianificazione dal profilo delle opere di urbanizzazione (art. 28 cpv. 2 lett. o e 30 LALPT): onere inevitabilmente a carico del comune (art. 19 cpv. 2 LPT). Se questa lacuna era riscontrabile in una o più delle sue varie componenti a dipendenza del comparto edificabile oggetto di analisi puntuale (cfr. risoluzione impugnata, pag. 26, 28, 35), difettavano in generale i dati relativi alla rete per lo smaltimento delle acque, oltre che un programma di realizzazione e una relazione finanziaria che ne prevedessero i tempi di realizzazione, rispettivamente i costi e la loro sostenibilità (cfr. risoluzione impugnata, pag. 23).
5.3. Questo il quadro generale tracciato dall'Autorità d'approvazione per quanto riguarda il dimensionamento della zona edificabile frutto della revisione, di cui ci si occupa. In merito alle sue implicazioni in riferimento all'esame dei specifici comparti qui oggetto di ricorso, vale a dire la zona industriale J, il Governo ha operato, come anticipato in narrativa, una distinzione tra la zona in località Quadri e quella in località Baragie.
6. Zona industriale in località Quadri
6.1. Tracciandone l'istoriato pianificatorio, il Consiglio di Stato ha ricordato che il comparto Quadri, di circa 128'000 mq di superficie, era stato incluso in zona industriale dal 1980 e che nei 15 anni successivi, in aggiunta ai due fabbricati preesistenti, era stato edificato con soltanto una nuova costruzione (mapp. 287; cfr. rapporto di pianificazione, pag. 16). Tant'è che lo stesso comune di __________, rilevando lo scarso interesse da parte degli operatori economici verso questa zona, dettato da un'offerta sovrabbondante di terreni industriali a livello regionale per rapporto ad una domanda in flessione, conseguenza del processo di deindustrializzazione in corso, da una parte, e di una trasformazione del procedimenti produttivi che riducevano la superficie per addetto, dall'altro lato, ha adottato il 12 dicembre 1994 una zona di pianificazione della durata di due anni. La misura era volta, in concomitanza all'avvio degli studi per la revisione generale del PR 88, a consentire un ripensamento dell'azzonamento in relazione alla sua attuale funzione, all'evoluzione della domanda dei terreni industriali ed alle necessità infrastrutturali, nell'interesse di un utilizzo razionale del territorio e di un nuova impostazione dell'immagine spaziale del comune (cfr. scheda descrittiva della zona di pianificazione comunale: comparto zona industriale J, doc. in atti). Frattanto, però, aveva preso l'avvio la pianificazione generale di ordine superiore, in chiave comprensoriale, del Piano di Magadino, che avrebbe anche posto gli indirizzi determinanti le sorti del comparto in località Quadri. Imperniata sullo studio per un concetto di sviluppo del Piano di Magadino, essa perseguiva due obiettivi generali: conseguire un riordino dell'organizzazione territoriale unitamente a un miglioramento della qualità ambientale di questo comprensorio e selezionare le utilizzazioni ammissibili e auspicabili del territorio, coordinandole con gli obiettivi d'organizzazione territoriale del piano direttore e delle pianificazioni locali. Fra le scelte strategiche, la creazione di un parco fluviale e l'integrazione dei differenti grandi progetti infrastrutturali da realizzare sul Piano di Magadino, fra cui il collegamento viario A2-A13. Scaduta tuttavia la zona di pianificazione comunale senza che il progetto della scheda direttrice comprensoriale fosse giunta ad un grado di maturazione tale - giacché ancora allo stadio di allestimento - da chiarire il destino del settore Quadri, il comune aveva adottato il piano regolatore, di cui ci si occupa, assegnando dunque il comparto all'esame alla zona industriale J. Dal canto suo, il Consiglio di Stato aveva adottato il 27 giugno 2000 una zona di pianificazione a salvaguardia della progettazione del nuovo collegamento viario A2-A13, che andava ad interessare anche il comparto Quadri (risoluzione impugnata, pag. 28).
6.2. Sulla base di queste premesse, il Governo ha ritenuto che il comparto industriale in località Quadri non poteva essere approvato. Intanto perché quel territorio, geograficamente appartenente al complesso della vasta zona agricola del Piano di Magadino, avvertiva sensibilmente la forte conflittualità della zona industriale. Quest'ultima, peraltro, non si giustificava né dal punto di vista della contenibilità del piano regolatore, estremamente elevata per quanto riguardava le attività lavorative, né dalla situazione di fatto, che testimoniava uno scarso grado di attuazione e sfruttamento a questo scopo, indice di modesto interesse, conservando tuttavia un'effettiva utilizzazione agricola. Inoltre, il comparto difettava di accesso sufficiente e delle necessarie condotte d'acqua e di energia: l'urbanizzazione risultava dunque troppo carente per considerare servita una zona preposta all'insediamento industriale, comunque inidonea anche dal profilo dell'organizzazione fondiaria. Per questi motivi e ritenute le indiscusse qualità pedologiche dei terreni, il Consiglio di Stato ha attribuito d'ufficio il settore all'esame alla zona agricola (risoluzione impugnata, pag. 28).
6.3. I ricorrenti dissentono da quanto ritenuto dall'Autorità governativa. Tutti contestano che la zona all'esame non sia urbanizzata: ricordano che essa è circoscritta da strade adeguate e l'accesso è garantito dal ponte edificato ad est della stazione ferroviaria, che la collega, attraverso percorsi sul territorio di __________, alla strada cantonale. Opera, fanno notare, in favore della quale i proprietari hanno versato a suo tempo contributi di miglioria. In merito alle canalizzazioni, sostengono che a nord del tracciato ferroviario è posato il collettore consortile principale per lo smaltimento delle acque luride, mentre l'allacciamento alle condotte dell'acqua potabile e alla rete elettrica sarebbe facilmente eseguibile. Ritengono che la scarsa attuazione del comparto non sia dovuta alla sua modesta attrattività e quindi al conseguente disinteresse degli operatori economici, bensì all'alto grado d'incertezza generato dal susseguirsi di ben tre zone di pianificazione (1986, 1995 e 2000), che con ogni evidenza hanno inibito iniziative imprenditoriali concrete, alcune delle quali ad opera degli stessi ricorrenti. D'altra parte, sarebbe proprio la zona di pianificazione attualmente in vigore, adottata a salvaguardia della progettazione del tracciato del collegamento viario A2-A13, che spiegherebbe a cosa sia veramente finalizzata l'attribuzione d'ufficio del comparto in parola alla zona agricola, stralciandolo dalla zona edificabile: realizzare il tronco viario espropriando la superficie necessaria al valore agricolo e non a quello industriale. Quanto all'eccessiva contenibilità, essi ritengono che gli spazi riservati all'industria a livello regionale sono insufficienti, tenuto oltretutto conto degli sviluppi di eventuali aggregazioni comunali.
6.4. Con le osservazioni ai ricorsi, la divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio pone di nuovo l'accento sul mancato sviluppo del comparto nel corso degli anni. A tale riguardo, ribadisce come l'incertezza pianificatoria dovuta alle zone di pianificazione abbia influito solo in minima parte sullo scarso interesse dimostrato dagli operatori economici. L'indifferenza, semmai, sarebbe il prodotto delle stesse ragioni che hanno portato il municipio di __________ ad adottare la zona di pianificazione nel 1995: la constatazione del rallentamento delle attività economiche nel settore produttivo e l'abbondanza di aree simili sul mercato fondiario regionale. A sostegno di questa tesi, vengono citati i dati desunti dalla scheda settoriale A.10 del piano direttore relativa al piano comprensoriale del Piano di Magadino, da cui si evince che le riserve di superfici non edificate ammontano a complessivi 470 ha, vale a dire il 41% del superficie edificabile netta totale (1'136 ha), suddivisi in 300 ha a scopo residenziale, 140 ha a scopo produttivo e 30 ha per funzioni pubbliche. Infine, la divisione avverte che, per quanto riguarda il previsto collegamento viario A2-A13, il cui sviluppo interessa il comparto in discussione, soltanto allo stadio del tracciato definitivo sarà possibile valutare il corretto destino delle aree situate fra quest'ultimo e la linea ferroviaria.
6.5. A prescindere dalla questione della contenibilità delle zone destinate alle attività lavorative, su cui si avrà modo di ritornare in seguito, il tribunale ritiene che la zona edificabile in località Quadri, così come adottata dal comune, non può essere approvata già soltanto per la carenza dell'urbanizzazione. In particolare, si fa riferimento alla rete viaria, laddove il piano del traffico non fa nient'altro che codificare la situazione esistente.
6.5.1. Come accennato, il settore Quadri, di forma rettangolare per una superficie di quasi 128'000 mq, è lambito sui quattro lati da altrettante stradine, non più larghe di 4 m, appena asfaltate, di cui 3 sono classificate dal piano del traffico come strade di servizio, mentre la quarta, sul lato est, a contatto con la zona industriale di __________, come percorso pedonale e ciclabile: tale è la situazione rilevata durante il sopralluogo (cfr. fotografie, in atti) e tale è stata ripresa a livello cartografico dal piano regolatore. Non poteva essere altrimenti, giacché il programma di realizzazione non fornisce traccia di prospettati interventi riguardanti le opere viarie della zona industriale, né in merito ai costi, né in merito alla programmazione temporale. Ora, queste strade, funzionali certamente ad un utilizzo agricolo, non possono esserlo altrettanto ad una zona in cui si esercitano attività produttive: né per l'assetto, con calibri talmente modesti da non consentire l'incrocio fra due automezzi, men che meno se pesanti, né dal profilo costruttivo, non rispettando le più elementari regole dell'arte (assenza di cordoli, se del caso di marciapiedi, di una rete di canalizzazione per la raccolta delle acque meteoriche, sopportazione di carico insufficiente, limitato attualmente ad un massimo di 12 t), né da quello gerarchico, aspetto fondamentale per un'adeguata gestione dei flussi di autocarri di una certa mole che usualmente sono di servizio ad una zona industriale. La pianificazione della rete stradale relativa al comparto in esame, limitandosi a confermare semplicemente la situazione esistente, rinuncia pertanto a realmente organizzare la viabilità e porsi nel contempo quale elemento urbanistico ordinatore che, in assenza d'impiego di istituti quali il piano particolareggiato o il piano di quartiere, contribuisca a strutturare almeno in embrione quella vasta area, indirizzando sommariamente una distribuzione equilibrata e razionale degli spazi aperti ed edificati. L'estesa e compatta superficie industriale in loco risulta invece sprovvista, ad esempio, di un qualunque asse stradale di raccolta, di linee di arretramento o la definizione di spazi verdi, fasce alberate, ecc., ed è pertanto esposta al rischio di un'edificazione disordinata e qualitativamente scadente. Rischio peraltro aggravato, quantomeno in parte, dalla struttura fondiaria del comparto. Con queste premesse la violazione delle disposizioni legali relative alla pianificazione dell'urbanizzazione (art. 15 lett. b, 19 LPT, art. 28 cpv. 2 lett. o, 30 e 77 segg. LALPT) appare assodata.
6.5.2. A fronte di questa situazione, risulta senz'altro irrilevante se, come sostengono i ricorrenti, l'accesso al comparto dalla strada cantonale sarebbe garantito attraverso le strade della limitrofa zona industriale di __________, tramite il ponte situato ad est della stazione ferroviaria. Va comunque precisato che, proprio in occasione del sopralluogo con i rappresentanti del comune, il tribunale ha avuto modo di appurare, transitando per quella zona, come lo stato di queste strade non si discostasse da quello descritto per il comparto in località __________. Né aiuta alcuni insorgenti richiamare l'attenzione sull'accesso costituito dal sottopassaggio alla ferrovia in località __________: esso risulta da anni completamente inagibile, giacché occluso tramite colmataggio, né la documentazione del piano regolatore indica in qualche modo, al pari di tutte le altre infrastrutture, una previsione di ripristino (cfr. programma di realizzazione 15 novembre 1999, in atti).
6.5.3. Il quesito circa l'urbanizzazione del comparto __________, per quanto concerne l'approvvigionamento idrico, energetico e di smaltimento delle acque di rifiuto può, pertanto, rimanere irrisolto.
6.6. Il Consiglio di Stato, negando l'approvazione al comparto industriale in località Quadri, non ha però rinviato gli atti al comune per l'allestimento di una nuova proposta pianificatoria (art. 37 LALPT) che emendasse le carenze d'urbanizzazione riscontrate. Esso ha ritenuto che sulla base dell'alta contenibilità del piano regolatore si giustificava un'estromissione del settore dalla zona edificabile e la sua attribuzione d'ufficio alla zona agricola, precisando in seguito, con le osservazioni ai ricorsi, che pure a livello regionale si riscontrava una certa sovrabbondanza di superfici edificabili destinate alle attività produttive. A tale proposito, il tribunale ha già considerato che, per quanto riguardava le attività lavorative riferite alla realtà locale, non si poteva negare il vistoso sovradimensionamento del piano regolatore di __________ e che ciò ne poteva giustificare il ridimensionamento (cfr. consid. 5.1). Sebbene anche i dati relativi alle riserve edificabili pertinenti al comprensorio del Piano di Magadino non depongano, a prima vista, a favore dell'attribuzione del comparto in parola alla zona edificabile, va pur sempre ritenuto come l'approccio alle zone destinate all'insediamento industriale risponde a considerazioni più complesse e mirate di una semplice valutazione di ordine quantitativo, sopratutto se condotta in modo generico, a livello locale o regionale, che possa essere. Valutazione questa, che troverà senz'altro rilevanza una volta chiariti da parte di ogni attore, comune e Cantone, tutti i fattori determinanti e condizionanti la pianificazione, di cui sino ad ora si è fatto però astrazione. Nel caso specifico, come vedremo, la questione si pone innanzitutto sul piano del coordinamento della pianificazione locale con alcune opere di competenza cantonale che, per la loro notevole incidenza sul territorio, certamente influiscono a determinarne l'assetto, l'organizzazione e la destinazione (art. 2 cpv. 1 LPT). Coordinazione che, assente nel caso di specie, può spiegare in parte le ragioni per le quali il comune ha scelto di esporsi, forzando la mano, proponendo una pianificazione della zona industriale J nei termini appena descritti. Va dunque premesso quanto segue.
6.6.1. Il tema dell'insediamento industriale ha una valenza sovracomunale che ne richiede la soluzione nel quadro di una politica di largo respiro di livello superiore. Il problema non può essere risolto lasciando che ogni comune immetta sul mercato la sua piccola o grande zona industriale, aspettando che sia poi la domanda a decidere dove l'industria si istallerà effettivamente. Il rischio è che le imprese, anziché concentrarsi in una zona prima di intaccare la prossima, le invadano tutte alla spicciolata: sparsi gli stabilimenti, sparse le zone. Lo spreco di terreno è evidente e va evitato. Una siffatta pianificazione finisce per ritagliare nel territorio una disseminazione di aree virtuali (porzione delle singole zone destinata a non essere occupata) che, sommate comune per comune, possono raggiungere una ragguardevole estensione. Sono superfici per lo più sottratte all'agricoltura e spesso non compensabili in natura, il che pone a carico dei comuni l'onere del compenso pecuniario, senza che vi faccia riscontro, nella misura del mancato utilizzo dell'area, alcun ritorno fiscale. Il procedimento è incompatibile con il precetto di un uso parsimonioso del fattore suolo. È innegabile che lo strumento pianificatorio per eccellenza per gestire questa materia è il piano direttore cantonale. È questo il livello in cui devono trovare espressione le linee portanti della politica territoriale, al fine, come enuncia l'art. 12 LALPT, di assicurare una pianificazione coerente e continua del territorio cantonale, volta a garantire un armonioso sviluppo socio-economico ed il rispetto delle esigenze ambientali, attraverso il coordinamento verticale e orizzontale dei diversi gradi di pianificazione, in particolare di quelle regionali e comunali tra di loro.
6.6.2. Il 16 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha adottato la scheda di coordinamento A di piano direttore relativa al piano comprensoriale del Piano di Magadino. Questa scheda è stata impugnata con 13 ricorsi davanti al Gran Consiglio, che li ha respinti nella seduta del 12 marzo 2003. La necessità di una riconsiderazione dell'assetto territoriale del Piano di Magadino in chiave comprensoriale è scaturita dalla constatazione che questo territorio riveste a livello cantonale un'importante valenza strategica e multifunzionale per la presenza di notevoli contenuti paesaggistici, naturalistici, agricoli e turistici, ma anche come piattaforma di distribuzione del traffico cantonale. Indispensabile quindi una rivalorizzazione di queste risorse e specificità attraverso una nuova e più ordinata organizzazione del territorio nel contesto urbano di appartenenza fra gli agglomerati di __________ e __________, tenuto conto della necessità d'integrazione di alcuni interventi infrastrutturali. Gli obiettivi alla base del concetto di sviluppo del comprensorio, concretizzati in uno studio articolato in tre fasi (il "Concetto di sviluppo del Piano di Magadino", il successivo "Piano di coordinamento territoriale" e, infine, l'adozione a piano direttore della specifica scheda comprensoriale di coordinamento A), consistono di conseguenza nella promozione della qualità ambientale e paesaggistica, nel favorire uno sviluppo economico e turistico della regione, nel rafforzamento del settore agricolo, nonché nel sciogliere i nodi che rendono disagevole la mobilità. L'incremento di queste potenzialità deve dunque avvenire attraverso il coordinamento e l'unificazione, in un disegno urbano coerente, delle principali componenti territoriali del Piano di Magadino, secondo la seguente impostazione: una riorganizzazione del fondovalle attraverso la realizzazione di un parco fluviale d'importanti dimensioni con contenuti polifunzionali (natura, agricoltura e svago), il consolidamento, con miglioramento qualitativo, degli insediamenti turistico-residenziali sulla sponda destra rispettivamente commerciali-produttivi su quella sinistra, considerando oltre che il parco del Piano di Magadino, la forza paesaggistica rappresentata dalle fasce pedemontane e montane sovrastanti, il coordinamento della pianificazione di infrastrutture di servizio d'importanza cantonale (collegamento stradale diretto A2-A13, collegamento ferroviario diretto __________ -__________, aeroporto cantonale, centri sportivi comprensoriali, eventuale stazione Alp Transit; cfr. rapporto esplicativo della scheda di coordinamento A di piano direttore relativo al piano comprensoriale del Piano di Magadino, settembre 2001, pagg. 3 segg.).
6.6.3. In ordine alla problematica relativa alla mobilità, rilevato come a livello cantonale la polarizzazione delle attività lungo l'asse __________ -__________ determini lo sviluppo di una forte gravitazione del __________ su __________ e __________, in aggiunta, a livello regionale, alle esigenze poste dalla presenza di poli urbani quali __________ e __________ (zone industriali, centri commerciali, ecc. nell'ambito dei processi di suburbanizzazione e periurbanizzazione), lo studio ha evidenziato la necessità di promuovere per il Piano di Magadino, attraverso una strategia di azione multimodale, il traffico pubblico, la moderazione della circolazione e una politica dei posteggi, regolando l'afflusso dei veicoli verso gli agglomerati urbani e i relativi centri, oltre che realizzare nuovi tratti stradali in corrispondenza dei punti critici della rete esistente. Fra i diversi e articolati progetti, atti ad essere operativi a breve termine, a garantire un miglioramento della struttura spaziale e ambientale del comprensorio, ad assicurare le condizioni ottimali di sicurezza e funzionalità nella circolazione stradale e a evitare lo spostamento dei nodi problematici in altre località, si pone come già anticipato la pianificazione di un nuovo collegamento viario A2-A13, completo dalla rotonda dell'aeroporto fino alla nuova diramazione con l'A2. Questa opera costituisce uno dei tasselli di un progetto destinato a rimodellare radicalmente l'assetto del traffico di tutto il comprensorio e finalizzato al miglioramento qualitativo delle potenzialità di sviluppo regionale del Sopraceneri e all'accrescimento della qualità di vita negli abitati toccati dagli effetti negativi della mobilità stradale d'attraversamento lungo le "sponde" del Piano di Magadino. Il tracciato di questa strada, consolidato a livello indicativo nella pianificazione direttrice, riprende il progetto di grande massima della cosiddetta "variante '95". Pertanto, dalla rotonda dello "__________" il tracciato si sviluppa in direzione della località __________ fino a raggiungere la linea ferroviaria __________ -__________, costeggiandola il più possibile fino alla diramazione con l'autostrada A2, discostandosene tuttavia nel tratto tra lo svincolo di __________ e quello di __________ -est, laddove è ubicata la vasta zona industriale, che viene così in parte intersecata, comparto in località __________ compreso. A tale proposito, la scheda settoriale A.12 del piano direttore relativa al piano comprensoriale, che tratta specificatamente il tema della mobilità sul Piano di Magadino e, pertanto, del collegamento viario A2-A13, stabilisce, attraverso gli allegati 1 (ambiente e territorio) e 4 (provvedimenti urbanistici), entrambi di dato acquisito, che si dovrà procedere con una pianificazione d'indirizzo che preveda la riorganizzazione territoriale e un nuovo disegno urbanistico dell'area a nord della ferrovia a __________ e __________, pertanto anche della zona industriale, fissando parallelamente i principi e i criteri per procedere all'individuazione dei compensi agricoli. Dal punto di vista procedurale, toccherà dunque al Cantone, in collaborazione con i comuni, elaborare tale concetto di indirizzo pianificatorio.
6.6.4. Con ciò, sono esplicitamente richiamati i principi pianificatori relativi agli insediamenti, rispettivamente le aree di verifica insediativa del Piano di Magadino: provvedimenti della scheda settoriale A.10, elencati negli allegati 1 e 3. Scopo di questo coordinamento è la valorizzazione dell'insediamento e l'integrazione delle grandi infrastrutture previste nel comprensorio, perseguendo una composizione qualitativa del grande spazio rurale, quale elemento di riferimento di valore cantonale e nazionale rispetto al quale ridefinire i limiti. Nell'ambito delle revisioni dei piani regolatori i comuni applicano i principi esposti nell'allegato 1 e il Cantone ne assicura il rispetto all'atto dell'approvazione. Per quanto qui interessa, tra i principi materiali per la revisione dei piani regolatori si possono citare la verifica della compatibilità economica dell'infrastrutturazione delle aree non ancora urbanizzate e insediate (principio n. 2) e la richiesta per le funzioni d'interesse sovracomunale di localizzazione in prossimità di nodi di servizio del traffico pubblico e/o privato (principio n. 5). In merito alle aree di verifica insediativa, il piano cartografico n. 12 del piano direttore (scala 1:25'000) ne identifica una come tale, circoscrivendola con doppio tratteggio color grigio: trattasi appunto dell'area di attività produttive di __________ -__________, di cui si è detto sopra, comprendente pertanto anche il comparto in località Quadri. Per questa zona, l'allegato 3 stabilisce come obiettivo il riordino dell'utilizzazione e i limiti dell'insediamento, attraverso i seguenti elementi di verifica rispettivamente di modifica: dezonamento oltre il nuovo limite insediativo determinato dal tracciato stradale della “variante 95”; riordino e ristrutturazione insediativa con l'ausilio di un Piano d'indirizzo urbanistico elaborato dal Cantone in collaborazione con i comuni interessati; recupero di aree di compensazione agricola; adeguamento delle aree di protezione e valorizzazione naturalistica (cfr. scheda settoriale A.10 di piano direttore, allegato 3, provvedimento n. 2).
6.7. Da questa articolata, ma necessaria, illustrazione risulta che il Cantone, con la scheda di coordinamento A di piano direttore relativa al piano comprensoriale di Magadino, si è dotato di uno strumento inteso a dare una risposta di ordine superiore alla complessità delle problematiche che investono il Piano di Magadino, tramite precisi indirizzi a garanzia del coordinamento tra la propria azione pianificatoria e quella dei comuni interessati. Riassumendo, i punti salienti per la fattispecie trattati dalla scheda sono i seguenti: il contesto, costituito dal grande spazio multifunzionale (rurale, naturalistico e di svago) del parco fluviale, quale elemento centrale di riferimento per i limiti, la strutturazione e la valorizzazione delle aree riservate agli insediamenti, in casu la zona industriale di __________ -__________, e per l'inserimento delle grandi infrastrutture di servizio di importanza cantonale, quale il collegamento stradale A2-A13. La pianificazione di quest'ultimo costituisce a questo stadio, come vedremo, il fattore più importante, sebbene non l'unico, condizionante il destino del comparto in località Quadri.
6.7.1. Si è più volte ricordato che la cartografia n. 12 del piano direttore include il settore Quadri come appendice ovest del vasto complesso delle aree produttive di __________ -__________, ripreso peraltro a titolo indicativo dai piani regolatori allora in vigore dei due comuni. Questa zona industriale, compatta, di forma rettangolare, appare come una delle più consistenti del Piano di Magadino. Il piano direttore le dedica particolare attenzione giacché, di tutte le aree insediative della sponda sinistra, è l'unica eccezionalmente inserita nel parco del Piano di Magadino, in quanto si sviluppa a nord la linea ferroviaria: asse che costituisce il limite massimo del comprensorio edificabile indicativo, che però si estende a sud verso la fascia pedemontana. Dalla lettura del piano, si rileva che il tracciato del collegamento stradale A2-A13 attraversa la zona industriale da un capo all'altro, tagliandola longitudinalmente e scorporandone la porzione più all'interno del parco fluviale. Ciò riguarda in particolar modo il settore Quadri, che verrebbe così dimezzato, ma pure il restante della zona industriale che, sebbene toccata per ora nei suoi margini, potrebbe essere apprezzabilmente ridotta. La scheda settoriale A.12 avverte comunque che il tracciato riportato nei piani è indicativo e comporta una fascia di progettazione di circa 100 m (50 m dall'asse della strada). Questo induce, pertanto, a formulare una prima considerazione: fintanto che il tracciato stradale non verrà consolidato in un piano generale, non è possibile pronosticare in modo attendibile l'entità e il luogo specifico in cui la zona industriale di __________ -__________ dovrà essere ridotta, in virtù del principio secondo cui il territorio oltre la strada - ossia verso il centro del Piano di Magadino - dovrà essere escluso dall'area fabbricabile (cfr. scheda settoriale A.10, allegato 3, provvedimento n. 2). Oltre a ciò la zona di pianificazione, adottata a salvaguardia della progettazione del tracciato viario, tutela proprio all'altezza del comparto Quadri una doppia opzione di accesso ortogonale all'impianto stradale. La prima variante prevede una bretella che, agganciandosi alla rotonda __________, costeggia sul lato ovest il comparto Quadri. La seconda variante, che si collega invece alla rotonda pianificata in prossimità dello stabilimento della __________, è predisposta per un aggancio posizionato più ad est. Ora, è quantomeno assai probabile che la combinazione, non ancora definita, del tracciato delle bretelle di accesso con quello dell'asse stradale principale di collegamento A2-A13 avrà delle ulteriori ripercussioni sulla definizione dell'estensione della zona industriale in loco. Ciò che conta - e che basta - ai fini del presente giudizio è tuttavia che la pianificazione direttrice, di ordine superiore, non esclude a priori, bensì sembra pronosticare la possibilità che almeno una parte del settore all'esame rimanga inserita nella zona produttiva. È quanto ammette implicitamente anche la divisione della pianificazione territoriale quando, nelle osservazioni, afferma che una volta definito il tracciato definitivo della strada di collegamento A2-A13 si potrà valutare il corretto destino delle aree fra questo e la linea ferroviaria (cfr. risposta 29 agosto 2003, lett. c, pag. 4).
6.7.2. In aggiunta a quanto precede, va rilevato che l'allegato 3 della scheda settoriale A.10 impone al Cantone, in collaborazione con i comuni interessati, l'elaborazione di una pianificazione d'indirizzo che preveda la riorganizzazione territoriale e un nuovo disegno urbanistico dell'area: incombenza rimasta, sino ad ora, inevasa. Se ne capisce bene la ragione; questa misura, che riguarderebbe anche il settore Quadri, non può che essere attuata in stretta correlazione con la pianificazione del collegamento viario A2-A13 (provvedimento difatti previsto anche dalla scheda settoriale A.12, allegato 1, agricoltura/insediamenti e procedure), opera che, per la sua notevole incidenza sul territorio, anche quale elemento pianificatorio ordinatore (cfr. consid. precedente), ne costituisce pertanto la premessa fondamentale. L'attribuzione d'ufficio e immediata del comparto Quadri alla zona agricola, sia pure corredata da considerazioni di ordine locale, regionale e generale non può, di conseguenza, essere tutelata, perché pregiudica, anticipandolo in modo parziale e approssimativo, quel processo di riorganizzazione territoriale e urbanistico, che viceversa il piano direttore vuole coordinato con il consolidamento in chiave pianificatoria del tracciato stradale, per mezzo di una pianificazione d'indirizzo che consideri l'area industriale dei due comuni nel suo complesso unitamente alle componenti territoriali circostanti, nel quadro di una valutazione di livello regionale. Pena, un azzonamento suscettibile di essere subito sconfessato dalla pianificazione cantonale, non appena allestito il piano generale. Una retrocessione di parte o tutto il comparto Quadri dalla zona agricola a quella industriale, vuoi per ragioni di riordino territoriale, voi per motivi urbanistici, funzionali, di contenibilità o altro ancora, oltre a scontrarsi con i rigori della pertinente legislazione cantonale sulla conservazione del territorio agricolo (Ltagr), potrebbe anche condurre, se ammessa, a una compensazione pecuniaria, che potrebbe gravare gli stessi proprietari (art. 11 cpv. 2 LTagr); a giusta ragione questi reclamano quindi un chiarimento in merito alla destinazione dei loro fondi.
6.7.3. Per tutti questi motivi, la risoluzione con cui il Consiglio di Stato inserisce d'ufficio il comparto in località Quadri in zona agricola deve essere annullata e i ricorsi devono essere accolti su questo specifico punto.
6.8. A tutt'oggi, dunque, il Cantone non ha ancora allestito il piano generale del collegamento viario A2-A13, né ovviamente una pianificazione d'indirizzo per la riorganizzazione territoriale e un nuovo disegno urbanistico dell'area. In assenza di questi presupposti, va da sé che un coordinamento effettivo fra le pianificazioni di diverso livello non risulta per ora attuabile, ritenuto come quella comunale dipenda da quella cantonale. Di conseguenza, oltre che per ragioni di economia procedurale, non si giustifica una retrocessione dell'incarto al comune per nuova proposta pianificatoria. Va quindi precisato quanto segue.
6.8.1. Sebbene all'epoca dell'adozione del piano regolatore la scheda A relativa al piano comprensoriale del Piano di Magadino non era stata ancora adottata, un suo primo progetto era già stato posto in consultazione presso i comuni (dal 12.2.1999 al 31.3.1999; art. 15 LALPT) e gli studi preparatori erano ormai da tempo conosciuti. In particolare, dal piano di coordinamento territoriale (PCT) emergevano già a grandi linee le ripercussioni del passaggio del collegamento viario nella zona industriale di __________ -__________, ossia la riconsiderazione completa di quel comparto (cfr. PCT, scala 1:17'500: aree di verifica insediativa), condizionata tuttavia dall'incertezza di un tracciato non ancora consolidato. Proprio questo fattore d'incertezza, nell'incombenza dell'adozione del nuovo piano regolatore, unitamente al fatto che il comparto in località Quadri era praticamente inedificato e soprattutto il piano regolatore, per quanto riguardava le zone lavorative riferite alla realtà locale, sovradimensionato, doveva indurre il comune di __________, a quel momento, a riflettere in merito all'attribuzione di tale comparto alla zona industriale. Un'alternativa, a questa scelta, poteva essere costituita dall'istituzione di una zona senza destinazione specifica, in attesa che il Cantone sciogliesse i nodi di sua competenza a chiarimento della definizione dei limiti massimi della zona industriale dei due comuni, in modo che poi fosse possibile formulare a livello regionale la previsione dei bisogni futuri, rispettivamente fossero chiariti gli elementi che avrebbero deposto con sicurezza per una totale o parziale attribuzione alla zona agricola. Questa è la funzione della zona senza destinazione specifica nella sua accezione di zona di riserva che attua il differimento della pianificazione (art. 18 cpv. 2 LPT, 28 cpv. 2 lett. n LALPT): zona dal carattere transitorio da potersi eventualmente includere successivamente in zona edificabile.
6.8.2. A questo stadio di procedura, tuttavia, ritenute le particolarità poste della fattispecie e la tempistica che si sta profilando all'orizzonte, il tema della zona residua appare superato per i seguenti motivi. Si è già rilevato che il 27 giugno 2000 il Consiglio di Stato ha adottato una zona di pianificazione a salvaguardia della progettazione del tracciato dall'A2-A13. All'interno del perimetro di questa zona è consentita senza restrizioni l'attuale utilizzazione dei fondi, senza modifica dello stato fisico, e sono ammessi la manutenzione degli edifici ed i manufatti esistenti, esclusi i lavori di trasformazione sostanziali. Per quanto qui interessa, il perimetro circoscrive quasi completamente il comparto Quadri, tranne la parte centrale dei mapp. 150, 277 e 278, tutti inedificati. Comunque sia, con l'approvazione del piano regolatore del comune di __________, il Consiglio di Stato ha abrogato il previgente piano regolatore (PR 88), ad eccezione del settore indicato nell'allegato 6, che non rileva per la presente fattispecie (cfr. risoluzione impugnata, pag. 51). Di conseguenza, la combinazione degli effetti dell'abrogazione del previgente piano regolatore, di questo giudicato (di annullamento dell'attribuzione d'ufficio del comparto alla zona agricola), e di quelli della zona di pianificazione comporta per il comparto Quadri l'inibizione di ogni attività edificatoria, salvo nei casi, invero poco significativi, in cui si è in presenza di fondi già costruiti (mapp. 152, 287 e 314). La zona di pianificazione, della durata di cinque anni, scadrà il prossimo 10 luglio 2005, riservata una proroga, probabile, di altri due anni al massimo (art. 62 cpv. 2 LALPT). Sarà entro questo termine che il Governo dovrà allestire e adottare il piano generale relativo al collegamento viario A2-A13. In quella sede, in cui verranno pure risolte le problematiche relative al recupero delle aree di compensazione agricola, dovrà essere approntato, con la collaborazione dei comuni interessati, il piano d'indirizzo urbanistico per il riordino e la ristrutturazione dell'area insediativa. Questo strumento dovrà verificare l'estensione dell'area industriale di __________ -__________ alla luce delle strategie di sviluppo regionale e delle vocazioni territoriali del Piano di Magadino (naturalistico, paesaggistico, agricolo e svago), secondo la scheda comprensoriale A. Nella misura in cui tale area dovesse essere confermata, spetterà ai comuni di pianificare e realizzare le necessarie opere di urbanizzazione giusta gli art. 19 LPT e 78 segg. LALPT.
6.8.3. Ritenuto quanto precede, gli atti relativi al comparto in località Quadri sono retrocessi al Consiglio di Stato per nuova decisione entro la data di scadenza della zona di pianificazione cantonale concernente il collegamento viario A2-A13, rispettivamente entro la scadenza di una sua eventuale proroga.
7. Zona industriale in località Baragie
7.1. Come anticipato in narrativa, questo comparto è ubicato a nord della ferrovia regionale ed è separato dal settore Quadri da una strada agricola. Anch'esso è afflitto dalle medesime carenze infrastrutturali e pianificatorie (cfr. consid. 6.5). Rispetto a quel settore, tuttavia, il comparto Baragie presenta una situazione più chiara ed assodata. Il previgente piano regolatore lo inseriva infatti in zona agricola, conformemente alle indicazioni scaturite dal piano direttore, che lo designava superficie idonea all'avvicendamento delle colture, SAC (cfr. piano direttore: rappresentazione grafica n. 12, scala 1:25'000, I edizione: 5 luglio 1990).
7.2. Con l'adozione della scheda di coordinamento A relativa al piano comprensoriale del Piano di Magadino, di cui si è ampiamente riferito in precedenza, il settore Baragie, oltre che confermato in zona SAC, risulta pure direttamente inserito nel perimetro del parco del Piano di Magadino, trattato alla scheda settoriale A.8, pertanto escluso dal limite massimo dell'area insediativa indicativa destinata alle attività produttive di __________ -__________ (cfr. piano direttore: rappresentazione grafica n. 12, scala 1:25'000, settembre 2001: tratteggio verde). L'area riservata al parco riguarda esclusivamente superfici fuori dalla zona edificabile, che consentano dunque di perseguire l'obiettivo di valorizzazione dei tre settori che lo compongono: agricoltura, natura e svago. Di conseguenza, scopo del coordinamento, occorre ripetere, è di promuovere il Piano di Magadino nel suo insieme sviluppando le sue potenzialità agricole, naturali e ricreative, di salvaguardare e potenziare la ricchezza strutturale e l'originalità del paesaggio lungo il fiume Ticino, con attenzione al necessario supporto delle aree di contorno disposte fino ai limiti degli insediamenti edificabili, di promuovere e sostenere l'agricoltura, quale attività economica e quale attività avente un'importante funzione strutturante del paesaggio, nonché di promuovere una migliore percezione e attenzione verso il paesaggio nel suo insieme. Per l'attuazione del concetto del parco il Cantone è tenuto ad elaborare un piano d'utilizzazione cantonale (PUC) e appoggia, d'intesa con i comuni e con il supporto di altri enti e associazioni, la costituzione di una “struttura organizzativa” preposta alla gestione secondo gli intendimenti fissati nella scheda settoriale.
7.3. A tale proposito si considera che giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1 settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno 2003; BU 2003, 180). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).
7.4. Ora, tanto l'esame delle rappresentazioni grafiche e della documentazione fotografica agli atti, quanto le risultanze del sopralluogo dimostrano che la vocazione del comparto Baragie, costituito dai mapp. 9 e 10, non è di natura insediativa, né industriale in particolare, e si discosta dunque ampiamente della pianificazione presentata dal comune, poi non approvata dal Consiglio di Stato. Questi fondi, che presentano una superficie prativa di complessivi 45'000 mq, sono inseriti in un chiaro contesto territoriale inedificato, composto da ampie superfici pianeggianti utilizzate a scopo agricolo e formanti un comprensorio coerente, facilmente riconoscibile sul territorio. Difatti, esso si estende verso il centro della piana, oltre dunque quel tracciato ferroviario che marca, come già spiegato (cfr. consid. 6.7.1), il limite massimo settentrionale delle aree insediative della sponda sinistra che, secondo il concetto del piano direttore, devono essere contenute ai suoi margini, specificatamente nella fascia pedemontana. Va sottolineato che questo limite pianificatorio non è suscettibile di essere sostituito in quel luogo dal tracciato del futuro collegamento viario A2-A13, posto più a nord. Difatti, secondo il piano direttore il tracciato della strada di collegamento è soltanto funzionale, fra le diverse misure di verifica dell'area insediativa, al ridimensionamento della zona industriale di __________ -__________, eccezionalmente inserita nel contesto del parco del Piano di Magadino, e non certamente a favorire l'estensione delle zone edificabili ubicate altrove (cfr. scheda settoriale A.10, allegato 3, provvedimento n. 2). Ciò rilevato, la presenza di uno stabilimento industriale al mapp. 4, peraltro escluso dalla zona edificabile, isolato e disperso casualmente all'interno di questo vasto comprensorio, non basta per mutarne il carattere agricolo, rispettivamente la naturale appartenenza territoriale al complesso della vasta zona agricola del Piano di Magadino.
7.5. Per quanto riguarda specificatamente lo sfruttamento agricolo più da vicino, il comparto all'esame evidenzia nel suo complesso una particolare idoneità, sia per la contiguità di superfici sufficientemente ampie, sia con terreni censiti idonei o molto idonei alla campicoltura, come risulta dagli estratti del catasto delle idoneità agricole versato agli atti dalla sezione dell'agricoltura (cfr. doc. in atti). Difatti, non a caso il piano direttore designa la località Baragie, proprio in corrispondenza dei terreni all'esame, quale superficie idonea all'avvicendamento delle colture (SAC). Questo è l'oggetto specifico della scheda settoriale 3.1, di dato acquisito, che vincola quindi il comune di __________ a precisare le SAC nell'ambito della definizione della zona agricola del proprio piano regolatore (cfr. piano direttore: rappresentazione grafica n. 12, scheda di coordinamento 3.1). Di conseguenza, al comparto all'esame, proprio perché appartenente al territorio agricolo cantonale, va riconosciuta una chiara vocazione ad essere attribuito alla zona agricola che, va precisato, può essere diminuita solo in presenza di importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica degli strumenti pianificatori, in questo caso, cantonali (art. 7 LTagr). Presupposti, questi, che nella fattispecie fanno difetto. La decisione impugnata si pone quindi in conformità con le scelte strategiche del piano direttore, e ciò senza che il comune abbia addotto motivi particolari e preponderanti di carattere pianificatorio per discostarsene. Al contrario, le zone riservate alle attività lavorative del piano regolatore sono sovradimensionate.
7.6. Infine, quale ingrediente costitutivo del parco del Piano di Magadino, va segnalato che il comparto si caratterizza anche per la presenza di alcuni contenuti naturalistici. Il PCT segnala un'area di protezione e di valorizzazione naturalistica nella fascia meridionale del settore Baragie; elemento che secondo l'allegato 2 della scheda settoriale A.1 occorre salvaguardare in funzione di una valorizzazione ottimale del reticolo ecologico nell'intero comprensorio del Piano di Magadino. Il piano del paesaggio, difatti, lo riprende segnalandolo in parte come biotopo umido e in parte come superficie di compensazione ecologica.
7.7. In conclusione, il comparto in località Baragie, inserito nelle aree di contorno del territorio lungo il fiume Ticino, contribuisce senz'altro significativamente, attraverso la sua componente agricola e ambientale, alla definizione di quello spazio rurale e naturalistico che arricchisce e struttura il paesaggio secondo gli intendimenti del progetto del parco del Piano di Magadino. Appartenendovi a tutti gli effetti, esso deve dunque rimanere in zona agricola. Di conseguenza, la risoluzione del Consiglio di Stato che non approva la zona industriale J in località Baragie deve essere confermata e i ricorsi respinti su questo oggetto.
8. Riassumendo, i ricorsi del comune di __________, di __________ e __________ __________, di __________ __________, di __________ __________ e delle __________ __________ __________ __________, nella misura in cui contestano l'attribuzione d'ufficio del comparto in località Quadri alla zona agricola, devono essere accolti, mentre i ricorsi del comune di __________ e della __________ __________, concernenti il comparto in località Baragie devono essere respinti. A carico di quest'ultima deve essere posta la tassa di giudizio e le spese, proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune può essere sollevato dal pagamento delle stesse (art. 28 PAmm). Lo Stato, parzialmente soccombente in questo procedimento, è tenuto a pagamento di indennità a titolo di ripetibili, commisurate all'esito dei gravami, agli insorgenti e ai resistenti patrocinati da un avvocato (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso del comune di __________, nella misura in cui non è sospeso, ed i ricorsi di __________ e __________, di __________, di __________ e delle __________ sono parzialmente accolti;
§. La risoluzione 11 febbraio 2003 (n. 618) con cui il Consiglio di Stato ha attribuito d'ufficio il comparto in località Quadri alla zona agricola è annullata;
§. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per nuova decisione conformemente a quanto stabilito al consid. 6.8.3.
2. Il ricorso della __________ è respinto.
3. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 5'000.- (cinquemila), sono poste a carico della __________ __________. Lo Stato è tenuto a rifondere, a titolo di ripetibili, complessivi fr. 6'500.- (seimilacinquecento), suddivisi in fr. 5'000.- (cinquemila) alle __________ __________ __________ __________ e in fr. 1'500.- (millecinquecento) alla __________ __________.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 4. PI 4 5. PI 5 6. PI 6 7. PI 7 8. PI 8 9. PI 9 10. PI 10 11. PI 11 12. PI 12
CO 1
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Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario