Incarto n.
90.2003.74

Lugano

6 ottobre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente

del Tribunale della pianificazione del territorio

Raffaello Balerna

 

assistito

dalla segretaria:

 

Eleni Cernecca-Cassayianni, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 12 giugno 2003 di

 

 

 

______ ______, __________

patr. da: avv. __________ __________

 

 

contro

 

 

 

 

 

il decreto legislativo del 16 dicembre 2002 con cui il Gran Consiglio ha approvato il Piano generale per la sistemazione viaria della strada cantonale __________ __________, tratto __________ __________ -Incrocio __________, in territorio dei comuni di __________ -__________, __________, __________ e __________;

 

 

 

viste le risposte:

-                   20 giugno 2003 del comune di __________;

-                   26 giugno 2003 del comune di __________;

-                   27 giugno 2003 del comune di __________ -__________;

-          9 luglio 2003 del comune di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto e considerato

 

in fatto e in diritto

 

 

che la ricorrente, proprietaria del mapp. n. __________ di __________ e dei mappali n. __________, __________, __________, __________ di __________ __________, ha chiesto l’adozione di soluzioni tecniche atte a abbattere i tragitti inutili e a fluidificare il traffico per rapporto alla sua proprietà;

 

che, con convenzione 28 agosto 2003 sottoscritta dall’Amministra-zione immobiliare e delle strade nazionali e dalla ricorrente, per la gestione degli accessi veicolari in corrispondenza della proprietà di quest’ultima è stato pattuito di inserire nel progetto definitivo, di prossima pubblicazione, la seguente soluzione:

 

-           uscita sulla strada cantonale in entrambe le direzioni in corrispondenza dell’attuale accesso situato a confine dei mappali n. __________ e __________;

 

-           uscita con obbligo di svolta a destra a confine dei mappali n. __________, __________, con le opportune modifiche costruttive delle aiuole esistenti a cura e a carico della ditta;

 

-           tutti gli altri accessi esistenti servono quale entrata ai vari mappali con l’obbligo di utilizzare la prevista rotonda “__________ __________ ”;

 

che la convenzione in oggetto è stata ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. __________ del 23 settembre 2003 e notificata a questo Tribunale con scritto 29 settembre 2003 dell’Amministrazione immobiliare delle strade nazionali;

 

che, mediante la sottoscrizione della convenzione, la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in esame rinunciando altresì all'attribuzione di ripetibili in suo favore;

 

che il gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto;

 

che esso va dunque stralciato dai ruoli;

che il tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);

 

decreta:

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 __________ __________ __________, __________ __________,

rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,

Municipio di __________, __________ __________;

Municipio di __________, __________ __________;

Municipio di __________ -__________, __________ __________ -__________;

Municipio di __________, __________ __________;

Amministrazione immobiliare e delle strade

nazionali, __________ __________;

Consiglio di Stato, __________ __________.

 

 

 

 

Il presidente                                                                        La segretaria

 del Tribunale della pianificazione del territorio