Incarto n.
90.2003.76

 

Lugano

4 aprile 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

 

segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 25 giugno 2003 di

 

 

 

RI 1

patr. da: PR 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 20 maggio 2003 (n. 2178) con cui il Consiglio di Stato ha accertato il limite del bosco a contatto con la zona edificabile nel comune di __________, ora comune di __________, sezione di __________;

 

 

viste le risposte:

-    19 agosto 2003 del PI 1;

-    25 novembre 2003 della divisione dell'ambiente del dipartimento del territorio;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1 è proprietario dei mappali 354 e 355 del già comune di __________, ora comune di __________, sezione di __________. I fondi, fra di essi confinati, sono situati in località __________, a monte della strada cantonale che, da ponte di Valle, conduce a Cadro e Sonvico (strada Ponte di Valle). Il mapp. 354, sostanzialmente pianeggiante, ha una superficie complessiva di 6'050 mq ed è edificato. Il piano regolatore attribuisce il fondo alla zona artigianale, fatta eccezione per una porzione collocata all'estremità nord dello stesso e per un'area di forma triangolare ubicata al margine sud del terreno, inserite - a titolo indicativo - in zona boschiva. Il mapp. 355, censito quale bosco di 6'801 mq, riale di 45 mq e magazzino di 7 mq, è invece assegnato integralmente alla zona boschiva. Fatta eccezione per la parte bassa del fondo, pianeggiante, lo stesso degrada verso il sottostante riale.

 

 

                                  B.   Nel periodo 15 settembre/15 ottobre 2001 il PI 1 ha pubblicato i piani di rilievo dell'area boschiva a confine con la zona edificabile. Questi assegnavano alla foresta una fascia di terreno profonda ca. 10 - 12 m collocata all'estremità nord-est del mapp. 354, come pure una ulteriore superficie, di forma triangolare, ubicata al margine sud-ovest del fondo. Di fatto, verso meridione, i piani in oggetto fissavano il limite dell'area boschiva in corrispondenza della scarpata che determina il cambiamento di dislivello tra i due terreni di proprietà del qui ricorrente; ne conseguiva l'attribuzione alla zona forestale della quasi totalità del mapp. 355, con la sola eccezione di una piccola area posta tra la scarpata ed il fabbricato sito sul mapp. 354. Con osservazioni 10 ottobre 2001 RI 1 ha contestato la fissazione del limite meridionale dell'area boschiva ed ha postulato lo spostamento dello stesso verso sud, a monte della scarpata. In questo modo il limite sarebbe venuto a trovarsi interamente sul mapp. 355; la parte meridionale del mapp. 354 come pure una superficie di forma triangolare ubicata nella parte bassa del mapp. 355 sarebbero pertanto state escluse dall'area boschiva (cfr. planimetria allegata alle osservazioni del 10 ottobre 2001). Il ricorrente ha negato in particolare il carattere boschivo della parte meridionale del mapp. 354; sulla scorta di quanto iscritto a registro fondiario, esso ha sostenuto che la foresta ricopriva unicamente la parte settentrionale del sedime.

 

 

                                  C.   Con risoluzione governativa n. 2178 di data 20 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha accertato il limite del bosco a confine con la zona edificabile. Le osservazioni del proprietario non sono state accolte.

 

 

                                  D.   Con ricorso 25 giugno 2003 RI 1 insorge contro la menzionata decisione innanzi a questo tribunale riproponendo e sviluppando le allegazioni esposte nelle osservazioni del 10 ottobre 2001. Esso contesta altresì l'utilizzo delle foto aeree quale mezzo di prova per accertare la natura - parzialmente - boschiva del fondo; a suo dire l'autorità giudicante avrebbe dovuto fondarsi sulla situazione attuale del fondo. Il ricorrente osserva inoltre come in origine il mapp. 354 non fosse neppure parzialmente boschivo; lo sarebbe diventato solo successivamente a seguito di alcune mutazioni effettuate negli scorsi decenni; l'area interessata sarebbe però ubicata all'estremità nord del fondo.

 

                                         La divisione dell'ambiente chiede il rigetto del ricorso. Confermando l'accertamento in oggetto, essa fa notare come già il piano indicativo dei boschi del febbraio 1980 rilevasse la presenza di foresta all'estremità sud del mapp. 354. Questo limite sarebbe poi stato ripreso nel piano delle zone del piano regolatore di __________, approvato dal Consiglio di Stato in data 6 giugno 1990. La natura boschiva dell'area in oggetto sarebbe peraltro confermata dalle foto aeree di data 16 giugno 1977 e 9 aprile 1983; contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la divisione ribadisce come le stesse costituiscano un mezzo di prova legittimo oltre che particolarmente utile nei casi in cui vi sia motivo di ritenere che la situazione attuale del fondo non corrisponda a quella passata. Essa ricorda altresì come anche aree momentaneamente prive di vegetazione forestale possano essere considerate boschive allorquando l'eliminazione della foresta sia avvenuta senza la necessaria autorizzazione di dissodamento.

                                         Dal canto suo il municipio di __________ si rimette al giudizio del tribunale.

 

 

                                  E.   Il 14 settembre 2004 si sono tenuti l'udienza ed il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono state scattate alcune fotografie acquisite in seguito agli atti. In questa sede il ricorrente ha ridotto le proprie domande e chiesto che il limite del bosco venga spostato leggermente verso sud rispetto a quanto previsto dai piani approvati, di modo da escludere dall'area boschiva una modesta parte della scarpata, in corrispondenza del mapp. 354, ed un'area pianeggiante ubicata al margine nord-est del mapp. 355 (cfr. planimetria annessa al verbale di udienza). I rappresentanti del Governo si sono invece riconfermati nelle proprie posizioni. Nel contempo essi hanno addotto che la morfologia attuale del mapp. 355 diverge da quella originaria e desumibile dalle fotografie; il livellamento della parte bassa del fondo come pure l'assenza di alberi forestali in prossimità del sottostante riale sarebbe dovuto ad un riempimento (abusivo), operato dal ricorrente, dell'avvallamento naturale che in origine scendeva verso il torrente. RI 1 si è riservato un termine di 60 giorni per presentare documentazione confutante questa contestazione. Nel termine assegnato lo stesso ha prodotto una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo di data 24 agosto 1990 (cfr. allegato allo scritto del 12 novembre 2004), di cui si dirà, se del caso, in diritto.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza di questo tribunale è data (art. 42 cpv. 4 della Legge cantonale sulle foreste, LCFo, 38 cpv. 1 LALPT). Il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   Al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione ai sensi della legge federale sulla pianificazione del territorio deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta (art. 10 cpv. 2 della legge federale sulle foreste, LFo). I margini risultanti da quell'accertamento sono iscritti nelle zone edificabili secondo le disposizioni della legge federale sulla pianificazione del territorio (art. 13 cpv. 1 LFo), ritenuto che i nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste (art. 13 cpv. 2 LFo). Questo significa che i confini tra bosco e zona edificabile rimangono stabili. Il carattere dinamico del bosco, che informa in principio la LFo, è dunque soppresso nei confronti della confinante zona edificabile, a tutto vantaggio della sicurezza del diritto. Lo scopo di questa regolamentazione è palese: evitare che una zona di fondamentale importanza come la zona edificabile venga modificata da un elemento per sua natura in continua evoluzione qual è il bosco.

 

 

                                   3.   Il ricorrente contesta l'estensione dell'area boschiva in corrispondenza dei mapp. 354 e 355 di __________, sezione di __________, di sua proprietà.

 

                                         3.1. Si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che possa svolgere funzioni forestali ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c e 2 LFo. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo (art. 2 cpv. 1 LFo). Si considerano inoltre foreste i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve, le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o simili, nonché i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento (art. 2 cpv. 2 LFo). Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture di alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti (art. 2 cpv. 3 LFo).

 

                                         Il messaggio del Consiglio federale, la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina hanno precisato cosa si deve intendere per “funzioni forestali” ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c LFo. In particolare, la foresta adempie una funzione protettiva se protegge da catastrofi naturali, come ad esempio valanghe, scoscendimenti, erosioni, cadute di pietre, vite umane o valori reali. Questa adempie per contro una funzione sociale se per posizione, genere di alberi, e forma, offre all'uomo uno spazio rigenerante o, con la sua configurazione, dà una nota caratteristica al paesaggio o, ancora, se preserva da agenti ambientali nocivi (rumore, immissioni), procura riserve idriche quantitativamente e qualitativamente pregevoli, e costituisce per la flora e per la selvaggina uno spazio vitale insostituibile. La foresta svolge inoltre una funzione economica in quanto produce legno che può essere sfruttato dall'uomo (cfr. Messaggio del Consiglio Federale sulla LFo del 29 giugno 1988, in FF 1988 III 137 segg.,151 seg.; Stefan Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Zurigo 1994, pag. 4 segg., 68 segg.; anche DTF 124 II 85 cons. 3 d/bb, DTF 114 Ib 224 cons. 9 a/ac).

 

                                         3.2. I Cantoni possono stabilire, entro i limiti fissati dal Consiglio federale, larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti (art. 2 cpv. 4 LFo). L'art. 1 cpv. 1 OFo fissa tali limiti come segue: 200-800 mq per la superficie (incluso un margine idoneo), 10-12 m per la larghezza (pure incluso un margine idoneo), 10-20 anni per l'età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea. Giusta l'art. 1 cpv. 2 OFo, il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età.

 

                                         3.3. In attuazione e completazione delle menzionate disposizioni federali l'art. 3 cpv. 1 della LCFo stabilisce che una superficie coperta da alberi che possa svolgere funzioni forestali è da considerare bosco quando presenta un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m ed un'età di almeno 20 anni. Come il Tribunale federale ha avuto modo di ripetutamente spiegare, da ultimo in merito ad un'analoga normativa adottata dal Canton Zurigo, tali quantitativi minimi costituiscono dei criteri di giudizio ausiliari, finalizzati alla concretizzazione del (preminente) concetto qualitativo di foresta, che sta alla base della LFo. Se, pertanto, è di principio lecito dedurre l'esistenza di un bosco quando questi quantitativi sono soddisfatti, non è altrettanto lecito dedurre senz'altro il contrario in loro difetto (DTF 125 II 440 cons. 2c, con rinvii alla giurisprudenza precedente; inoltre il messaggio del Consiglio federale, in FF cit., 153). In sintonia con questa giurisprudenza l'art. 3 LCFo soggiunge pertanto che qualora la superficie coperta da alberi con funzioni forestali sia situata lungo i corsi d'acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi rari, i requisiti minimi suddetti non sono applicabili (cpv. 2) e che all'interno di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq (art. 3).

 

                                         3.4. Questo tribunale ha potuto constatare, in sede di sopralluogo (cfr. inoltre le fotografie scattate in quella sede ad opera del tribunale medesimo), come i terreni in esame siano inseriti in un comparto a carattere prevalentemente boschivo. Alberi ed arbusti forestali, contemplati nell'allegato 9 all'OPV, quali castagni e robinie, ricoprono pure parzialmente il mapp. 354 e la quasi totalità del mapp. 355. In particolare è stato possibile appurare come al momento attuale l'area boschiva si estenda fino al margine superiore della scarpata che delimita verso monte il confine del mapp. 354, e che poi scende in direzione sud-ovest tagliando diagonalmente i confini dei fondi del qui ricorrente. In questo punto il terreno ha subito un'importate erosione che ha portato al franamento - ed al successivo accumulo - di materiale terroso in prossimità del fabbricato ubicato sul mapp. 354; in corrispondenza di questo scoscendimento si è sviluppata una vegetazione tipica del sottobosco composta da felci, piccoli arbusti, cespugli e piante erbacee; in loco sono però assenti alberi ed arbusti forestali. Vegetazione analoga è stata riscontrata anche sulla parte bassa del mapp. 355. Quest'ultima area, avente forma triangolare, è ubicata a diretto contatto col confine sud-ovest del mapp. 354. Allo stato attuale questo piccolo appezzamento di terreno appare in parte pianeggiante, in parte degrada verso il sottostante riale.

 

                                         Riducendo le proprie domande iniziali, il ricorrente ha postulato, in sede di udienza, l'esclusione dall'area boschiva di parte della scarpata che attraversa i suoi fondi come pure della superficie, avente forma triangolare, ubicata nella parte pianeggiante del mapp. 355 (cfr. planimetria annessa al verbale di udienza).
In sede istruttoria questo tribunale ha potuto constare l'assenza - durante il sopralluogo - di alberi ed arbusti forestali in corrispondenza di queste aree. Per contro, tale presenza è rilevata nelle foto aeree 16 giugno 1977 e 9 aprile 1983 versate agli atti dall'autorità cantonale ed è confermata anche dal piano indicativo dei boschi eseguito il 17 marzo 1980 dalla sezione forestale cantonale in vista dello studio del piano regolatore. Ora, come ha osservato quest'autorità e contrariamente a quanto crede il ricorrente, le foto aeree costituiscono un mezzo di prova idoneo ad accertare la qualità forestale di un fondo (DTF 113 Ib 357 consid. 2b con rinvio; inoltre Jaissle, op. cit., pag. 85). Non risulta inoltre che, dopo tali date, il proprietario abbia conseguito un permesso di dissodare l'area in discussione. Va poi rilevato che, come il tribunale ha potuto appurare in sede di ispezione dei luoghi, indipendentemente dalle responsabilità del ricorrente l'area in oggetto non costituisce altro che una sistemazione artificiale del terreno in vista di un ampliamento del piazzale al mapp. 354, che ha alterato la morfologia del terreno e ne ha indiscutibilmente modificato la natura. Sistemazione che, del pari, non risulta sia stato in qualche modo autorizzata. Per questo motivo il Consiglio di Stato ha - rettamente - attribuito questa superficie all'ampia, retrostante foresta che collega le due strade cantonali che attraversano il già comune di __________, facendo astrazione della situazione esistente, com'è lecito in casi del genere (cfr. la giurisprudenza appena citata).

 

                                         3.5. Il ricorso dev'essere dunque respinto.

 

 

                                   4.   La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 800.- (ottocento), dev'essere posta a carico dell'insorgente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione può essere inoltrato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale Federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

CO 1

 

 

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             La segretaria