Incarto n.
90.2004.37

Lugano

28 ottobre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente del

Tribunale della pianificazione del territorio

Raffaello Balerna

 

assistito

dalla segretaria:

 

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 17 maggio 2004 di

 

 

 

1. RI 1

2. RI 2

3. RI 3

tutti patr. da: PR 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 6 aprile 2004 (n. 1393), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Orselina;

 

 

preso atto che:

-          con lettera 24 ottobre 2005 RI 2 ha dichiarato di ritirare il ricorso;

-          con scritto 25/28 ottobre 2005 RI 1 ha confermato il suo accordo al ritiro dell’impugnativa;

-          con lettera 28 ottobre 2005 l’avv. PR 1 ha comunicato di ritirare il gravame summenzionato a nome di RI 3;

 

 


considerato pertanto:

-          che il procedimento è così esaurito;

-          che il tribunale non preleva una tassa di giudizio;

-          che la definizione delle ripetibili è già stata liquidata direttamente tra le parti;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

1 rappr. da: RA 2

2. PI 2

patr. da: PR 2

 CO 1

rappr. da: RA 1

 

Il presidente

del Tribunale della pianificazione del territorio

 

La segretaria