Incarto n.
90.2004.43

 

Lugano

4 aprile 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 3 luglio 2004 di

 

 

 

) RI 1

 

 

contro

 

 

 

 

la risoluzione 8 giugno 2004 (n. 2396) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la decisione 11 luglio 2003 del dipartimento del territorio di approvazione di una variante di poco conto del piano regolatore particolareggiato di __________ nel comune di __________;

 

 

 

viste le risposte:

-          13 settembre 2004 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;

-          23 settembre 2004 del PI 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   L'11 luglio 2003 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore particolareggiato (PRP) di __________ nel comune di __________. Alla stessa data il dipartimento del territorio ha approvato una variante di poco conto di tale piano. Quest'ultima si era resa necessaria per correggere il limite dell'area edificabile e quella verde a contatto con l'area forestale. La variante di poco conto è stata pubblicata dal 27 agosto al 26 settembre 2003.

 

 

                                  B.   RI 1, membro della comunione ereditaria proprietaria dei mapp. 149 e 182 di __________, interessati dal PRP, è insorto contro la menzionata variante al Consiglio di Stato. L'insorgente ha contestato il piano di riordino fondiario annesso al PRP, secondo cui la superficie del mapp. 149 veniva ridotta, mentre che veniva aumentata quella del mapp. 182. Esso ha, in primo luogo, domandato il mantenimento della superficie del mapp. 149. Si è tuttavia dichiarato d'accordo di accettare la modifica, alla condizione che venisse eliminata integralmente l'area boschiva a carico del mapp. 182, da riportare sull'adiacente part. 178.

 

 

                                  C.   Con risoluzione 8 giugno 2004 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame.

 

 

                                  D.   Con ricorso 30 giugno 2004 RI 1 ha impugnato la risoluzione governativa dinanzi a questo tribunale, riproponendo le domande, in ordine inverso, e gli argomenti già sottoposti al giudizio dell'istanza inferiore. Ha inoltre domandato l'esperimento di un sopralluogo.

 

                                         La divisione della pianificazione territoriale e il municipio di __________ hanno postulato la reiezione del gravame.

 

 

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del tribunale è data ed il ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT). Pure incontestabilmente data, contrariamente a quanto crede il comune, è la legittimazione del ricorrente ex art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT e relativo rinvio all'art. 35 cpv. 2 lett. b LALPT. La giurisprudenza riconosce infatti a ciascun membro di una comunione ereditaria un interesse legittimo giusta l'art. 43 PAmm, ovvero un interesse degno di protezione secondo la terminologia impiegata all'art. 35 cpv. 2 lett. b LALPT, ispirata alla legislazione federale (art. 48 lett. a PA, 103 lett. a OG), ad impugnare una decisione che concerne la comunione ereditaria, quando il ricorso tende all'annullamento di un provvedimento che determina obblighi od oneri per la comunione ereditaria stessa (cfr. RDAT II-2002 n. 22 con rinvii; STPT 18 giugno 2003 consid. 1, non pubbl. in RDAT I-2004 n. 35; inoltre Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 1653). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Il sopralluogo, sollecitato dal ricorrente, non appare invero necessario.

 

 

                                   2.   In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

 

                                         Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

 

 

                                   3.   3.1. I piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello comunale (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT) organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso dev'essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 cpv. 2 LALPT).

 

                                         3.2. Il PRP ha, come obiettivi principali, l'organizzazione del territorio rispettosa del paesaggio e delle caratteristiche del nucleo, la prefigurazione di un'edificazione che richiama le volumetrie in loco, la predisposizione di una serie di percorsi pedonali, paralleli e perpendicolari alle curve di livello, di complemento e di continuazione dei percorsi storici esistenti (art. 2 cifra 1 NAPRP). Il progetto urbanistico del piano punta su tre elementi prioritari: 1) il disegno degli spazi liberi di pertinenza degli insediamenti e dell'area verde di protezione del paesaggio, quest'ultima ubicata nella parte a monte del comparto, con funzione di protezione del paesaggio e di rispetto del complesso monumentale soprastante; 2) il posizionamento degli edifici secondo un determinato orientamento, coerente con le peculiarità paesaggistiche, monumentali e di vicinanza del nucleo; 3) il nuovo assetto fondiario in funzione degli indirizzi urbanistici menzionati (cfr. rapporto di pianificazione, cifra 5, pag. 8). In sintesi, tutta la superficie abbracciata dal piano, ad esclusione della foresta e dei percorsi pedonali, è considerata territorio fabbricabile, ma le possibilità di edificazione sono concentrate nella parte bassa del comparto (sud), lungo due linee di costruzione. La parte superiore, a nord, è vincolata quale area verde di protezione del paesaggio. Il perimetro del PRP è infine delimitato, a occidente, dalla zona del nucleo, a oriente, dal bosco.

 

                                         3.3. La proposta di edificazione contemplata dal PRP implicava il dissodamento di una certa superficie boschiva riguardante - in primo luogo - il mapp. 182, cui è cointeressato il ricorrente, e marginalmente il mapp. 178. Senza questa operazione il predetto mappale, così come il confinante mapp. 181, non sarebbero risultati edificabili. Per questo motivo il comune di __________ ha formulato istanza di dissodamento e rimboschimento compensativo. In sede di esame del PRP l'autorità cantonale ha tuttavia rilevato vuoi un'assenza di un previo accertamento dell'area boschiva, vuoi l'inadeguatezza della proposta di rimboschimento. Per questo motivo, dietro istanza del comune con risoluzione 5 novembre 2002 (n. 5146) il Governo ha, in primo luogo, accertato la natura parzialmente boschiva dei mapp. 182 e dell'adiacente mapp. 178. Il municipio di __________ si è indi attivato per conseguire il dissodamento di 317 mq di bosco (prevalentemente posti sul mapp. 182) accompagnato da un rimboschimento parziale (mq 277) in loco, esclusivamente sul mapp. 178. Nello stesso tempo esso ha introdotto una variante di poco conto del PRP in via di approvazione, allo scopo di far coincidere i perimetri e della zona edificabile e della sovrastante area verde di protezione del paesaggio con il limite della foresta conseguente al dissodamento. Il 16 maggio 2003 il dipartimento del territorio ha rilasciato un preavviso vincolante favorevole al menzionato disboscamento. Mediante risoluzione 11 luglio 2003 il Consiglio di Stato ha indi approvato il PRP, demandando l'approvazione del tracciato del confine tra l'area edificabile ed il bosco alla variante di poco conto. Con decisioni di identica data, il dipartimento del territorio ha di conseguenza, da lato, approvato la menzionata variante, dall'altro autorizzato il dissodamento così come prospettato dal comune.

 

                                         3.4. Il PRP istituisce l'obbligo del riordino fondiario, sotto forma di permuta generale (art. 5 cifra 1 NAPRP). Questa procedura costituisce, in concreto, un presupposto indispensabile per conseguire gli obiettivi edificatori previsti dal piano e permettere, nel contempo, un'adeguata urbanizzazione del comparto. Sino alla crescita in giudicato della permuta generale, l'edificabilità dei fondi è di principio esclusa (art. 4 cifra 3 NAPR). Le rappresentazioni grafiche componenti il PRP constano quindi anche di due piani a carattere indicativo (cfr. art. 3 lett. f e g NAPRP), in scala 1:500, attinenti a questo aspetto: l'uno (n. 6) relativo allo stato iniziale, l'altro (n. 7) a quello finale dei 10 mappali interessati.

 

                                         L'insorgente contesta il contenuto del piano riferito allo stato finale dell'assetto fondiario (n. 7), per quanto concerne particolarmente la definizione delle superfici dei fondi di pertinenza della comunione ereditaria di cui fa parte, mapp. 149 e 182, e la natura parzialmente boschiva del lato orientale del mapp. 182. A torto, tuttavia.

 

                                         In effetti, la procedura di approvazione di un piano di utilizzazione (piano regolatore, piano regolatore particolareggiato) non costituisce né sostituisce una procedura di ricomposizione particellare (art. 84 LALPT). Lo conferma, nel caso di specie, il carattere semplicemente indicativo del piano n. 7 componente il PRP. Questo piano non partecipa dunque agli effetti giuridici del piano regolatore particolareggiato di __________ (art. 21 cpv. 1 LPT; art. 40 cpv. 1 LALPT, applicabile attraverso il rinvio di cui all'art. 55 cpv. 1 LALPT): non è quindi né vincolante né, di conseguenza, impugnabile. Il controverso piano costituisce piuttosto un semplice suggerimento di come potrebbe essere attuata la ricomposizione particellare del comparto per conseguire gli obiettivi del piano e, nel contempo, la dimostrazione che questo potrà trovare concreta attuazione. Il ricorrente è pertanto rinviato alla competente procedura di permuta generale per contestare la superficie, le dimensioni, l'ubicazione, la forma, la natura, il valore ecc. dei mappali che gli saranno assegnati in quella specifica sede.

 

                                         Inoltre, sia soggiunto per completezza, nemmeno la contestazione del rimboschimento dell'attuale mapp. 178, ancorché chiaramente finalizzata a tutelare gli interessi del ricorrente in sede di riordino fondiario e, pertanto, inammissibile già per i motivi appena indicati, potrebbe essere ricevibile in questa sede, bensì avrebbe dovuto essere sollevata impugnando la decisione dipartimentale di dissodamento.

 

 

                                   4.   ll ricorso dev'essere respinto.

 

 

                                   5.   La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico del ricorrente (art. 28 PAmm), il quale viene inoltre tenuto a rifondere al comune, assistito da un avvocato, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                               1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.La tassa di giudizio, di fr. 750.- (settecentocinquanta), è posta a carico del ricorrente, il quale è inoltre tenuto a versare al comune di __________ identico importo per ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

PI 1

patr. da: PR 1

rappr. da: RA 1

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             Il segretario