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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale della pianificazione del territorio |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Stefano Furger, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 18 ottobre 2004 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione del 6 luglio 2004 (n. 3048), con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________; |
viste le risposte:
- 16 novembre 2004 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
- 22 novembre 2004 del municipio di RA 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nella seduta dell’11 dicembre 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede, i mapp. 521 e 526, entrambi di proprietà di RI 1, sono stati attribuiti alla zona agricola. Questi fondi presentano una superficie di 590 mq (mapp. 521) e di 800 mq (mapp. 526) e fanno parte di un vasto pianoro prativo, ubicato in località __________.
B. Con risoluzione 6 luglio 2004 (n. 3048) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. In questo ambito, il Governo ha rilevato come il piano non avesse ancora ripreso e precisato, all’interno della zona agricola, le superfici per l’avvicendamento colturale (SAC). Per quanto riguarda il comparto agricolo in località __________, esso ha pertanto disposto l’inserimento d’ufficio nel piano del paesaggio di tali superfici, delimitandole su un estratto planimetrico annesso alla decisione d’approvazione (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 9 e 73, allegato 3). Tra gli svariati fondi interessati dal provvedimento figuravano anche i mapp. 521 e 526.
C. Con ricorso 14 ottobre 2004 RI 1 insorge innanzi a questo tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulando, in via principale, l’annullamento dell’area SAC definita in località __________. A tale proposito, il ricorrente contesta la facoltà, per il Consiglio di Stato, di procedere ad una modifica d’ufficio del piano regolatore. In via subordinata, l’insorgente chiede l’esclusione da tale comparto di entrambi i suoi fondi, o quantomeno del mapp. 526, e la loro attribuzione alla zone adiacenti, ritenuto che, in ogni caso, il cambiamento di zona sia esonerato dall’obbligo del contributo di compensazione ai sensi della LTAgr. A sostegno dell’impugnativa, esso fa notare che il comparto all’esame, erroneamente attribuito alla zona agricola, non si presta a tale utilizzo. Difatti, a mente dell’insorgente, esso non sarebbe più coltivato da lungo tempo, sia per motivi legati all’idoneità (presenza in alcuni punti di uno strato di humus insufficiente e di rocce emergenti, fondi di dimensioni troppo esigue e la carenza di una rete di strade agricole) sia perché in tutto il comprensorio comunale non esisterebbero né aziende agricole, né contadini, nemmeno capi di bestiame. Per quanto riguarda specificatamente l’area SAC, il cui scopo sarebbe quello di garantire a lungo termine le basi per l’approvvigionamento alimentare del Paese, rileva che tali riserve andrebbero definite laddove, in termini di superficie, possano presentare una certa consistenza, segnatamente nel Piano di Magadino, del Vedeggio, in alcuni comprensori del Mendrisiotto, ecc., non certamente nel territorio di __________, nel cui comparto __________ è stata individuata un’estensione del tutto irrilevante per adempiere a quella funzione.
D. Il municipio, pur adeguandosi alla decisione governativa, si rimette al giudizio del tribunale, mentre la divisione della pianificazione territoriale chiede la reiezione integrale del gravame.
E. In data 19 aprile 2005 si è tenuta l’udienza in contraddittorio, durante la quale il ricorrente ha preso atto che il tribunale, in occasione dello svolgimento di innumerevoli sopralluoghi finalizzati all’evasione dei ricorsi contro il piano regolatore, aveva già ispezionato il comparto __________ e acquisito agli atti alcune fotografie, che lo concernevano. Dopo ampia discussione, le parti si sono poi riconfermate nelle loro posizioni e l’istruttoria è stata dichiarata chiusa.
Considerato, in diritto
1. La competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). L'esame di ricevibilità del gravame implica tuttavia le seguenti considerazioni.
1.1. A norma dell’art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano regolatore, oppure nega l'approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (art. 38 cpv. 1 LALPT). L'art. 38 cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a questo tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultima autorità abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale.
1.2. Per quanto riguarda il comparto __________, il Consiglio di Stato ha approvato la pianificazione in oggetto, così come adottata dal consiglio comunale di __________, che attribuiva quel comparto, comprendente i mapp. 521 e 526, alla zona agricola. All’interno di questa zona agricola, Il Governo ha indi precisato d’ufficio l’area SAC, che includeva anche i fondi del ricorrente.
1.3. RI 1 non si limita in questa sede a contestare l’area SAC in quanto tale, bensì censura l’attribuzione dei propri fondi alla soggiacente zona agricola, chiedendone l’estromissione e l’attribuzione alla zona limitrofa, mettendone principalmente in dubbio l’idoneità all’utilizzo agricolo. Ora, tuttavia, il ricorrente non aveva in precedenza inoltrato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, formulando simile domanda e argomentazioni contro l'azzonamento dei menzionati fondi disposto dal consiglio comunale. Nella misura in cui esso si aggrava contro l’assegnazione dei suoi terreni alla zona agricola, il suo ricorso va di conseguenza dichiarato irricevibile. La circostanza secondo cui il Governo con la risoluzione impugnata abbia completato d'ufficio la scelte del legislativo comunale non giova a questo ricorrente: essa lo legittima unicamente a chiedere il ripristino di tali scelte. Tuttavia, com'è noto, nella deliberazione 11 dicembre 2000 il consiglio comunale di __________ non aveva assegnato i mapp. 521 e 526 ad altre zone, se non a quella agricola.
2. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3. Il ricorrente contesta la facoltà per il Consiglio di Stato di procedere, in concreto, ad una modifica d’ufficio del piano regolatore per inserire le SAC all’interno della zona agricola. Con ciò, esso rimprovera implicitamente al Governo di aver omesso di retrocedere gli atti al comune, affinché approntasse una variante.
4. In sede di approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di Stato ritiene di non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale, esso deve di norma retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione: lo esige, oltre all'art. 37 cpv. 1 2.a frase LALPT, il rispetto dell'autonomia comunale. Il Governo può tuttavia apportare delle modifiche d'ufficio al piano regolatore - e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano agli organi comunali - quando la nuova regolamentazione può essere determinata d'acchito (segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili alternative) e la modifica tende a colmare una lacuna evidente o ad emendare carenze o errori pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinvii). La via della modifica d’ufficio presuppone che la risoluzione si imponga con tale evidenza da rendere perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un rinvio. Occorre quindi in concreto stabilire se la decisione del Consiglio di Stato si giustifica alla luce dei principi suesposti.
4.1. Le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori idonei all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici), come pure nel rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT). Un'estensione totale minima delle SAC è necessaria onde assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente per l'approvvigionamento del paese secondo il piano di alimentazione (art. 26 cpv. 3 OPT). L'estensione totale minima delle SAC e la relativa ripartizione tra Cantoni è operata dall'autorità federale (art. 27 cpv. 1 OPT; decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che stabilisce per il Cantone Ticino un'estensione minima di 3'500 ettari; FF 1992 II 1396). Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da 6 a 12 LPT) i Cantoni designano le SAC insieme agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo per ogni comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e la qualità delle stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano attribuite alle zone agricole e devono inoltre garantire che la quota dell'estensione totale minima delle SAC loro attribuita sia assicurata costantemente (art. 30 cpv. 1 e 2 OPT).
4.2. Nel nostro Cantone le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono delimitati dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in scala 1: 25000 del piano direttore (art. 2 seg. LTAgr). I comuni istituiscono la zona agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr). La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e LALPT). I comuni possono infine introdurre nel piano regolatore una zona agricola intensiva, che dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti fissati nel piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).
4.3. E' incontroverso che il Consiglio di Stato, disponendo in luogo dell'autorità comunale competente, ovvero del consiglio comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT), la perimetrazione delle SAC all'interno della zona agricola, abbia operato una modifica d'ufficio del piano regolatore. Tale modifica appariva tuttavia, ad ogni buon conto, ineludibile: la prassi dell'autorità cantonale di applicazione degli art. 4 cpv. 1 LTAgr e 28 cpv. 2 lett. e LALPT non si limita difatti ad esigere che i comuni inseriscano nel piano regolatore la zona agricola rappresentata nel piano direttore, ma pretende inoltre che - all'interno di questa zona - vengano ulteriormente specificate le SAC. Ora, la delimitazione di queste ultime aree in sede di piano direttore ha avuto oramai luogo da più di una decina di anni: la relativa scheda di coordinamento, n. 3.1, era difatti stata approvata da parte del Gran Consiglio con decreto legislativo 7 dicembre 1993, entrato in vigore il 1 febbraio 1994 (BU 1994, 48). L'autorità comunale avrebbe pertanto dovuto adattare il piano regolatore di conseguenza in occasione della prima variante successiva a tale data, senza che le spettasse potere d'apprezzamento circa la delimitazione delle aree interessate: la decisione si sarebbe risolta in un esercizio di forma, sulla scorta delle scelte operate dalle competenti istanze cantonali. I requisiti per permettere al Governo di effettuare una modifica d'ufficio sono pertanto dati.
Quanto il merito nella contestazione, la carta delle idoneità agricole versata agli atti dalla sezione dell’agricoltura attesta che, malgrado la presenza, secondo quanto sostiene il ricorrente, di alcune sporgenze rocciose e l’insufficienza in alcuni punti dello strato di humus, il comparto in località __________ si presta nondimeno nel suo complesso alla viticoltura e campicoltura, rispettivamente alla viticoltura e allo sfalcio. D’altro canto, l’insorgente stesso conferma che in quei luoghi il fieno viene falciato due volte l’anno, vi pascolano le pecore e, in particolare, proprio il mapp. 526 è utilizzato come orto con filare di viti e piante da frutta (cfr. ricorso 14 ottobre 2004, pag. 2 e 4; documentazione fotografica, in atti).
L’attribuzione dell’area in oggetto alle SAC appare pertanto legittima e dev’essere confermata.
5. Il ricorso deve, dunque, essere respinto e la risoluzione impugnata deve essere confermata. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2. Il ricorrente è condannato al pagamento della tassa e delle spese di giudizio per complessivi fr. 600.- (seicento).
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
PI 1
CO 1
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Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario