Incarto n.
90.2005.11

 

Lugano

9 agosto 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 8 febbraio 2005 del

 

 

 

RI 1

rappr. dal RA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 25 gennaio 2005 (n. 307) con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso di PI 2 e PI 1, non ha approvato il piano delle zone di protezione delle captazioni d'acqua potabile del RI 1 per quanto concerne le zone di protezione del futuro pozzo di captazione a __________;

 

 

viste le risposte:

-    22 febbraio 2005 del Dipartimento del territorio, Ufficio protezione e depurazione delle acque;

-    22 febbraio 2005 di PI 2 e PI 1;

-    23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato;

-    21 maggio 2005 del PI 4;

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 25 maggio 2001 l'ufficio canalizzazioni del dipartimento del territorio ha approvato in via preliminare il piano delle zone di protezione delle captazioni del RI 1 in applicazione degli art. 20 LPAc e 36 cpv. 1 LALIA. Ha però eccettuato dall'approvazione le zone di protezione del pozzo di captazione, non ancora realizzato, a __________, per il motivo - ripreso dal rapporto allestito il 7 maggio 2001 dall'Istituto di scienze della terra (IST), chiamato a preavvisare l'oggetto - che le ricerche idrogeologiche, per essere rappresentative, dovevano essere effettuate sul pozzo stesso e non sul sondaggio provvisorio. Con successiva decisione 12 dicembre 2001 la sezione protezione acqua, aria e suolo ha approvato anche queste zone di protezione, allo scopo di permettere al comune di proteggere l'area in oggetto, ponendo come onere, per il comune, di verificare i limiti delle zone dopo l'esecuzione del pozzo di captazione definitivo e la relative prove di pompaggio.

 

                                         Sulla scorta di queste approvazioni, il 13 aprile 2004 il RA 1 ha notificato il piano ai proprietari interessati in applicazione dell'art. 36 cpv. 1 LALIA.

 

 

                                  B.   Con impugnativa 13 maggio 2004 PI 2 e PI 1, proprietari di un rustico incluso nella zona di protezione SIII del pozzo di captazione a __________, al mapp. 270 di Certara, sono insorti contro il piano dinanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di eccettuare la loro proprietà dall'obbligo di allacciamento alla canalizzazione comunale.

 

 

                                  C.   Con risoluzione 25 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha approvato a titolo definitivo il piano in oggetto. Esso ha però eccettuato dall'approvazione le zone di protezione del pozzo di captazione, non ancora realizzato, a __________. Il Governo ha ritenuto determinante, a questo riguardo, il preavviso negativo allestito dall'IST il 7 maggio 2001. Il ricorso di PI 2 e PI 1 è pertanto stato accolto già per questo motivo.

 

                                  D.   Con impugnativa 8 febbraio 2005 il RI 1 insorge dinanzi a questo tribunale avverso la suddetta pronuncia governativa, chiedendone l'annullamento nella misura in cui non approva le zone di protezione del pozzo di captazione a __________. Esso sostiene che questo pozzo è pronto per funzionare; basta posare gli apparecchi di pompaggio. Rileva che il comune è regolarmente confrontato con emergenze di approvvigionamento. Il pozzo di __________ permette quindi in, in caso di mancanza di acqua sorgiva, di rifornire i serbatoi di __________ e __________ attraverso condotte di collegamento predisposte a questo scopo con costi importanti. L'importanza del pozzo è inoltre confermata dalla sua inclusione nelle apposite carte cantonali dei settori e delle zone di protezione e nel piano cantonale di approvvigionamento idrico. Contesta quindi la non approvazione delle zone di protezione del pozzo di captazione in parola.

 

                                         Il Consiglio di Stato e il RA 3 postulano la reiezione del gravame. L'ufficio protezione e depurazione delle acque ribadisce la posizione della sezione protezione acqua, aria e suolo. PI 2 e PI 1 osservano che non era loro intenzione ostacolare la tutela del pozzo, bensì tutelarsi dalle restrizioni imposte dal piano alla loro proprietà.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del tribunale è data (art. 36 cpv. 3 LALIA). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   Giusta l'art. 20 cpv. 1 LPAc, i Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e di alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà (cfr. inoltre l'art. 29 cpv. 2 e 4 OPAc e relativo allegato 4, cifra 12). Nel nostro Cantone l'allestimento dei piani delle zone di protezione delle captazioni incombe ai proprietari delle prese d'acqua sotterranea (art. 34 cpv. 1 e 3 LALIA). Il piano, previa approvazione del dipartimento, è notificato per iscritto ai proprietari gravati, i quali possono inoltrare ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni (art. 36 cpv. 1 LALIA). Il Consiglio di Stato decide entro sei mesi i ricorsi ed approva definitivamente il piano (art. 36 cpv. 2 LALIA). Contro la decisione del Governo è dato successivamente ricorso a questo tribunale (art. 36 cpv. 3 LALIA).

 

 

                                   3.   3.1. Nella fattispecie, il Consiglio di Stato si è rifiutato di approvare, a titolo definitivo, il piano in oggetto per quanto concerneva le zone di protezione del pozzo di captazione a __________, non ancora in funzione. Il Governo ha fatto proprio alla lettera, a questo riguardo, il preavviso 7 maggio 2001 dell'IST, secondo cui queste zone non potevano essere accettate “poiché le ricerche idrogeologiche, per essere rappresentative, devono essere effettuate da prove sul pozzo stesso e non sul sondaggio provvisorio che lo precede“ (cfr. preavviso cit.). L'opinione del Consiglio di Stato non può essere tutelata.

 

                                         3.2. Intanto, è difficile comprendere il significato dello stringato preavviso e, di conseguenza, della motivazione addotta dal Governo, per negare l'approvazione delle zone in oggetto. La relazione idrogeologica allestita dallo studio ing. __________ il 5 settembre 2000 su incarico del comune ricorrente dedica per contro ampio spazio alle stesse (cfr. in particolare pag. da 18 a 23, Allegati 5, 6, 7, e piano 16 all'allegato 8). Da questo documento si desume che il pozzo, com'è ammesso, non è ancora stato eseguito, ma che sono stati compiuti due sondaggi esplorativi (S11 e S12). Questi hanno permesso di rilevare sia la situazione geologica del terreno che quella idrologica del settore interessato (cfr. per maggiori dettagli, alle parti citate del menzionato documento). Il rapporto conclude che il punto in cui è stato trivellato il sondaggio S11 è quello che meglio si presta per l'esecuzione di un pozzo di captazione, che permetterebbe di prelevare – come minimo – 700 l/min. di acqua con ottime caratteristiche generali e che inoltre soddisfa i requisiti di potabilità.

 

                                         Sembrerebbe quindi che le necessarie ricerche idrogeologiche siano alla fin fine state effettuate: è quanto ammette, implicitamente, anche il rapporto dell'IST. E' vero che queste indagini non sono state eseguite sul pozzo di captazione, che non esiste ancora; è però anche vero che questo pozzo verrà eseguito sul luogo ove è stato svolto uno dei due sondaggi, l'S11. E' molto probabilmente per questo motivo che la sezione della protezione dell'aria e dell'acqua, attraverso la decisione del 12 dicembre 2001, ha ritenuto di dover comunque sia approvare, in via preliminare, anche il piano delle zone di protezione del previsto pozzo di captazione in oggetto, “allo scopo di fornire al comune la base legale per proteggere l'area in oggetto e prevenire possibili interventi che potrebbero comprometterne la sua futura utilizzazione”, imponendo tuttavia al comune di verificare i limiti di tali zone dopo l'esecuzione del pozzo (cfr. decisione cit.). Il tribunale non riesce pertanto a comprendere per quale motivo il Consiglio di Stato, appellandosi per di più all'applicazione d'ufficio del diritto, abbia potuto rimettere in discussione questa decisione del suo servizio tecnico, riabilitando lo scarno, precedente parere, di segno opposto, dell'IST, purtuttavia superato dalla decisione dipartimentale. Conforta poi questa perplessità l'art. 29 cpv. 2 OPAc, che permette espressamente ai Cantoni di delimitare le zone di protezione delle acque sotterranee non solo per le captazioni esistenti ma anche per quelle previste, di cui siano già state stabilite l'ubicazione e la quantità di prelievo.

 

                                         3.3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere accolto già per questo motivo e la risoluzione governativa impugnata annullata, nella misura in cui non approva il piano delle zone di protezione delle captazioni d'acqua potabile del RI 1 per quanto concerne le zone di protezione del futuro pozzo di captazione a __________. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché esperisca un'accurata istruttoria, coinvolgendo ancora una volta i servizi specialistici consultati (IST e dipartimento), allo scopo di determinare se le controverse zone di protezione delle captazioni possano essere approvate in quanto soddisfacenti i requisiti della normativa federale testé richiamata. Una volta deciso questo aspetto il Governo dovrà nuovamente pronunciarsi, se del caso nel merito, sul gravame di PI 2 e PI 1 se del caso affrontando il merito dello stesso.

                                   4.   Il tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

viste le norme sopraricordate,

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  La risoluzione 25 gennaio 2005 (n. 307) del Consiglio di Stato è annullata, nella misura in cui non approva il piano delle zone di protezione delle captazioni d'acqua potabile del RI 1 per quanto concerne le zone di protezione del futuro pozzo di captazione a __________;

§§. Gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al consid. 3.3..

 

                                   2.   Non si preleva una tassa di giudizio.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

4. PI 4

rappr. da: RA 3

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             Il segretario