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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale della pianificazione del territorio |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Stefano Furger, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 17 giugno 2005 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 10 maggio 2005 (n. 2269), con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di PI 1; |
vista la risposta 21 ottobre 2005 della divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nelle sedute del 28, 29 aprile, 5 e 6 maggio 2003 il consiglio comunale di PI 1 ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede sono state istituite alcune zone di pericolo esposte a rischio geologico sul versante collinare di S. __________, particolarmente interessato dalla caduta di massi, e delimitato un comparto, alle soglie del nucleo storico, attribuito alla zona particolare via __________ ZPG, retta dall’art. 42 NAPR. Con questa zona il comune si proponeva di attuare un ridisegno dell’area, attraversata da via __________, con l’obiettivo di realizzare un accesso riconoscibile come porta d’entrata al settore centrale dell’insediamento comunale, costituito dal nucleo tradizionale e dalle aree d’interesse pubblico di contorno. In particolare, al fine di caratterizzare la strada come viale urbano, il piano prevedeva dei marciapiedi lungo entrambi i lati, di cui quello ovest ciclabile, ciascuno arredato con una piantumazione di alberi ad alto fusto. Lungo l’asse viario, a 5.5 m dai marciapiedi, erano inoltre poste delle linee di allineamento che, oltre a circoscrivere una fascia da sistemare a verde con aiuole e cespugli, prevedevano un fronte edificato che lo marca prospetticamente. Per gli edifici, che disponevano di indici assai intensivi, erano inoltre predisposti una serie di vincoli che ne determinavano gli ingombri e la volumetria. Limitatamente al pian terreno è stato concesso l’ordine contiguo.
B. Con risoluzione 10 maggio 2005 (n. 2269) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________. Esso ha tuttavia sospeso la sua decisione su alcune proposte pianificatorie, negato l’approvazione di altre e modificato il piano regolatore su alcuni oggetti. Relativamente a queste ultime decisioni, il Governo ha modificato d’ufficio il limite e la categoria della zona di pericolo in località __________ __________ e non ha approvato di conseguenza la porzione della zona residenziale estensiva R2, a cui si sovrapponeva la zona con un grado di pericolo elevato (cfr. risoluzione 10 maggio 2005, pagg. 21, 32, 43 e 93, allegato 1). Il Consiglio di Stato ha inoltre negato l’approvazione della zona particolare via __________ ZPG e dell’art. 42 NAPR, che la reggeva, rinviando gli atti al comune affinché adottasse una variante che riproponesse una pianificazione del comparto secondo le considerazioni espresse nella risoluzione stessa e le indicazioni a suo tempo formulate dal dipartimento del territorio nell’esame preliminare 5 ottobre 1999. A tale riguardo, il Governo ha ritenuto che l’istituzione di un impianto urbanistico, dalle dimensioni e dall’incidenza non commisurate alla realtà locale, con un ordinamento rigido e complesso, risultava improprio nell’effettivo contesto urbanistico e funzionale del comparto di riferimento del comune a vocazione residenziale, né si integrava convenientemente nel paesaggio. Considerate poi le preesistenze, in particolare sul lato est della strada, la realizzazione di tale modello urbanistico, comunque inopportuno, risultava inoltre seriamente compromessa dall’introduzione di una deroga, che consentiva l’ampliamento degli edifici in posizione contrastante con le linee di allineamento. Ciò avrebbe condotto in pratica a risultati contraddittori, pregiudicando il provvedimento pianificatorio e i suoi scopi nella loro essenza (cfr. risoluzione 10 maggio 2005, pagg. 27, 37, 48, 93 e 94).
C. Il comune di RI 1 insorge innanzi a questo tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l’annullamento e chiedendo l’approvazione della pianificazione, così come adottata dal consiglio comunale, sia per quanto concerne la zona residenziale estensiva R2, interessata dalla zona di pericolo in località __________ __________, sia in merito alla zona particolare via __________ ZPG e all’art. 42 NAPR, che la regge. A sostegno della sua impugnativa il ricorrente lamenta essenzialmente la violazione dell’autonomia comunale. Innanzitutto, per ciò che interessa ancora a questo stadio della procedura, l’insorgente sottolinea l’importanza di via __________, quale asse di collegamento stradale diretto tra due settori d’attrattività per il comune, quali appunto il nucleo del villaggio e il nodo intermodale presso la stazione di __________ -__________, quest’ultimo previsto dal piano dei trasporti del Luganese (PTL). In questo contesto, con il discusso modello urbanistico il comune intenderebbe procedere ad un ridisegno del territorio che persegue obiettivi di promozione dell’attrattività degli insediamenti conformemente agli stessi principi pianificatori sanciti dall’art. 3 cpv. 3 LPT. Impianto urbanstico che, contrariamente a quanto assunto dal Governo, sarebbe semplice e lineare, oltre che disciplinato da usuali parametri consoni ad una zona insediativa. Dal profilo della fattibilità, l’insorgente rileva che l’area di competenza dell’ente pubblico (strada, filari alberati e ciclopista/marciapiedi), essendo sgombra da edificazioni, non porrebbe problemi di realizzazione, né di sostenibilità finanziaria, mentre l’area di competenza dei privati sarebbe già in parte attuata sul fronte ovest di via __________. Comunque sia, la deroga alla linee di allineamento concernente l’ampliamento degli edifici esistenti non comprometterebbe in ogni caso l’impianto urbanistico prospettato. Di conseguenza, negando l’approvazione di una pianificazione del tutto corretta, adeguata e sostenibile da tutti i punti di vista, il Consiglio di Stato sarebbe palesemente incorso nell’arbitrio (cfr. ricorso 15 giugno 2005).
D. La divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula la reiezione del gravame con motivazioni che verranno, se del caso, riprese nei considerandi di diritto.
E. In data 29 novembre 2005 si è tenuta l’udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono state scattate alcune fotografie, acquisite in seguito agli atti unitamente alle note dell’ing. Borella, pianificatore, allestite all’indirizzo del patrocinatore del comune (doc. 10). Per quanto riguardava la definizione della zona di pericolo in località __________ __________ e del limite della zona edificabile interessata, il patrocinatore del comune si è impegnato a comunicare al tribunale l’eventuale ritiro dell’impugnativa. Le parti hanno quindi confermato le rispettive allegazioni e domande e il tribunale ha dichiarato chiusa l’istruttoria.
F. Con scritto 8 febbraio 2006 il patrocinatore del comune ha comunicato al tribunale di recedere dall’impugnativa per quanto concerneva il comparto in località __________ __________. Su questo oggetto il gravame dev'essere stralciato dai ruoli. Il presente giudizio viene pertanto limitato alla contestazione della non approvazione della zona particolare via __________ ZPG.
Considerato, in diritto
1. La competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
2. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3. Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino chiamato, a livello comunale, piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove sono garantite protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).
4. Come anticipato in narrativa, il ricorrente ritiene che la zona particolare via __________ ZPG non manifesti alcuna incoerenza o disattenzione del contesto insediativo locale, ma al contrario mette in risalto quelle specificità e quelle funzioni che la via __________ assume nel contesto comunale, attraverso l’istituzione di un ordinamento semplice, lineare, attuabile, nonché conforme con i principi del diritto pianificatorio. Esso chiede di conseguenza al tribunale l’approvazione di questa zona, così come adottata dal legislativo comunale. L’art. 42 NAPR, anch’esso non approvato, che regolamentava la zona particolare via __________ ZPG e ne sanciva quindi l’azzonamento, prevedeva:
"1. La zona particolare di Via __________ è indicata sul piano con colore arancio scuro.
2. La zona è destinata alla residenza o ad attività commerciali e servizi.
3. Per l’edificazione valgono le seguenti disposizioni:
a) indice di sfruttamento 1.2
b) altezza minima del fabbricato 9.0 m (misurata dal campo stradale)
altezza massima del fabbricato 10.0 m (misurata dal campo stradale)
c) allineamento fabbricati obbligo di allineamento a 5.5 m dall’area pubblica (filo esterno del marciapiede)
d) posizionamento dei fabbricati entro una fascia di 15 m di profondità misurata dalla linea di allineamento
e) contiguità ammessa per il piano terreno lungo il fronte stradale
f) distanza da confine 5.0 m
la distanza dal confine è misurata, parallelamente all’asse stradale, in corrispondenza della metà della profondità massima del fabbricato prevista (13 m dal ciglio del marciapiede)
g) distanza tra fabbricati 10.0 m
nel rapporto di pianificazione è illustrato, a titolo indicativo, il modo di misura delle distanze dal confine e tra fabbricati.
4. È data la facoltà di realizzare dei portici a contatto con il fondo stradale.
In tal caso l’altezza dei portici deve essere di almeno 3.1 m ed una profondità minima di 1.8 m.
5. L’area tra il fabbricato ed il filo del marciapiede deve essere sistemato a verde con aiuole e cespugli.
6. La sistemazione dello spazio pubblico è prevista nel modo seguente:
- area destinata a marciapiede/ciclopista di una larghezza di 3.5 m con un arredo per mezzo di lastre di forma quadrata secondo il tipo e dimensione stabiliti dal Municipio
- l’area tra il pedonale ed il ciglio della carreggiata è arredato con alberature ad alto fusto
7. Gli accessi veicolari alle parti posteriori degli edifici dovranno essere arredati con lastre analoghe a quelle utilizzate per l’arredo del marciapiede/ciclopista.
8. Gli edifici esistenti, in specie quelli sul lato est di Via __________, possono essere ampliati, in particolare in verticale, al massimo di un piano, anche se il posizionamento è in contrasto con le linee di allineamento.
9. Non sono ammesse costruzioni su grandi superfici secondo le disposizioni dell’art. 19.
10. Si richiamano le disposizioni dell’art. 6 “Inserimento nel paesaggio”.
11. Si richiamano la sezione-tipo e la planimetria indicate sul piano delle zone."
5. Con le osservazioni al ricorso la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del dipartimento del territorio nega che la risoluzione governativa, non approvando la zona in parola, abbia violato l’autonomia comunale. In prima battuta, essa pone l’accento sulla contraddittorietà sussistente tra le prescrizioni finalizzate a predisporre sul territorio uno specifico ordinamento urbanistico, piuttosto rigido nella definizione delle volumetrie e degli orientamenti, e le prescrizioni derogatorie, che avrebbero come effetto di negare detto ordinamento, con risultati frammentari contrari ai principi e agli obiettivi della disciplina pianificatoria. In particolare, per quanto riguarda le linee di costruzione (allineamenti), l’assetto urbanistico muterebbe in misura non trascurabile a seconda della volontà del singolo proprietario, che avrebbe la facoltà di decidere, specialmente sul fronte est di via __________, già ampiamente edificato, se allinearsi con le prescrizioni della zona, contribuendo con ciò a realizzare gli obiettivi del piano, o far capo alla deroga che, consentendogli di ampliare lo stabile esistente malgrado il contrasto con tale vincolo, consoliderebbe ulteriormente, peggiorandola, una situazione che il piano, nei suoi obiettivi, si prefigge invece di modificare secondo un’impostazione ben precisa. Difatti, a mente della divisione, le linee di costruzione costituiscono uno degli elementi fondamentali che informano l’impianto urbanistico proposto. In seconda battuta, essa ricorda come il Consiglio di Stato abbia censurato l’ordinamento urbanistico riferito al suo contesto. Richiamando anche le considerazioni espresse a suo tempo dal dipartimento del territorio in occasione dell’esame preliminare, nonché gli avvisi della commissione delle bellezze naturali e del paesaggio, la divisione precisa che la scelta comunale deve essere ritenuta impropria per il contesto insediativo locale e per le sue emergenze paesaggistiche, funzionali e morfologiche. Nel caso specifico, tale soluzione non si integra convenientemente nel paesaggio. Innanzitutto perché, attraverso il concetto insediativo all’esame, il comune ha elevato tale zona ad un ruolo che nella sua delimitazione risulterebbe inopportuna e si contrapporrebbe, svilendone il valore anziché valorizzandole, a quelle componenti territoriali esistenti di particolar pregio, quale ad esempio il nucleo ed il suo fronte sud, caratterizzato da importanti spazi pubblici. In secondo luogo, l’impianto urbanistico simmetrico e di carattere intensivo lungo entrambi i lati della strada, associato alla tipologia degli edifici promossa ed ammessa, non tiene conto della diversa situazione che caratterizza i due fronti stradali, quello ad ovest ancora in gran parte libero da edifici che va a concludersi lungo la scarpata ferroviaria e quello ad est che, invece, è ampiamente edificato sino ai primi pendii collinari. L’ordinamento auspicato delle costruzioni ed il loro orientamento sarebbero pure in contrasto con le preesistenze e le linee di forza del paesaggio all’esame. Infine, così come concepita, la soluzione appare incompleta, considerato che il comparto speciale termina a sud in un luogo senza particolare connotazione urbanistica. Di modo che, conclude l’autorità intimata, al Consiglio di Stato non restava che negare l’approvazione e, proprio in ossequio all’autonomia comunale, rinviare gli atti al comune per nuova pianificazione.
6. 6.1. Dal profilo insediativo-residenziale il comune di __________ si è territorialmente sviluppato a nord-est della linea ferroviaria del San Gottardo, oltre cui, invece, hanno trovato spazio insediamenti destinati principalmente alle attività lavorative. In posizione dominante, quindi, incorniciato alle spalle dal versante scosceso del monte San __________ (a nord) e dal pendio collinare che scende dal terrazzo di __________ (a est), è ubicato il nucleo storico, d’impianto medioevale, dai cui margini si irradia a raggiera il comprensorio, in origine agricolo, poi divenuto residenziale di più recente edificazione, che declina dolcemente in direzione della piana del __________, trovando il proprio limite naturale, come detto, nel tracciato ferroviario. Questo vasto insediamento si caratterizza dal profilo edificatorio essenzialmente per la presenza prevalente di costruzioni mono e bifamiliari, ma pure per alcuni complessi di palazzine di 3-4 piani, intercalati, inoltre, da apprezzabili aree ancora inedificate. Via __________ attraversa al centro e in linea retta questo comprensorio, collegando così il nucleo con la stazione ferroviaria di __________ -__________.
6.2. Nel contesto di questo comprensorio residenziale, che il piano assegna alla zona residenziale semi-estensiva R3, il comune ha istituito la zona particolare via __________ ZPG, delimitando due fasce comprendenti i terreni confinati su entrambi i lati della strada. Come già spiegato, questa zona prevede la formazione di due fronti edificati omogenei, a ubicazione vincolata, paralleli alla strada, il cui aspetto di viale urbano viene marcato per la doppia piantumazione di filari alberati, la previsione di marciapiedi e ciclopista, nonché l'arredo a verde delle fasce laterali e la facoltà di prevedere dei portici lungo le facciate. I vincoli principali che vengono messi in atto, tesi ad ottenere uno specifico ordine e definizione delle volumetrie delle costruzioni, sono la fissazione di linee di costruzione, a cui allineare gli edifici, e la definizione di un’altezza minima, di 9 m, in pratica corrispondente a quella massima, di 10 m. È consentita soltanto una prima profondità di edificazione, ritenuto che i fabbricati devono essere posizionati entro una fascia di 15 m dalla linea di allineamento. Il regime edificatorio ha un carattere marcatamente intensivo (indice di sfruttamento 1.2).
6.3. Non v’è dubbio che l’impianto urbanistico in discussione sia sorretto da ordinamento di tipo particolareggiato, rispettivamente configuri una specie d’impianto plano-volumetrico, per sua natura, poco flessibile, vincolante e complesso. Né potrebbe essere altrimenti, ritenuti gli obiettivi prefissati di ridisegno dell’area. Lo dimostra, ce ne fosse bisogno, la densità normativa che informa l’art. 42 NAPR. Ciò premesso, va considerato che il Consiglio di Stato non ha posto in discussione il progetto urbanistico in quanto tale, che evidenzia senz’altro una soluzione improntata alla ricerca di una qualità degli spazi pubblici, bensì il concetto dell’impianto riferito al suo contesto. Dalla visione dei piani costituenti il piano regolatore e della documentazione fotografica aerea, acquisita in fase d’istruttoria, oltre che dalla risultanze del sopralluogo esperito in contraddittorio, il tribunale non può che far sue le censure addotte dal Governo, giacché fondate su elementi oggettivi. Se da un lato va pur riconosciuta l’importanza funzionale di via __________ quale asse di collegamento fra nucleo e stazione, in quanto settori d’attrattività per il territorio urbano comunale, dall’altro lato viene predisposto un impianto a marcata connotazione cittadina, dato da un assetto rigidamente simmetrico accompagnato, per quanto riguarda le costruzioni, da un’elevata densità edificatoria che, unitamente ai contenuti ammessi, più che fungere da porta d’entrata del nucleo, ad esso complementare, come sarebbe negli obiettivi del comune, ne rafforza la centralità conferendogli piuttosto un ruolo alternativo, come elemento autonomo in rapporto d’antagonismo con lo stesso, giacché inserito in un contesto che ne pone però in evidenza la natura estranea ed artificiale. Difatti, come illustrato ai considerandi precedenti, l’impianto all’esame si situa effettivamente, tagliandolo trasversalmente da un capo all’altro, nel comprensorio residenziale che dai margini del nucleo si espande fino alla ferrovia, lì terminando in modo monco. Con i suoi due fronti edificati orientati su via __________, esso costituisce tuttavia un inserto di facciata che non trova però analogo e coerente riscontro, anche per l’incidenza delle volumetrie prefissate, nello sviluppo delle edificazioni del comprensorio residenziale retrostante, in cui è certamente prevista un’altezza massima analoga (10.5 m), ma non una minima, oltre ad una densità edificatoria ridotta a quasi la metà (i.s. 0.7). Ciò vale soprattutto per il comparto che si estende ad est della strada, già particolarmente insediato con case unifamiliari. Inoltre, come si può rilevare dal piano catastale soggiacente le rappresentazioni grafiche del piano regolatore, la struttura fondiaria, che caratterizza il comparto fino alla cintura pedemontana, predispone un orientamento degli edifici in modo tale che si sviluppino in senso quasi ortogonale, con le facciate quindi rivolte a sud per una migliore insolazione, rispetto agli sviluppi rivolti a nord-ovest che il piano imporrebbe, attraverso la linea di allineamento, su via __________. Ciò è confermato dalla sostanza edilizia esistente nel comprensorio e, peraltro, dalle stesse costruzioni che si affacciano direttamente su via __________, ai mapp. 184, 196, 200, 201, 207, 208 e 210, che risulterebbero tutte, sia per ubicazione, sia per orientamento, non conformi con tale allineamento. Il contrasto generato da queste direttrici, l’una trasversale, di rottura, costituita dalla previsione dei due fronti del comparto particolare via __________ ZPG, l’altra longitudinale, esistente, consolidata, a più ordini paralleli per il vasto comparto che degrada dal nucleo alla ferrovia, verrebbe inoltre ulteriormente rafforzato dal fatto che in entrambi i casi è concessa la contiguità, limitata al pian terreno per l’uno, senza restrizioni per l’altro (art. 11 NAPR). A tutte queste premesse non può che seguire la logica conclusione che la zona all’esame, oggetto di non approvazione, non ponendosi in corretta relazione con la trama e il tessuto edilizio, esistente e pronosticato, formante il suo contesto, né in chiaro rapporto dialettico, quantomeno equilibrato, con il nucleo tradizionale, realizza un elemento estraneo, non sufficientemente integrato nel paesaggio, che così non viene rispettato (art. 3 cpv. 2 lett. b LPT). Ciò a detrimento di uno sviluppo armonioso degli insediamenti, come postulato dall’art. 1 cpv. 1 LPT.
6.4. In aggiunta a quanto precede, per quanto riguarda più da vicino l’impianto urbanistico, si è accennato che la fascia ad est della strada, salvo il mapp. 777, è ormai consolidata dal profilo edificatorio, mentre quella ad ovest, unitamente al comparto retrostante che si estende fino alla scarpata della ferrovia, risulta essere più libera e per questo motivo suscettibile di essere attuata con successo secondo le prescrizioni della zona particolare ZPG: ciò è testimoniato dai due edifici ubicati all'originario mapp. 176 (ora mapp. 176, 817, 818 e 819) e al mapp. 798, che configurano in embrione la nota impostazione. Ora, a voler prescindere per un momento dalle censure trattate al considerando precedente, la zona in parola, come detto assimilabile a un piano particolareggiato per l’elevato grado di specificazione, con vincoli assai condizionanti la proprietà privata, tra cui figurano le linee di allineamento, troverebbe semmai la sua giustificazione proprio nella coerenza con cui verrebbe perseguita la realizzazione dello specifico progetto urbanistico proposto, rispettivamente nel grado d’effettiva fattibilità che lo contraddistinguerebbe. Sennonché, come ha rettamente rilevato il Consiglio di Stato, l’art. 42 cifra 8 NAPR predispone la facoltà del proprietario di derogare alle linee di allineamento, consentendo l’ampliamento di tutti gli edifici esistenti che vi si contrappongono. Contrariamente a quanto sostenuto dal municipio, va specificato per chiarezza che tale disposto, così come formulato, non si applicherebbe soltanto alle costruzioni esistenti sul lato est di via __________ (cfr. “in specie”), come nemmeno si limiterebbe a concedere ampliamenti soltanto in verticale (cfr. “in particolare”). Comunque sia, per i motivi ben illustrati dalla divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, che qui non occorre ripetere (cfr. supra, consid. 5), questa prescrizione travalica con ogni evidenza l’istituto della deroga, in quanto conferisce al proprietario interessato il diritto, senza quindi porre condizioni di sorta e senza riservare il debito potere d’apprezzamento di cui in questi casi dispone l’autorità competente per il rilascio della licenza edilizia, di consolidare e sviluppare in modo definitivo una situazione che nega con ogni evidenza nei suoi fondamenti la pronosticata sistemazione urbanistica, mettendone quindi in seria discussione la compiuta ed effettiva realizzazione. In che misura e con quale alto grado di verosimiglianza tutto ciò si possa avverare è illustrato dall’ottimo stato di manutenzione della sostanza edilizia esistente, che per una buona metà del settore all’esame è in contrasto con gli allineamenti previsti (mapp. 171, 179, 196, 200, 201, 207, 208 e 210), combinato con l’incentivo dato da un indice di sfruttamento molto elevato.
A ben vedere, la disamina di questa disposizione non fa nient’altro che far emergere, come una cartina di tornasole, che l’ordinamento proposto con la zona ZPG, intimamente contraddittorio, non considera in modo organico e adeguato le preesistenze soprattutto del comparto ad est della strada, nel quadro di un indirizzo che conduca ad un risultato univoco, armonioso e realizzabile. Di modo che alcuni vincoli, e non soltanto gli allineamenti, risultano privi d’interesse pubblico e fragili anche dal profilo della parità di trattamento, al pari quindi del concetto urbanistico nel suo complesso. A fronte di queste considerazioni, non occorre approfondire nel dettaglio ulteriori questioni rilevate dal tribunale, come ad esempio la formulazione, per lo meno ambigua, relativa alla facoltà di realizzare dei portici “a contatto con il fondo stradale” (art. 42 cifra 4 NAPR), quale ennesima facoltà di derogare agli allineamenti. Ciò, a meno di far capo, però in via interpretativa, alla sezione tipo di via __________, raffigurata in scala 1:500 a margine del piano delle zone, che ricondurrebbe invece tale facoltà nel rispetto del citato vincolo. Peggio ancora, la cifra 3 lett. f) e g) della stessa disposizione, che regola le distanze da confine e tra fabbricati. Il disposto, proprio perché fissa la modalità di misurazione della distanza da rispettare da confine in un solo punto dell’edificio, in corrispondenza della metà della profondità massima del fabbricato prevista, tralasciando però di vincolare l’intera facciata laterale ad un asse ortogonale rispetto alla strada, rischia di condizionare pesantemente, per effetto delle distanze dagli edifici, il proprietario che edifica in secondo tempo, qualora il primo, pur rispettando in quel punto la distanza da confine, si sia avvicinato troppo con il restante della facciata all'altrui confine, come gli è concesso dalla formulazione attuale della norma. Per tacere gli effetti negativi che l'esercizio di simile facoltà esplicherebbe sul disegno urbanistico del comparto. Queste ultime carenze, seppur facilmente emendabili, suffragano ulteriormente che la decisione governativa di non approvazione della zona particolare via __________ ZPG non ha violato l’autonomia comunale, né l’art. 37 LALPT.
7. In conclusione, il ricorso va, dunque, respinto, nella misura in cui non dev'essere stralciato dai ruoli. Poiché il comune non è comparso in causa per tutelare interessi economici propri, bensì in veste di ente pianificante, si prescinde dal prelievo di tassa e spese di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto, in quanto non dev'essere stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e tasse di giudizio.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
CO 1
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Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario