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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio |
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Raffaello Balerna |
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assistito dal segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 7 luglio 2005 di
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RI 1
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contro |
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il decreto legislativo concernente l'approvazione di alcune varianti del piano di utilizzazione cantonale della __________; |
vista la risposta 28 settembre 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decreto legislativo il Gran Consiglio ha approvato alcune varianti del piano di utilizzazione cantonale __________;
che lo stesso è stato pubblicato dal 13 giugno al 12 luglio 2005 presso le cancellerie dei comuni di __________ e __________;
che con ricorso 7 luglio 2005 il RI 1 è insorto contro il menzionato decreto innanzi a questo tribunale chiedendo, da un canto, lo stralcio della norma che permette il trattamento e la separazione dei rifiuti all'interno della discarica e, dall'altro, lo spostamento della zona destinata al deposito del materiale all'interno della discarica medesima. A titolo sussidiario esso postula pure una riformulazione dell'articolo che disciplina questa zona;
che il RA 1, dopo aver osservato, quanto alla legittimazione a ricorrere, che il ricorso è stato presentato dal RI 1 invece che dal comune, ha in sostanza chiesto di respingerne le richieste;
considerato, in diritto
che la competenza del tribunale e per esso del suo Presidente, è data ed il ricorso tempestivo (art. 49 cpv. 1 LALPT; 26c cpv. 2 LOG);
che al municipio, qui insorgente, va - per contro - negata la legittimazione a ricorrere;
che in effetti il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3 Cost./TI, 9 cpv. 1 lett. c, 80 cpv. 1 LOC); esso non possiede invece né la capacità giuridica né quella di essere parte: prerogative che spettano solo al comune, in quanto corporazione di diritto pubblico;
che il municipio non può quindi proporre in nome proprio un ricorso (cfr. DTF 5 marzo 1999 in re municipio di Iragna pubbl. in RDAT II-1999 n. 48, con rinvii a giurisprudenza e dottrina), come si avvera nel caso in esame;
che, peraltro, nello specifico campo dei ricorsi contro i piani di utilizzazione cantonale, l'art. 49 cpv. 3 lett. a LALPT ribadisce a chiare lettere il principio suddetto, stabilendo che la legittimazione a ricorrere spetta al comune;
che il municipio può dunque esclusivamente introdurre un ricorso in nome del comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli spetta in vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre RDAT cit., ibidem);
che non si può tuttavia ritenere che i ricorsi inoltrati dal municipio in nome proprio possano essere considerati come introdotti in nome del comune: recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale amministrativo ha abbandonato la prassi opposta, favorevole all'ente pubblico ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate da quel tribunale, la prima volta il 15 giugno 2001 in re municipio di Tenero-Contra, pubbl. in RDAT I-2002 n. 8; inoltre la circolare, datata aprile 2002, attraverso cui la sezione degli enti locali ha reso attenti i municipi circa il menzionato cambiamento di prassi);
che i requisiti concernenti la legittimazione devono essere ossequiati in modo preciso, né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;
che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
CO 1
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Il presidente Il segretario
del Tribunale della pianificazione del territorio