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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale della pianificazione del territorio |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 27 agosto / 1. settembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 17 agosto 2005 (n. 3701) con cui il Consiglio di Stato ha modificato la propria risoluzione 11 luglio 2003 (n. 3185) di approvazione del piano regolatore particolareggiato e di alcune varianti del piano regolatore del comune di; |
viste le risposte:
- 7 novembre 2005 del comune di;
- 29 novembre 2005 della divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzione 26 ottobre 1993 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di. L’art. 49 NAPR prevede che il comparto denominato, posto a valle del nucleo di Bidogno, è soggetto a piano particolareggiato, finalizzato ad istituire una zona d’interesse comunale riservata alla residenza primaria e ad organizzare il territorio nel rispetto del paesaggio e delle caratteristiche del nucleo.
B. Il 20 dicembre 2001 il consiglio comunale ha adottato il piano regolatore particolareggiato (PRP) di ed alcune altre varianti di piano regolatore che qui non interessano. A monte del comparto è stata istituita un’area verde di protezione del paesaggio e di rispetto del complesso monumentale soprastante, mentre le possibilità edificatorie sono state concentrate a valle, lungo due linee di costruzione. È pure stata prevista la creazione di un posteggio e di una strada privati al servizio delle costruzioni.
C. Con risoluzione 11 luglio 2003 (n. 3185) il Consiglio di Stato ha approvato il PRP di e le varianti di piano regolatore. Il Governo ha tuttavia modificato d’ufficio il piano del traffico del PRP e le NAPRP, ponendo a carico del comune la realizzazione della strada e del posteggio, a titolo di impianti pubblici (strada di servizio risp. posteggio pubblico).
D. Con ricorso 15 settembre 2003 il comune di Bidogno è insorto davanti al tribunale, chiedendo l’annullamento delle modifiche decretate d’ufficio dall’Esecutivo cantonale in merito alla natura pubblica della strada e del posteggio. Nel corso dell’udienza 23 novembre 2004 il procedimento è stato sospeso, per permettere alle parti di trovare una soluzione.
E. Richiamata l’udienza citata, con risoluzione 31 maggio 2005 (n. 2665) il Consiglio di Stato ha prospettato al comune ed ai proprietari interessati l’annullamento delle modifiche introdotte attraverso la risoluzione 11 luglio 2003, contestata dal comune, e la conseguente approvazione del PRP, su questo oggetto, così come proposto dall’autorità comunale. Per garantire la realizzazione degli accessi alle costruzioni come indicato dal disegno urbanistico del PRP, l’Esecutivo cantonale ha altresì indicato di voler introdurre all’art. 16 cifra 2 NAPRP un capoverso del seguente tenore: “Non sono ammesse soluzioni alternative in applicazione dell’art. 20 delle presenti normative (Deroghe)”. Alle parti è stata data la possibilità di presentare osservazioni. Nel termine assegnato, RI 1, proprietario del mapp. 180, ha sostenuto che la realizzazione delle infrastrutture viarie del PRP fosse compito del comune, il quale doveva assumersene interamente i costi. Per questo motivo ha chiesto al Governo di abbandonare l’intenzione di ritornare sulla decisione di approvazione del PRP.
F. Con risoluzione 17 agosto 2005 (n. 3701) il Consiglio di Stato ha modificato la risoluzione 11 luglio 2003, approvando la proposta del comune di considerare di carattere privato la strada ed il posteggio previsti dal PRP, ed annullando, di conseguenza, tanto la modifica del piano del traffico disposta in quest’ultima decisione, quanto le modifiche d’ufficio disposte in merito agli art. 6, 15, 16, 18 e 18a NAPRP e disponendo infine la modifica dell’art. 16 cifra 2 NAPRP come illustrato sopra.
G. Il 27 agosto/1. settembre 2005 RI 1 è insorto davanti al Tribunale della pianificazione del territorio, postulando il ripristino della natura pubblica del vincolo del posteggio e della strada di accesso, affinché i costi di realizzazione di tali opere siano posti a carico del comune.
H. Il comune di e la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postulano la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
1.La competenza del tribunale è data ed il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT). Quanto alla legittimazione del ricorrente il tribunale considera quanto segue.
2.A norma dell’art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto od in parte il piano regolatore, oppure nega l’approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (art. 38 cpv. 1 LALPT). L’art. 38 cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), ed ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a questo tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti al Consiglio di Stato; fa eccezione l’ipotesi in cui quest’ultima autorità abbia disposto una modifica d’ufficio rispetto alle decisioni del legislativo comunale.
3.In concreto, con la decisione qui impugnata il Consiglio di Stato si è limitato ad approvare il PRP così come adottato dal legislativo comunale, ripristinando il carattere privato del posteggio e della strada di accesso. Poiché il ricorrente non ha inoltrato ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del consiglio comunale del 20 dicembre 2001 di adozione del PRP di, che sanciva la natura privata di questi impianti, egli non è legittimato a contestarlo in questa sede. Gli atti componenti il PRP (art. 6, 15, 16 e 18 NAPRP e rapporto di pianificazione, novembre 2001, cfr. 5.4.3 e 5.4.4, pag. 15) indicavano chiaramente la natura privata di tali infrastrutture: donde la necessità, per poter censurare questa scelta dinanzi al tribunale, di doverla preventivante attaccare davanti al Consiglio di Stato. Il gravame dell’insorgente va, di conseguenza, dichiarato irricevibile. Egli potrebbe unicamente contestare in questa sede le modifiche d’ufficio disposte dall’Esecutivo cantonale, ossia l’introduzione all’art. 16 cifra 2 NAPRP del capoverso di cui si è detto in precedenza (v. consid. E). Le censure proposte nell’impugnativa si riferiscono tuttavia alla scelta pianificatoria di fondo, operata dal comune, di considerare privati la strada ed il posteggio interno al comparto, e non alla modifica d’ufficio decretata dal Governo.
4. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm), il quale è pure tenuto al versamento al comune, assistito dal un legale, di un’equa indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente, il quale è inoltre tenuto a versare al comune di pari importo a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
; , , patr. da: avv., 6901 Lugano; Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona; rappr. da:. |
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La segretaria