Incarto n.
90.2005.73

 

Lugano

23 maggio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale della pianificazione del territorio

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

 

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 30 settembre 2005 di

 

 

 

RI 1

RI 2

patr. da: PR 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 6 settembre 2005 (n. 4245), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore delPI 1;

 

 

viste le risposte:

-    29 novembre 2005 del RA 2;

-    15 dicembre 2005, del dipartimento del territorio, divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

A.      RI 1 e RI 2 sono comproprietari, in ragione di ½ ciascuno, del mapp. 4, ubicato in località CdelPI 1. Il terreno, di complessivi mq 1859, è censito come segue: A) fabbricato di mq 18; b) prato di mq 1'833. Nella seduta del 23 marzo 2004, il consiglio comunale di PI 1 ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede, la particella summenzionata è stata assegnata alla zona agricola, e più precisamente ai “comparti comprendenti altri terreni idonei all’uso agricolo”. Tale assegnazione ricalcava quella già prevista dal previgente piano regolatore, approvato dal governo il 25 luglio 1984, il quale inseriva la particella nella zona idonea ad un’utilizzazione agricola (prato). Con ricorso 30 settembre 2004 RI 1 e RI 2 si sono aggravati contro l’attribuzione del loro fondo alla zona agricola dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo che il mappale in questione fosse inserito in zona edificabile, spostando il limite dell’adiacente zona residenziale semi-estensiva sino all’inclusione dello stesso. Essi hanno sostenuto che il fondo apparteneva ad un comparto già largamente edificato.

 

 

B.      Con risoluzione 6 settembre 2005 (n. 4245), il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore ed ha respinto nel contempo il gravame di RI 1 e RI 2. L’esecutivo cantonale ha ritenuto che, considerato il sovradimensionamento del piano regolatore e salvo precisi presupposti di natura urbanistica, un’estensione dell’area fabbricabile fosse esclusa; d’altro canto la delimitazione della zona fabbricabile così come fatto dal comune risultava corretta.

 

 

C.     Contro la predetta risoluzione, RI 1 e RI 2 insorgono davanti a questo tribunale con ricorso 30 settembre 2005, che ripropone le richieste e gli argomenti formulati in precedenza davanti al Consiglio di Stato. Il RA 2 e la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità hanno chiesto la reiezione del gravame, adducendo motivi che, nella misura del necessario, verranno ripresi nei considerandi in diritto.

 

 

D.     Il 16 marzo 2006 si sono tenuti l’udienza ed il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono tate scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in seguito agli atti. Le parti si sono confermate nelle rispettive allegazioni e conclusioni.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.La competenza del tribunale, data ed il ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT); la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

 

 

2.In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere, tra più soluzioni adeguate, quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6 b; II-1999 n. 27 consid. 3).

 

                                         Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è, invece, circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6 c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

 

 

3.I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

 

                                         Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

 

                                         Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1. settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno 2003). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).

 

 

4.4.1. Il fondo dei ricorrenti si trova in località Croce, a valle del nucleo delPI 1. Esso confina a monte (nord/nord-ovest) con la zona fabbricabile, che è addossata alla sovrastante strada cantonale che da __________ conduce al citato nucleo, dove insistono 9 abitazioni (di cui 7 case a schiera). Ad est il terreno confina invece con la zona agricola, mentre a valle (sud/sud-ovest) è delimitato dalla menzionata strada cantonale. L’adiacente territorio posto sotto questa strada è pure in zona agricola, quale zona di protezione del paesaggio, e meglio quale paesaggio agricolo tradizionale (vigneti, prati alberati e cespuglieti). Il terreno dei ricorrenti si presenta come un declivio che da nord s’adagia in un pianoro di modeste dimensioni, cui fa seguito un nuovo corto pendio, sostenuto da un muro, censito nel piano del paesaggio quale elemento naturale protetto (muro a secco). La particella è occupata da alcune piante, da una legnaia coperta da una tettoia in lamiera ed una piccola baracca di legno. Per il resto il mappale ha sostanzialmente un carattere prativo.

 

I proprietari sostengono che il loro terreno si trovi in un comprensorio già largamente edificato i cui confini naturali, che lo separerebbero dalla zona agricola, sarebbero il sentiero ad est del mappale e la strada posta a valle dello stesso. I ricorrenti ritengono quindi che il terreno adempia i requisiti di applicazione dell’art. 15 lett. a LPT, ragione per cui il mappale andrebbe inserito nella zona edificabile.

 

4.2. Con terreni già edificati in larga misura ai sensi dell’art. 15 lett. a LPT si intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre eventualmente a singole particelle inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente ridotta; non entrano, di principio, in linea di conto le costruzioni agricole (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60 seg.; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, op. cit., n. 319). In concreto questo requisito non è soddisfatto. In effetti il fondo dei ricorrenti è parte integrante dell’ampio comparto verde che si apre sotto la zona edificabile diPI 1 (zona nucleo NV e adiacente zona residenziale semi-estensiva Rse) e che degrada in direzione e fino al confine con il sottostante comune di M__________. Il semplice fatto di confinare, a monte, con la zona edificabile Rse, ritagliata in questo settore contro la volontà del comune e del Governo per decisione 2 giugno 1986 del Gran Consiglio, nell’ambito dell’evasione dei ricorsi interposti contro l’approvazione del previgente piano regolatore (cfr. RVGC, sessione ordinaria primaverile del 1986, vol. 1, pag. 465 e 485 segg.), non permette, ovviamente, di mutare questa conclusione. A maggior ragione poiché il comparto edificabile in parola risulta piuttosto isolato dal residuo comprensorio fabbricabile del comune e presenta, nello stesso tempo, delle dimensioni tutto sommato contenute. È pertanto addirittura dubbio che esso possa adempiere ai requisiti per costituire una zona edificabile: premessa indispensabile per poter ammettere il suo ampliamento, sollecitato dai ricorrenti. In conclusione, non si può quindi affermare che il mapp. 4 appartenga al territorio ampiamente edificato nel senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza.

 

4.3. L’attribuzione del mapp. 4 alla zona edificabile non risponde, inoltre, ad una prevedibile necessità di terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni giusta l’art. 15 lett. b LPT. Secondo il rapporto di pianificazione (cfr. rapporto cit., pag. 4 e 30) gli abitanti del comune nel 2000 erano 731. Il nuovo piano regolatore permette di accogliere 1130 abitanti e d’incrementare, pertanto, la popolazione residente del 55%, rispettivamente, secondo i dati aggiornati del Consiglio di Stato, del 60% (cfr. rapporto cit., pag. 30; risoluzione di approvazione 6 settembre 2005, cifra 3.2.1, lett. a pag. 17 seg.). Il dimensionamento della zona edificabile destinata alla residenza è pertanto più che sufficiente, ed appare anzi eccessivo, per far fronte alle aspettative di crescita della popolazione del comune nei prossimi 15 anni.

 

4.4. Poiché il fondo in discussione non può essere attribuito alla zona edificabile già per assenza dei requisiti di cui all’art. 15 LPT, merita tutela la decisione del Consiglio di Stato di approvare – di conseguenza – la sua assegnazione alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente sancito ora all’art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1. settembre 2000. Alla zona agricola deve essere riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché persegue scopi non solo di politica agraria e fondiaria ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione dell’edificazione sparsa, alla protezione dell’ambiente ed a quella del paesaggio (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii). Non appare quindi nemmeno necessario approfondire se la porzione di terreno interessata si presti o meno, ed eventualmente in quale misura, alla lavorazione agricola. Va ad ogni buon conto rilevato che il catasto delle idoneità agricole, allestito dalla sezione dell’agricoltura, assegna alla particella un’idoneità alla viticoltura ed allo sfalcio. Quest’area potrebbe quindi essere assegnata alla zona edificabile solo previa compensazione, a tenore degli art. 8 segg. LTagr: requisito che, in concreto, fa completamente difetto. Il fatto, invece, che il fondo sia urbanizzato, non è decisivo e non conferisce un diritto alla sua attribuzione alla zona edificabile (DTF 122 II 326 consid. 6; 117 Ia 434 consid. 3g).

 

4.5. Nell’ambito di una ponderazione globale degli interessi (cfr. consid. 3), va anzitutto rilevato l’interesse generale ad impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). In concreto, un ampliamento della zona residenziale del comune, già generosamente dimensionata, non appare giustificato, anche se dovesse concernere, come è il caso in esame, poche unità insediative. Secondo la giurisprudenza, anche le particelle di modeste proporzioni contribuiscono a definire la zona edificabile giusta l’art. 15 LPT e non possono pertanto essere trascurate a questo scopo (cfr. DTF inedita 26 settembre 2001 in re A. V. e llcc, consid. 4c; DTF 116 Ia 236 seg.). Da ultimo, va sottolineata l’imprescindibile esigenza, troppo spesso trascurata, di salvaguardare sufficienti spazi liberi per le future generazioni.

 

 

5.      Il ricorso dev’essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti in solido (art. 28 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di fr. 1'200, sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

;

 

.

 

 

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

 

CO 1

rappr. da: RA 1

 

 

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             Il segretario