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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale della pianificazione del territorio |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 1 febbraio 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 21 dicembre 2004 (n. 5944) con cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore del PI 1; |
viste le risposte:
- 25 marzo 2005 del PI 1;
- 24 maggio 2005 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietaria del mapp. 221 di, sul quale sorge una casa d’abitazione, un’autorimessa ed una piscina. Il fondo, di 3185 mq, confina a nord-est, per un lungo tratto, con via ed a sud, per pochi metri, con salita. La via si diparte dalla strada cantonale che collega Pura a, serve un’ampia zona residenziale e d’infrastrutture turistiche ed ha una larghezza di circa m 3.0. Salita è una strada a fondo cieco perpendicolare a via che porta, anch’essa, ad un comparto residenziale. Il campo stradale presenta un calibro di m 2.5-3.5.
B. a) Nelle sedute del 22 e 29 ottobre 1984 il consiglio comunale di ha adottato il piano regolatore. Dopo l’intersezione con via, via è stata classificata quale strada di servizio C3 con un calibro di m 6.0. Salita è stata classificata quale strada di servizio C4 con un calibro di m 4.5, che terminava con una piazza di giro.
b) Con risoluzione 5 agosto 1987 (n. 4161) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore.
C. a) Nelle sedute del 20 dicembre 1990 e 30 marzo 1992 il consiglio comunale di ha adottato alcune varianti di piano regolatore ed il piano particolareggiato dei nuclei di villaggio. Il tratto iniziale di via, che qui interessa, è stato riclassificato quale strada di raccolta con un calibro di m 4.5 ed un marciapiede di m 1.5. Il calibro di salita è stato ridotto a m 4.0; anche su questa via è stato preventivato un marciapiede di m 1,5 di larghezza. In ambedue i casi gli allargamenti erano pianificati sui due lati della via ed il marciapiede era previsto sul lato della strada a confine con il mappale dell’insorgente.
b) Con risoluzione 31 marzo 1993 (n. 2418) il Consiglio di Stato ha approvato le varianti ed il piano particolareggiato.
c) Nel 1992 è stato dato avvio al raggruppamento terreni, nell’ambito del quale il comune ha acquisito parte dei terreni necessari per gli ampliamenti stradali previsti dal piano regolatore.
D. Il 25 febbraio 2002 il consiglio comunale di ha adottato alcune varianti che hanno mutato sensibilmente l’assetto viario, rinunciando a gran parte degli allargamenti previsti dal piano regolatore in vigore. Per via, declassata a strada di servizio, è stata fissata una larghezza variabile da un minimo di m 3.0 ad un massimo di m 5.0-6.0. Sia per via sia per salita l’autorità comunale ha inoltre rinunciato ad allargare i sedimi stradali verso i fondi prospicienti quello della ricorrente, ossia verso i mapp. 313, 314 e 315 per via ed i mapp. 310 e 311 per salita, mantenendo invece gli ampliamenti pianificati verso il mapp. 221. Essa ha pure proposto la soppressione della piazza di giro prevista al termine di salita.
E. Con ricorso 27 giugno 2002 RI 1 è insorta contro questa deliberazione al Consiglio di Stato, postulando in via principale che i vincoli posti dalla variante a carico della sua particella fossero annullati ed in via subordinata che l’ampliamento di salita venisse attuato sul lato opposto della strada, ossia verso i mapp. 310 e 311.
F. Con risoluzione 21 dicembre 2004 (n. 5944) il Consiglio di Stato non ha approvato le proposte comunali sottopostegli in merito a via e salita ed ha rinviato gli atti al comune per lo studio di una variante volta ad individuare dei calibri confacenti ai potenziali insediativi delle aree servite. I calibri previsti sono stati ritenuti insufficienti e, per salita, è pure stata criticata la scelta di sopprimere la piazza di giro, trattandosi di una strada a fondo cieco. Nello stesso tempo il Governo ha respinto l’impugnativa della ricorrente. Oltre a quanto già considerato, il Governo ha aggiunto che l’investimento finanziario per l’allargamento di via verso i mapp. 313, 314 e 315 appariva sproporzionato in considerazione dei manufatti esistenti e, per lo stesso motivo, andava esclusa una ripartizione di tale onere sui due lati della strada. In merito a salita esso ha tutelato l’ampliamento previsto dal comune sul mappale dell’insorgente, in quanto atto a preservare la cappelletta sita sul lato opposto della strada all’incrocio tra via e salita ed inoltre perché naturale prolungamento dell’allargamento di via.
G. Con ricorso 1 febbraio 2005 RI 1 si è aggravata contro la menzionata decisione, postulando il suo annullamento e lo spostamento dell’allargamento di via e salita sui fondi prospicienti la sua proprietà; in via subordinata ha chiesto lo stralcio delle considerazioni sviluppate dall’Esecutivo cantonale per respingere il suo gravame. Oltre a contestare i motivi addotti dal Consiglio di Stato, l’insorgente sostiene che l’esclusione dei tratti di strada che toccano la sua proprietà dallo studio delle varianti imposte dal Governo sia illegittima. Ha pure asserito che l’esecuzione dell’allargamento a carico dei fondi dirimpettai non causerebbe oneri tecnico-finanziari maggiori.
H. La divisione della pianificazione ed il municipio hanno postulato la reiezione del gravame.
I. a) Il 14 settembre 2005 si sono tenuti l’udienza ed il sopralluogo in contraddittorio, in occasione del quale sono state scattate alcune fotografie, acquisite in seguito agli atti.
b) In quella occasione l’insorgente si è inoltre riservata un termine sino al 30 settembre 2005 per decidere in merito al mantenimento dell’impugnativa. Con lettera 30 settembre 2005 del suo patrocinatore, la ricorrente ha tuttavia comunicato al tribunale di mantenere il gravame.
Considerato, in diritto
1.La competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile.
2. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
2.3.1. Mediante l’adozione della variante di piano regolatore in oggetto PI 1 ha voluto modificare sensibilmente l’assetto del piano viario in vigore, rinunciando a gran parte degli allargamenti previsti, in quanto di difficile esecuzione (cfr. rapporto di pianificazione, ottobre 2001, pag. 2). Pur comprendendo questo intento a livello generale, il Consiglio di Stato non ha condiviso la scelta di abbandonare gli allargamenti laddove la superficie necessaria era già stata acquisita in sede di raggruppamento terreni e la rinuncia avrebbe compromesso la funzionalità dei tratti stradali per rapporto ai potenziali insediativi. Ciò è stato ritenuto il caso per via. Il comune ha rinunciato al calibro in vigore di m 6.0 (m 4.5 di carreggiata e m 1.5 di marciapiede) accontentandosi della larghezza minima attuale di m 3.0 con punte massime di m 5.0-6.0. Considerato che il sedime necessario per gli ampliamenti era già stato acquisito e che la strada serviva un importante comparto edificabile residenziale e d’infrastrutture turistiche, il Governo non ha approvato la proposta ed ha invitato il comune ad elaborare una variante volta ad individuare un calibro maggiormente confacente ed adeguato, pur ammettendo una riduzione di quello massimo fino a m 5.0. Anche in merito a salita l’Esecutivo cantonale ha ritornato gli atti al comune, non condividendo la rinuncia al suo allargamento lungo tutta la sua estensione, che avrebbe impedito di gestire convenientemente il traffico veicolare lungo la stessa, come pure la soppressione della piazza di giro. Nell’ambito dell’evasione del gravame della ricorrente, l’Esecutivo cantonale ha comunque ritenuto di tutelare la scelta comunale di abbandonare l’allargamento di via lungo i mapp. 313, 314 e 315 piuttosto che quello previsto verso la particella della ricorrente per motivi di ordine finanziario, poiché di più facile realizzazione e, dunque, meno oneroso. Per salita il Governo ha indicato che un allargamento sul fondo dell’insorgente era preferibile, in quanto rappresentava il naturale prolungamento di quello lungo via ed avrebbe inoltre permesso di salvaguardare la cappelletta posta sul lato opposto della strada, ossia all’intersezione con via stessa. Il gravame dell’insorgente è stato pertanto respinto.
3.2. In concreto le proposte comunali in merito a via e salita non sono state approvate dal Consiglio di Stato, il quale ha invitato il comune a presentare una nuova variante. Già per questo semplice motivo il Consiglio di Stato avrebbe dovuto accogliere il gravame di RI 1, che censurava tali varianti. Il Governo, ritenuta la non approvazione, in linea di principio e generale, delle menzionate modifiche del piano viario, non poteva dunque pronunciarsi su di una singola parte del relativo tracciato, concernente specificatamente il fondo della ricorrente. La sua decisione, su questo punto, appare dunque prematura e, nello stesso tempo, contraddittoria, e deve essere, per finire, annullata. Rimane, beninteso, riservato il diritto, per il comune, di riproporre una soluzione simile o identica nel contesto del complesso della nuova proposta viaria, che la proprietaria potrà nuovamente, a sua volta contestare davanti al Consiglio di Stato dapprima e, di seguito, al Tribunale.
4. Entro questi limiti il ricorso va accolto. Alla ricorrente viene riconosciuto un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 28 PAmm), che deve essere imposto a carico del comune, soccombente.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la risoluzione 21 dicembre 2004 (n. 5944) del Consiglio di Stato è riformata nel senso che il ricorso 27 giugno 2002 di RI 1 è accolto.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Il comune rifonderà alla ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La segretaria