Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.01.2016
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Incarto n.
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Locarno 26 gennaio 2016/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Ugo Peer, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annunci
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3 giugno 2014 confermato con dichiarazione d’appello 5 settembre 2014 presentata da
AP 1 e 6 giugno 2014 confermato con dichiarazione di appello 29 agosto 2014 presentata dal
PP 1 |
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contro la sentenza emanata il 3 giugno 2014 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 1 (motivazione scritta intimata il 20 agosto 2014) |
esaminati gli atti;
ritenuto che:
I. Con atto di accusa 29/2014 del 3 marzo 2014 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
1. tentata coazione
per avere tentato di intralciare in altro modo la libertà d’agire di una persona per costringerla a fare un atto,
e meglio per avere,
a Bellinzona il 5 agosto 2013, nello studio del defunto Consigliere di Stato †PI 1 allora Direttore del Dipartimento del territorio (DT), al termine di un incontro da lui sollecitato per il tramite di ABB al fine di rimettere in discussione la decisione del Municipio __________ del 21 maggio 2013 di rifiuto della licenza edilizia a posteriore per il cambiamento parziale d’uso di alcuni locali a scopo di esercizio della prostituzione presso il “__________” a lui facente capo, nel frattempo da lui impugnata davanti al Consiglio di Stato il 12 giugno 2013, dopo che i funzionari QE 1 e CCC1 avevano lasciato la sala, alla sola presenza del ABB, del segretario personale ABC1 e del Consigliere di Stato †PI 1 direttamente invitati a trattenersi in loco, mostrato a quest’ultimi con il suo PC portatile, un filmato ripreso illegalmente e clandestinamente, concernente un rapporto sessuale fra una prostituta esercitante presso il “__________” e l’allora alto funzionario del DTQE 1,
e ciò nel chiaro intento di intralciare la libertà decisionale del Membro del Governo sulla da lui invocata richiesta, attraverso l’impugnativa pendente davanti al CdS, di vedersi concedere la licenza edilizia in sanatoria e/o una deroga al divieto normativo federale di rilascio di licenza edilizia per stabili in “fuori zona”, disegno delittuoso poi non realizzatosi per via della sdegnata e ferma reazione dell’allora Capo del DT;
2. sfruttamento di atti sessuali - promovimento della prostituzione
per avere, per trarne un vantaggio patrimoniale, a __________ fra il 2010 e la fine di luglio 2013 a seguito di chiusura coatta, sospinto e mantenuto nella prostituzione donne adulte varie,
e meglio per avere,
presso il locale “__________” a lui facente capo e da lui diretto, messo a disposizione delle prostitute dei locali al primo piano adibiti allo scopo, sorvegliando poi informaticamente e con videosorveglianza la durata esatta della loro attività prostitutiva onde tassarne l’esercizio secondo un tariffario da lui man mano allestito allo scopo,
traendone così un lucroso vantaggio patrimoniale quantificato, in base ai dati da lui occultati informaticamente ed elaborati poi dall’Ispettorato fiscale, in:
2.1 CHF 27'800.10 per l’anno 2010;
2.2 CHF 654'730.50 per l’anno 2011;
2.3 CHF 1'457'355.40 per l’anno 2012;
2.4 CHF 826'355.00 per l’anno 2013 (fino a fine luglio);
3. ripetuta violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini
per avere ripetutamente registrato e fissato su un supporto d’immagini quale il suo telefono cellulare, dei fatti rientranti nella sfera privata di una persona senza l’assenso di quest’ultima,
e meglio per aver clandestinamente registrato, con suono ed immagini ai danni di:
3.1 PC 1, a __________ il 3.08.2011, una loro conversazione privata presso il grotto __________ (AI 137); (recte grotto __________, a __________)
3.2 PC 2, a __________ il 5 aprile 2013 presso la camera n.1 del __________ (al primo piano), un suo rapporto sessuale a pagamento con QE 1 (AI 147 e AI 154);
4. registrazione clandestina di conversazioni
per avere, senza l’assenso degli interlocutori, registrato su un supporto del suono quale il suo telefono cellulare, delle conversazioni non pubbliche cui ha partecipato,
e meglio per aver clandestinamente ed illegalmente registrato sonoramente una conversazione ai danni di __________ presso il suo domicilio a __________, il 24 maggio 2013 (AI 87);
5. tentata truffa
per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia i responsabili della Cassa disoccupazione OCST di Bellinzona affermando sia cose false sia dissimulando cose vere al fine di indurli ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio,
in particolare per avere,
il 17 settembre 2013 a Bellinzona, allo scopo di ottenere le indennità di disoccupazione dopo l’avvenuta chiusura forzata del locale “__________” a fine luglio 2013, prodotto dei certificati di salario non stilati né certificati dall’amministratore unico della __________ quale unico legalmente abilitato a farlo, affermando falsamente di essere dipendente di quella società quando in realtà ne era il reale beneficiario economico, facendo peraltro figurare, contrariamente al vero, di ricevere uno stipendio mensile di CHF 16'500.00 per il periodo agosto 2012 - luglio 2013 al fine di ottenere il massimo di indennità consentito dalla legge,
disegno criminoso non andato in porto grazie alla mediatizzazione del suo arresto avvenuto nell’ottobre 2013 che ha indotto la Cassa di disoccupazione alle necessarie verifiche ed alla relativa segnalazione di denuncia;
6. falsità in documenti
per avere, a Bellinzona il 17 settembre 2013, al fine di nuocere al patrimonio altrui e di procacciarsi un indebito profitto, formato, prodotto e fatto uso a scopo di inganno, di falsi certificati di salario quale fittizio dipendente della __________ per il periodo agosto 2012 - luglio 2013, al fine di ottenere il massimo legale delle indennità di disoccupazione dalla Cassa di disoccupazione OCST di Bellinzona, così come descritto al punto 5;
7. concorso e complicità in frode fiscale (sottrazione d’imposta)
per avere intenzionalmente attuato e partecipato a una sottrazione d’imposta,
in particolare per avere, quale reale beneficiario economico della __________, fornito al da lui incaricato di allestire la contabilità ed amministratore unico della società, dei dati contabili non corrispondenti alla realtà, così da indurlo ad allestire, per gli anni fiscali 2010 e 2011 dei falsi bilanci societari finalizzati alla sottrazione d’imposta sia cantonale sia federale diretta;
7.1. subordinata (art. 325 cpv. 2 CPP) rispetto al punto 7
tentativo di sottrazione d’imposta
per avere, in relazione ai medesimi fatti di cui al punto 7, intenzionalmente tentato di sottrarre l’imposta cantonale e federale diretta dovute dalla __________, per gli anni fiscali 2010 e 2011, nelle vesti e con le medesime modalità descritte al punto precedente;
8. impedimento di atti dell’autorità
per avere, a __________ il 29 luglio 2013 presso il locale/postribolo “__________”, impedito agli agenti della Polizia cantonale di compiere un atto rientrante nelle loro attribuzioni e doveri, in particolare di chiudere in modo forzoso e di apporre i sigilli alla parte del locale adibito a postribolo, così come statuito ed ordinato alle forze dell’ordine dal Municipio di __________ con risoluzione n. __________ del 29 luglio 2013, intralciando sia fisicamente sia verbalmente il loro operato tanto da costringere gli agenti ad ammanettarlo ed a sottoporlo ad arresto provvisorio.
II. In data 13 maggio 2014, il presidente della Corte delle assise criminali, a seguito dell’esame preliminare di cui all’art. 329 CP, preso atto dell’intervento del legale dell’AP Stato del Cantone Ticino (lettera 19.02.2014 avv. __________, AI 188 in MP inc. 2013.8476) nonché di quello della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (lettera 21.02.2014 IAS, AI 189 in MP inc. 2013.8476), ha invitato il PP:
- ad integrare l’AA proponendo, in subordine al pto. 1, il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP), indicandone le rilevanti circostanze di fatto;
- a procedere alle sue incombenze in relazione all’eventuale accusa di truffa, subordinatamente infrazione alla LAVS, rispettivamente a emanare un decreto di non luogo a procedere o di abbandono (doc. TPC 21 in inc. 72.2014.32).
III. Dando seguito a tale ordinanza, il PP, con atto di accusa aggiuntivo 61/2014 del 15 maggio 2014, ha imputato a AP 1 anche i seguenti reati:
quale reato subordinato al punto 1 dell’atto d’accusa:
1bis. violenza o minaccia contro le autorità o i funzionari
per avere usato minaccia nei confronti di un membro di un’autorità al fine di costringerlo a compiere un atto che rientrava nelle sue attribuzioni e meglio per avere,
a Bellinzona il 5 agosto 2013, nello studio del defunto Consigliere di Stato †PI 1 allora Direttore del Dipartimento del territorio (DT), al termine di un incontro da lui sollecitato per il tramite di ABB al fine di rimettere in discussione la decisione del Municipio di __________ del 21 maggio 2013 di rifiuto della licenza edilizia a posteriore per il cambiamento parziale d’uso di alcuni locali a scopo di esercizio della prostituzione presso il “__________” a lui facente capo, nel frattempo da lui impugnata davanti al Consiglio di Stato il 12 giugno 2013, dopo che i funzionari QE 1 e CCC1 avevano lasciato la sala, alla sola presenza del ABB, del segretario personale ABC1 e del Consigliere di Stato †PI 1 direttamente invitati a trattenersi in loco, mostrato a quest’ultimi con il suo PC portatile, un filmato ripreso illegalmente e clandestinamente, concernente un rapporto sessuale fra una prostituta esercitante presso il “__________” e l’allora alto funzionario del DT QE 1,
e ciò nel chiaro intento di indurre il Membro del Governo ad intervenire per far modificare a suo favore la decisione pendente davanti al CdS su impugnativa interposta dall’imputato;
in aggiunta alle imputazioni dell’atto d’accusa:
9. violazione della LAVS
per essersi, mediante indicazioni inesatte, incomplete o mancate, sottratto parzialmente all’obbligo di pagare i contributi dovuti per legge e meglio per avere fatto produrre o mancato di farlo alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG per il tramite di terzi e su sua decisione e indicazione, delle distinte di salario nelle quali figurava in veste di dipendente della __________, facendo fornire alla stessa dei dati inesatti sull’effettivo ammontare del suo salario annuale, in particolare per avere:
9.1 per l’anno 2011, fatto presentare una distinta salariale per uno stipendio di CHF 26’400, anziché quello poi emerso in istruttoria riconducibile invece ad un salario annuo di ca. CHF 198'000.-, sottraendosi in tal modo alla contribuzione di legge;
9.2 per l’anno 2012, fatto notificare una distinta salariale per uno stipendio annuo di CHF 198'000.- che, collegato con l’imputazione di cui al punto 5 dell’atto d’accusa principale ai danni della Cassa disoccupazione OCST, configura una ulteriore inesattezza del dato salariale;
9.3 per l’anno 2013, aver omesso, malgrado i richiami, di far presentare la prescritta distinta salariale.
IV. Con sentenza 3 giugno 2014 (inc. 72.2014.32 e 17.2014.70) la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
- violenza o minaccia contro le autorità o i funzionari per i fatti di cui al pto. 1bis AA aggiuntivo,
- ripetuta violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini per i fatti di cui al pto. 3 AA,
- tentata truffa per i fatti di cui al pto. 5 AA,
- impedimento di atti dell’autorità per i fatti di cui al pto. 8 AA,
- violazione alla LAVS per avere omesso, malgrado i richiami, di presentare per gli anni 2012 e 2013 le prescritte distinte salariali alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG.
In merito alle accuse di sottrazione d’imposta (pto. 7 AA) ed, in via subordinata, di tentata sottrazione d’imposta (pto. 7.1 AA), la Corte di prime cure ha evaso le eccezioni d’incompetenza sollevate dall’imputato argomentando che, “nella misura in cui non emerge dagli atti l’importo della pretesa frode” così come in “mancanza di indicazioni cifrate nell’atto di accusa”, essa non può pronunciarsi nel merito della commissione del suddetto reato. A mente dei primi giudici è, comunque, “riservata la competenza delle autorità fiscali nell’ambito della procedura speciale, a dire della difesa già in essere presso la Divisione delle contribuzioni”.
La Corte delle assise criminali ha, poi, prosciolto AP 1 dalle accuse di:
- tentata coazione (pto. 1 AA),
- sfruttamento di atti sessuali/promovimento della prostituzione (pto. 2 AA),
- registrazione clandestina di conversazioni (pto. 4 AA),
- falsità in documenti (pto. 6 AA),
- violazione alla LAVS limitatamente ai fatti di cui al pto. 9.1 e 9.2 AA aggiuntivo.
I primi giudici hanno condannato AP 1 alla pena detentiva di 24 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, posta al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di tre anni e alla multa di fr. 1'000.- da commutare, in caso di mancato pagamento, in 10 giorni di pena detentiva.
La Corte delle assise criminali ha, pure, condannato AP 1, oltre che al pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi, a versare all’AP Stato del Cantone Ticino fr. 17'204.40 per titolo di risarcimento delle spese legali e fr. 1.- per titolo di torto morale, mentre ha rinviato l’AP Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG al competente foro giudiziario civile.
I giudici di prima sede hanno, infine, ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro, ad accezione del mappale n. __________ sul quale hanno mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento della tassa di giustizia, dei disborsi e delle pretese degli accusatori privati.
V. Contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha annunciato il 3 giugno 2014 di voler interporre appello.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 5 settembre 2014 (doc. I e IV in inc. CARP 17.2014.174), l’imputato ha postulato il proscioglimento da ogni accusa, si è opposto al riconoscimento delle pretese di risarcimento avanzate dall’AP Stato del Cantone Ticino ed al rinvio dell’AP Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG al foro civile. Egli ha, infine, contestato la commisurazione della
pena, gli oneri processuali posti a suo carico, nonché le confische ed il sequestro conservativo stabiliti dai primi giudici.
In data 13 febbraio 2015 AP 1 ha presentato un’istanza probatoria che è stata integralmente respinta con decreto 20 agosto 2015 (doc. XLI e LV in inc. CARP 17.2014.174).
VI. Il Procuratore pubblico, dal canto suo, ha annunciato il 6 giugno 2014 di volere presentare appello. L’annuncio è, poi, stato confermato con dichiarazione 29 agosto 2014 (doc. I e II in inc. CARP 17.2014.175). Egli ha contestato il proscioglimento dal reato di sfruttamento di atti sessuali/promovimento della prostituzione, l’entità della pena irrogata nonché la tassa di giustizia e i disborsi che ha chiesto siano adeguati, estendendosi la condanna anche al reato di cui sopra.
La pubblica accusa non ha presentato istanze probatorie.
VII. I dispositivi n. 2 - in cui è stata accolta l’eccezione di incompetenza in relazione ai reati di sottrazione di imposta e di tentata sottrazione d’imposta (pti 7 e 7.1 AA) - e n. 3 - nella parte in cui AP 1 è stato prosciolto dal reato di tentata coazione (pto. 1 AA), di registrazione clandestina di conversazioni (pto. 4 AA), di falsità in documenti (pto. 6 AA) e di violazione alla LAVS (limitatamente ai fatti di cui ai pti. 9.1 e 9.2 AA aggiuntivo) - sono passati incontestati in giudicato.
VIII. Il pubblico dibattimento d’appello è stato celebrato il 14 ottobre e il 9 novembre 2015.
1. In quest’ultima udienza la presidente, con l’accordo delle parti, ha prospettato le seguenti imputazioni alternative:
- a quella di cui al pto 3.1 dell’AA, l’imputazione di registrazione clandestina di conversazioni (art. 179ter CP) per avere, clandestinamente ed illegalmente, registrato su un supporto del suono la conversazione privata avuta con PC 1 presso il grotto __________ a __________ il 3 agosto 2011;
- a quella di cui al pto 5 dell’AA, l’imputazione di contravvenzione alla Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 106 LADI)
per avere, il 17 settembre 2013 a Bellinzona, allo scopo di ottenere indennità di disoccupazione più cospicue, dopo l’avvenuta chiusura forzata del locale __________, prodotto dei certificati di salario relativi al periodo agosto 2012-luglio 2013, ben sapendo che essi indicavano un salario mensile più alto (fr. 16'500.-) di quello affettivamente percepito.
2. Il PP, nella sua requisitoria, ha postulato la conferma della condanna per i reati di cui agli art. 285 e 286 CP e ha chiesto che AP 1 sia condannato anche per titolo di sfruttamento di atti sessuali - promovimento della prostituzione (art. 195 CP) così come previsto al punto 2 dell’AA. Si è rimesso al giudizio della Corte per quanto attiene al reato ai danni di PC 1 (dispositivo 1.2) nonché ai reati di cui ai dispositivi 1.3 e 1.5 della sentenza impugnata.
Ha, infine, chiesto che all’imputato sia inflitta la pena detentiva di 3 anni e 10 mesi.
3. L’avv. __________, in rappresentanza dell’AP Stato del Cantone Ticino, ha chiesto la conferma della sentenza di prime cure e ha postulato anche il risarcimento delle spese legali d’appello indicate nel doc. dib. appello 3 da lui prodotto.
4. L’avv. DI 2, codifensore di AP 1, ha postulato la conferma del proscioglimento del suo assistito dal reato di promovimento della prostituzione.
In relazione alle imputazioni di cui agli art. 285 e 286 CP, l’avv. DI 2 ha chiesto, in via principale, l’assoluzione del suo assistito e, in via subordinata, la sua condanna per il solo tentativo.
Egli ha, pure, domandato che il suo assistito sia assolto dai reati ex art. 179ter e 179quater CP riferiti all’episodio di PC 1, dal reato di cui all’art. 179quater CP riferito a PC 2 (avendo questa ritirato la querela), dal reato di tentata truffa ex art. 146 CP nonché dalle contravvenzioni ex art. 88 LAVS.
Per il caso di accoglimento delle sue richieste subordinate, egli ha postulato che a AP 1 venga inflitta una pena adeguatamente ridotta rispetto a quella decisa in prima sede.
5. L’avv. DI 1, codifensore dell’imputato,
ha chiesto l’assoluzione del suo assistito da ogni accusa ed ha postulato le seguenti indennità ex art 429 CPP:
- per spese di patrocinio d’appello cifrate in fr. 36'000.-,
- per le perdite economiche dovute agli 8 mesi di inattività legati alla carcerazione subita da AP 1 e per quelle più generali dovute alla cessazione dell’attività del motel cifrate in complessivi fr. 1'300’000.-;
- per torto morale in ragione di fr. 600'000.-.
ritenuto
in fatto e in diritto
I. L’accusato: vita e precedenti penali
1. AP 1, nato il __________ a __________ da genitori operai e ultimogenito di 5 figli, è cittadino italiano, titolare di permesso di dimora B/UE dal 2009, ed è iscritto all’anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.).
All’epoca dei fatti egli era domiciliato a __________ (Canton Ticino).
È padre di due figli nati nel primo matrimonio. Rimasto vedovo il 20 maggio 2006, si è risposato nel 2010 con __________, cittadina rumena, dalla quale ha avuto una bambina. La famiglia dell’imputato vive a __________ in una casa che - secondo le dichiarazioni di AP 1 - è di sua proprietà anche se “formalmente” intestata ai due figli avuti dalla prima moglie (sic!). Verosimilmente, questa singolare affermazione deve essere intesa nel senso che la casa è stata intestata ai figli per interessi non propriamente legittimi di AP 1.
L’imputato ha seguito le scuole dell’obbligo in Italia dove ha pure frequentato un corso di geometra senza, tuttavia, conseguire il diploma. Ha, poi, iniziato l’attività di procacciatore d’affari in campo immobiliare e dal 2004 è titolare dell’impresa di costruzioni __________ con sede a __________. Nel 2009 - asseritamente a causa della crisi economica - si è trasferito in Svizzera dove ha comprato e fatto ristrutturare il __________, investendoci “circa 2,5 mio di franchi svizzeri tra mutuo e fondi propri”, che ha destinato a postribolo conferendone la gestione a __________ (verbale PS 29.07.2013 AP 1, pag. 2, AI 4 all. 3, verbale PP 17.09.2013 AP 1, pag. 6, AI 25 in MP inc. 2013.6832 nonché verbale PP 08.10.2013 AP 1, pag. 12-14, AI 11, decisione GPC 09.10.2013, pag. 6, AI 16, reclamo 15.10.2013 AP 1, pag. 4, AI 49 in MP inc. 2013.8476).
Al dibattimento di primo grado, AP 1 ha confermato quanto esposto sulla sua vita agli inquirenti, precisando unicamente che la sua impresa di costruzioni era, a quel momento, in liquidazione (verb. dib. di primo grado all. 2, pag. 1 in inc. 72.2014.32).
2. In Svizzera, AP 1 è incensurato (AI 9 in MP inc. 2013.8476).
Di contro, l’estratto del certificato del casellario giudiziale italiano datato 14 ottobre 2013 attesta i seguenti precedenti penali:
- sentenza 23.01.1992 della Pretura di __________ che gli ha inflitto una multa di Lire 2'500'000 per violazione delle leggi doganali in relazione a fatti avvenuti l’08.11.1988 nonché per violazione delle norme sulla disciplina dell’IVA in relazione a fatti commessi l’08.11.1990 (passata in giudicato il 16.02.1992);
- sentenza 12.07.1999 della Corte di appello di __________ che gli ha inflitto la pena della reclusione di 3 anni unitamente all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per associazione di tipo mafioso in relazione a fatti avvenuti nel periodo settembre 1982-ottobre 1997 (passata in giudicato il 22.05.2001). (AI 50 in MP inc. 2013.8476)
Al dibattimento di prime cure, AP 1 ha voluto relativizzare la portata della condanna per associazione di tipo mafioso:
“ Si tratta di fatti vecchi, nel 1984/1985 frequentavo un ragazzo nel mio paese il quale era legato ad ambienti poco puliti. Sono stato condannato per il solo fatto di frequentare tale persona. Egli è stato condannato per associazione mafiosa.
ADR che ci sono state varie condanne per vari traffici di droga, ma noi siamo stati ritenuti estranei a tali traffici. Voglio precisare che ho seguito una fase di riabilitazione per questo reato, inoltre ho scontato 3 anni di carcere a __________.”
(verb. dib. di primo grado all. 2, pag. 2 in inc. 72.2014.32)
Lo ha fatto anche sottolineando che il 28 giugno 2012 ha inoltrato istanza di riabilitazione al Tribunale di sorveglianza di __________. Per quanto qui di rilievo va precisato che l’istanza è ancora sub judice (doc. dib. TPC 1 in inc. 72.2014.32).
II. Inchiesta
3. L’inchiesta penale a carico di AP 1 si è sviluppata a seguito del rapporto informativo 15 febbraio 2013 della Polizia cantonale (Sezione TESEU) al Procuratore generalePG 1.
Ritenuto che in questo rapporto si segnalava, tra l’altro, che il Municipio di __________ non si opponeva alla continuazione dell’uso come postribolo del __________ malgrado l’assenza di una licenza edilizia che autorizzasse tale destinazione, il Procuratore generale è intervenuto, con lettera 20 febbraio 2013, presso tale autorità ricordandole, in particolare, come fosse suo dovere far cessare l’attività di prostituzione presso tale struttura.
A seguito di questo scritto, il Municipio di __________ ha adottato una serie di provvedimenti volti a porre fine al meretricio presso il “__________”. L’ultimo di questi provvedimenti é la risoluzione 29 luglio 2013 con cui ha ordinato l’apposizione dei sigilli a tutti i locali che è stata immediatamente eseguita dalla polizia cantonale. Nell’ambito di quest’operazione, gli agenti hanno fermato AP 1, poiché si ritenevano ostacolati nel loro intervento dalla sua condotta. Lo hanno interrogato presso i loro uffici venendo a conoscenza ch’egli, avvalendosi del proprio smartphone, aveva registrato tutto quanto accaduto.
A quel punto, il commissario capo __________ ha disposto il sequestro dei due telefoni cellulari dell’imputato (AI 1, rapporto di arresto provvisorio 30.07.2013, pag. 4, in inc. MP 2013.6832).
Il 30 luglio 2013 AP 1 è stato scarcerato.
4. A seguito della querela presentata il 19 agosto 2013 dal commissario contro AP 1 per titolo di registrazione clandestina di conversazioni, il 22 agosto 2013 la PP __________, titolare dell’inchiesta, ha chiesto l’“analisi completa dei due telefoni (iPhone 5) utilizzati in più occasioni dal rubricato per registrare clandestinamente conversazioni (in particolare interessano file audio)”.
La polizia cantonale, non ricevendo da AP 1 i relativi codici di accesso, ha potuto trascrivere soltanto le registrazioni audio di uno dei due telefoni.
Il 17 settembre 2013, la PP ha contattato le persone, fra cui il consigliere di Stato PI 1, le cui conversazioni erano state registrate con uno dei due iPhone sequestrati a AP 1.
Dal 18 settembre al 2 ottobre 2013 la PP ha sottoposto alle presunte vittime del reato di cui all’art. 179ter CP le registrazioni clandestine che le concernevano. Esse, pur riconoscendo (eccetto in due casi) la propria voce e precisando di non avere acconsentito alla registrazione, decidevano chi di non sporgere denuncia chi, dopo averla sporta, di revocarla.
Il 19 settembre 2013 ABC1 si è recato al Ministero pubblico per una deposizione spontanea (in cui ha raccontato dell’incontro del 5 agosto 2013, di cui si dirà in seguito). Per i fatti di cui ha riferito ABC1 è stato aperto, a carico di AP 1, un nuovo e separato procedimento per titolo di coazione (art. 181 CP) e estorsione (art. 156 CP) (verbale PP 19.09.2013 ABC1 , pag. 1, AI 1 in inc. MP 2013.8476).
Il 1° ottobre 2013, PI 1, sentito dal PP PP 1 (titolare della nuova inchiesta), si è costituito accusatore privato.
Il 7 ottobre 2013, il PP PP 1 ha spiccato un mandato di cattura, eseguito il giorno stesso, nei confronti di AP 1 cui ascriveva i reati di tentata coazione (art. 22 e 181 CP), subordinatamente tentata estorsione (art. 22 e 156 CP), violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini (art. 179quater CP) e registrazione clandestina di conversazioni (art. 179ter CP) (AI 7).
Il 15 ottobre 2013 la Cassa Disoccupazione OCST ha segnalato al Ministero pubblico il sospetto che AP 1, presentando la domanda di disoccupazione e i relativi documenti, avesse tentato di ottenere prestazioni non dovute.
Il 20 novembre 2013 Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino si è costituito accusatore privato nell’ambito del procedimento di cui all’inc. 2013.8476 (AI 94).
Il 25 novembre 2013, il PP ha esteso l’istruzione ai reati di:
- promovimento della prostituzione (art. 195 CP) in relazione al “metodo di controllo temporale dell’uso delle stanze al primo piano destinate all’attività prostitutiva” presso il __________ e al “calcolo dell’onere patrimoniale” a carico delle prostitute,
- tentata truffa (art. 22 e 146 cpv. 1 CP) per ottenere quale dipendente della __________ indebite indennità assicurative,
- falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) in relazione “all’uso, a scopo di inganno, di falsi certificati di salario” come dipendente per ottenere le suddette prestazioni assicurative,
- ripetuta registrazione clandestina di conversazioni (art. 179ter CP) in relazione alla querela sporta da __________ che questi, poi, revocherà il 13 marzo 2014.
Il 13 dicembre 2013 la Divisione delle contribuzioni ha sporto denuncia contro AP 1 per titolo di frode fiscale (art. 258-260 LT e art. 175-177 LIFD).
Il 18 dicembre 2013 e il 9 gennaio 2014, AP 1, interrogato dal PP, ha contestato le nuove imputazioni ascrittegli.
Il 9 gennaio 2014, il PP ha esteso l’accusa al reato di ripetuta violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini (art. 179quater CP), essendosi nel frattempo aggiunta la querela di PC 2 (inoltrata il 29 dicembre 2013) (verbale PP 09.01.2014 AP 1, pag. 1, AI 159 in MP inc. 2013.8476).
Sempre il 9 gennaio 2014, il PP, in applicazione del principio dell’unità della procedura (art. 29 CPP), ha congiunto il procedimento condotto dalla PP Tuoni (inc. 6832/2013) con quello da lui diretto (AI 157 in inc. 8476/2013).
Il 23 gennaio 2014 il PP, a seguito di ritiro della querela da parte degli aventi diritto, ha emanato due decreti di abbandono nei confronti di AP 1: uno del procedimento avviato su querela di PI 1 per il reato di cui all’art. 179ter CP (AI 171 in inc. 8476/2013) e uno del procedimento avviato su querela di QE 1 per i reati di cui agli art. 179ter e 179quater CP (AI 172 in inc. 8476/2013).
Il 7 febbraio 2014 il PP, vista la desistenza dalle reciproche querele di __________ e di AP 1 (uno per i reati di cui agli art. 179ter e 179quater CP e l’altro per quelli di cui agli art. 173, 177 e 180 CP), ha emanato un decreto di non luogo a procedere per entrambi (AI 178 in inc. 8476/2013).
Il 25 febbraio 2014 il commissario __________, in merito ai fatti avvenuti il 29 luglio 2013 a __________, ha ritirato la querela sporta nei confronti di AP 1 per il reato di cui all’art. 179ter CP, per cui, il giorno successivo, il PP ha emanato un decreto di abbandono del procedimento (AI 196 in inc. 8476/2013).
Il 27 febbraio 2014 il PP ha abbandonato anche il procedimento avviato a carico di AP 1 in relazione ai medesimi fatti per titolo di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 cifra 1 CP) e in relazione ai fatti del 5 agosto 2013 per titolo di tentata estorsione (art. 22 e 156 cifra 1 CP), non ritenendo adempiuti gli elementi oggettivi costitutivi dei reati (AI 201 in inc. 8476/2013).
Il procedimento penale a carico di AP 1 è sfociato nell’atto di accusa 29/2014 del 3 marzo 2014 e nell’atto di accusa aggiuntivo 61/2014 del 15 maggio 2014, solo parzialmente confermati dalla Corte delle assise criminali con sentenza 3 giugno 2014.
AP 1 è stato in carcerazione preventiva dal 29 al 30 luglio 2013 e dal 7 ottobre 2013 al 27 gennaio 2014 ed è, poi, passato, il 28 gennaio 2014, al regime di anticipata esecuzione della pena. È stato scarcerato il 3 giugno 2014, dopo la lettura del dispositivo della sentenza di primo grado.
III. Appello
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
5. Al dibattimento d’appello, l’avv. DI 1 ha proposto una serie di questioni pregiudiziali:
- la concessione di un salvacondotto per permettere al suo patrocinato di partecipare al dibattimento;
- la celebrazione del dibattimento in videoconferenza per permettere al suo cliente di partecipare al dibattimento a distanza;
- la registrazione della fase della discussione del dibattimento, considerata l’assenza del suo assistito;
- l’estromissione dalle carte processuali dei verbali d’interrogatorio di PI 1, ABC1 e ABB: istanza motivata con il fatto che le dichiarazioni contenute in tali verbali sono state raccolte in interrogatori cui né l’imputato né i suoi patrocinatori sono stati citati.
concessione di un salvacondotto
6. L’istanza è stata respinta per le motivazioni già esposte nella decisione 28 ottobre 2015 cui si rinvia (doc. CARP LXXXIII).
celebrazione del dibattimento in videoconferenza
7. Motivata con le stesse ragioni di quella tendente alla concessione di un salvacondotto, l’istanza è stata respinta per le identiche argomentazioni che hanno condotto alla reiezione della prima.
registrazione del dibattimento
8. Richiesta dall’avv. DI 1 che ha sostenuto che, vista l’assenza del suo patrocinato, essa era necessaria per garantire la pubblicità del dibattimento, l’istanza tendente alla sua registrazione è stata respinta poiché l’art. 76 cpv. 4 CPP prevede tale possibilità - non quale concretizzazione del principio della pubblicità del dibattimento - ma quale supporto della verbalizzazione scritta.
Supporto, peraltro, non ritenuto necessario da questa Corte.
estromissione dalle carte processuali dei verbali d’interrogatorio di PI 1, ABC1 e ABB
9. L’istanza è stata respinta sulla scorta delle seguenti considerazioni.
a. Per l’art. 147 cpv. 1 CPP, le parti hanno il diritto di presenziare all’assunzione delle prove da parte, in particolare, del pubblico ministero e di porre domande.
Il cpv. 3 dello stesso disposto prevede che la parte o il suo patrocinatore può esigere che la prova sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore, siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti.
Ricordato che questo disposto concretizza il diritto di essere sentito nel contenuto definito sin lì dalla giurisprudenza del TF (DTF 131 I 476 consid. 2.2), ci si limita a ricordare che è pacificamente ammesso che all’esercizio di tale diritto le parti possono rinunciare (DTF 121 I 30 consid. 5f; STF 1P.260/2005 del 25 agosto 2005 consid. 2.1; 1P.706/1999 del 29.03.2000 consid. 2a) e che l’estromissione - prevista dall’art. 141 cpv. 5 CPP, in sintesi, per i mezzi di prova ottenuti illecitamente (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005 (RS 05.092), pag. 1089 seg.) - non è la sorte obbligata dei verbali assunti senza contraddittorio che, per costante giurisprudenza, possono, a determinate condizioni, essere comunque utilizzati (STF 6B_510/2013 del 03.03.2014 consid. 1.3.2.; 6B.75/2013 del 10.05.2013 consid. 3.3; 6B_670/2012 del 15.07.2013 consid. 4.3.; 6B_125/2012 del 28.06.2012 consid. 3.3.1.; 6B 10/2009 del 06.10.2009 consid. 2.2.3.; 6B_132/2009 del 29.05.2009 consid. 2.3.).
Ciò detto, si rileva, in concreto, quanto segue.
verbali di ABC1
b. ABC1 è stato sentito tre volte dagli inquirenti.
Una prima volta, il 19 settembre 2013 (AI 1), quando si è spontaneamente presentato al MP.
Si trattava di un’audizione non programmata che - al di là dell’indicazione in testa al verbale - era, in sostanza, una denuncia al MP ritenuto che dagli atti non risulta che gli inquirenti siano stati informati dell’incontro del 5 agosto 2013 prima di quell’audizione (che è, difatti, il primo atto dell’incarto, AI 1 in inc. 2013.8476).
In queste condizioni, era evidentemente difficile organizzare l’audizione di ABC1 alla presenza di AP 1 e/o del suo patrocinatore.
Va, poi, rilevato che né AP 1 personalmente né i due avvocati (entrambi più che sperimentati nel diritto penale) dai quali egli era patrocinato anche nella fase del procedimento precedente la procedura d’appello hanno mai chiesto che l’audizione di ABC1 venisse ripetuta.
Ma non solo.
Come detto, oltre che in quell’occasione, ABC1 è stato sentito dagli inquirenti altre due volte: il 22 novembre 2013 (AI 105) e il 27 novembre 2013 (AI 117).
A queste due audizioni ha partecipato anche l’avv. __________ (unico patrocinatore di AP 1 in quella fase processuale) che, al termine di entrambi i verbali, ha espressamente dichiarato di non avere alcuna domanda da porre a ABC1.
E’, dunque, evidente che il diritto al contradditorio di AP 1 nei confronti di ABC1 gli è stato pienamente garantito.
I verbali di ABC1, dunque, sono pacificamente utilizzabili.
verbale di PI 1
c. PI 1 è stato sentito una sola volta, il 1. ottobre 2013 (AI 3 in inc. 2013.8476).
Così come risulta dal verbale, anch’egli è stato sentito a seguito di una richiesta spontanea e non a seguito di una convocazione del MP.
Il Consigliere di Stato è deceduto il 20 ottobre successivo.
Ne segue che, come risulta da costante giurisprudenza, nonostante non siano state raccolte in contraddittorio, le sue dichiarazioni sono pacificamente utilizzabili nella misura in cui esse sono pienamente confortate da quelle di ABC1 - vi è, infatti, totale concordanza tra le due versioni - e visto che AP 1 ha avuto ampiamente modo di esprimersi al riguardo (STF 6B_510/2013 del 03.03.2014 consid. 1.3.2.; 6B.75/2013 del 10.05.2013 consid. 3.3; 6B_670/2012 del 15.07.2013 consid. 4.3.; 6B_125/2012 del 28.06.2012 consid. 3.3.1.; 6B 10/2009 del 06.10.2009 consid. 2.2.3.; 6B_132/2009 del 29.05.2009 consid. 2.3.).
Va, inoltre, rilevato come lo stesso AP 1 non abbia dato, sullo svolgimento dell’incontro del 5 agosto 2013, versioni divergenti da quelle di PI 1 e ABC1: egli ha, infatti, confermato, con le sue ammissioni, tutte le dichiarazioni rese precedentemente dagli altri protagonisti di quell’incontro (con l’unica eccezione relativa allo stato d’animo di PI 1 alla visione del filmato, questione, come vedremo, pacificamente risolvibile).
Vista la sostanziale concordanza delle versioni rese da ABC1 e PI 1 con quelle rese da AP 1, la Corte non ha compreso le motivazioni della richiesta difensiva: oltre che, come visto, del tutto infondata anche in relazione alle garanzie procedurali offerte, in particolare, dal CPP, essa non sembra, infatti, essere motivata dalla preoccupazione di garantire un corretto accertamento dei fatti ai sensi dell’art. 6 CPP.
verbale di ABB
d. ABB è stato sentito una sola volta, il 2 ottobre 2013 (AI 5).
Dal verbale risulta che egli è stato sentito a seguito di citazione “verbale”.
Alla sua audizione non ha partecipato né AP 1 né l’allora suo unico patrocinatore, avv. __________.
Nemmeno risulta che essi siano stati verbalmente avvisati di tale audizione e invitati a parteciparvi.
Risulta, poi, dagli atti che, il 25 ottobre 2013, l’avv. __________ aveva chiesto al PP che il suo cliente venisse posto a confronto con ABB (AI 63).
A tale richiesta il PP non ha dato alcun seguito.
Essa non è, però, più stata riproposta.
Non solo non è stata riproposta al PP.
Nemmeno la richiesta di confronto e/o audizione di ABB è stata sottoposta alla Corte di prime cure: infatti, ABB non è fra i (numerosi) testi la cui audizione è stata chiesta ai primi giudici con l’istanza probatoria inoltrata il 19 maggio 2014 dallo stesso avv. __________.
In queste condizioni, il consapevole e perdurante silenzio difensivo che ha fatto seguito alla richiesta del 25 ottobre 2013 non può che essere considerato come una successiva rinuncia all’esercizio del diritto al contradditorio nei confronti di ABB.
Ciò detto, quand’anche si dovesse concludere che non vi è stata valida rinuncia, il verbale di ABB - che, pur chiamandosi fuori, sullo svolgimento dell’incontro non dà versioni diverse da quelle di AP 1 e degli altri protagonisti - potrebbe essere utilizzato poiché non è né l’unica prova a carico di AP 1 né quella determinante.
In ogni caso, per prudenza, potendo procedere all’accertamento dei fatti anche senza utilizzare tale mezzo probatorio, questa Corte non ne farà uso.
10. Al dibattimento d’appello, l’avv. DI 1 ha, poi, presentato le seguenti istanze probatorie:
- l’acquisizione agli atti della copia certificata conforme dell’intervista telefonica rilasciata da PI 1 alla RSI il 13 ottobre 2013;
- l’audizione di __________ per sentirlo sul contenuto della sua dichiarazione 14 settembre 2015 prodotta da AP 1 con il suo memoriale 2 novembre 2015;
- l’audizione di ABB per sentirlo su quanto successo prima dell’incontro del 5 agosto 2013 e quella di __________ per riferire su quanto PI 1 gli ha confidato sull’incontro del 5 agosto 2013;
- l’acquisizione agli atti della chiavetta USB su cui, a suo tempo, il suo patrocinato aveva registrato l’intervista rilasciata da PI 1 alla RSI.
11. Ricordato i principi che reggono l’assunzione delle prove in sede d’appello (art 389 CPP), la Corte ha respinto tutte le istanze probatorie presentate al dibattimento. Esse vertevano, tutte, ad acclarare fatti già sufficientemente ed esaurientemente accertabili sulla scorta del materiale probatorio in atti.
SFRUTTAMENTO DI ATTI SESSUALI-PROMOVIMENTO DELLA PROSTITUZIONE
12. Il procuratore pubblico, nella sua dichiarazione d’appello, ha chiesto che AP 1 sia condannato anche per il reato di cui all’art. 195 CP. Ricordata la ratio di questa norma e la DTF 129 IV 71 che ne esplicita i presupposti, la pubblica accusa sottolinea che AP 1 incitava le prostitute ad alloggiare al __________ proponendo inizialmente una camera gratuita, definiva gli spazi in cui esercitare il meretricio e le assoggettava ad un sistema di tassazione che le scoraggiava dal superare un certo tempo per prestazione. Il PP ha rilevato, inoltre, che AP 1 controllava il tempo che le prostitute trascorrevano con i clienti, videoregistrandole. Essendo funzionali al calcolo dell’onere finanziario a carico delle prostitute, le videoregistrazioni dimostrano, secondo il PP, lo sfruttamento della prostituzione.
12.1. Sul diritto, ci si limita a ricordare che l'art. 195 CP ritiene autore di promovimento della prostituzione (e lo punisce con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria) colui che:
a. sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione;
b. sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale;
c. lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione od altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione;
d. mantiene una persona nella prostituzione
e che il bene giuridico tutelato da questo disposto non è la morale pubblica né l'ordine pubblico bensì, da un lato, la libertà decisionale e sessuale della persona che si prostituisce e, d’altro canto, quella della persona che è sospinta, suo malgrado, a prostituirsi.
Per il resto, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia al consid 5.2. della sentenza impugnata (pag. 96 - 102).
12.2. Per l’accertamento delle condizioni d’esercizio della prostituzione nel __________ sono illuminanti le dichiarazioni - sostanzialmente concordi - rese:
- dai dipendenti della __________: __________ __________ e __________,
- dalla prostituta PC 2,
- da AP 1.
a. prezzi delle camere private
A detta di __________, per promuovere il __________ come luogo di lavoro delle prostitute, l’uso della camera privata era, inizialmente (nel 2011), gratuito e, solo in seguito, è diventato oneroso, con un graduale aumento del prezzo: dapprima “un fisso giornaliero di CHF 40.00”, dopo “CHF 50.00 forfait, poi 70.00 e nell'ultimo periodo, forse da febbraio 2013, CHF 80.00 forfait” (verbale PS 16.10.2013 __________, pag. 2-4, AI 54 all. 1 in MP inc. 2013.8476; verbale PP 22.10.2013 __________, pag. 7, 10, AI 59 in MP inc. 2013.8476).
Anche __________ ha reso identiche dichiarazioni cui ha aggiunto soltanto che, all’inizio, sempre nell’ottica di promuovere l’EP, le prostitute beneficiavano anche di colazione, pranzo e cena gratuiti (verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 4-6, 8, AI 54 all. 2 in MP inc. 2013.8476) e che queste nei “giorni morti”, cioè quando c’era penuria di clienti, erano esonerate dal pagare i fr. 80.- per l’alloggio nella camera privata (verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 5, AI 54 all. 2 in MP inc. 2013.8476).
Pure PC 2, prostituta presso il __________, ha quantificato in fr. 80.- al giorno il costo della camera privata, comprensivo di caffè al mattino (verbale PS 29.10.2013 PC 2, pag. 2, AI 73 in MP inc. 2013.8476).
AP 1, confrontato con queste dichiarazioni, ha confermato che il prezzo della stanza privata in cui alloggiavano le prostitute era di fr. 80.- giornalieri (verbale PP 09.01.2014 AP 1, pag. 3, AI 159 in MP inc. 2013.8476; verbale PP 23.01.2014 AP 1, pag. 3, AI 173 in MP inc. 2013.8476; verb. dib. di primo grado, all. 2, pag. 8-10).
Ne risulta che è accertato, in modo inconfutabile, che le prostitute che lavoravano al __________ hanno pagato la camera privata in cui alloggiavano al massimo fr. 80.- al giorno.
b. prezzi delle camere in cui si esercitava la prostituzione
Secondo __________, all’inizio, le prostitute pagavano fr. 20.- ogniqualvolta usufruivano di queste camere ubicate al primo piano del __________. In questo prezzo era compresa la pulizia giornaliera della stanza.
L’uso di queste stanze era, in seguito, divenuto gratuito per la prima ora, mentre costava “CHF 20.00 ogni 30 minuti supplementari” (verbale PS 16.10.2013 __________, pag. 2-4, AI 54 all. 1 in MP inc. 2013.8476; verbale PP 22.10.2013 __________, pag. 7, AI 59 in MP inc. 2013.8476).
__________ ha rilasciato dichiarazioni dello stesso tenore, aggiungendo che la somma di fr. 20.- richiesta in un primo tempo per l’uso della stanza dove prostituirsi “comprendeva un lenzuolo e due asciugamani puliti e i bagno doccia monouso per la ragazza e per il cliente” (verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 4, AI 54 all. 2 in MP inc. 2013.8476) e, specificando che, esso, in seguito, è divenuto gratuito “fino a 60 minuti e poi vi era una “tassa” di 20.-- chf ogni 30 min aggiuntivo o frazione successiva” (verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 4, AI 54 all. 2 in MP inc. 2013.8476).
__________, nipote di AP 1 e già alle dipendenze di __________ come “tuttofare”, ha dichiarato, in linea con le deposizioni dei suoi colleghi, che il cliente “avrebbe potuto utilizzare "la camera" per un'ora. In caso di utilizzo maggiore a questo tempo, ci sarebbe stata un'aggiunta di CHF 20.-- per ogni 30' supplementari” ed ha aggiunto che “questi soldi in pratica era la ragazza che doveva versarli alla reception” (verbale PS 28.10.2013 __________, pag. 3, 6, AI 72 in MP inc. 2013.8476).
Di ugual tenore sono le dichiarazioni di PC 2 sul “supplemento di CHF 20.--” (verbale PS 29.10.2013 PC 2, pag. 2-3, AI 73 in MP inc. 2013.8476).
Anche su questa circostanza AP 1 ha reso dichiarazioni del tutto sovrapponibili a quelle appena citate (verbale PP 25.11.2013 AP 1, pag. 7, 10, AI 107 in MP inc. 2013.8476; verbale PP 09.01.2014 AP 1, pag. 3, AI 159 in MP inc. 2013.8476; cfr., anche, verbale PP 23.01.2014 AP 1, pag. 3, AI 173 in MP inc. 2013.8476; verbale dib. di primo grado, all. 2, pag. 8-10). Egli ha, poi, precisato che quello che viene impropriamente definito come “supplemento” era stato stabilito per permettere a tutte le prostitute di lavorare:
“ per la prostituzione la prima ora era gratis (contrariamente a quello che si usa nel resto della Svizzera), solo dopo questa ora pagavano ogni 30 minuti 20.- franchi. Quando una ragazza prendeva la camera veniva annotato l’orario, stessa cosa quando riportava la chiave dopo aver finito col cliente. (…).
Qual era lo scopo di tale supplemento?
In genere si paga in tutti i posti, noi invece davamo un’ora gratis.
Se si trattava di clienti esterni che volevano usufruire della camera con sauna, pagavano sempre (es. coppie esterne). Invece se era una ragazza che alloggiava al __________ a volere la camera per prostituirsi, la prima ora era gratis. L’agevolazione dunque era solo per le ragazze che risiedevano al __________. Gli esterni pagavano 20 franchi ogni 30 minuti. La sauna era una zona privata del __________. (…)
ADR che il supplemento non voleva essere inteso come un supplemento, loro avrebbero dovuto pagare sempre, invece un’ora la regalavamo.
Così facendo avevate intenzione di favorire il ricambio nelle camere?
Sì, in effetti era anche per questo, l’ho anche dichiarato a verbale dinanzi al PP. (…)
(verbale dib. di primo grado, all. 2, pag. 8-10).
È, dunque, accertato che le prostitute che lavoravano al __________ fruivano della stanza in cui si prostituivano gratuitamente per la prima ora. Vi era obbligo di pagamento soltanto quando la permanenza superava questo limite orario: dovuti erano, in questi casi, fr. 20.- ogni 30 minuti (o frazione di essi) aggiuntivi.
c. videosorveglianza
__________ ha dichiarato che la videosorveglianza, visibile dagli schermi della reception, era stata da lui installata nelle parti comuni e che era più volte segnalata da cartelli all’interno del motel.
Sull’ubicazione degli impianti, __________ ha precisato che
“ vi erano telecamere nell’atrio di accesso delle camere al 1° piano, e telecamere che filmavano gli ingressi delle camere, nei posteggi, nella zona bar e comunque nelle zone libere e non private”.
Per __________, la videosorveglianza “serviva anche per verificare gli orari di entrata delle ragazze nelle camere e le uscite per eventuali supplementi di tariffe sulla camera e anche per la sicurezza stessa delle ragazze nelle camere.”
(verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 4-6, 8, AI 54 all. 2 in MP inc. 2013.8476; cfr. anche verbale PS 16.10.2013 __________, pag. 5, AI 54 all. 1 in MP inc. 2013.8476).
__________ ha, nella sostanza, confermato queste dichiarazioni precisando che “raramente, allorquando c’erano delle discussioni con il cliente, si verificava mediante la registrazione il tempo di entrata e di uscita delle camere. La videosorveglianza serviva perlopiù per controllare quei clienti che facevano casino nelle camere e/o per annotare le targhe delle machine che entravano e/o uscivano.” (verbale PS 28.10.2013 __________, pag. 4, AI 72 in MP inc. 2013.8476).
È, dunque, accertato che (eccezion fatta per la videocamera che ha ripreso le note immagini e di cui si dirà in seguito) la videosorveglianza era stata istallata per stabilire la durata della permanenza nelle camere in cui si esercitava la prostituzione così da poter agevolmente quantificare il dovuto al locatore e alla prostituta.
Inoltre, con essa si era voluto assicurare la sicurezza nell’EP.
d. assenza/presenza di controlli/direttive sul modo di esercitare la prostituzione
__________ ha dichiarato che AP 1 non ha mai richiesto alle ragazze di “fornire prestazioni gratuite a clienti o a suoi amici e mai si sarebbe permesso. Da quel punto di vista era molto corretto con le ragazze”(verbale PS 16.10.2013 __________, pag. 5, AI 54 all. 1 in MP inc. 2013.8476).
__________ ha, inoltre, aggiunto che “le ragazze non avevano obblighi di far “bere” i clienti e non avevano vantaggi economici sul “bevuto” del cliente. Il guadagno del locale sulle ragazze era l’uso della camera.”
Secondo __________, ogni giorno, “le ragazze, in media, avevano 4 o 5 clienti a testa. Questo a dipendenza dei momenti, vi erano periodi dove per giorni non vi erano clienti” (verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 4-5, AI 54 all. 2 in MP inc. 2013.8476).
__________, dopo aver premesso che, di regola, i clienti pagavano la prostituta fr. 100.- ogni 30 minuti, ha precisato che “questo è quanto le ragazze chiedevano. Non vi era una tariffa dettata dal __________, ognuna si arrangiava”
(verbale PS 28.10.2013 __________, pag. 3, AI 72 in MP inc. 2013.8476).
Questa circostanza è stata confermata dalla prostituta PC 2 (verbale PS 29.10.2013 PC 2, pag. 2-3, AI 73 in MP inc. 2013.8476).
AP 1, dal canto suo, ha pure confermato di avere lasciato libere le ragazze di richiedere il prezzo che volevano per le loro prestazioni sessuali e di non avere mai imposto loro di consumare o far consumare bevande al bar:
“ le ragazze potevano farsi pagare quanto volevano. (…) ADR che il cliente per bere pagava 9 franchi. Le ragazze erano libere di agire come meglio ritenevano (…) “ADR che la ragazza aveva una tessera e se non erro pagava per le consumazioni la metà rispetto a quanto doveva pagare il cliente. In ogni caso non avevano l’obbligo di intrattenersi al bar” (verbale dib. di primo grado, all. 2, pag. 8-10).
Dal materiale probatorio in atti, risulta, dunque, che AP 1:
- non ha obbligato le meretrici a prostituirsi gratuitamente con lui o con persone a lui vicine;
- non ha loro imposto tariffe per le prestazioni sessuali;
- non ha loro imposto dei tempi relativamente alle loro prestazioni;
- non le ha obbligate a fare in modo che i loro clienti spendessero nel bar.
12.3. A titolo preliminare, si osserva che l’atto d’accusa sembra riunire in un’unica imputazione elementi riconducibili alle differenti fattispecie previste dall’art. 195 CP.
Il procuratore pubblico, da un lato, con la formulazione “sospinto e mantenuto nella prostituzione” pare faccia riferimento alle fattispecie di cui all’art. 195 lett. b e d CP. Dall’altro, ascrivendo all’imputato la sorveglianza informatica e tramite video della “durata esatta dell’attività prostituiva onde tassarne l’esercizio secondo un tariffario da lui man mano allestito allo scopo” allude ad una lesione della libertà d’esercizio della prostituzione e, pertanto, all’art. 195 lett. c CP.
Quale ulteriore premessa, si rileva che gli inquirenti hanno interrogato soltanto una delle numerose prostitute che hanno esercitato il meretricio presso il __________. Si tratta di PC 2 che è stata sentita principalmente in quanto protagonista, con QE 1, del noto video. A lei sono state rivolte solo marginalmente domande volte ad accertare i presupposti fattuali del reato qui in discussione.
sospingimento alla prostituzione ex art. 195 lett. b CP
12.3.1. a. Dalle risultanze d’inchiesta non emerge che AP 1 abbia condizionato, con una certa intensità, la libertà decisionale delle ragazze che alloggiavano al __________ iniziandole alla prostituzione.
Non è, in primo luogo, provato che esse, prima di incontrare l’imputato, non esercitassero già la prostituzione. Dagli atti, sembra emergere il contrario, vista in particolare la promozione fatta da AP 1 (con la camera gratuita) volta ad attirare al __________ le prostitute che esercitavano altrove con condizioni meno favorevoli.
Ora, ritenuto che solo una persona che non si è ancora prostituita può essere sospinta alla prostituzione (FF 1985 II 901, 975), manca in concreto l’elemento cardine del sospingimento come iniziazione a tale attività.
Già solo per questa ragione, l’art. 195 lett. b CP non si configura nel caso di specie.
b. Agli atti, mancano, inoltre, accertamenti che suffraghino l’ipotesi di pressioni subite dalle prostitute ad opera di AP 1. Dagli elementi raccolti dagli inquirenti emerge tutt’al più che l’afflusso di prostitute nella struttura era indotto, in particolare, dal prezzo mite delle stanze in cui esse potevano lavorare. L’imputato si è, pertanto, limitato ad allettare le prostitute per farle lavorare presso l’EP da lui diretto, offrendo, rispetto alla concorrenza, migliori condizioni che le donne hanno liberamente accettato.
c. Agli atti mancano pure totalmente riscontri sugli elementi posti dal legislatore a corredo delle asserite pressioni esercitate sulle vittime, ovvero l’aver abusato di un rapporto di dipendenza oppure l’aver tratto un vantaggio economico.
Dalle tavole processuali non emerge, infatti, che fra le prostitute e AP 1 vi fosse un rapporto di dipendenza. Vero è che PC 2, l’unica prostituta interrogata dagli inquirenti, munita di regolare permesso di lavoro, mai si è descritta succube di AP 1 né ha sostenuto che quest’ultimo abbia approfittato di un suo ipotetico stato di debolezza per indurla, con promesse fittizie, a prostituirsi.
Che le ragazze attive al __________ non fossero dipendenti da AP 1 è, del resto, suffragato non solo dalla circostanza ch’esse erano nella condizione di potersi prostituire altrove in quanto in regola dal profilo giuridico (al riguardo si ricorda che quelle presenti nell’EP al momento dell’intervento di Polizia del 29 luglio 2013 erano tutte al beneficio di un valido permesso per svolgere la loro attività e che nella struttura non risulta abbiano mai lavorato meretrici in violazione della legislazione cantonale), ma soprattutto dalle dichiarazioni dello stesso imputato che, come visto, in una telefonata da lui stesso registrata, si è lamentato del fatto che almeno una quindicina di “ragazze nostre” erano passate deliberatamente all’__________ di __________ (rapporto d’esecuzione 02.09.2013 Polizia cantonale, registrazione 20130727 011008, AI 20 in MP inc. 2013.6832).
Venendo al vantaggio economico tratto da AP 1, in sede d’istruttoria è emerso che le ragazze pagavano fr. 80.- al giorno per alloggiare in una camera del motel (caffè e imposte comprese).
Ora, nell’ACC 29/2014 del 03.03.2014, il PP ha rimproverato all’imputato di avere tratto “un lucroso vantaggio patrimoniale”, mettendo a disposizione delle prostitute “dei locali al primo piano adibiti allo scopo” (n.d.r. sottolineatura nostra), “onde tassarne l’esercizio secondo un tariffario da lui man mano allestito allo scopo”. Ne deriva che l’imputazione è circoscritta a quanto versato dalle ragazze all’imputato per disporre di camere ove prostituirsi, mentre non è sostenuto dalla pubblica accusa che il prezzo di fr. 80.- da loro pagato per fruire di stanze come alloggio privato fosse esorbitante al punto da diventare coercitivo.
La congruità di quest’ultimo prezzo non dev’essere, pertanto, oggetto d’esame da parte di questa Corte.
Resta, dunque, da analizzare se AP 1, chiedendo alle prostitute di pagare fr. 20.- per ogni 30 minuti o frazione di essi aggiuntivi alla prima ora (gratuita) di utilizzo delle camere per prostituirsi, abbia limitato notevolmente la loro libertà di agire.
Al riguardo, la pubblica accusa non ha fornito alcuna prova.
Invero, dagli atti emerge che presso il __________ il cospicuo numero di prostitute (finanche una quarantina: rapporto 09.10.2012 __________, pag. 18, AI 55, all. 1, in MP inc. 2013.8476) aveva una limitata disponibilità di stanze in cui esercitare la loro attività (“a questo scopo avevano a disposizione 6 camere al primo piano e altre 4 al PT quando le prime venivano chiuse”; verb. dib. di primo grado, all. 2, pag. 8). Acquista, pertanto, consistenza la dichiarazione di AP 1 secondo cui lo scopo del “supplemento” di fr. 20.- era di favorire il ricambio delle ragazze nelle camere (ibidem pag. 9).
Resta il fatto che l’impatto economico della tassa sul provento delle meretrici era in sé modesto, non solo per la sua entità - mite se si considera la gratuità della prima ora ed il servizio di pulizia in camera ogni mattina - ma anche per il fatto che ad essa corrispondeva, pur sempre, un ulteriore guadagno di fr. 100.- per la prostituta a causa della protratta prestazione sessuale (almeno per quanto attiene all’unica prostituta interrogata: verbale PS 29.10.2013 PC 2, pag. 2-3, AI 73 in MP inc. 2013.8476; anche per le altre prostitute a detta di verbale PS 28.10.2013 __________, pag. 3, AI 72 in MP inc. 2013.8476).
Non è, pertanto, provato - ed, anzi, i pochi elementi in atti lo sconfessano - che la tassa richiesta abbia avuto una portata coercitiva tale da condizionare la libertà di agire delle prostitute del __________.
sorveglianza o imposizioni inerenti all’esercizio della prostituzione ex art. 195 lett. c CP
12.3.2. Dall’istruttoria non risulta che AP 1 abbia sorvegliato le prostitute o imposto loro modalità e circostanze per l’esercizio della loro attività in modo da limitarne l’autodeterminazione sessuale.
È pur vero che l’inchiesta ha permesso di stabilire che - oltre che in una stanza - c’erano videocamere in alcuni spazi comuni dell’EP (atrio, ballatoio, zona bar, posteggi, …) e che le riprese erano visibili sugli schermi della reception.
Questo non ha, però, leso l’autodeterminazione sessuale delle prostitute.
La videosorveglianza negli spazi comuni, da un lato, era volta a prevenire disordini all’interno dell’EP e garantirvi la sicurezza e l’ordine permettendo di dissuadere o quanto meno individuare eventuali malintenzionati.
Dall’altro, essa permetteva di stabilire il momento di entrata e di uscita dalla stanza della prostituta e del cliente e, di riflesso, il prezzo per il supplemento di tempo dovuto dalla prima e il prezzo per la prestazione sessuale dovuto dal secondo (verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 5, AI 54 all. 2 e verbale PS 28.10.2013 __________, pag. 4, AI 72 in MP inc. 2013.8476). Ora, quel che qui interessa è che, malgrado queste riprese video, le prostitute sono sempre state libere di protrarre la permanenza nella stanza in cui si prostituivano, pagando una tassa esigua e priva di portata coercitiva come argomentato al consid. 12.3.1. lett. c). Il videocontrollo non ha, pertanto, mai limitato seriamente la loro libertà d’azione.
Tutt’al più, le immagini videoregistrate possono avere permesso una più efficace applicazione del “supplemento” di fr. 20.- essendo la durata della permanenza facilmente verificabile in caso di contestazioni.
Lo stesso dicasi delle annotazioni su una tabella Excel dell’orario in cui le prostitute prendevano le chiavi della stanza e quello in cui le riportavano (verbale PS 28.10.2013 __________, pag. 3, 6, AI 72 in MP inc. 2013.8476; verb. dib. di primo grado, all. 2, pag. 8).
In ogni caso, tali accorgimenti non hanno limitato le prostitute nella loro autodeterminazione sessuale.
Ora, nella misura in cui i controlli di AP 1 erano volti al funzionamento dell’economia aziendale (“betriebswirtschaftliche Kontrolle”) e non hanno comportato un forte assoggettamento delle prostitute, non configurano la fattispecie di cui all’art. 195 lett. c CP (DTF 126 IV 76 consid. 3).
Va da sé, infatti, che, come capita per altri ambiti commerciali, l’esercizio di un postribolo comporta l’imposizione di determinate regole che, in una certa misura, condizionano chi ci lavora. Le stesse esigenze di organizzazione aziendale inducono chi gestisce il locale a stabilire delle direttive motivate dal profilo oggettivo e che servano anche a salvaguardare gli interessi delle altre prostitute (cfr., ad es., misure antidumping).
Nel caso di specie, come visto sopra, il pagamento di fr. 20.- ogni mezz’ora successiva alla prima ora (che era gratuita) mirava a favorire il ricambio delle prostitute all’interno delle camere del __________ - e, così, la possibilità per tutte di lavorare - e si giustificava, per le ragioni già esposte, dal profilo oggettivo (verb. dib. di primo grado, all. 2, pag. 8-9; rapporto 09.10.2012 __________, pag. 18, AI 55, all. 1, in MP inc. 2013.8476).
L’incidenza sul meretricio di tale tributo, di entità contenuta, non è lesiva della libertà d’azione ai sensi dell’art. 195 lett. c CP (Jositsch/Drzalic, Strafrechtliche Beurteilung erotischer Etablissements, in AJP 2015, pag. 326).
Per il resto, emerge dalle dichiarazioni dell’unica prostituta interrogata sulla questione (verbale PS 29.10.2013 PC 2, pag. 4, AI 73 e verbale PS 08.01.2014 PC 2, pag. 2-3, AI 154 in MP inc. 2013.8476), che ella non sapeva che, in una camera, vi fosse un sistema di videosorveglianza. Già solo per questo, si può concludere per l’assenza di un qualsivoglia suo condizionamento dipendente da tale impianto.
Dall’inchiesta non è, inoltre, emerso che AP 1 abbia limitato la libertà decisionale delle meretrici, imponendo loro modalità d’esercizio della prostituzione. In particolare, risulta che le prostitute:
- erano libere di arrivare al __________ e di partire per altre destinazioni, potendo, come visto, di loro iniziativa cambiare posto di lavoro,
- erano libere di accompagnarsi con chi volevano,
- erano libere di stabilire la propria tariffa e il loro orario di presenza e di lavoro,
- erano libere di decidere se consumare bevande al bar,
- non dovevano raggiungere obiettivi di guadagno prefissati da terzi.
Da quanto precede discende che non vi sono elementi atti ad accertare che le ragazze operanti al __________ non esercitassero liberamente la loro professione.
mantenimento nella prostituzione ex art. 195 lett. d CP
12.3.3. Agli atti, nemmeno risulta che AP 1 abbia mantenuto nella prostituzione le donne che lavoravano nel suo EP. E questo già solo per il fatto che dalle deposizioni di chi vi lavorava - inclusa quella di PC 2 - mai è emerso che una prostituta abbia inteso cessare la propria attività o fosse pronta a farlo ma che non abbia potuto mettere in atto un tale progetto per colpa di AP 1.
Già solo per questi motivi, questa imputazione cade nel vuoto.
Sulla base di tutte le argomentazioni suesposte, l’appello del procuratore pubblico deve essere respinto e il proscioglimento dell’imputato dal reato di sfruttamento di atti sessuali - promovimento della prostituzione di cui al pto. 2 dell’AA confermato.
RIPETUTA VIOLAZIONE DELLA SFERA SEGRETA O PRIVATA MEDIANTE APPARECCHI DI PRESA D’IMMAGINI EX ART. 179quater CP / REGISTRAZIONE CLANDESTINA DI CONVERSAZIONI EX ART. 179ter CP
13. In sede d’appello, AP 1 ha contestato la condanna per il reato ripetuto di cui all’art. 179quater CP (che, invece, non era contestato in primo grado), nonché il reato di cui all’art. 179ter CP, prospettato da questa Corte, in via alternativa, al dibattimento di appello, limitatamente alla registrazione clandestina eseguita ai danni di PC 1 presso il grotto __________ di __________ il 3 agosto 2011.
14. Sul diritto, ci si può
limitare a ricordare che l’art. 179quater cpv. 1 CP sancisce il
divieto di osservare o fissare su supporti d’immagine fatti rientranti nella
sfera segreta oppure fatti, non osservabili senz’altro da ognuno, rientranti
nella sfera privata di una persona, senza l’assenso di quest’ultima (cfr. DTF
118 IV 41 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, Berna 2010, ad art. 179quater n. 4) e rinviare, per il
resto, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, al consid. 5.3. della sentenza
impugnata (pag. 103 e 104).
Giusta l'art. 179ter cpv. 1 CP è punito, a querela di parte, chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi.
La registrazione punibile ai sensi di questa norma deve avvenire tramite un supporto del suono, ovvero un apparecchio, analogico o digitale, che permetta di registrare segnali sonori per poi poterli riprodurre a discrezione, deve riguardare una conversazione non pubblica e deve aver luogo malgrado non vi sia il consenso dell’interlocutore registrato (von Ins/Wyder in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 11-392, 3a ed., Basilea 2013, ad art. 179ter, n. 2 ss; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3a ed., Berna 2010, ad art. 179ter, n. 1 ss.; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Basilea 2009, § 82, n. 2229 ss.).
Dal profilo soggettivo, il reato presuppone intenzionalità; il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3a ed. Berna 2010 art. 179ter, n. 8).
filmato 3 agosto 2011 con PC 1
15. Il 10 dicembre 2013 PC 1, nell’ambito di un interrogatorio di polizia, ha visionato due filmati estratti dal computer denominato “PC ELETTRODATA” di AP 1.
Dopo aver precisato che solo il secondo video lo riguardava direttamente, si è soffermato sul suo contenuto dichiarando quanto segue:
“ Il secondo filmato, che mi concerne, descrive un incontro con AP 1 presso la cantina del mio grotto. In quella circostanza (…) AP 1 era venuto per parlare della possibilità di modificare il passaggio della strada che conduce al __________ e che passa proprio davanti al mio grotto. (…) Preso atto di questo filmato, confermo la volontà di costituirmi accusatore privato. Trovo infatti ingiusto che mi si filmi a mia insaputa.” (verbale PS 10.12.2013 PC 1, pag. 2, AI 137 in MP inc. 2013.8476)
Il 23 gennaio 2014, nel corso dell’interrogatorio finale dinanzi al PP, AP 1 ha ammesso “l’episodio del PC 1” (verbale PP 23.01.2014 AP 1, pag. 3, AI 173 in MP inc. 2013.8476).
Il filmato del 3 agosto 2011 mostra che PC 1, avvicinato da AP 1 per un colloquio mentre è seduto presso un tavolo del Grotto __________ con altre persone, si allontana e accompagna l’imputato nella cantina, non accessibile al pubblico o quanto meno al riparo da occhi indiscreti (AI 137 in MP inc. 2013.8476; doc. LXXV in inc. CARP 17.2014.174).
Nel locale, i due parlano su questioni edilizie concernenti il grotto e la strada che lo collega al __________.
16. Ora, al di là dell’imprecisione dell’AA 29/2014 del 3 marzo 2014 che al pto. 3.1 indica, quale luogo dei fatti, il “grotto __________” anziché il “grotto __________” - imprecisione in sé marginale, che non ha impedito all’imputato di difendersi adeguatamente in sede di dibattimento e pertanto non lesiva del principio accusatorio (STF 6B_432/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 2.2; Heimgartner/Niggli, in Basler Kommentar, StPO, 2a ed., Basilea 2014, ad art. 325, N. 37) - in merito alla rilevanza penale della fattispecie si osserva quanto segue.
Ricordato come la conversazione registrata sia avvenuta nella cantina del grotto (cioè, in una parte dell’EP non accessibile al pubblico) e considerato come tale conversazione avesse come oggetto una questione di natura squisitamente privata, la sua registrazione clandestina, su un supporto videoacustico, è certamente illecita.
Secondo la pubblica accusa, essa configura il reato di cui all’art. 179quater cpv. 1 CP.
Secondo questa Corte, invece, pur presentando la fattispecie elementi (le immagini filmate) che sembrano deporre per l’applicazione di tale disposto, ad essa meglio si attaglia il reato di cui all’art 179ter CP poiché risulta evidente - in particolare, dalla visione del filmato che, in sé, non presenta alcun interesse - che l’intento di AP 1 non era di procurarsi immagini rubate all’intimità della persona filmata ma piuttosto quello di registrare la conversazione poiché essa verteva sulla controversia in atto con il suo interlocutore.
Infatti, le immagini erano riprese da angolazioni che dimostrano come l’utilizzo dell’apparecchiatura video fosse casuale e finalizzata, non ad ottenere immagini di comportamenti o fatti di natura riservata e segreta, ma soltanto a registrare quanto, in quell’occasione, PC 1 andava dicendo.
Ciò ritenuto, dunque, per la registrazione in oggetto, AP 1 è dichiarato autore colpevole del reato di cui all’art. 179ter CP, così come all’imputazione che gli è stata prospettata in aula.
filmato 5 aprile 2013 con QE 1
17. QE 1 e la prostituta PC 2 sono stati filmati - e il filmato è stato salvato su un supporto audiovisivo - mentre facevano sesso all’interno di una camera del __________.
a. AP 1 ha dapprima ammesso di essere l’autore di tale ripresa d’immagine che ha detto di avere effettuato con una microcamera che si era procurato a Milano e di cui aveva personalmente effettuato l’installazione (verbale PP 25.11.2013 AP 1, pag. 3-4, AI 107 in MP inc. 2013.8476).
Poi ha ritrattato affermando, sia al PP che al primo giudice, che il filmato era stato fatto da __________ che, poi, glielo diede su un supporto USB (verbale PP 23.01.2014 AP 1, pag. 2 e 3, AI 173 in MP inc. 2013.8476; verbale dib. di primo grado, all. 2, pag. 4).
__________ ha negato, non solo di avere installato la videocamera ma anche di sapere che simile apparecchio fosse stato installato in una camera (verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 6, AI 54 in MP inc. 2013.8476).
Ciò ritenuto e considerato come la ritrattazione di AP 1 non sia credibile - egli non si è nemmeno premurato di spiegare perché, nella sua prima dichiarazione, egli avrebbe detto qualcosa che ora pretende non corrispondere al vero - è accertato che è stato il qui appellante ad installare e a far uso della videocamera.
b. AP 1 ha sostenuto che un cartello avvertiva della videosorveglianza chi entrava nella camera (verbale dib. di primo grado, all. 2, pag. 4). __________ ha smentito AP 1 anche su questa questione:
“ non vi erano cartelli sulle camere dove le ragazze esercitavano la prostituzione che informassero i clienti che la camera era sottoposta a videosorveglianza.
Questa cosa è assurda in quanto nessuno sarebbe andato in una camera a fare sesso con una prostituta sapendo di essere registrato. Non ha senso questa cosa. Come detto un cartello del genere non vi è mai stato sulle camere dove le ragazze si prostituivano.” (verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 9, AI 54 all. 2 in MP inc. 2013.8476).
Viste le più che ragionevoli argomentazioni di __________, non ha da essere aggiunto oltre per spiegare i motivi per cui questa Corte accerta che AP 1 ha mentito sostenendo l’esistenza di un cartello che avvertiva gli utenti che quella camera del bordello era videosorvegliata.
c. Da ciò deriva che è pure accertato - nonostante le diverse pretese di AP 1 - che, così come da loro dichiarato, né QE 1 né la prostituta con cui in quell’occasione lui ha fatto sesso sapevano di essere filmati (verbale PS 29.10.2013 PC 2, pag. 4, AI 73 in MP inc. 2013.8476; verbale PS 25.10.2013 QE 1, pag. 3, AI 64 in MP inc. 2013.8476).
18. Il filmato del 5 aprile 2013 mostra QE 1 e PC 2
che, dopo aver raggiunto una stanza del motel, si denudano per poi fare sesso.
Non ha da essere spiegato che un rapporto sessuale è un fatto strettamente personale che appartiene alla sfera segreta di chi lo pone in essere.
Ne deriva che la videoregistrazione ha leso la sfera segreta, essendo avvenuta in una stanza al cui interno QE 1 e PC 2 potevano, a giusta ragione, confidare di agire liberamente al riparo di sguardi indiscreti.
Visto l’accertamento secondo cui AP 1, non solo si è avvalso della videoregistrazione, ma ne è anche l’autore materiale, il suo agire realizza tutti gli estremi dell’art. 179quater cpv. 1 CP.
Egli non è, tuttavia, perseguibile poiché - dopo QE 1 (che lo ha fatto il 28 novembre 2013 - AI 122 in MP inc. 2013.8476) - anche PC 2 ha ritirato - con scritto giunto a questa Corte in zona __________, e meglio il 3 novembre 2015 (doc. LXXXVIII in inc. CARP 17.2014.174) - la querela che aveva sporto il 29 dicembre 2013 (AI 147 in MP inc. 2013.8476).
Venendo, dunque, a mancare un presupposto dell’azione penale, AP 1 deve essere assolto da quest’imputazione.
IMPEDIMENTO DI ATTI DELL’AUTORITÀ
19. Sull’intervento della polizia del 29 luglio 2013, volto a fare eseguire la decisione municipale di pari data che stabiliva il divieto di utilizzo dell’immobile (mappale __________) e ordinava la posa dei sigilli al __________, agli atti ci sono i seguenti elementi probatori:
- rapporto d’esecuzione 29 luglio 2013 del commc __________ (all. 1 ad AI 1, pag. 1-3 in inc. MP 2013.6832);
- rapporto di arresto provvisorio 30 luglio 2013 comm. __________ (AI 1, pag. 3-4 in inc. MP 2013.6832);
- rapporto informativo 19 agosto 2013 del commc __________ (AI 18, in inc. MP 2013.6832);
- CD con registrazione audio dell’intervento di polizia 29.07.2013, (AI 20, cfr. “191922”, inc. MP 2013.6832);
- CD con registrazione video dell’intervento di polizia 29.07.2013 (doc. dib. 2 in inc. TPC 72.2014.32/70);
- verbale interrogatorio PP 15.10.2013 agente __________, pag. 2, 5, 6 (AI 79 in inc. MP 2013.6832);
- verbale interrogatorio PP 15.10.2013 agente __________, pag. 3, AI 80 in inc. MP 2013.6832;
- verbale interrogatorio PP 15.10.2013 agente __________, pag. 3, 5 (AI 81 in inc. MP 2013.6832);
- verbale interrogatorio PP 17.09.2013 AP 1, pag. 4-5 (AI 25 in inc. MP 2013.6832).
Da questo consistente materiale probatorio, sostanzialmente univoco e concordante, per quanto qui interessa emerge con chiarezza che, mentre i poliziotti cercavano di far uscire le prostitute dalle loro camere onde poter apporre i sigilli, AP 1:
a. ha pronunciato le seguenti frasi:
- “ragazze non uscite di casa vostra, siete in casa vostra non uscite da casa vostra, state in casa vostra”;
- “no … sono a casa loro ... no perché il 292 è sui muri non è sulle persone”;
- “ragazze
siete a casa vostra però, ricordatevi che avete un contratto d’affitto”.
b. ha intralciato fisicamente l’operato nella polizia ed in particolare:
- ha disatteso gli ordini degli agenti che lo sollecitavano a non mettersi in mezzo e a non ostacolarli (“qui è casa mia e vado dove ci ho voglia”): dopo che il commc __________ gli aveva ordinato di posizionarsi in un determinato luogo;
- è rimasto saldamente al suo posto, non assecondando il commc __________ che con un gesto gli intimava di allontanarsi e di fargli largo;
- ha fatto non poca resistenza al tentativo di __________ di accompagnarlo lungo il ballatoio prima di essere ammanettato, previo l’intervento, resosi necessario, di ben quattro agenti di polizia.
20. Come risulta da quanto sopra, AP 1 non si è limitato a manifestare il proprio dissenso verso l’operato dell’autorità, ma ha incitato le prostitute a non ottemperare agli ordini da essa impartiti ed ha intralciato fisicamente l’operato della polizia. AP 1 ha, pertanto, assunto un comportamento attivo che ha ostacolato l’intervento delle forze dell’ordine. Il responsabile di un esercizio pubblico che, durante un intervento di polizia, incita le prostitute a non abbandonare le camere in cui si trovano nonostante vi dovessero essere, per ordine municipale, apposti i sigilli, e “si mette di mezzo”, malgrado, gli stessi agenti lo abbiano reso attento a non dare contrordini (“gli ordini li diamo noi alle ragazze”), oltre a delegittimare l’agire delle forze dell’ordine, ne disturba in modo non indifferente l’operato. Prova ne è che, come si evince dal filmato, le interferenze di AP 1 hanno indotto le prostitute ad opporsi agli ordini degli agenti o quanto meno a temporeggiare nell’eseguirli.
L’appellante non può, infine, essere seguito quando sostiene che le prostitute avevano il diritto di disubbidire agli ordini della polizia, essendo questi stati impartiti in applicazione di una decisione municipale lesiva del principio di proporzionalità e che egli si è limitato a suggerire loro un comportamento non punibile.
È pur vero che la decisione del Consiglio di Stato 08.10.2013 ha annullato la risoluzione 29.07.2013 del Municipio di __________ con la quale questi, a torto, ordinava la posa dei sigilli senza distinguere tra i locali dove veniva esercitata la prostituzione e quelli, invece, al beneficio di regolari permessi edili o di altro genere. Tuttavia, l’annullamento è potuto avvenire proprio in quanto la decisione municipale prevedeva rimedi giuridici che garantivano una protezione sufficiente all’imputato e dei quali l’imputato stesso in seguito si è avvalso.
Le forze dell’ordine hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni e nell’ambito delle loro competenze, in applicazione di una decisione amministrativa che, seppur annullabile, non era nulla dal profilo del diritto pubblico, non presentando né gravi omissioni procedurali, né manifesti vizi di competenza dell'autorità che l’aveva pronunciata (Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Straftaten gegen Gemeininteressen, 7 ed., Berna 2013, § 52, n. 7; Knapp in Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea 1991, pag. 259-264, n. 1192 segg.; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo 2010, n. 955 segg.).
L’imputato, del resto, argomentando di essersi limitato a invitare le prostitute ad assumere un comportamento legittimo, perde di vista la reale portata dell’art. 286 CP, dimenticando che - come stabilito dal Tribunale federale - la norma penale non prevede limitazioni circa il tipo di ostacolo contrapposto all’autorità (DTF 133 IV 97 consid. 4.2; 85 IV 142 consid. 2) e che, pertanto, il reato può realizzarsi anche attraverso l’esortazione alla disobbedienza, e ciò indipendentemente dalla punibilità di chi trasgredisce.
Dal profilo soggettivo, infine, AP 1 ha, con consapevolezza e volontà, ostacolato l’operato della polizia in un contesto in cui non sussisteva il benché minimo elemento che potesse indurlo a ritenere nulla la risoluzione municipale che l’autorità stava eseguendo.
Ne deriva che l’opposizione di AP 1, manifestata nelle modalità suesposte, all’operato delle forze dell’ordine configura impedimento di atti di autorità ai sensi dell’art. 286 CP.
21. Al dibattimento di primo grado (verb. dib. di primo grado all. 2, pag. 5 in inc. 72.2014.32) e, poi, in questa sede per il tramite dei suoi difensori, AP 1 ha sostenuto che, durante l’intervento di polizia, ha chiamato l’avv. __________ per chiedergli come doveva comportarsi e che, dicendo alle prostitute di non lasciare le camere, altro non ha fatto che seguire i consigli che l’avvocato gli dava in tempo reale.
La tesi non è confortata dalla registrazione in atti (AI 20, CD registr. 19.07.2013, “191922”, inc. MP 2013.6832) da cui si evince quanto segue.
a. Durante la prima fase dell’intervento (cioè, quella in cui la polizia si è limitata a verificare se le prostitute fossero in regola), c’è stata una telefonata (che inizia al 49. minuto di registrazione) fra AP 1 ed un interlocutore - rimasto non identificato - cui l’appellante si rivolgeva con la forma di cortesia del “lei”. Durante questa telefonata, tuttavia, AP 1 non ha mai chiesto consigli al suo interlocutore. Egli si è limitato a descrivergli quanto stava accadendo con tono del tutto tranquillo (si ricorda che egli era stato preavvertito dell’intervento della polizia da __________).
Questi alcuni spezzoni di conversazione:
“ le ragazze sono tutte in regola (…) sono andati al Municipio (…) vedremo adesso cosa dice il Municipio (…) che ci notifichino la decisione (…) da domani vediamo come va (…) ci aggiorniamo più tardi (…)”.
La telefonata termina al 51. minuto e 30 secondi di registrazione.
A margine di questa telefonata, si sente __________ che chiede a AP 1:
“ chi era? __________? Scalpita __________?”
Ma AP 1 si limita a rispondere che il problema non è il loro, ma di altri.
b. Vi è, poi, una seconda telefonata che inizia a 1 ora e 02 minuti della registrazione.
Si è nella fase di mezzo dell’intervento, quando alcuni poliziotti hanno lasciato il motel per riferire degli esiti del controllo al Municipio.
Ancora una volta l’interlocutore di AP 1 non è identificato (la sua voce non è mai registrata). Il tono di AP 1 è sempre tranquillo. In sostanza, dopo avere brevemente detto che le prostitute, dopo l’intervento, potrebbero continuare a lavorare nelle camere in cui dormono, AP 1 spiega quanti sono i poliziotti rimasti (ridendo dello spiegamento di forze con una battuta del tipo “e nüm a pagum”) e, poi, discute a lungo con il suo interlocutore di contatti con i giornalisti. La telefonata si conclude con le seguenti affermazioni di AP 1:
“ stanno arrivando adesso … aspetti che la richiamo” (AI 20, CD registr. 19.07.2013, “191922”, ore 1.05.56 inc. MP 2013.6832).
Nemmeno in questa telefonata vi sono richieste di consigli su come comportarsi con la polizia o affermazioni di AP 1 da cui si potrebbe desumere che l’interlocutore gli dava, non richiesto, simili consigli.
c. Dalla registrazione sembrerebbe che, dopo circa 5 minuti dalla fine della seconda telefonata, AP 1 stia nuovamente parlando con qualcuno che non è presente.
Non è chiaro, tuttavia, se, davvero, in quei frangenti egli stesse effettivamente telefonando poiché, a differenza degli altri due casi, non vi è un vero e proprio inizio di telefonata. Semplicemente, si sente AP 1 dire:
“ vogliono portare via le ragazze”
__________ reagisce immediatamente dicendo:
“ posso parlare con l’avvocato? Così almeno gli spiego…”
Ma AP 1 risponde:
“ No, non è l’avvocato”
Basterebbe questo a togliere consistenza alla tesi difensiva che sosteneva un errore di diritto.
Ma, anche volendo far astrazione dal fatto che, per ammissione stessa di AP 1, egli non stava parlando con l’avv. __________, la tesi cadrebbe poiché, nemmeno in questi frangenti - in cui egli parla più con le prostitute e i poliziotti che con il suo (ipotetico) interlocutore - AP 1 ha mai chiesto consigli.
Se ne deduce, quindi, che, in ogni caso, AP 1 ha fatto quel che ha fatto di testa sua e non perché - come sostenuto per suo conto dai suoi legali - era così consigliato dal suo patrocinatore dell’epoca.
L’art. 21 CP non è, dunque, applicabile.
Su questo punto, dunque, l’appello di AP 1 è da respingere.
VIOLENZA O MINACCIA CONTRO LE AUTORITÀ E I FUNZIONARI
22. L’art. 285 cifra 1 CP punisce chiunque, con violenza o minaccia, impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto.
Per autorità s’intendono gli organi incaricati, in uno specifico ambito, di esercitare uno dei tre poteri dello Stato. Per membro di un’autorità, si intende una persona fisica che appartiene ad un organo composto da più persone (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 4a ed., Zurigo 2011, § 92, n. 2.2), indipendentemente dal fatto che il potere sia esercitato individualmente o collegialmente (DTF 114 IV 35 consid. 2a). Il Tribunale federale ha già avuto modo di riconoscere la qualità di autorità giusta l’art. 285 CP ad un Consigliere di Stato (STF 6B_124/2009 del 20 marzo 2009 consid. 2; 6B_554/2008 del 29 ottobre 2008, consid. 1.1.).
Il concetto di minaccia corrisponde a quello previsto dall’art. 181 CP, anche se l’art. 285 CP non precisa che essa deve arrecare grave danno (STF 6B_257/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 5.1.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 5 ad art. 285 CP; Heimgartner in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., 2013, n. 10 ad art. 285 CP; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ed., Berna 2013, § 52, n° 20; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 285 n° 6).
a. Vi è minaccia se l’autore fa volontariamente temere alla vittima il sopraggiungere di un pregiudizio (DTF 122 IV 100 consid. b).
La minaccia può essere espressa o sottintesa, può essere comunicata con qualsiasi mezzo, anche per atti concludenti (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10a ed., Zurigo 2013, § 51, n. 1.12 s.). E’ il comportamento dell’autore nel suo insieme che va analizzato per stabilire se è data una minaccia (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, 3a ed., n. 9 ad art. 181 CP).
Il reo deve alludere a un evento pregiudizievole la cui realizzazione dipenda dalla sua volontà (DTF 122 IV 324 consid. 1a, 120 IV 19 consid. aa, 117 IV 448 consid. b 106 IV 128 consid. 2a). Non è necessario che l’autore sia in grado effettivamente di fare avverare l’evento pregiudizievole, ma è sufficiente che, secondo quanto da lui prospettato, ne sia in suo potere la realizzazione (STF 6B_154/2014 del 17.11.2014 consid. 4.3; 6B_447/2014 del 30.10.2014 consid. 2.1.; 6B_281/2013 del 16.07.2013 consid. 1.1.1.; 6B_54/2011 del 26.04.2011 consid. 2.2.1; DTF 106 IV 128 consid. a). Parimenti è ininfluente ch’egli non abbia intenzione di porre in essere la sua minaccia (STF 6B_447/2014 del 30.10.2014 consid. 2.1.; 6B_154/2014 del 17.11.2014 consid. 4.3; DTF 122 IV 324 consid. 1a, 105 IV 122 consid. 2b) o che il pregiudizio non possa realizzarsi (DTF 99 IV 215 seg., consid. 1a; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 180 n° 2).
b. Affinché vi sia minaccia di grave danno è necessario da un lato che il pregiudizio sia serio (DTF 120 IV 17 consid. 2a; 115 IV 207 consid. 2a; 106 IV 125 consid. 2a; 101 IV 47 consid. 2; 96 IV 58 consid. 3) e, dall’altro, che la costrizione sia illecita (DTF 120 IV 17 consid. 2a; 115 IV 207 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 3a; 101 IV 47 consid. 2b; 96 IV 58 consid. 1; 87 IV 13 consid. 1).
b1. Per arrecare grave danno la minaccia dev’essere di natura tale da influenzare l’autorità o il funzionario (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 5 ad art. 285 CP) in modo da intralciarne la sua libertà decisionale (STF 6B_154/2014 del 17.11.2014 consid. 4.3.; 6B_281/2013 del 16.07.2013 consid. 1.1.1.; 6B_54/2011 del 26.04.2011 consid. 2.2.1; DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2 a/aa; 106 IV 125 consid. 2a; 96 IV 58 consid. 3). La questione deve essere risolta sulla base di criteri oggettivi (STF 6B_154/2014 del 17.11.2014 consid. 4.3.; 6B_281/2013 del 16.07.2013 consid. 1.1.1.; 6B_54/2011 del 26.04.2011 consid. 2.2.1; DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2 a/aa; 106 IV 125 consid. 2b; 101 IV 47 consid. 2a; 96 IV 58 consid. 3; 81 IV 101 consid. 3).
La costrizione consiste nell’obbligare l’autorità a compiere un atto (Donatsch/Wohlers, op. cit., § 93, n. 1.22), anche se questo sarebbe stato compiuto in ogni caso o se rientrava, comunque, nei suoi doveri (Stratenwerth/Bommer, op. cit., BT II, 7a ed., Berna 2013, § 52, n° 22; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 10 ad art. 285 CP).
b2. La costrizione deve rivestire carattere illecito (DTF 94 IV 118; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, 3a ed., n. 10 ad art. 285 CP).
Vi è costrizione illecita quando il mezzo o lo scopo è contrario al diritto oppure quando vi è sproporzione fra strumento utilizzato e scopo ricercato (DTF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1; 129 IV 6 consid. 3.4; 120 IV 17 consid. 2a/bb; 119 IV 301 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 3a; 105 IV 120 consid. 2b; 101 IV 47 consid. 2b; STF 6B_447/2014 del 30.10.2014 consid. 2.1; 6B_154/2014 del 17.11.2014 consid. 4.4; 6B_447/2014 del 30.10.2014 consid. 2.1; 6B_281/2013 del 16.07.2013 consid. 1.1.2.; 6B_38/2011 del 26.04.2011, consid. 2.2.1).
c. L’art. 285 CP descrive un reato di risultato: il mezzo di coercizione illecito deve indurre l’autorità o il funzionario a adottare un comportamento che non avrebbe assunto in quel modo o in quelle circostanze di tempo se avesse avuto piena libertà decisionale (DTF 120 IV 17 consid. 2a; 96 IV 58 consid. 1; 81 IV 101 consid. 1).
Il comportamento - che deve rientrare fra le competenze dell’autorità vittima del reato - può consistere nel fare, nel non fare oppure nel lasciar fare (DTF 129 IV 266 consid. 2.4; Corboz, op. cit., vol. I, Berna 2010, n. 32 seg. ad art. 181 CP; Corboz, op. cit., vol. II, Berna 2010, 3a ed., n. 11 ad art. 285 CP;
Donatsch/Wohlers, op. cit., § 92, n. 3.1; Corboz, op. cit., vol. II, Berna 2010, 3a ed., n. 13 ad art. 285 CP).
La nozione di atto cui allude la norma va oltre la decisione, estendendosi anche ai preparativi ed alle misure di accompagnamento (Donatsch/Wohlers, op. cit., § 92, n. 3.1; Corboz, op. cit., vol. II, Berna 2010, 3a ed., n. 8 ad art. 285 CP).
d. Dal profilo soggettivo, è necessario che l’autore abbia agito con consapevolezza e volontà oppure, quanto meno, ch’egli abbia accettato l’eventualità che, con il proprio agire illecito, avrebbe intralciato la libertà decisionale del destinatario (STF 6B_447/2014 del 30.10.2014 consid. 2.1.; 6B_281/2013 del 16.07.2013 consid. 1.1.3.; 6B_54/2011 del 26.04.2011 consid. 2.2.1; 6B_38/2011 consid. 2.2.1; DTF 120 IV 17 consid. 2c).
23. Nel suo appello, AP 1, dopo avere ripercorso la vicenda del __________, ha descritto alcuni antefatti, a suo dire rilevanti, per la disamina del reato ascrittogli.
In particolare, ha ricordato che, durante un incontro avvenuto nel 2010, l’ing. CCC1 gli ha prospettato la possibilità di dividere il __________ in due parti: una dedicata all’esercizio pubblico e l’altra adibita ad uso privato dove sarebbe stato possibile praticare la prostituzione. Si trattava di realizzare un appartamento al primo piano, comprensivo di 6 locali con doccia ma senza cucina, che avrebbe funto da postribolo.
L’imputato ha, quindi, ricordato che, il 23 maggio 2013, il Municipio ha respinto la domanda di licenza edilizia su esplicita richiesta del Dipartimento del territorio, ovvero di coloro che avevano suggerito la soluzione da lui messa in atto.
L’incontro del 5 agosto 2013 era finalizzato ad evidenziare e far sanzionare il contraddittorio agire di CCC1 e QE 1. In tale occasione - continua l’appellante - egli non ha esercitato alcuna pressione nei confronti del consigliere PI 1 che, peraltro, era stato, già in precedenza, informato dell’esistenza di documenti e filmati compromettenti concernenti QE 1 e, anche su insistenza di ABB, aveva accettato di visionarli. Del resto - continua l’appellante - il Consigliere di Stato già era dell’idea di modificare la prassi dell’Esecutivo cantonale in materia di postriboli ubicati fuori zona edificabile e non vi era, pertanto, alcuna ragione per esercitare pressioni su di lui, avendo egli, precedentemente all’incontro, manifestato espressamente la sua intenzione di andare nella direzione voluta dall’appellante.
Ne segue, secondo l’appellante, il suo proscioglimento dal reato di cui all’art. 285 CP.
fatti e antefatti
acquisizione dell’immobile da parte della __________ e gestione del bordello
24. La particella n. __________ del Comune di __________ - sulla quale sorge l’edificio che ospita l’omonimo esercizio pubblico - è ubicata fuori zona edificabile (AI 84, allegato 2, pag. 2 in inc. 2013.8476).
La __________ - di cui AP 1 è l’azionista unico (GPC 09.10.2013, pag. 2, AI 16 in MP inc. 2013.8476) e che ha avuto quali AU dapprima __________ (06.08.2008 - 28.05.2008), poi l’avv. __________ (28.05.2009 - 18.03.2013) e, infine, __________ (24.07.2013-10.09.2015) - è proprietaria di tale particella dal 2 febbraio 2009.
Secondo le sue dichiarazioni, AP 1 ha acquistato tale immobile già con l’intenzione di farne un bordello in quanto la sua attività come imprenditore edile in Italia pativa la crisi del settore:
“ preciso di non aver mai aperto come motel (…) mi era stato proposto di utilizzare lo stabile come bordello (…) lo stesso __________ (n.d.r: il rappresentante del precedente proprietario) mi aveva consigliato in tal senso” (verbale GPC 09.10.2013, pag. 2, AI 16 in MP inc. 2013.8476).
AP 1 ha, poi, aggiunto che l’acquisto - al prezzo di circa fr. 1 milione e 900 mila - è stato finanziato in ragione di fr. 1 milione e 370 mila con un prestito ottenuto dalla Banca __________ di __________ mentre la rimanenza è stata coperta con l’accensione di un mutuo per euro 650'000.- sulla sua casa di __________.
La gestione vera e propria del bordello è stata fatta per il tramite della __________ (costituita il 12 giugno 2009 e avente quale fine l’esercizio, la gestione, l’amministrazione, la locazione e la conduzione di esercizi pubblici, in particolare nel settore della ristorazione).
Nulla si sa dell’azionariato di tale società. Si sa soltanto - poiché ciò emerge dal RC - che ha avuto quali AU dapprima __________ (12.06.2009 - 24.04.2013) e, successivamente, __________ (30.07.2013 - 14.08.2015).
Questa società è stata sciolta a far tempo dal 14 agosto 2015 in seguito al fallimento pronunciato con decreto 13 agosto 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano.
procedure edilizie e interventi di autorità penali
25. Il 28 agosto 2009 la __________ ha inoltrato al Municipio una domanda di costruzione per la trasformazione del motel in ristorante/bar senza alloggio, mutando le 21 camere del motel in appartamenti monolocali senza cucina. La domanda contemplava, fra l’altro, la creazione al primo piano del corpo centrale, in sostituzione dell’appartamento, di una “zona relax” composta da 8 locali destinati a: “sauna finlandese con doccia, idromassaggio e bagno turco (2), doccia, idromassaggio e bagno turco (2), vasca con idromassaggio e bagno turco (2), spogliatoio (1) e solarium abbronzante (1).
Il 22 novembre 2009 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno dato avviso favorevole (n. 68130) alla trasformazione del motel in bar/ristorante, mentre si sono opposti, per quanto qui d’interesse, alla trasformazione
delle camere del motel in appartamenti monolocali senza cucina, ma con una zona relax.
In particolare, la trasformazione delle camere del motel in appartamenti monolocali e la creazione di una zona relax al posto dell’appartamento sono state considerate inconciliabili con gli art. 37a LPT e 43 OPT avendo quale fine la creazione di spazi “predisposti all’esercizio della prostituzione e quindi atti ad ingenerare nuove e rilevanti implicazioni sull’ambiente ed il territorio”.
Sulla base di questo preavviso cantonale, il Municipio ha emanato la decisione 13 aprile 2010 (n. 9063) in cui ha autorizzato solo la trasformazione del motel in bar/ristorante senza alloggio, mentre ha negato, tra l’altro, la licenza edilizia per trasformare le camere in appartamenti.
Nella stessa decisione, il Municipio ha anche chiesto alla __________ di inoltrare una domanda di costruzione per l’uso delle camere del motel, in particolare come camere da affittare (affittacamere) in ragione della patente, che era stata nel frattempo rilasciata dall’Ufficio dei permessi. L’esecutivo ha, inoltre, vietato alla società di fare uso delle camere e della zona relax, fino a che non avesse ottenuto la licenza necessaria.
La __________ ha impugnato questa decisione municipale al Consiglio di Stato, chiedendo, tra l’altro, che fosse annullato l’ordine di presentare una domanda di costruzione per l’uso delle camere, nonché il divieto d’uso delle stesse.
Il 19 maggio 2010, l’Ufficio dei permessi ha dichiarato decaduta la patente di affittacamere rilasciata il 25 febbraio precedente alla __________. Anche questa risoluzione è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato dalla società che ne ha chiesto l’annullamento.
Con giudizio 17 agosto 2010 (n. 3988), il Consiglio di Stato ha, per quanto qui d’interesse, confermato l’ordine di presentare una domanda di costruzione volta a specificare la destinazione delle camere dell’ex-motel e il divieto di farne uso così come ha confermato la decisione dell’Ufficio permessi. Contro tale decisione la __________ è insorta al Tribunale cantonale amministrativo, procedimento poi sospeso su richiesta delle parti.
26. Il 1° ottobre 2010, la __________ ha presentato al Municipio una domanda di variante alla licenza del 13 aprile 2010, al fine di ripristinare la destinazione originaria del motel, riservando ai dipendenti 4 camere dell’ala est e creando un appartamento privato al primo piano del corpo centrale. I piani prevedevano che l’appartamento “privato” fosse composto da 8 locali, di cui non era specificato l’uso, 6 dei quali muniti di una doccia o una vasca da bagno e due, invece, vuoti.
Il 3 novembre 2010, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato favorevolmente il rilascio della licenza edilizia (n. 72136), ritenendo che l’intervento rientrasse nelle possibilità ammesse dagli art. 37 LPT e 43 OPT (AI 55 all. 1 in MP inc. 2013.8476).
Con risoluzione 18 novembre 2010 (n. 10019), il Municipio ha rilasciato la licenza richiesta a condizione che l’appartamento al primo piano e le 4 camere per il personale non fossero utilizzate come residenza primaria (doc. dib. 9.2., doc. 12, all. 2, in TPC inc. 72.2014.32/70).
La __________ è insorta dinanzi al Consiglio di Stato contro il divieto d’uso come residenza primaria delle camere e dell’appartamento, chiedendone l’annullamento.
Il 15 febbraio 2011 il Governo ha disposto (n. 1011) di sospendere il procedimento in attesa del giudizio del Tribunale cantonale amministrativo sul ricorso presentato contro la decisione del 17 agosto 2010 emanata dal Consiglio di Stato (cfr. sopra).
27. Avendo la Polizia cantonale accertato l’esercizio della prostituzione nell’appartamento al primo piano del __________, il 28 agosto 2012 l’Ufficio delle domande di costruzione ha invitato il Municipio a chiedere alla __________ di presentare una domanda di costruzione per cambiamento di destinazione (doc. dib. 9.2., doc. 12, all. 5, in TPC inc. 72.2014.32/70).
L’11 settembre 2012 il Municipio ha sollecitato la __________, gerente del motel, a dar seguito alla richiesta dell’autorità cantonale (doc. dib. 9.2., doc. 12, all. 6, in TPC inc. 72.2014.32/70).
Con scritto 27 novembre 2012 il Municipio di __________ ha dato ai Servizi generali del Dipartimento del territorio il proprio preavviso favorevole all’attività di prostituzione nello stabile del __________ argomentando, da un lato, che le prostitute erano autorizzate ad esercitare il meretricio e, dall’altro, con il fatto che tale attività era già stata proibita dall’esecutivo per tutta la zona residenziale e per parte della zona artigianale e industriale.
Nel preavviso favorevole è stato precisato, tuttavia, quanto segue:
“ Rimangono peraltro chiaramente riservate tutte le disposizioni legali, che dovranno essere rispettate, unitamente all’iter procedurale per la regolarizzazione della situazione.
Nel contesto richiediamo cortesemente una presa di posizione dipartimentale, affinché si possano poi coordinare e intavolare le possibili soluzioni per una vicenda alquanto intricata e complicata e che pone l’Autorità comunale in diverse difficoltà.”
(lettera 27.11.2012 Municipio di __________, AI 41 all. 1 in MP inc. 2013.8476)
28. Va, poi, detto che, con convenzione 24 dicembre 2012, la __________ e la __________ si sono impegnate ad anticipare al Municipio di __________, con acconti settimanali, le imposte alla fonte dovute dalle prostitute.
Da inizio 2013 __________ (04.01.2013, 11.01.2013, 18.01.2013, 25.01.2013, 08.02.2013, 22.02.2013, 15.02.2013) e AP 1 (01.02.2013) hanno effettivamente versato questi acconti - per complessivi fr. 10'751.- - alla Cancelleria comunale di __________ (ricevute Cancelleria comunale di __________, AI 41 all. 2 in MP inc. 2013.8476).
29. Il 30 gennaio 2013 la __________ ha inoltrato una domanda di costruzione volta al cambiamento di destinazione d’uso di alcuni locali, in particolare per convertire 7 camere del motel in locali per l’esercizio della prostituzione.
Con lettera 5 febbraio 2013 il Municipio di __________ ha comunicato a __________ di non avere obiezioni a che si continuasse l’esercizio del postribolo negli spazi privati del __________, riservato il conseguimento da parte delle ragazze di regolare permesso per l’esercizio della prostituzione, così come l’esito della procedura edilizia riguardante la domanda di costruzione a posteriori presentata dalla società per cambio di destinazione (doc. dib. 9.2., doc. 12, all. 16, in TPC inc. 72.2014.32/70).
30. Il 20 febbraio 2013 il PG, su segnalazione della Polizia cantonale (TESEU) del 15 febbraio 2013 che evidenziava come la struttura continuasse ad essere utilizzata quale postribolo nonostante non vi fosse una licenza edilizia per tale destinazione, scriveva al Municipio di __________ quanto segue:
“ (…) conformemente all’art. 195 CPP, vi chiedo formalmente la trasmissione di un rapporto scritto onde identificare eventuali responsabilità penali per titolo di promovimento della prostituzione (art. 195 CP) e esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP).
Costato infatti il mancato intervento, da parte dell’Autorità comunale (malgrado le ripetute segnalazioni delle Autorità cantonali) ai fini dell’immediata cessazione dell’attività di prostituzione svolta presso il __________. Prendo inoltre atto che, in data 28.12.2012, è stata conclusa una convenzione (suscettibile di configurare gli estremi dell’art. 195 CP) a garanzia dell’incasso dell’imposta comunale, come peraltro avevo già segnalato all’IAS e alla Direzione delle Contribuzioni nella lettera che vi allego per conoscenza.
Vi invito pertanto a procedere immediatamente con i provvedimenti necessari alla cessazione dell’attività illecita di prostituzione e a comunicarmi le vostre osservazioni in merito alle procedure adottate e al nominativo dei loro responsabili.” (lettera 20.02.2013 PG PG 1, doc. dib. 9.2., doc. 12, in TPC inc. 72.2014.32/70).
Dando seguito a tale comunicazione, il 25 febbraio 2013 il Municipio di __________ ha revocato con effetto immediato la convenzione 24 dicembre 2012 stipulata con la __________ e la __________ (revoca 25.02.2013 Municipio di __________, AI 41 all. 3 in MP inc. 2013.8476).
Sempre il 25 febbraio 2013 il Municipio di __________ ha ordinato alla __________ e alla __________ di far cessare immediatamente l’attività di prostituzione presso il motel.
31. Vista l’inosservanza del suo ordine, con decisione 18 aprile 2013 il Municipio di __________ ha impartito un termine di diffida e, in seguito, ha ordinato alla polizia cantonale di apporre i sigilli agli “spazi privati” dell’edificio, nei quali proseguiva il meretricio.
Le società sono insorte contro entrambe queste ultime decisioni al Consiglio di Stato (decisione 29.07.2013 Municipio di __________, doc. dib. 9.2., doc. 14, in TPC inc. 72.2014.32/70).
Con decisioni 4 giugno 2013 il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi delle società sia contro l’ordine di cessazione dell’attività di prostituzione sia contro l’ordine di apposizione dei sigilli.
Le due società hanno, quindi, adito il Tribunale cantonale amministrativo. Il gravame è, tuttora, pendente.
32. Vista l’opposizione formalizzata il 16 maggio 2013 dal Dipartimento del territorio alla domanda di costruzione 30 gennaio 2013 presentata da __________ volta al cambiamento parziale della destinazione d’uso di alcuni locali del __________ in esercizio della prostituzione, il 23 maggio 2013 il Municipio di __________ ha respinto anche la domanda di costruzione inoltrata il 30 gennaio 2013 da __________.
Questo diniego è stato impugnato al Consiglio di Stato il 12 giugno 2013 (decisione 29.07.2013 Municipio di __________, doc. dib. 9.2., doc. 17, in TPC inc. 72.2014.32/70).
33. Il 17 luglio 2013 la Sezione degli enti locali ha ordinato al Municipio di dar seguito, da subito e senza indugio, alle indicazioni impartite dai Servizi generali del Dipartimento del territorio volte a fare cessare immediatamente l’esercizio della prostituzione all’interno del __________.
Sempre il 17 luglio 2013, visto il perdurare dell’attività di prostituzione presso il __________, il Municipio ha diffidato le società, impartendo un termine scadente il 28 luglio 2013 per far cessare l’attività del meretricio anche negli altri locali della struttura per cui, nel frattempo, era stata depositata la patente di esercizio pubblico.
Il 29 luglio 2013, il Municipio di __________ è stato informato dalla Polizia cantonale che le società non avevano dato seguito all’ordine loro impartito il 17 luglio 2013.
Il giorno stesso, l’esecutivo ha disposto, con risoluzione (n. 13658) immediatamente esecutiva, che la Polizia cantonale procedesse all’apposizione dei sigilli a tutti i locali del __________ (decisione 29.07.2013 Municipio di __________, doc. dib. 9.2., doc. 14, in TPC inc. 72.2014.32/70).
34. Il 5 agosto 2013, mentre era pendente il suddetto ricorso 12 giugno 2013 al Consiglio di Stato, AP 1 ha incontrato il Consigliere di Stato PI 1, presso l’ufficio di quest’ultimo, alla presenza di ABB, di ABC1, di QE 1 e di CCC1, incontro di cui si dirà in seguito.
incontro del 2010 di AP 1 con i funzionari dirigenti del DT
35. In estrema sintesi, la tesi principe di AP 1 è che lui “è nel giusto” poiché, nel corso di un incontro avvenuto a fine settembre 2010, QE 1 e CCC1 gli avevano assicurato che avrebbe potuto fare esercitare la prostituzione nello spazio ubicato al piano superiore del __________ allora adibito ad abitazione privata.
“ (…) c’era stata una riunione (…) e meglio al 28.09.2010 con presenti: QE 1, CCC1, io, __________ (amico del QE 1 che si era occupato di alcune pratiche tecniche) e l’avv. __________ (amministratore della società proprietaria del __________). In quell’occasione, QE 1 e CCC1 hanno autorizzato verbalmente l’attuazione di un appartamento al primo piano del __________ che io avevo già fatto allestire con saune, docce, idromassaggi, specchi, letti rotondi ecc (quindi chiaramente finalizzato alla prostituzione), per poi rimangiarsi la parola in seguito. (…) Sulla base di quell’autorizzazione verbale di cui ho detto sopra da parte di QE 1 e CCC1, io ho sempre ritenuto di essere sempre nella legalità” (verbale PP 08.10.2013 AP 1, pag. 2 e 4, AI 11 in MP inc. 2013.8476)
L’avv. __________, già amministratore unico della M__________ e già consulente legale di AP 1, ha confermato che, nel 2010, effettivamente c’è stato un incontro per discutere della situazione del __________ dal profilo edificatorio e che, durante quell’incontro, CCC1 suggerì di riformulare la domanda di costruzione prevedendo, in particolare, la creazione di spazi privati in cui sarebbe stato possibile esercitare la prostituzione:
“ È avvenuto se ben ricordo, a fine settembre / inizio ottobre 2010 su iniziativa del AP 1 per il tramite di __________. Ha avuto luogo nello stabile __________ a __________ con presenti: io, AP 1, __________, QE 1 e l'ing. CCC1. In sostanza la tematica verteva sul chiarire la problematica della domanda di costruzione in sanatoria (…). Soprattutto il QE 1, alla luce della recente decisione del CdS, sosteneva la complessità della materia per i fuori zona nel senso che il cambiamento eventuale di prassi fino a quel momento applicata, implicava semmai una decisione politica da parte del CdS visto che vi erano coinvolte anche diverse altre realtà di postriboli nel Cantone. In seguito aggiunse che, anche se ci fosse stata una tale decisione politica del Cantone, avrebbe implicato l'avallo di Berna. Lo scopo essenziale di quell'incontro, da parte della __________ che io rappresentavo e di AP 1, era di capire come muoversi per poter ottenere questa licenza in sanatoria e quindi iniziare al più presto l'attività che per quanto io ne so non era ancora in atto come postribolo. In pratica la soluzione venne indicata da CCC1 nel senso di riformulare la domanda di costruzione ritornando alla precedente situazione di __________ per poi prevedere la creazione di spazi privati (un appartamento al primo piano e 4 camere) dove sarebbe stato possibile praticare la prostituzione. Sempre il CCC1 ricordo che aggiunse di cominciare con questi limitati-spazi per la prostituzione per poi eventualmente estenderli anche al resto della ventina di camere del motel. Ricordo che AP 1 è stato d'accordo di limitare a quel momento lo spazio da trasformare al solo appartamento e 4 camere. Questa soluzione suggerita da CCC1 è da inserire nel discorso legato alla legge sugli esercizi pubblici e in pratica suggeriva di scorporare la parte esercizio pubblico da quella invece semplicemente privata dove in sostanza si poteva "fare quello che si vuole". Il problema per CCC1 era quello di evitare l'intervento della legislazione sugli esercizi pubblici per via dell'adescamento e della concomitante struttura di prostituzione. Ci siamo lasciati abbastanza soddisfatti da parte nostra, avviando tutte le pratiche secondo queste indicazioni.” (verbale PP 17.10.2013 __________, pag. 3-4, AI 45 in MP inc. 2013.8476)
L’avv. __________ ha, poi, precisato che, effettivamente, la licenza venne concessa - il 18 novembre 2010 come risulta dal consid. 26 - così come indicato da CCC1:
“ In seguito la licenza è poi stata concessa a dicembre 2010 per "appartamento e 4 camere" senza precisare nulla relativamente allo scopo d'uso di questi locali, ben sapendo sia noi che questi funzionari del DT che sarebbero stati adibiti all'esercizio della prostituzione. Si è quindi andati avanti con l'attività di prostituzione in questi locali fino a quando lo scritto del PG di inizio 2013 ha scombussolato tutto con il conseguente ordine del Municipio di __________ di cessazione immediata dell'attività e poi ancora di chiusura di tutta la struttura” (verbale PP 17.10.2013 __________, pag. 3-4, AI 45 in MP inc. 2013.8476).
CCC1, capo dell’Ufficio domande di costruzione presso il Dipartimento del territorio, ha, invece, negato che, durante quell’incontro, lui abbia suggerito alcunché a AP 1:
“ (…) L'incontro (…) era finalizzato a discutere di questo nostro parere negativo poiché avevamo chiaramente intuito che dietro al paravento della finalità di “affittacamere” vi fosse in realtà l’esercizio della prostituzione che comportava quindi un cambiamento di destinazione in postribolo, vietato fino a quel momento dalla prassi e dalle disposizioni vigenti. Noi abbiamo ribadito la nostra posizione negativa per i motivi appena detti e se ben ricordo, loro invece insistevano per ottenerla ribadendo la loro posizione che invece si potesse concedere (…) . Non c'è stata nessuna discussione su un’eventuale soluzione conciliativa o alternativa anche perché per noi era chiara la giurisprudenza del CdS che si era già espresso in un altro caso negando la possibilità di aprire un postribolo in fuori zona. Ricordo che da quell'incontro ognuno è rimasto sulle sue posizioni senza concordare nulla di particolare” (verbale PP 17.10.2013 CCC1, pag. 2-3, AI 46 in MP inc. 2013.8476).
__________, già funzionario presso l’amministrazione cantonale preposto a trattare domande di costruzione fuori zona edificabile, ha detto di non ricordare dell’incontro negli Uffici del Palazzo __________ ma di ricordare, invece, un sopralluogo presso il __________ cui parteciparono, tra l’altro, AP 1, QE 1 e CCC1.
Su quanto dissero i due
funzionari, le dichiarazioni di __________ agli inquirenti - pur se venate di
evidente reticenza - confermano quelle rese da AP 1 e dall’avv. __________.
Egli ha, infatti, pur se a fatica, ammesso che in quell’incontro “si era
discusso” e “si era deciso” di fare “un’area privata zona fitness”
per “possibile utilizzo (…) per l’attività di prostituzione”.
“ Se ben ricordo vi era stato un sopralluogo, nell’autunno 2010, presso l’hotel __________ con l’Avv. QE 1 e l’Ing. CCC1 (capo ufficio domande di costruzioni). (…) In quell’occasione si era discusso della situazione e si era deciso di inoltrare una variante relativa alla creazione di un’area privata zona fitness al piano superiore rispetto al bar. Per area privata zona fitness immagino che potesse essere usata a scopo privato. È possibile che in un discorso generale sia uscita l’eventualità di creare questa zona fitness per utilizzo da parte delle ragazze per l’attività di prostituzione.
Ritengo che questa discussione sia stata recepita da tutti o meglio che lo scopo era quello di creare un’area per esercitare la prostituzione.” (verbale PS 16.10.2013 __________, pag. 2, AI 42 in MP inc. 2013.8476).
Va, per completezza, detto che __________ - a differenza di quel che, invece, come vedremo, diceva a AP 1 - disse agli inquirenti che almeno uno dei due funzionari aveva detto che “non si poteva edificare” per la prostituzione.
“ Qualcuno dei due funzionari dello Stato, forse entrambi, avevano sostenuto che non si poteva edificare per quello scopo.”
(verbale PS 16.10.2013 __________, pag. 2, AI 42 in MP inc. 2013.8476).
Da parte sua, QE 1 ha confermato alla polizia che, effettivamente, nel 2010, c’era stato un incontro con AP 1, CCC1, __________ e l’avv. __________ (verbale PS 25.10.2013 QE 1, pag. 3, AI 64 in MP inc. 2013.8476). Nulla gli è, però, stato chiesto sul contenuto e i risultati di quell’incontro. Semplicemente, alla polizia egli ha detto di essersi sempre conformato alla prassi del Consiglio di Stato e di non avere mai suggerito di utilizzare spazi privati per l’esercizio della prostituzione:
“ Posso confermare che mi sono sempre attenuto alla prassi precitata.
Io non ho mai dato un suggerimento in questo senso sulla parte privata anche perché esercitare la prostituzione o qualsiasi altra attività all’interno dell’appartamento privato comporta la necessità di un’ulteriore domanda di costruzione che viene esaminata con i parametri di cui sopra e che non potevo preavvisare positivamente” (verbale PS 25.10.2013 QE 1, pag. 4-5, AI 64 in MP inc. 2013.8476).
36. Va detto che AP 1 ha parlato di questo incontro anche all’avv. __________ (da lui incaricato nel 2012 di allestire un parere giuridico sulla possibilità di trasformare uno stabile commerciale ubicato fuori zona edificabile in uno stabilimento parzialmente dedicato all’esercizio della prostituzione). Questi, interrogato dagli inquirenti, ha aggiunto di avere invitato il suo cliente a non avere troppe aspettative potendo le rassicurazioni degli alti funzionari essere frutto di un loro errore, considerata l’incerta applicazione del diritto da parte delle preposte autorità:
“ Premetto che AP 1 sosteneva che gli era stata data verbalmente da QE 1 e da CCC1 (alti funzionari del DT) una promessa o assicurazione che potesse fare esercitare la prostituzione nello spazio al piano superiore del __________ allora adibito ad abitazione privata che era stato trasformato in camere e dove, per quanto io ho saputo, la prostituzione era già in atto. Io ho cercato di spiegargli che questa sua “convinzione o deduzione” era forse frutto di un equivoco legato, a mio parere, al fatto che nell’ambito dell’ufficio che gestisce i permessi per gli esercizi pubblici ed in particolare nella persona dell’avv. __________, si tendeva a considerare questi spazi di esercizio della prostituzione non soggiacenti alla normativa sugli esercizi pubblici. (…) Devo dire che sul piano prettamente giuridico mi è sembrato che ci fosse parecchia confusione e non ci fossero delle chiare indicazioni anche da parte dell’ufficio statale preposto” (verbale PP 03.12.2013 __________, pag. 2-3, AI 127 in MP inc. 2013.8476).
37. La questione a sapere se, effettivamente, nel corso dell’incontro di fine settembre 2010, i funzionari (o, almeno, CCC1) suggerirono a AP 1 di procedere nel senso da questi indicato può essere lasciata indecisa.
Certo è che le affermazioni di AP 1 sono confortate da quelle dell’avv. __________ e da quelle (pur se reticenti) di __________. Inoltre, esse sembrano essere comprovate anche dal fatto che, il 3 novembre 2010, il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente il rilascio della licenza edilizia volta, tra l’altro, a creare al primo piano un appartamento composto da 8 locali, 6 dei quali muniti di doccia e vasca da bagno ma senza cucina (AI 55 all. 1 in MP inc. 2013.8476).
Pur se nella licenza preavvisata favorevolmente non si faceva cenno alla prostituzione, è anche vero che era perfettamente noto ai due funzionari dirigenti che il __________ era usato a tale scopo e che era per ottenere la possibilità di continuare tale attività che AP 1 presentava le sue richieste. Detto, poi, che dagli atti risulta che quello che veniva definito “un appartamento” era già arredato con saune, docce, idromassaggi, specchi, letti rotondi ecc. e che i funzionari lo avevano visto e considerato che soltanto uno sprovveduto poteva, in queste condizioni, pensare che la richiesta avesse davvero per oggetto un appartamento da utilizzare quale residenza privata, la tesi di AP 1 sembra avere una buona consistenza.
cosa fa AP 1 dopo aver saputo che la situazione stava precipitando
38. Tornando alla primavera del 2013, si ha un AP 1 che diventa sempre più cosciente - in particolare dopo l’intervento del PG e il preavviso negativo del DT - che la situazione stava precipitando, nel senso che il suo investimento era messo seriamente in forse.
Egli ha, così, strenuamente cercato, in particolare fra gli esponenti del partito di maggioranza relativa, appoggi politici che gli permettessero di continuare con l’esercizio del postribolo.
Con questo scopo, egli ha incontrato una serie di persone - fra cui alcuni personaggi politici di spicco che egli credeva avrebbero potuto aiutarlo - ed ha, evidentemente per maggiore garanzia, provveduto (diligentemente ma clandestinamente) a registrare, con l’ausilio del proprio smartphone, le conversazioni avvenute in tali occasioni.
Di seguito, si citano gli stralci più eloquenti.
a. Alle ore 14.43 del 22 maggio 2013 - cioè, dopo avere saputo del preavviso negativo del DT (datato 16.5.2013) - AP 1 ha incontrato __________ nell’ufficio di quest’ultimo. Dal colloquio fra i due si evince che __________ la sera successiva avrebbe dovuto incontrare il Consigliere di Stato PI 1 per parlargli del caso di AP 1.
__________ disillude, tuttavia, da subito il suo interlocutore:
“ però la mia impressione è che siamo fregati, perché è fuori zona (…) perché io ero convinto che fuori zona erano solo quelli che ti avevano sigillato (…) da quello che mi hai detto non ho capito (…) è troppo tardi (…) ti sei fidato del __________”.
AP 1 gli oppone l’assicurazione ricevuta:
“ QE 1 e CCC1 avevano già autorizzato l’appartamento privato due anni e mezzo fa (…) quando abbiamo presentato questa domanda è venuto il QE 1 a guardarla, è venuto lì lui e il __________ e ha detto sì sì va bene, sette camere va bene, l’appartamento privato quello no perché non è commerciale ma le camere sono commerciali”.
__________ si riserva di esaminare meglio la pratica e ribadisce che la discuterà l’indomani con PI 1 anche se - aggiunge - quest’ultimo gli obietterà di avere trovato “la cosa cucinata”.
Ripete, poi, che deve leggere gli atti e che ne discuterà anche con il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato o con l’allora capo avv. __________.
Dopo discussione sull’efficacia delle possibili vie da seguire, AP 1 dice a __________ che
“ adesso è stata mandata dentro la domanda di costruzione come asilanti tanto per provocare vediamo, se ha le gambe”.
I due interlocutori si accommiatano, con l’impegno di __________ di ricontattare AP 1 dopo aver discusso della questione con il consigliere PI 1 (AI 20, registrazione 20130522 144345 in MP inc. 2013.6832).
b. Sempre il 22 maggio 2013, alle ore 16.06, AP 1 ha incontrato in un bar una persona (presumibilmente __________). I due parlano del diniego della licenza con AP 1 che attribuisce la responsabilità a QE 1 e l’altro che, invece, sostiene che il tutto è piuttosto riconducibile ai funzionari CCC1 e __________.
Quel che qui interessa di quella conversazione è che, al suggerimento di impugnare il diniego della licenza, AP 1 risponde che un ricorso non servirebbe a nulla:
“ ho capito ma cosa centra il Consiglio di Stato … è normale che la rigetta tutta … lo sai già l’orientamento”
I due parlano, poi, di altro e, da ultimo, AP 1 accenna alla nota “assicurazione” non ossequiata dai due funzionari e dice di volerli denunciare (“io vorrei denunciare il QE 1 e l’altro”, “voglio denunciarli tutti e due”) e chiede all’interlocutore di scrivere due righe su quanto detto dai due funzionari.
(AI 20, registrazione 20130522 160658 in MP inc. 2013.6832)
c. Alle ore 09.09 del 24 maggio 2013 - cioè, il giorno dopo il rifiuto della licenza edilizia per cambiamento di destinazione - AP 1 ha incontrato in un bar ABB con cui doveva, poi, recarsi nell’ufficio di PI 1.
Nel bar, AP 1 racconta la “storia pianificatoria/edilizia” del __________, dice che le autorità dovrebbero far chiudere il grotto __________ che è “abusivo” e che nella questione c’è lo zampino del PG che è intervenuto contro il __________ per difendere interessi di altri.
I due si spostano, poi, nell’ufficio del Consigliere di Stato PI 1. Con lui viene brevemente discussa la problematica edilizia.
PI 1 dice di avere già parlato della questione con __________ e con i suoi collaboratori ma rimane sul vago: dice che CCC1 “non mi ha più fatto sapere niente” se non che c’è “una via da seguire”.
Si scopre poi - dalla voce di una collaboratrice che riferisce di quanto appena dettole da CCC1 al telefono - che la via di cui PI 1 parla è quella del ricorso.
Il Consigliere di Stato si impegna, comunque, a contattare nuovamente, il giorno stesso, CCC1 per poi riferire, entro il successivo lunedì, ad __________:
“perché ancora ieri ne abbiamo parlato con l’__________”.
PI 1 aggiunge di non essere responsabile del preavviso negativo:
“noi non l’abbiamo fermata perché per me andava bene”.
AP 1 reagisce, immediatamente, proponendo di inoltrare una nuova domanda di costruzione:
“perché se per il direttore va bene per quelli sotto va meglio ancora”.
Ma il Consigliere di Stato frena lo slancio di AP 1 invitandolo ad attendere le più ampie informazioni che intende dargli “in serata o al massimo domani” e, poi, lo invita a, comunque, fare ricorso:
“allora faccia ricorso che dopo ne riparliamo di nuovo”.
(AI 20, registrazione 20130524 090932 in MP inc. 2013.6832).
d. Sempre il 24 maggio 2013, nel tardo pomeriggio (alle ore 18.11), AP 1 si è recato nuovamente nell’ufficio di __________.
L’incontro tra i due dura più di un’ora.
Dopo avere detto di essere stato ricevuto quella stessa mattina da PI 1, AP 1 ribadisce la sua tesi secondo cui era stato proprio CCC1 a suggerirgli di trasformare una parte del motel in un appartamento privato dove far esercitare la prostituzione. Parla di un incontro con l’avv. __________ con cui ha discusso l’ipotesi di una causa civile contro lo Stato in cui citare, oltre a QE 1 e CCC1, anche il PG PG 1.
__________ sembra perplesso e, a AP 1 che gli chiede “cosa devo fare con questi due funzionari”, risponde:
“ Adesso lascia lì… ricorri, manda dentro tutte le domande che vuoi, tanto ormai non è che … gli architetti costano meno degli avvocati”
AP 1 chiede a __________ di intervenire. Questi risponde chiedendogli, a sua volta, che cosa PI 1 gli aveva detto al mattino. AP 1 risponde che, in buona sostanza, PI 1 gli aveva dato un menavia dicendogli che avrebbe potuto ricorrere:
“ Eh beh …, grazie, volevo dirgli, come è gentile …”
__________ suggerisce a AP 1 di impugnare la decisione municipale di diniego della licenza, quanto meno per prendere tempo poiché:
“ al minimo minimo ci mettono tre mesi (…) io col __________ posso dire lassal lì, lassigal lì al to sücesor”.
Dopo circa mezz’ora – in cui discutono, con digressioni varie, sulle responsabilità dei funzionari nella vicenda del __________ e su cosa fare per proseguire a gestire il motel come postribolo – i due interlocutori scandagliano la possibilità di far fruttare l’immobile destinandolo a centro per rifugiati:
“ mettiamo gli asilanti. Se a voi sta bene, se ai politici sta bene …”
Visto che, secondo AP 1, la proposta avrebbe migliori chances di essere accolta se a farla fosse un politico piuttosto che un semplice cittadino come lui, __________ si impegna a parlarne con __________.
La discussione sulla “questione asilanti” si conclude con
AP 1 che chiede a __________ che la Lega dei Ticinesi sostenga la sua richiesta:
“ però io voglio l’appoggio politico… l’appoggio vostro”
__________ gli risponde che un appoggio politico non è necessario poiché, in realtà, le autorità che si occupano della questione non hanno possibilità di scelta:
“ non è l’appoggio politico, secondo me non hanno alternative”
AP 1 insiste sulla richiesta d’appoggio dicendo ad un __________ definito “perplesso” dai primi giudici (sentenza impugnata, consid. 3.1.2., pag. 25), di essere disponibile, in contropartita, a finanziare (anche con una percentuale del guadagno) il partito o il giornale del partito:
“ una parte li do al giornale (…) nella legalità è possibile che si fa la donazione al partito o al giornale? (...) Se volete anche il 50%, va bene (…) ma ti devi impegnare”
(AI 20, registrazione 20130524 181104 in MP inc. 2013.6832)
e. Tre giorni dopo, alle ore 17.45 del 27 maggio 2013, AP 1 ha incontrato, in un bar, ABB e PI 1.
L’incontro - che dura 15 minuti - inizia con AP 1 e ABB che dicono a PI 1 che, ad eccezione dell’Ufficio domande di costruzione, tutte le altre autorità hanno dato preavviso favorevole alla domanda di licenza edilizia presentata dal __________. AP 1 riprende il suo leitmotiv:
“ QE 1 e CCC1 hanno autorizzato nel 2010 l’appartamento privato per esercitare la prostituzione e ci sono testimoni che lo possono dichiarare”,
ed aggiunge che intende chiedere di fare alloggiare al __________ gli asilanti.
PI 1 risponde “e mandala” e promette che si occuperà della pratica edilizia:
“ la prendo in mano domani (…) gli dico di farmi dare una risposta entro una settimana (…) perché gli dico adesso noi gli abbiamo detto di no, ma io qua vedo tutti i preavvisi favorevoli”.
AP 1 suggerisce a PI 1 di ricordare ai due funzionari l’autorizzazione data verbalmente nel 2010:
“ poi lei deve dire: mi risulta che avete autorizzato due anni e mezzo fa, ottobre del 2010, nell’incontro nell’Ufficio domande di costruzioni … avete autorizzato l’appartamento per la prostituzione e l’idea è venuta proprio dal CCC1”.
A AP 1, che insiste sull’assicurazione verbale avuta dai funzionari, PI 1 risponde impegnandosi a dargli una risposta entro 10 giorni.
Allontanatosi PI 1, ABB dice a AP 1 di un’iniziativa che intende avviare e della necessità di trovare finanziamenti.
AP 1 si impegna a fare recapitare a ABB fr. 5'000.- e, dopo avergli chiesto di insistere “perché è importante la situazione”, rievoca ancora una volta l’incontro del 2010.
(AI 20, registrazione 20130527 174533 in MP inc. 2013.6832)
f. Il 31 maggio 2013 (con inizio alle ore 15.53), AP 1 ha incontrato l’avv. __________ cui ha insistentemente chiesto di scrivere “due righe riguardo all’incontro che abbiamo fatto nel 2010”, righe che intende utilizzare “in sede di Pretura, responsabilità civile contro i funzionari dello Stato”. Gli dice, inoltre, di aver saputo da __________ - a sua volta informato da QE 1 - che PI 1 “ha fatto fuori un incontro”, di avere scritto a tutte le autorità (“ho scritto anche alla __________”) e di voler perseverare:
“ io non mollo, non mollo, non mollo, non mollo perché, non mollo perché non ho paura di mollare, non mollo e vado avanti nella mia strada”.
Dalla registrazione si evince, poi, che l’avv. __________, in parte sotto dettatura di AP 1, scrive di suo pugno la seguente dichiarazione che deve, poi, essere sottoscritta anche da __________:
“ Dichiariamo di aver presenziato ad un incontro durante il mese di settembre/ottobre 2010 presso l’Ufficio delle domande di costruzione, via __________ a Bellinzona, per la problematica connessa alla licenza edilizia per il __________. All’incontro erano presenti l’avv. QE 1, CCC1, AP 1.
Dopo discussione l’ingegnere CCC1 ha suggerito che, per uscire dalla situazione di stallo venutasi a creare, per riunire la patente che era stata suddivisa dallo stesso Ufficio, l’appartamento posto al primo piano dello stabile veniva destinato ed autorizzato all’uso per l’esercizio della prostituzione. Tale soluzione è stata condivisa dai signori CCC1 e QE 1.”
L’avv. __________ chiede a AP 1 chiarimenti su quel che lui intende fare di tale dichiarazione (“ma lei la vuole utilizzare solo per la questione di responsabilità o c’è un altro fine?”).
AP 1 nega di avere altri fini (“altro fine non ce n’è”) e aggiunge:
“ Le dirò di più che c’è già una registrazione del colloquio di quel giorno”.
(AI 20, registrazione 20130531 155325 in MP inc. 2013.6832)
g. Il 9 luglio 2013 (inizio: ore 11.03) AP 1 incontra, in un esercizio pubblico, __________ cui chiede nuovamente le “due righe” sul noto incontro e gli dice che la domanda di licenza edilizia relativa al __________ è stata respinta.
__________ gli chiede se non conviene aspettare l’esito del ricorso al Consiglio di Stato ma AP 1 risponde di no poiché “sono tutti d’accordo”. __________ ritorna alla carica dicendo che, invece, fa ben sperare il fatto che PI 1 abbia parlato della questione a livello di direzione. Propone di chiedere a QE 1 come evolve la pratica e aggiunge:
“ PI 1 è favorevole a darli in quei posti lì, perché se non li diamo nei posti fuori zona dove non danno fastidio, dove li diamo? In centro a Lugano o li lasciamo andare in tutti gli appartamenti che è molto peggio … parole di PI 1”.
AP 1 dice di avere chiesto di alloggiare gli asilanti al __________ e di voler anche presentare una domanda affinché i disabili possano andare a prostitute presso la sua struttura:
“ siamo al ricorso al Consiglio di Stato, in più abbiamo dentro la domanda asilanti che il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha già risposto “no, grazie, non abbiamo bisogno”, la domanda però è dentro e poi adesso ne metto un’altra perché ci ho le camere come disabili, ce ne va dentro un’altra di domanda di costruzione, adesso, è possibile che fra oggi e domani la mando dentro (…) Un’altra però col cambio di destinazione di una di ex __________ cioè la 22, e la uso per i disabili per l’esercizio della prostituzione, ne faccio 6 di là e una la prendo qua (…) in Ticino non c’è un posto dove i disabili possono andare a scopare.”
(AI 20, registrazione 20130709 110341 in MP inc. 2013.6832)
h. Ad inizio pomeriggio dell’11 luglio 2013, AP 1 incontra una persona (verosimilmente un avvocato) per valutare l’opportunità di avviare un’azione di risarcimento contro lo Stato.
A AP 1 che gli parla dell’ormai nota assicurazione verbale poi disattesa, l’interlocutore risponde scoraggiandolo dai suoi propositi poiché
“ in caso di decisione amministrativa o giudiziaria, l’ente pubblico risponde del danno cagionato solo per grave violazione di un dovere primordiale”.
AP 1 ripercorre i fatti. L’interlocutore chiede documentazione per valutare le possibilità di esito positivo di un’eventuale causa dicendo, tuttavia, a AP 1
“ non si aspetti tanto da me”.
(AI 20, registrazione 20130711 145050 in MP inc. 2013.6832)
i. Il 15 luglio 2013, AP 1 incontra nuovamente (alle ore 19.45) __________ cui ribadisce la richiesta delle “due righe”. __________, dopo essersi impegnato a inviargli per e-mail le due righe richieste, continua dicendo che “la cosa si sblocca” e che il problema sta nel fatto che:
“ loro stanno applicando rigidamente la legge federale sui fuori zona edificabile … nel senso di non lasciar fare i postriboli in quanto implicano immissioni immorali”.
__________ dice a AP 1 che “adesso hanno chiesto un parere a Berna” e che
“ sembra che Berna addirittura voglia esprimersi favorevolmente, quindi ci sono notevoli chances che da Berna arrivi un parere favorevole e, a quel momento lì, devono applicarlo”.
AP 1 manifesta scetticismo:
“ se sono andati a Berna c’è la gabola dietro, secondo me, perché non l’autorizzano. Il QE 1 sta facendo di tutto per non darla”.
(AI 20, registrazione 20130715 194558 in MP inc. 2013.6832).
l. Nella notte del 27 luglio 2013 (alle ore 01.10), AP 1 ha incontrato __________ (i due si sono parlati nell’abitacolo di un’autovettura) che gli dice di avere avuto una soffiata da una persona attendibile sull’imminente intervento della Polizia al __________:
“ sto per darti una bruttissima notizia (…) io so da fonte fede degna che questi verranno a rompere i coglioni, sigillare tutto, a partire da settimana prossima tutto è buono … quindi devi trovare una strategia per non avere problemi”.
Venturelli suggerisce di giocare d’anticipo e di chiudere per un paio di settimane il __________:
“ chiuderlo… per un paio di settimane per vacanza. Li destabilizzi. Perché loro per fare un intervento di chiusura c’hanno bisogno di una marea di uomini. Se tu glielo sposti …”
AP 1 risponde:
“ ne vedrai di belle ne vedrai, speriamo che vengano a mettere i sigilli”.
Poi si lamenta che almeno una quindicina di “ragazze nostre” sono passate all’________ ma dice che, adesso, lui ne ha di nuove. __________ ripete di essere abbastanza certo dell’imminente intervento della Polizia e AP 1 gli conferma che, in effetti, il Municipio ha dato alla struttura quale termine ultimo per regolarizzarsi il 28 luglio e aggiunge:
“ si devono assumere le loro responsabilità (…) il danno è grande (…) speriamo che vengano, era ora che venivano (…) il Municipio deve dare l’ordine alla polizia di andare a chiudere il locale”.
__________ critica l’agire degli inquirenti asserendo che “il PG ha fatto una figura… con la sua strategia di chiudiamo tutto” e che “ha interesse a tirare i remi in barca”.
(AI 20, registrazione 20130727 011008 in MP inc. 2013.6832).
m. Alle ore 16.56 del 29 luglio 2013 - due ore e mezza prima della posa dei sigilli da parte della polizia - AP 1 ha telefonato a __________ (vicesindaco del Comune di __________) lamentandosi del trattamento di favore che, secondo lui, il Municipio riservava al vicino grotto. I due parlano, poi, del diniego della licenza edilizia e __________ afferma che “la fine dei giochi” è stata decretata dalla lettera del PG al Municipio:
“ quando è arrivata la lettera del PG … AP 1 … finito il cinema … il film … è venuto fuori scritto fine, chiuso, non si dà più niente”.
(AI 20, registrazione 20130729 165643 in MP inc. 2013.6832)
39. Dagli atti risulta, poi, che ABB si è attivato risottoponendo, in un incontro a due, la questione di AP 1 a PI 1 e poi si è prodigato per organizzare la riunione del 5 agosto 2015 (verbale PP 08.10.2013 AP 1, pag. 2, AI 11 in MP inc. 2013.8476).
L’insistenza di ABB per organizzare la riunione con l’on. PI 1 è confermata dallo stesso Consigliere di Stato che agli inquirenti ha esposto quanto segue:
“ Appena sono entrato in carica come Consigliere di Stato nel mese di maggio 2013, circa una settimana dopo ho cominciato a ricevere delle insistenti telefonate da parte di ABB (…) per affrontare la tematica riguardante la situazione del "__________" che è un noto postribolo di __________. Lui chiedeva praticamente un incontro con me ed i miei collaboratori ed il gerente del __________, tale AP 1 che a quel tempo io né conoscevo né avevo mai incontrato. Sapendo che la materia era piuttosto complicata sia politicamente che tecnicamente e non ero ancora pronto per affrontarla essendo fresco di entrata in carica, ho temporeggiato per un bel po' di tempo cercando di non farmi mettere sotto pressione da ABB. (…) In pratica c'è stato un primo incontro (forse magari anche due) nel corso del mese di luglio 2013 fra me e ABB (non so se fosse già presente anche AP 1 ma recupererò il dato) durante i quali si è praticamente preparato poi l’incontro più ampio e formale che è avvenuto agli inizi di agosto 2013”
(verbale PP 01.10.2013 PI 1, pag. 2-3, AI 3 in MP inc. 2013.8476).
Incontro del 5 agosto 2013
40. Gli accertamenti che seguono sono fondati sulle dichiarazioni - sostanzialmente concordi - di AP 1, PI 1, ABC1, CCC1 e QE 1.
Si tratta dei seguenti atti istruttori in MP inc. 2013.8476:
- AI 11, 16, 107, 143, 159, 173 (interrogatori di AP 1);
- AI 3 (interrogatorio di PI 1);
- AI 1, 105, 117 (interrogatori di ABC1);
- AI 46 (interrogatorio di CCC1);
- AI 64 (interrogatorio di QE 1).
Atti ai quali, per AP 1, vanno aggiunti il verbale PP 14.05.2014 (doc. TPC fra 25 e 26 - non numerato - inc. 72.2014.32) nonché l’allegato 2 del verbale del dibattimento di primo grado.
prima parte dell’incontro
41. Risulta dagli atti che quell’incontro ha conosciuto due fasi ben distinte.
Durante la prima parte - cui parteciparono, oltre a PI 1, ABC1, AP 1, ABB, QE 1 e CCC1 - venne discussa la situazione del motel dal profilo edilizio con, da un lato, AP 1 che ribadiva la sua tesi dell’assicurazione data e non mantenuta dai due alti funzionari del DT e, dall’altro, i due funzionari (in particolare, QE 1) che contestavano la versione di AP 1 e spiegavano, in estrema sintesi, che il proseguimento dell’attività prostitutiva nel motel sarebbe stato possibile soltanto con un cambiamento di prassi dell’esecutivo che avrebbe richiesto l’avallo federale.
Risulta, pure, in modo concorde da tutte le dichiarazioni in atti che, ad un certo punto della discussione, PI 1 - che, come visto, vedeva di buon occhio l’allontanamento dei bordelli dai centri abitati - chiese a QE 1 di “censire” gli edifici commerciali precedenti gli anni '80 e costruiti fuori zona edificabile affinché si avesse un quadro completo della situazione:
“ PI 1 in generale ha detto a QE 1 di effettuare uno studio degli edifici commerciali precedenti gli anni ’80 e costruiti fuori zona edificabile al fine che si potesse avere una visione d’insieme, evidentemente non solo limitata al caso del __________, per poter poi presentare al CdS una proposta che consisteva nel permettere a questo tipo di edifici un cambiamento di destinazione in postribolo” (verbale PP 19.09.2013 ABC1, AI 1, pag. 2-3, in MP inc. 2013.8476).
In modo altrettanto concorde risulta dagli atti che, a questo momento, QE 1 e CCC1 sono stati congedati.
seconda parte dell’incontro
42. Risulta, poi, che, dopo la partenza di CCC1 e QE 1 - così come era stato preannunciato, prima dell’incontro, a PI 1 da ABB (verbale PP 01.10.2013 PI 1, AI 3, pag. 2-3 e verbale PP 08.10.2013 AP 1, AI 11, pag. 9 in MP inc. 2013.8476) - il granconsigliere e il gestore del __________ hanno mostrato ai loro interlocutori quelle che, in buona sostanza, ritenevano essere le prove del comportamento scorretto di QE 1, in primis, e, in subordine, di CCC1.
a. AP 1 ha sostenuto che l’idea di mostrare al Consigliere di Stato tali prove non fu sua ma di ABB (verbale PP 08.10.2013 AP 1, pag. 11, AI 11 in MP inc. 2013.8476). Al dibattimento d’appello, per il tramite del suo patrocinatore avv. DI 1, ha sostenuto che essa venne, pure, avvallata dall’avv. __________ cui chiesero consiglio.
Questa Corte dubita che fu davvero richiesto all’avv. __________ un parere sulla questione. Ne dubita perché (come visto sopra) anche in un’altra occasione AP 1 si è fatto forte di avere agito su suggerimento del suo avvocato di allora e la cosa è stata smentita dagli atti.
Non vede, invece, motivi che inducano a ritenere inverosimile la tesi secondo cui l’iniziativa fu di ABB (anche perché sia PI 1 che ABC1 parlano di un ABB che, durante l’incontro, agiva in piena concordanza con AP 1). La questione può, comunque, rimanere irrisolta poiché, quand’anche così fosse, AP 1 ha, evidentemente, fatto sua l’idea del compagno e insieme a lui l’ha messa in atto.
Egli ne risponde, dunque, come se fosse sua.
b. Sta di fatto che AP 1 e ABB fecero ascoltare a PI 1 e a ABC1 la registrazione di una conversazione.
Secondo AP 1, si trattava della registrazione - chiara - della nota conversazione in cui CCC1 gli suggerì la via da seguire per poter continuare con il postribolo (verbale PP 08.10.2013 AP 1, pag. 3 e 7, AI 11 in MP inc. 2013.8476).
Secondo PI 1 e ABC1, però, la registrazione non era di buona qualità e, dunque, il suo valore probatorio era nullo (verbale PP 19.09.2013 ABC1, pag. 3, AI 1 in MP inc. 2013.8476; verbale PP 01.10.2013 PI 1, pag. 3, AI 3 in MP inc. 2013.8476).
A questo punto, AP 1 mostrò loro una fattura intestata a QE 1, di consumazioni impagate per circa fr. 3’000.- . PI 1 reagì dicendo che, non trattandosi di un riconoscimento di debito, la fattura era carta straccia.
Mentre PI 1 e ABC1 stavano per lasciare la sala, AP 1 e ABB li trattennero dicendo loro che c’erano delle immagini da vedere.
Va detto che risulta dalle dichiarazioni di ABC1 (verbale PP 19.09.2013 ABC1, pag. 3 e 4, AI 1 in MP inc. 2013.8476) - confortate da quelle di PI 1 (verbale PP 01.10.2013 PI 1, pag. 3, AI 3 in MP inc. 2013.8476) - che era ABB a dire agli interlocutori "ascoltate/guardate" mentre “AP 1 operava facendo sentire/vedere” le prove che erano state preannunciate.
Non ci si dilungherà a descrivere la scena filmata (visionabile su AI 107, allegato 1). Ci si limita a dire che QE 1 era ripreso, dapprima, mentre si dirigeva, con una prostituta, verso una camera del bordello e, poi, all’interno della camera, mentre faceva sesso con la stessa prostituta.
c. A quella visione, il Consigliere di Stato si è alzato ed ha lasciato la sala.
Secondo le dichiarazioni concordi di PI 1 e ABC1, il Consigliere se ne andò, perché la visione lo aveva disgustato.
Secondo AP 1, invece, PI 1 lasciò la sala del tutto tranquillo.
Di questa versione la Corte dubita avendo, pure, dovuto visionare il filmato.
“ Se non ricordo male PI 1 aveva detto a ABB/AP 1 che queste non sono cose da fare e poi sbottando è uscito dalla stanza.
Si era creato un silenzio imbarazzante, loro hanno spento il computer e l’hanno messo via.” (verbale PP 19.09.2013 ABC1, AI 1, pag. 3-4, in MP inc. 2013.8476)
Poco dopo, su sollecitazione di PI 1 che lo chiamava, anche ABC1 ha lasciato la sala.
d. Sia PI 1 che ABC1, descrivendo questa seconda parte dell’incontro, hanno parlato di un’atmosfera pesantemente ricattatoria.
ABC1 ha esplicitamente parlato di pesanti pressioni e di “metodi mafiosi ed intimidatori”:
“ La situazione era molto pesante e torbida (…) Nella mia professione mi è già capitato di subire delle pressioni ma mai del tipo e dell’intensità di questo caso che definirei molto vicino a metodi mafiosi ed intimidatori.”
(verbale PP 19.09.2013 ABC1, AI 1, pag. 5, in MP inc. 2013.8476)
PI 1, raccontando di quella fase dell’incontro, ha parlato di “metodi ricattatori” (verbale PP 01.10.2013 PI 1, AI 3, pag. 3-4, in MP inc. 2013.8476) e ha qualificato di intimidatorio e ricattatore il comportamento tenuto da AP 1 e ABB in questa seconda fase della riunione:
“ per quanto io ho recepito, questo loro comportamento nei miei confronti è stata una pressione piuttosto minacciosa su di me affinché potessi interferire sulla concessione della licenza edilizia che era praticamente il loro unico obbiettivo di tanto brigare e chiedere incontri.”
(verbale 01.10.2013 PI 1, AI 3, pag. 4-5, in MP inc. 2013.8476)
e. AP 1 ha più volte ribadito, invece, che quel che lui voleva quel 5 agosto 2013 era unicamente dimostrare a PI 1 come lui non potesse fidarsi dei suoi due funzionari e, quindi, dovesse licenziarli (verbale 08.10.2013 AP 1, AI 11, pag. 3, 4, 9 e 11, in MP inc. 2013.8476).
Nonostante queste affermazioni, risulta con evidenza dagli atti che AP 1 ha mostrato il video al Consigliere di Stato per forzarlo a fargli rilasciare la licenza che per lui - come si è visto sopra - era di vitale importanza.
Ciò emerge - oltre che dalla cronologia degli eventi (cfr. consid. 30-34 e 38) e dal contesto in cui il video è stato mostrato - dalle stesse ammissioni di AP 1. Egli ha, infatti, dichiarato di avere conservato la videoregistrazione di QE 1 che faceva sesso con una prostituta poiché si trovava “in uno stato di necessità” e doveva “lottare” per salvare i soldi - “circa 2,5 mio di franchi svizzeri tra mutuo e fondi propri” - investiti nel __________:
“ D: come mai ha tenuto la videoregistrazione sul QE 1 depositandola addirittura presso un notaio in Italia?
R: l’ho tenuta come mezzo di prova a futura memoria in quanto il QE 1 negava addirittura in diverse occasioni di essere stato al __________. Questo l’ho dedotto dal contenuto delle sue osservazioni ai ricorsi pendenti davanti al Consiglio di Stato dove addirittura negava che avvenisse la prostituzione al __________.
D: come mai l’ha depositata presso un notaio italiano?
R: non so cosa rispondere. Non so se ne ho fatto anche delle copie che ho in giro. (…) io ribadisco che ho tenuto queste registrazioni siccome mi trovavo in uno stato di necessità poiché dovevo lottare per salvaguardare il mio investimento nel __________.
D: quanto ci ha messo di suo nel __________?
R: parecchio, circa 2,5 mio di franchi svizzeri tra mutuo e fondi propri”
(verbale PP 08.10.2013 AP 1, AI 11, pag. 12, in MP inc. 2013.8476).
È evidente che lo scopo per cui ha fatto uso di tale filmato non può essere diverso da quello per cui egli stesso ha ammesso di averlo conservato. E visto che l’unico mezzo per “salvaguardare il suo investimento” era quello di continuare ad usare il motel come postribolo, è evidente che, mostrando le immagini di QE 1 che faceva sesso con una prostituta nel bordello di cui doveva occuparsi professionalmente, egli voleva indurre PI 1 a dargli la licenza che gli era stata negata e senza la quale il motel diventava un investimento del tutto fallimentare.
43. Risulta, poi, che dopo la riunione bruscamente giunta a conclusione, PI 1 chiese sia a ABB che a AP 1 di distruggere il video.
ABB, contattato la sera stessa, fu evasivo dicendo al Consigliere di Stato che "avrebbe visto cosa fare perché in fondo io ho funto solo da uditore" (verbale PP 01.10.2013 PI 1, AI 3, pag. 4, in MP inc. 2013.8476).
Neppure AP 1 aderì alla richiesta di PI 1 limitandosi a dirgli di stare tranquillo, poiché lui non avrebbe fatto altro uso del video:
“ il giorno dopo ho ricevuto una telefonata dal AP 1 sul mio cellulare ed anche a lui ho ribadito il mio sconcerto e la mia arrabbiatura per la porcheria che avevano fatto. Lui mi disse di non preoccuparmi poiché lui non si riteneva così perfido e scorretto da utilizzare questo video ulteriormente. Ricordo perfettamente che lui non mi ha assolutamente detto di averlo cancellato o eliminato ma mi ha solo promesso che non lo avrebbe utilizzato. lo ovviamente avendo visto il personaggio e ciò che si era permesso di fare non mi sono assolutamente fidato.” (verbale PP 01.10.2013 PI 1, AI 3, pag. 4 in MP inc. 2013.8476)
iniziative di PI 1 pregresse e successive all’incontro 5 agosto 2013 sulla questione dei postriboli fuori zona edificabile
44. QE 1 ha dichiarato agli inquirenti che, già nel corso del mese di giugno 2013 - quindi, prima del citato incontro - PI 1 (entrato in carica il 30.04.2013) gli aveva chiesto di verificare la prassi del DT poiché egli era propenso ad autorizzare l’ubicazione di postriboli fuori zona edificabile:
“ Premetto che la prassi del Consiglio di Stato era quella di non autorizzare l’esercizio della prostituzione in stabili edificati fuori zona. Con l’insediamento del nuovo direttore On. PI 1 quest’ultimo, tra i vari problemi presentatigli, ha chiesto di verificare questa prassi poiché era dell’idea di modificarla in quanto detto esercizio fuori zona edificabile comportava meno problematiche rispetto alle zone edificabili ed era anche più accettato dai comuni coinvolti. Di questa tematica se ne era accennato con il Direttore nel corso del mese di giugno 2013.” (verbale PS 25.10.2013 QE 1, pag. 8, AI 64 in MP inc. 2013.8476).
Come visto sopra, PI 1 ha, poi, chiesto a QE 1 di iniziare a raccogliere i dati necessari per verificare la possibilità di insediare i bordelli nei fondi posti in zona non edificabile già durante la prima parte dell’incontro 5 agosto 2013, cioè prima che AP 1 e ABB gli mostrassero il noto filmato.
Risulta, poi, dagli atti che, il 16 settembre 2013, PI 1 ha incaricato QE 1 di approfondire la tematica allestendo un rapporto sugli elementi che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto considerare qualora avesse voluto modificare la propria prassi (AI 39 in MP inc.2013.8476).
Il rapporto effettuato in esecuzione di tale incarico da QE 1 è datato 23 settembre 2013.
Lo stesso giorno, PI 1 ha trasmesso tale rapporto agli altri membri del Consiglio di Stato con una lettera di accompagnamento in cui si legge quanto segue:
“ Vi presento un piccolo studio inerente ai postriboli situati fuori zona edificabile.
Secondo il mio modesto parere sarebbe auspicabile invertire la rotta, riservati i diritti di terzi e rilasciare tali concessioni.
Questo mio pensiero deriva dal fatto che la prostituzione, mestiere più vecchio del mondo, non è eliminabile e sempre ci sarà. Pertanto ritengo che questo sia attuabile in zone discrete e non, come attualmente possibile, in zone densamente abitate.
Ciò permetterebbe un controllo sistematico di chi esercita e soprattutto una protezione contro la lunga mano della malavita.” (AI 39 in MP inc.2013.8476)
Per quanto di conoscenza di questa Corte, la proposta non ha avuto un seguito concreto. Non è dato sapere se ciò è dovuto agli sviluppi del procedimento penale o alla malattia e, poi, alla scomparsa del compianto Consigliere di Stato.
45. a. Per la sussunzione dei fatti sin qui ricordati, occorre sottolineare e ricordare che, se è vero che la situazione del __________ era precaria fin dall’inizio perché, al di là della “probabile assicurazione” verbale di fine 2010, non esisteva una licenza edilizia che ne permettesse l’utilizzo come postribolo, è anche vero che, sino all’intervento del PG, l’esercizio della prostituzione nel motel era sostanzialmente tollerato dalle autorità.
La situazione si è fatta difficile per AP 1 soltanto dopo il 20 febbraio 2013, con il deciso e “muscoloso” intervento del PG sul Municipio di __________ che ha fatto reagire l’autorità comunale che, sin lì, aveva avuto con AP 1 rapporti più che buoni (cfr., per i vieppiù incalzanti interventi contrari agli interessi di AP 1 effettuati dalle autorità comunali e cantonali dopo la lettera del PG, i consid. 30-33).
Per l’imputato - che, fin dal 2012, era stato informato dall’avv. __________ delle ridottissime possibilità di ottenere un permesso di costruzione in sanatoria per convertire il __________ in postribolo (rapporto 09.10.2012 __________, pag. 18, AI 55, all. 1, in MP inc. 2013.8476) - era pertanto chiaro che, nonostante la più volte invocata “promessa” verbale, egli non avrebbe potuto ottenere, seguendo le vie legali, i permessi necessari per continuare a gestire un postribolo nel __________.
È evidente che tutti i passi fatti nella primavera del 2013 da AP 1 (e di cui s’è detto al consid. 38) erano volti a trovare una soluzione che superasse “politicamente” l’ostacolo “cambiamento di destinazione impossibile in un fuori zona”, ostacolo invalicabile con i rimedi giuridici a disposizione dei normali cittadini.
Significativo, al riguardo, il commento sarcastico che AP 1 ha fatto quando ha detto a __________ che PI 1, nell’incontro avvenuto poche ore prima, gli aveva suggerito di ricorrere:
“ Eh beh …, grazie, volevo dirgli, come è gentile …” (rapporto d’esecuzione 02.09.2013 Polizia cantonale, registrazione 20130524 181104, AI 20 in MP inc. 2013.6832).
È, dunque, in un contesto di consapevolezza dell’insormontabilità giuridica degli ostacoli che si frapponevano fra lui e la possibilità di continuare la lucrosa attività per cui aveva comprato l’immobile di __________ che diventano pressanti i suoi tentativi di ottenere appoggi politici che gli permettessero di superare l’impasse legale.
E’ così che - parallellamente agli incontri con __________ cui chiedeva di “intercedere” presso i due Consiglieri di Stato leghisti - AP 1 ha ottenuto, tramite ABB, di incontrare PI 1 nei termini indicati.
Durante la seconda parte dell’incontro del 5 agosto 2013, dopo avere constatato che la registrazione audio e la fattura avevano avuto un effetto nullo sui suoi interlocutori (che se ne stavano, addirittura, andando), AP 1 ha mostrato loro le ben note immagini.
Che, così, AP 1 abbia voluto far pressioni su PI 1 per ottenere quello che sapeva di non poter ottenere altrimenti è evidente.
Non solo per la cronologia degli eventi.
Ma, soprattutto, perché lui stesso lo ha ammesso affermando di avere (fatto e) conservato il video mostrato a PI 1 per difendere il suo investimento nel __________ (cfr. consid. 42 lett. e).
Del resto, il suo intento intimidatorio è stato chiaramente percepito dai suoi due interlocutori:
“ La situazione era molto pesante e torbida (…) Nella mia professione mi è già capitato di subire delle pressioni ma mai del tipo e dell’intensità di questo caso che definirei molto vicino a metodi mafiosi ed intimidatori.”
(verbale PP 19.09.2013 ABC1, pag. 5, AI 1 in MP inc. 2013.8476)
“ questo loro comportamento nei miei confronti è stata una pressione piuttosto minacciosa su di me affinché potessi interferire sulla concessione della licenza edilizia che era praticamente il loro unico obbiettivo di tanto brigare e chiedere incontri.” (verbale PP 01.10.2013 PI 1, pag. 4-5, AI 3 in MP inc. 2013.8476)
Non può, infine, essere sottaciuto - poiché ciò supporta questo accertamento - che questa intimidazione è stata solo l’ultimo di tanti tentativi fatti da AP 1 da maggio 2013 per ottenere, tramite pressioni e appoggi politici - che lui era anche disposto a pagare - quello che non riusciva ad avere seguendo le normali vie legali.
a.1. La Difesa ha sostenuto che la volontà di AP 1 di fare pressioni su PI 1 è esclusa già dal fatto che egli sapeva che il Consigliere di Stato era dell’idea di autorizzare postriboli fuori zona edificabile da ben prima dell’incontro del 5 agosto.
L’argomento difensivo non ha convinto la Corte.
Non soltanto perché esso è in irrimediabile contrasto con l’ammissione dello stesso AP 1 e con le argomentazioni appena svolte.
Ma anche perché non va spiegato che vedere di buon occhio lo spostamento dei bordelli “in fuori zona” è qualcosa di ben diverso dal considerare la possibilità di proporre ai colleghi di governo un cambiamento di prassi e, soprattutto, dal decidere di fare in tempi brevi un passo del genere. Questo, a maggior ragione se si considera che PI 1 era ancora “fresco di elezione” e che AP 1 aveva ormai capito - non soltanto perché glielo aveva ben spiegato __________ nel 2012, ma anche per averne discusso a lungo con diverse persone così come indicato sopra - che la soluzione del problema (complesso anche per gli addetti ai lavori) richiedeva approfondimenti di non poco conto e, quindi, richiedeva del tempo.
Tempo che lui non aveva poiché la sua attività era bloccata: perché il tutto rimanesse in piedi (cioè, per salvare il suo investimento), era necessario che si potesse riprendere velocemente a far funzionare il bordello.
Per dirla diversamente, occorreva dare un’accelerata ai tempi -
notoriamente lunghi - della politica.
Quell’accelerata, AP 1 ha ritenuto di poterla dare mostrando a PI 1 quel che
gli ha mostrato quel 5 agosto 2013.
a.2. Se ne conclude che, mostrando il filmato, AP 1 ha evidentemente voluto forzare la mano, minacciando, per atti concludenti, il Consigliere di Stato mostrandogli il materiale scottante di cui era in possesso.
b. Sulla gravità del danno prospettato con la minaccia, basta rilevare che la videoregistrazione concerneva un incontro sessuale fra QE 1 e una prostituta, avvenuto proprio presso il __________, ovvero nell’immobile del quale quest’ultimo si occupava, come direttore dei servizi generali del Dipartimento del territorio, nell’ambito di una procedura edilizia.
Si aggiunga che, stando a quanto dichiarato dallo stesso imputato, il funzionario avrebbe negato, in atti ufficiali e sapendo di mentire, che in quella struttura si esercitasse la prostituzione (verbale PP 25.11.2013 AP 1, pag. 4, AI 107 in inc. MP 2013.8476).
Quella di QE 1 era una condotta menzognera e in pieno conflitto di interessi che, qualora fosse stata conosciuta dall’opinione pubblica, avrebbe gettato discredito sul Dipartimento del territorio di cui PI 1 era alla testa, minando autorevolezza e credibilità dell’autorità cantonale e, pertanto, arrecandole grave danno.
Si trattava, dunque, di una minaccia di principio idonea a influenzare l’agire del Consigliere di Stato, intralciandone la sua libertà decisionale.
c. L’illiceità della costrizione è data già solo per il fatto che, nel compierla, AP 1 ha utilizzato un mezzo illecito: la videoregistrazione realizzata, come visto, in violazione dell’art. 179quater cpv. 1 CP (è irrilevante, sulla qualifica di illiceità, il fatto che, per recesso di entrambe le querele, AP 1 non possa essere perseguito per tale reato).
A conferma del carattere illecito della costrizione vi è, poi, il fatto che fra il video mostrato e lo scopo che l’imputato perseguiva con tale segnalazione non vi è nessun rapporto se non quello della realizzazione del disegno criminoso.
L’asserita assenza di volontà di andare fino in fondo di AP 1 è irrilevante, bastando il fatto ch’egli avesse tale facoltà.
d. Il tema che si pone - e che è stato posto, in via subordinata, dalla Difesa di AP 1 - è quello di sapere se il reato è consumato.
Come visto, il PP, nel suo atto di accusa, aveva imputato a AP 1 una coazione soltanto tentata.
Nella mutata imputazione prospettata dal primo giudice, la coazione è stata sostituita dalla minaccia contro le autorità ma nella forma del reato consumato.
d.1. Occorre, dunque, valutare se è stato a causa di quanto AP 1 gli mostrò che PI 1 ha dato avvio alla procedura di studio finalizzata a proporre ai colleghi di governo un cambiamento di prassi.
La questione è delicata per più motivi.
Dapprima, perché (come più volte detto) è noto che PI 1 - in armonia con la posizione del partito cui apparteneva - riteneva, da ben prima dell’agosto 2013, che il loro spostamento “in fuori zona edicabile” fosse la soluzione al problema “sensibile” della collocazione dei bordelli.
Tanto che, come visto, sin dall’inizio della sua entrata in carica, segnalò a QE 1 che avrebbe voluto intervenire sul tema in funzione di tale sua visione e che, quindi, la questione avrebbe dovuto essere affrontata da quella nuova prospettiva.
d.2. Sul tema della consumazione del reato, i primi giudici si sono limitati ad osservare quanto segue:
“ Non è un mistero che il compianto onorevole PI 1 era dell’idea che si dovesse modificare la prassi restrittiva e quindi consentire l’esercizio della prostituzione fuori zona, ossia in luoghi discosti dai centri abitati. A questo però si opponeva, non da ultimo, la legislazione federale. Resta che egli fece allestire, prima ancora dello scoppio del bubbone, uno studio di fattibilità in questo senso. E’ vero che la segnalazione al MP è formalmente avvenuta dopo diverse settimane, mentre la legge avrebbe imposto di agire immediatamente. Ma le spiegazioni fornite in merito alla tutela della salute del funzionario hanno probabilmente giocato un ruolo determinante nella scelta di agire con la massima cautela. Sia che sia, questo tergiversare non può essere interpretato come indifferenza. Come spiegato bene dal collaboratore del Consigliere di Stato, che peraltro era il meno cognito di tutta la situazione, l’intento di AP 1 era quello di fare pressione sul Consigliere, e così era parso a tutti i presenti” (sentenza impugnata, pag. 95 e 96).
d.3. In questo passaggio - che, peraltro, non distingue in modo chiaro fra il presupposto soggettivo del reato e la sua consumazione - i primi giudici incorrono in un errore laddove affermano che:
“ Resta che egli fece allestire, prima ancora dello scoppio del bubbone, uno studio di fattibilità in questo senso. E’ vero che la segnalazione al MP è formalmente avvenuta dopo diverse settimane (…)”
Parlando dello “studio di fattibilità” fatto allestire “diverse settimane” prima dello “scoppio del bubbone”, essi non possono che riferirsi al “censimento” degli edifici a vocazione commerciale situati in zone non edificabili che venne ordinato a QE 1 da PI 1 il 5 agosto 2013.
Questo è l’unico studio che può dirsi precedente di diverse settimane allo “scoppio del bubbone” (cioè alla denuncia presentata al MP).
Ma quello studio venne ordinato da PI 1 prima della visione del filmato.
È, dunque, per semplice cronologia che deve essere accertato che il filmato non ha avuto alcun ruolo nella genesi dell’intenzione di PI 1 di far eseguire a QE 1 quel censimento.
Non è, perciò, quell’incarico che può essere considerato il “risultato” dell’infrazione di cui AP 1 risponde.
d.4. Questa, invece, la cronologia degli eventi che va ritenuta per far luce sulla questione:
- 5 agosto 2013: visione del filmato nella seconda parte dell’incontro;
- sera del 5 agosto 2013: PI 1 chiede a ABB di distruggere il filmato ma il granconsigliere nicchia;
- 6 agosto 2013: PI 1 fa la stessa richiesta a AP 1 che rifiuta ma gli dice che non intende fare altro uso di tale filmato;
- 16 settembre 2013: PI 1 incarica QE 1 di redigere un rapporto sugli elementi da considerare per la decisione di collocare i bordelli “in fuori zona”;
- 17 settembre 2013: la PP __________ contatta le persone (e, fra queste, PI 1) le cui conversazioni sono state registrate da AP 1 (AI 27 - 39 in MP inc.2013.6832);
- 19 settembre 2013: ABC1, su ordine di PI 1, si reca al MP per riferire dell’incontro del 5 agosto 2013;
- 23 settembre 2013: QE 1 consegna a PI 1 lo studio che gli era stato commissionato il 16 settembre precedente;
- 23 settembre 2013: PI 1 invia lo studio ai colleghi di CdS in vista della decisione sulla prassi da tenere in futuro.
d.5. Dagli atti risulta, dunque, che, nonostante PI 1 abbia dichiarato di non avere creduto alle assicurazioni di AP 1 secondo cui egli non avrebbe fatto altro uso di tale filmato, il primo passo fatto dal consigliere di Stato nell’ambito che interessava AP 1 data di ben 42 giorni dopo la visione del filmato incriminato.
È, infatti, soltanto il 16 settembre 2013 che PI 1 incarica QE 1 di allestire un parere sugli elementi di cui il Consiglio di Stato avrebbe dovuto tenere conto per mutare la propria prassi, autorizzando postriboli in fuori zona edificabile.
Questo periodo di latenza fra “pressione” e “atto” pone seri dubbi sulla natura causale del video: non ha da essere spiegato che chi, per ipotesi, agisce perché coartato, non lascia lunghi tempi morti fra la coartazione e l’azione. Non lo fa semplicemente perché non può, o non ritiene saggio farlo.
Ma non basta.
Risulta dagli atti che PI 1 ha inviato ai colleghi di governo il rapporto ricevuto da QE 1 il 23 settembre 2013.
Cioè, ha inviato il rapporto e, quindi, ha avviato la procedura con cui ha chiesto ai colleghi di governo che venisse adottata la prassi edilizia più permissiva, quattro giorni dopo che ABC1, su sua istruzione, si era rivolto al MP per denunciare quanto avvenuto nel corso dell’incontro del 5 agosto 2013.
Cioè, ha mandato avanti la sua proposta - che, per ipotesi dei primi giudici, sarebbe motivata dalla paura dello “scoppio del bubbone” - quattro giorni dopo che quel “bubbone” era già scoppiato.
Questa circostanza aggiunge ulteriori e rilevantissimi dubbi sulla natura causale del noto filmato sull’incarico dato il 16 settembre 2013 a QE 1. Se fosse vera la tesi secondo cui PI 1 ha deciso di procedere per far modificare la nota prassi cantonale per paura dello “scandalo”, egli non avrebbe fatto avanzare tale procedura dopo che la notizia del comportamento di QE 1 - che, per ipotesi, si voleva mantenere segreta favorendo AP 1 - era uscita dal cerchio dei partecipanti al noto incontro.
Se, infine, si inserisce il tutto nel contesto che vede il Consigliere di Stato che, appena entrato in carica, avvisa il funzionario competente della sua intenzione di far modificare la prassi cantonale e che, già prima della visione del filmato, lo incarica di procedere al censimento degli edifici commerciali in “fuori zona”, i dubbi sulla natura causale del comportamento di AP 1 sulla direttiva data da PI 1 a QE 1 il 16 settembre 2013 diventano insopprimibili.
In questo senso, forza è concludere per l’assenza di un nesso causale fra la pressione esercitata da AP 1 e l’ordine dato da PI 1 a QE 1 il 16 settembre 2013 (e, di riflesso, l’invio del rapporto ai colleghi di CdS).
Ciò detto, avendo, comunque, egli fatto più che iniziare il compimento del reato (ha fatto tutto quanto in suo potere perché esso si realizzasse), AP 1 va dichiarato autore colpevole del reato di cui all’art. 285 CP, nella forma attenuata del tentativo (art. 22 CP; Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero - disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge - e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21 settembre 1998 (RS 98.038), pag. 1697; Trechsel/Geht in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2013, 2. ed., ad. art. 22, n. 17; Hurtado Pozo in Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 22, n. 53 segg.), così come alla richiesta avanzata a titolo subordinato dall’avv. DI 2.
In questo senso e su questo punto, il ricorso di AP 1 è parzialmente accolto.
TENTATA TRUFFA AI DANNI DELLA CASSA DISOCCUPAZIONE OCST
46. Il PP ha imputato a AP 1 il reato di tentata truffa, per avere a Bellinzona il 17 settembre 2013, chiesto indennità alla Cassa disoccupazione OCST sottacendo di essere, anziché un dipendente, il reale beneficiario economico della __________ e producendo falsi certificati di salario indicanti, contrariamente al vero, uno stipendio lordo mensile di fr. 16'500.- per il periodo agosto 2012 - luglio 2013.
47. AP 1 chiede il proscioglimento da questo reato.
Dopo avere premesso di essere un semplice dipendente (direttore) della __________ e di non esserne il beneficiario economico, l’imputato afferma di avere effettivamente percepito uno stipendio lordo mensile di fr. 16'500.-. A comprova di quest’ultima affermazione, ricorda che, per quantificare i contributi a suo carico, la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ha ritenuto di tale entità il salario da lui percepito nel 2012 e che l’autorità fiscale sta andando nella stessa direzione.
Pertanto - afferma - non essendo egli mai stato organo della __________ e indicando i certificati prodotti alla CD OCST quanto da lui effettivamente percepito a titolo di stipendio, viene meno la tentata truffa ascrittagli.
Ma - conclude l’appellante - anche se la Corte dovesse accertare i fatti così come descritti nell’AA, egli dovrebbe essere prosciolto in assenza del requisito dell’inganno astuto.
48. A sostegno della propria domanda d’indennità di disoccupazione, AP 1 ha, tra l’altro, prodotto:
- un “attestato del datore di lavoro”, compilato con calligrafia simile a quella della domanda di disoccupazione, in cui è indicato ch’egli è stato occupato quale direttore per una durata di “45 ore settimanali” durante il periodo dal 22 settembre 2009 al 29 luglio 2013 e che la disdetta del contratto di lavoro è stata inoltrata dall’AU (__________) il 31 luglio 2013 a seguito della “chiusura __________ per ordine del Municipio di __________”;
- la lettera di disdetta immediata del contratto di lavoro da parte di __________, datata 31 luglio 2013, e firmata dall’AU;
- dei “fogli di salario”, con l’intestazione di __________ ma senza firma, relativi al periodo agosto 2012- luglio 2013, indicanti uno stipendio mensile netto a suo favore di fr. 14'965,50 (pari a fr. 16'500.- lordi);
(AI 43; cfr. anche verb. dib. di primo grado all. 2, pag. 11 in inc. 72.2014.32).
49. Dagli atti risulta in modo chiaro che, concretamente, la gestione del motel e del bordello era assicurata da AP 1 che, come confermato da __________, agiva con pieni poteri decidendo da solo su ogni questione:
“ Per quel che io ho visto, lui si comportava da “comandante” e da direttore perché qualsiasi cosa veniva in pratica decisa da lui. Da quando io ho lavorato al __________, non ho mai visto nessun altro all’infuori di AP 1, venire a dare ordini nel locale. È sempre stato solo lui a decidere tutto e a dare ordini e disposizioni.” (verbale PP 22.10.2013 __________, pag. 16, AI 58 in inc. 2013.8476).
Ciò detto, e ritenuto come dagli atti si evinca che AP 1 percepiva uno stipendio dalla __________ già a partire dal 2011 (doc. AI 137A, AI 142), ben si può concludere che, effettivamente, così come da egli dichiarato alla CD OSCT, l’imputato lavorava alle dipendenze della __________ con il ruolo di direttore.
50. La questione di sapere se AP 1 fosse davvero - come sostiene la pubblica accusa - l’avente diritto economico della __________ può essere lasciata indecisa poiché irrilevante per il giudizio che occupa questa Corte.
Da un lato, perché nulla impedisce all’avente diritto economico di una società di stipulare con essa un contratto di lavoro.
Dall’altro, perché, per costante giurisprudenza, il direttore con effettive competenze decisionali non ha diritto alla percezione di indennità di disoccupazione, indipendentemente dalla questione a sapere se egli è o meno l’avente diritto economico della società (STF C 292/05{T 7} del 16 febbraio 2007 consid. 3 e DTF 123 V 234 consid. 7).
51. AP 1 ha dichiarato agli inquirenti che __________ gli versava dal 2012 per il suo lavoro al __________ un salario lordo mensile di fr. 16'500.- (AI 143 pag. 6-7; AI 173 pag. 4, doc. TPC - non numerato - fra 25 e 26).
L’imputato ha, poi, dichiarato ai primi giudici che lo stipendio gli veniva consegnato in contanti, che con parte di esso pagava per complessivi fr. 9'000.-/10'000.- mensili gli interessi di due mutui (ovvero, quello contratto in Italia con la Banca __________ e quello acceso in Svizzera) e che il foglio paga, da lui controfirmato, fungeva da ricevuta (verb. dib. di primo grado all. 2, pag. 11).
Le dichiarazioni di AP 1 sull’entità del suo stipendio sono, tuttavia, contraddette in modo del tutto credibile da quelle di __________, AU di __________ dal 18.06.2009 al 29.04.2013 e responsabile del versamento degli oneri sociali alle preposte autorità:
“ Non mi risulta che AP 1 percepisse un salario di CHF 16'500.- lordi/mensili. (…) L’altro aspetto che ribadisco è quello relativo all’importo del salario lordo che non riconosco come tale. (…) io non posso affermare con certezza che lui prendesse questo stipendio mensile oppure che lo percepisse dopo la mia partenza. Posso dire che durante il mio mandato, se fosse stato reale, avrei chiesto il deposito degli oneri sociali per cui ne sono responsabile quale amministratore (…) A memoria, fin tanto che avevo il mandato di amministrare la __________, non rammento di aver visto che AP 1 percepisse un simile salario” (verbale PS 03.12.2013 __________, pag. 2-4, AI 128 in inc. 2013.8476).
Dichiarazioni, queste, che possono essere ritenute confermate da quelle, più reticenti, di __________ - dipendente della __________ da fine 2010 e, a volte, preposto ad allestire le buste paga - che dapprima non ha saputo ricordare l’entità di tale salario (verbale PP 22.10.2013 __________, pag. 13, AI 58 in inc. 2013.8476) e, poi, ha indicato un importo minore rispetto a quello preteso da AP 1:
“ è successo che qualche volta ho compilato io le buste paga. (…)
Domanda dell’Avv. __________: indicativamente rammenta l’importo della busta paga di AP 1?
R: indicativamente credo sui 12/13'000.- CHF.”
(verbale PS 08.01.2014 __________ pag. 2 e 3, AI 153 in inc. 2013.8476).
Pertanto, si può ben accertare che lo stipendio percepito da AP 1 era inferiore a quello indicato nei documenti da lui prodotti alla Cassa di disoccupazione OCST.
52. Da quanto sopra deriva che AP 1 ha detto il vero alla Cassa disoccupazione indicando di essere stato “occupato quale direttore” presso la __________ nel periodo agosto 2012-luglio 2013, mentre ha mentito sull’entità del salario mensile lordo percepito, sovrastimando quanto realmente ricevuto.
53. Uno dei presupposti del reato di cui all’art. 146 cpv. 1 CP è l’inganno astuto che è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto con rinvio).
L'astuzia non è, invece, data quando la vittima avrebbe potuto evitare l’inganno con un minimo d’attenzione o di prudenza (DTF 133 IV 256, consid. 4.4.3 pag. 263; 128 IV 18 consid. 3a pag. 20; 126 IV 165, consid. 2a pag. 171 con rinvio; STF 26 ottobre 2009 6B_558/2009; STF 9 ottobre 2007 6B_409/2007; STF 24 marzo 2006 6S.417/2005).
Il TF ha, per esempio, avuto modo di negare il presupposto dell’inganno astuto in una fattispecie nella quale la vittima - una banca - avrebbe potuto scoprire l’inganno ove appena si fosse attenuta alle più elementari misure di prudenza (DTF 119 IV 28).
54. Sulla scorta di quanto accertato, forza è constatare che AP 1 non ha ingannato la Cassa affermando di avere lavorato alle dipendenze di __________ nel periodo agosto 2012 - luglio 2013.
Irrilevante su questo tema la questione a sapere se in AP 1 le due posizioni - avente diritto economico della società e dipendente della società - non si escludono l’un l’altra.
Inoltre, quand’anche egli fosse stato avente diritto economico, l’averlo nascosto non avrebbe potuto danneggiare la Cassa poiché, in concreto, già l’indicazione di essere direttore (correttamente data da AP 1) avrebbe escluso il suo diritto ad indennità (STF C 292/05{T 7} del 16 febbraio 2007 consid. 3 e DTF 123 V 234 consid. 7).
AP 1 ha, per contro, mentito indicando in fr. 16'500.- lo stipendio mensile lordo percepito.
Questa menzogna non assurge, però, ad inganno astuto ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP poiché la Cassa disoccupazione poteva facilmente scoprire la natura menzognera dell’indicazione.
AP 1 ha, infatti, presentato alla Cassa dei fogli di salario intestati a __________ ma non sottoscritti dall’indicato datore di lavoro e senza alcun documento che attestasse l’effettiva precedente percezione del salario. Cioè, ha presentato uno scritto di fronte al quale la Cassa doveva - come peraltro ha fatto - insospettirsi e chiedere maggiori informazioni (cfr. Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (stato gennaio 2014) allestita dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), direttive B 145 e B 144). E ciò a maggior ragione, visto l’importo del salario indicato.
Non è un caso, quindi, che la Cassa disoccupazione abbia immediatamente dubitato della veridicità del certificato di salario prodotto da AP 1 tanto da subito chiedergli “copia dell’estratto conto bancario o postale dal quale risulti che lo stesso ha effettivamente percepito il salario mensile così come da conteggi mensili prodotti alla cassa” e tanto da immediatamente segnalare il caso al Ministero pubblico (AI 43 in in MP inc. 2013.8476).
Del resto, i primi giudici hanno - sorprendentemente - confermato l’imputazione di tentata truffa nonostante essi stessi abbiano implicitamente negato la natura astuta dell’inganno posto in essere da AP 1 argomentando che “difficilmente la Cassa disoccupazione si sarebbe accontentata della documentazione presentata” e giustamente aggiungendo che “la giurisprudenza non conferisce la qualità di documento con valore probatorio accresciuto a dei certificati di salario oltretutto non sottoscritti” (sentenza impugnata, consid. 5.5.3, pag. 112).
Non avendo, dunque, agito con inganno astuto, AP 1 deve essere prosciolto dal reato di tentata truffa di cui al pto. 5 dell’AA.
55. Nell’ambito del dibattimento d’appello, la presidente, con l’accordo delle parti, ha imputato a AP 1, in via subordinata al reato di tentata truffa, la contravvenzione giusta l’art. 106 cpv. 1 LADI:
“ per avere, il 17 settembre 2013 a Bellinzona, allo scopo di ottenere indennità di disoccupazione più cospicue, dopo l’avvenuta chiusura forzata del locale __________ prodotto dei certificati di salario relativi al periodo agosto 2012-luglio 2013, ben sapendo che essi indicavano, contrariamente al vero, un suo stipendio mensile lordo di CHF 16'500.- eccessivo rispetto a quello realmente percepito” (verb. dib. d’appello 09.10.2015, pag. 6).
Sono i presupposti di questo reato che AP 1 ha realizzato avendo egli scientemente violato il proprio obbligo di informare sul reale importo del suo salario, fornendo alla Cassa di disoccupazione un’informazione inveritiera.
L’appello di AP 1 su questo punto è, pertanto, parzialmente accolto, dovendo egli essere prosciolto dal reato di tentata truffa ma condannato per contravvenzione ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 e 7 LADI.
VIOLAZIONE DELLA LAVS
56. AP 1 chiede di essere prosciolto dal reato di violazione alla LAVS ascrittogli per non avere presentato, per gli anni 2012 e 2013, le distinte salariali alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG (art. 88 LAVS) sostenendo, da un lato, che egli non era preposto a tali incombenze e, d’altro lato, che egli non si era nemmeno mai concretamente occupato delle pratiche AVS riferite alla __________.
57. Va, primo di tutto, precisato che i primi giudici hanno prosciolto AP 1 dall’imputazione di cui al pto. 9.1 dell’AA aggiuntivo e che il procuratore pubblico non ha ricorso contro tale assoluzione che è, pertanto, passata incontesta in giudicato.
Per l’imputazione di cui ai punti 9.2 (derubricata, con l’accordo del PP, al dibattimento di primo grado) e 9.3 dell’AA aggiuntivo, i primi giudici hanno, invece, ritenuto AP 1 colpevole di contravvenzione ex art. 88 LAVS per avere, negli anni 2012 e 2013, omesso di presentare le prescritte distinte salariali alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG.
58. Secondo l’art. 88 LAVS, chiunque in violazione dell’obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni, è punito con la multa.
A norma dell’art. 89 cpv. 1 LAVS se l’infrazione è stata commessa nell’azienda di una persona giuridica, la disposizione penale indicata nell’articolo 88 LAVS si applica alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa, in particolare gli amministratori (SJ 2006 II, pag. 293, 313).
Dal profilo soggettivo il suddetto reato presuppone l’intenzionalità, anche soltanto nella forma del dolo eventuale, riferita a tutti gli elementi oggettivi del reato (STF 6P.152/2004 del 6 dicembre 2004 consid. 7.2).
Distinte salariali 2012
59. La stessa Cassa cantonale di compensazione ha riconosciuto che, per il periodo 01.01.2012 - 31.12.2012, la “lista dei dipendenti” (fra cui AP 1) e la “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari” le erano state prodotte (verbale PP 14.05.2014 AP 1, doc. TPC fra 25 e 26 - non numerato).
A titolo abbondanziale si aggiunge che l’AU __________ ha dichiarato agli inquirenti che __________ era in regola dal profilo degli oneri AVS/AI/IPG sino a fine 2012.
“ controllavo tuttavia a che l’AVS fosse regolarmente pagata. Cosa che avveniva fin tanto che sono stato amministratore” (verbale PS 03.12.2013 __________, pag. 2-4, AI 169 all. 14, in inc. 2013.8476).
Dagli atti risulta, dunque, che la Cassa cantonale di compensazione ha ricevuto le distinte salariali 2012.
Ne deriva che, già solo per questo motivo, il reato non è dato, indipendentemente dalla questione a sapere chi fosse tenuto a fornire all’autorità amministrativa tali informazioni.
AP 1 deve, pertanto, essere assolto dalla contravvenzione di cui all’art. 88 LAVS per quell’anno.
Distinte salariali 2013
60. a. Secondo l’AA aggiuntivo (pto. 9.3), poi confermato nel dispositivo 1.5. della sentenza di primo grado, AP 1 ha omesso, malgrado i richiami, di (far) presentare per l’anno 2013 le prescritte distinte salariali alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG.
b. Il 14 febbraio 2014 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha richiamato __________, nella persona dell’AU __________, ordinandole di trasmetterle, entro il termine di 10 giorni, la distinta dei salari per il 2013, invano già richiesta in precedenza (doc. dib. TPC 4.1, all. B).
Trascorso infruttuoso tale termine, il 10 marzo 2014, la Cassa ha diffidato, giusta l’art. 34a OAVS, la società, sempre nella persona dell’AU __________, sollecitando nuovamente l’invio della distinta salari e riservandosi di sporgere denuncia penale ai sensi dell’art. 88 LAVS (doc. dib. TPC 4.1, all. C).
c. AP 1 è stato in carcerazione preventiva dal 29 al 30 luglio 2013 e dal 7 ottobre 2013 al 27 gennaio 2014, per poi passare al regime di anticipata esecuzione della pena dal 28 gennaio 2014 al 3 giugno 2014, giorno della lettura del dispositivo della sentenza di primo grado al termine della quale è stato scarcerato.
Dunque, AP 1 era in stato detentivo sin dal 7 ottobre 2013, quindi sin da ben prima che sorgesse l’obbligo dell’invio alla Cassa di compensazione delle distinte salariali per l’anno 2013.
d. Risulta, poi, che, al momento dell’invio del richiamo (14.02.2014) e della diffida (10.03.2014) di cui s’è detto sopra, AP 1 non era più dipendente della __________: si ricorda che agli atti vi è una lettera di licenziamento con effetto immediato datata 31 luglio 2013 (AI 43).
Ne deriva che AP 1 non può essere ritenuto autore colpevole di tale omissione. Del resto, non è un caso che la Cassa di compensazione abbia richiesto tali documenti non a AP 1 ma a __________, cioè all’AU della società (con cui, a quel punto, almeno a quanto risulta, AP 1 non aveva alcun rapporto).
AP 1 deve, dunque, essere prosciolto dalla contravvenzione ex art. 88 LAVS anche per l’anno 2013.
PENA
61. Richiamati, sui principi che reggono la commisurazione della pena, quelli ricordati in numerose sentenze del TF (fra queste, DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 101 consid. 2) e spiegati in modo dettagliato nei considerandi ad essi dedicati in numerose sentenze di questa Corte (fra cui, 17.2015.127+130+133, consid. 13), ci si limita a rilevare che:
- il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari é punito con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria (art. 285 cifra 1 CP);
- la registrazione clandestina di conversazioni (art. 179ter cpv. 1 CP) é punita, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria;
- il reato di impedimento di atti dell’autorità (art. 286 cpv. 1 CP) é punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere;
- l’art. 106 cpv. 1 e 7 LADI punisce con la multa chiunque viola l’obbligo di informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni.
Va, inoltre, ricordato che, secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato.
Non è, invece, possibile pronunciare una pena complessiva ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 CP in caso di sanzioni di diverso genere. Queste devono essere cumulate perché il principio dell'inasprimento della pena si applica solo quando vengono irrogate più pene dello stesso genere (DTF 137 IV 57 consid. 4.3)
62. Commisurando la colpa di AP 1, i primi giudici - che, lo si ricorda, lo hanno assolto dal reato più grave che gli è stato imputato, cioè dal promovimento della prostituzione - si sono riferiti unicamente ai reati di cui agli art. 285 e art. 179quater CP rilevando quanto segue:
“ Nei confronti di AP 1, è venuto a cadere il titolo di reato più grave, ovvero quello di sfruttamento di atti sessuali e promovimento della prostituzione. Raffrontata all'intensità del suo agire e della violazione dei beni protetti la sua colpa è, in particolare per i reati di violenza e minaccia contro funzionari, rispettivamente di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagine, cionondimeno estremamente grave.
L'imputato non è certo una persona che si fa scrupoli a raccogliere quelle che lui crede essere delle "prove", in maniera assolutamente illecita, per poi conservarle ed usarle semmai fosse necessario fino ad arrivare a minacciare la più alta carica dello Stato: un Consigliere di Stato, di cui, peraltro, sapeva bene essere comunque sensibile al suo problema. Assenza di scrupoli che si rispecchia in tutto il suo agire malavitoso, come del resto lo dice anche la sua precedente condanna in Italia per reati di stampo mafioso e che, al di là dei rimedi straordinari avanzati dalla difesa, resta a tutt’oggi una condanna cresciuta in giudicato.
I metodi utilizzati da AP 1, a prescindere dalla comunque infondatezza, nel merito, delle sue ragioni, sono inammissibili e non hanno alcuna dimora in uno Stato di diritto. Egli non ha mostrato rispetto per nessuno e ha agito con il solo fine di salvaguardare il proprio lucro, alla base del quale, sia che sia, vi era comunque - e lui lo sapeva perfettamente - un escamotage che diceva chiaramente che la situazione, così come tale, tutto era fuorché legale.
Le attenuanti sono poche: egli non si è assunto pienamente la responsabilità dei suoi atti e non ha collaborato con gli inquirenti, anzi, li ha sfidati urlando a gran voce che avrebbe fatto sapere al mondo intero chissà quali soprusi da lui subiti, e non si è fatto alcun problema neppure a denunciarli. La Corte, tenuto conto, da un lato, dell'intensità della violazione del bene protetto e dei motivi che hanno spinto l'imputato fino a tanto, e dall'altro, della sofferenza per il carcere già sofferto, lo ha condannato a una pena detentiva di 24 mesi e alla multa di fr. 1'000.-.” (sentenza impugnata, pag. 118-119).
63. Questa Corte condivide l’opinione dei primi giudici secondo cui i reati ex art. 285 e art. 179ter CP sono fra loro intimamente legati, nel senso che la registrazione di conversazioni (e/o di immagini) -ripetuta al punto da diventare, come risulta dagli atti, un’abitudine consolidata anche se qui AP 1 risponde di un solo episodio - era, evidentemente, finalizzata ad un possibile utilizzo futuro del materiale ottenuto per ottenere, grazie alla pressione che con esso poteva operare, vantaggi illeciti o, comunque, vantaggi che la vittima dell’illecita registrazione non era intenzionata a concedere.
In questo senso, la scrivente Corte ritiene che, in relazione a tali reati, la colpa di AP 1 sia di un livello almeno medio-alto.
Dapprima, perché egli ha filmato una persona ignara che esprimeva intenzioni o opinioni personali convinta di farlo in semplici pourparlers verbali di cui non sarebbe rimasta alcuna traccia. E, poi, perché lo ha fatto senza alcuno scrupolo, ritenuto come quello di cui egli risponde sia soltanto uno degli episodi di cui gli atti sono testimoni certi e che attestano come la registrazione clandestina - di immagini e/o di conversazioni - fosse per AP 1 un’attività costante con cui, in sostanza, violando alcuni dei diritti fondamentali delle persone audio/videoregistrate, egli si assicurava una buona provvista di materiale “scottante” da usare per i suoi interessi. Interessi che, in ultima analisi, erano quelli di mantenere e/o aumentare il reddito - elevato - che egli traeva dalla gestione del __________: quindi, soltanto per la più crassa avidità.
Infine, la sua colpa è di gravità almeno medio-alta poiché del materiale “più sensibile”, cioè di quello che si era procurato filmando, senza il loro consenso, persone intente in attività che, per loro natura, devono rimanere coperte da grande riservatezza, egli ha fatto uso per cercare di ottenere da un membro dell’esecutivo cantonale la concessione di una licenza edilizia in aperto contrasto con le norme vigenti che informavano la prassi dell’autorità amministrativa preposta alla loro applicazione. In questo suo agire egli ha mostrato particolare assenza di scrupoli e spregiudicatezza: palesando di completamente misconoscere i diritti altrui (e non solo quello alla privacy dei clienti del suo bordello), egli non ha avuto né incertezze né remore né timori nel rivolgersi con metodi degni delle peggiori tradizioni mafiose ad un membro della più alta autorità esecutiva del cantone che lo accoglieva.
Attenua, dal profilo oggettivo, la sua colpa soltanto il fatto che il reato ex art. 285 CP è rimasto allo stadio del tentativo. L’attenuazione è, però, di poco conto poiché egli ha fatto tutto quanto in suo potere affinché il reato si consumasse (si fosse ancora in costanza del v.CP, si parlerebbe di reato mancato e non solo tentato): se esso è rimasto allo stadio del tentativo, ciò è dovuto a questioni completamente estranee alla sua volontà (e di cui s’è detto al consid. 45).
Non vi sono, fra quelle legate alla sua persona, circostanze che possano in qualche modo attenuare la colpa dell’autore e/o togliere valore aggravante ai precedenti penali di cui s’è detto al consid. 2. In particolare, AP 1 non può far valere né una buona collaborazione con gli inquirenti (vedasi, al riguardo, quanto detto dai primi giudici) né una presa di coscienza degli illeciti commessi con conseguente assunzione di responsabilità e volontà di emendamento. Nulla di tutto ciò. Con il suo volersi continuamente far passare per vittima del sopruso delle autorità del nostro paese (cfr., da ultimo, la richiesta fatta al consolato italiano di partecipare al dibattimento d’appello, doc. LXXIX in inc. CARP 17.2014.174), egli dimostra, al contrario, una preoccupante irriducibilità.
Da tutto questo segue che, secondo la scrivente Corte, adeguata alla colpa di AP 1 in relazione ai reati ex art. 285 e art. 179ter CP è la pena detentiva di 21 mesi (24 ridotti a 21 in ragione del reato solo tentato).
Di nessun rilievo è l’assoluzione dal reato di tentata truffa: essa non può, infatti, comportare una diminuzione della pena inflitta in primo grado poiché, a fronte di una qualifica della colpa di “estremamente grave”, infliggere - come hanno fatto i primi giudici - una pena di molto inferiore alla metà della pena edittale massima, significa dar prova di eccessiva generosità.
64. Ritenuto come la gravità oggettiva e soggettiva del reato ex art. 286 CP (che non prevede, fra le comminatorie di pena, quella detentiva) di cui risponde AP 1 sia, tutto sommato, lieve poiché egli, concretamente, esortava le prostitute a non eseguire un ordine che egli riteneva illeggittimo e che, poi, si è effettivamente, rivelato essere tale, la pena pecuniaria a suo carico per questo reato è di 5 aliquote giornaliere.
Non è agevole accertare con precisione quale sia l’effettiva situazione finanziaria di AP 1. Ritenuto, comunque, come vi siano in atti elementi da cui si deduce che essa è, in ogni caso, superiore alla media, questa Corte ritiene, per economia di giudizio, di poter fissare l’ammontare dell’aliquota nell’importo (mediano) di fr. 100.-.
65. Anche in relazione all’art. 106 LADI, considerato che l’errata indicazione ha riguardato gli stipendi di un solo anno, la colpa di AP 1 è da ritenersi lieve: questa Corte gli infligge, pertanto, una multa di fr. 500.-.
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
66. Il procuratore pubblico ha postulato che l’imputato sia tenuto ad espiare, quantomeno parzialmente, la pena inflittagli.
67.1. L’art. 42 cpv. 1 CP sancisce il principio secondo cui, di regola, il giudice sospende l’esecuzione di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
Di principio, quindi, se non è dato il caso di cui all’art. 42 cpv. 2 CP, in assenza di un pronostico sfavorevole, deve essere ordinata la sospensione condizionale della pena, laddove un pronostico favorevole è presunto dalla legge (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2.).
67.2. Sul tema, i primi giudici, hanno osservato quanto segue:
“ Resta la questione della sospensione condizionale. Il PP ha giudicato la prognosi infausta. In realtà, data la restrittiva giurisprudenza (vedasi su tutte CARP 7 gennaio 2010 in re R.), la prognosi non può dirsi completamente negativa. Infatti, dall'ultima condanna in Italia, AP 1, per anni non ha più interessato le autorità giudiziarie. Inoltre il carcere sin qui sofferto dovrebbe aver fatto comprendere all'imputato che questi modi malavitosi e questi metodi inammissibili, non hanno dimora nel nostro stato di diritto. In questo senso anche la rinuncia al permesso di residenza e la manifestata intenzione di far rientro al proprio Paese, costituiscono senz'altro un elemento che rafforza la prognosi. Di conseguenza, la pena è stata sospesa per 3 anni, ritenuto che il periodo di prova è stato fissato in maniera leggermente superiore al minimo, sempre nell'ottica del rafforzamento della prognosi.” (sentenza impugnata, pag 119).
67.3. Ricordato che i principi menzionati nella sentenza citata dai primi giudici (“CARP [recte: CCRP] 7.1.2010 in re R”) altro non sono che quelli sviluppati dal TF dopo la modifica legislativa (entrata in vigore nel 2007) che ha fatto sì che la concessione della sospensione condizionale della pena sia diventata la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa (DTF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2; STF 6B_402/2011 dell’8 settembre 2011, consid. 1.3; 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2; 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.), si osserva che, motivando nei termini surriportati, i primi giudici hanno dimenticato l'art. 43 cpv. 1 CP (cfr., per i suoi presupposti, DTF 134 IV 60).
Infatti, quando la durata della pena detentiva si situa, come in concreto, tra uno e tre anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale. Se è vero che la sospensione ai sensi dell’art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l’eccezione (STF 6B_996/2014 dell’8 settembre 2015, consid. 2), quest’ultima può essere pronunciata quando la sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma.
Ove esistono, sulle prospettive di recupero dell’autore, dei fondati dubbi che, tuttavia, non giustificano ancora, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in ragionamenti troppo restrittivi che impongono di dover scegliere tra “tutto o niente” (STF 6B_996/2014 dell’8 settembre 2015, consid. 2).
Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell’autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d’animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
67.4. In concreto, se è vero che i precedenti penali di AP 1 sono lontani nel tempo (1982-1997), è anche vero che la loro natura continua a preoccupare, in particolare alla luce del tipo di reati di cui egli risponde: non ha da essere spiegato che il fare “scorta” di video/audioregistrazioni illecite per poi farne uso per ottenere vantaggi altrettanto illeciti è un metodo che si apparenta a quelli che la cronaca giudiziaria di altri paesi ci ha insegnato essere tipici della criminalità organizzata.
Né può essere misconosciuto il fatto che dagli atti (in particolare, da alcune registrazioni di conversazioni) emerge come per AP 1 sia normale ricercare, per le sue operazioni commerciali, l’appoggio fattivo di esponenti politici di spicco dietro promessa di elargizioni per il partito di appartenenza che giungono sino alla promessa di una partecipazione agli utili e come egli non si faccia scrupolo di passare fra le maglie della disattenzione di alcuni politici e di approfittare delle debolezze di chi, per funzione, avrebbe dovuto dimostrare maggior rigore per poter continuare ad esercitare un’attività che egli sapeva, in quelle modalità, non essere consentita.
Ciò che, complessivamente, disegna il ritratto di un uomo sprovvisto dei valori etici di cui vogliamo sia permeata la società in cui viviamo.
Inoltre, preoccupa il fatto che AP 1 non abbia in alcun modo compreso la gravità dei suoi comportamenti e non se ne sia in alcun modo distanziato.
Se non bastano a fondare una prognosi chiaramente negativa, queste circostanze gettano sul quadro dei presumibili comportamenti futuri di AP 1 ombre pesanti che impongono di sostenerne la prognosi con l’effetto educatore e, contemporaneamente, dissuasivo di una pena solo parzialmente sospesa (ritenuto, peraltro, che il trasferimento di AP 1 in Italia è circostanza che nulla conta sulla valutazione che qui ci occupa).
67.5. Considerato come la
colpa di AP 1 sia piuttosto alta (cfr. consid. 63-65) e come l’incertezza della
prognosi sia pure piuttosto rilevante, in applicazione dei criteri stabiliti in
DTF 134 IV 1, la parte di pena da espiare viene fissata in
10 mesi. Per il rimanente, essa é sospesa con un periodo di prova di 3
anni.
Altrettanto ne è della pena pecuniaria (che pure può essere sospesa
parzialmente ai sensi dell’art 43 CP): essa è da scontare in ragione di 2
aliquote. Per il resto, è sospesa condizionalmente con un
periodo di prova di 3 anni.
La multa è, naturalmente, da pagare.
CONFISCA
68. AP 1 ha chiesto l’annullamento della confisca di cui al disp. 7 della sentenza impugnata.
La richiesta non è stata minimamente motivata né in alcun modo ripresa o confermata al dibattimento d’appello.
Non competendo a questa Corte supplire a tale lacuna, immaginando possibili motivazioni difensive difficilmente ipotizzabili, il materiale in sequestro di cui alla distinta formulata a pag. 5 dell’AA 29/2014 del 3 marzo 2014 viene confiscato in applicazione dell’art. 69 CP in quanto strumento di reato.
SEQUESTRO CONSERVATIVO
69. Nella dichiarazione d’appello, AP 1 ha pure chiesto l’annullamento del sequestro conservativo del mappale n. __________. Nemmeno questa richiesta è stata ripresa al dibattimento d’appello.
70. I giudici di primo grado hanno ordinato il mantenimento del sequestro conservativo del mappale n. __________ a garanzia del pagamento della tassa di giustizia, dei disborsi e delle pretese degli accusatori privati (disp. 7. sentenza impugnata).
71. L'art. 268 cpv. 1 CPP permette di sequestrare il patrimonio dell'imputato nella misura presumibilmente necessaria a coprire le spese procedurali e le indennità, come pure le pene pecuniarie e le multe.
La misura del sequestro a copertura delle spese può essere applicata sulla totalità degli averi dell'imputato, anche su quelli - a differenza degli altri tipi di sequestro - senza alcun legame col reato rimproverato (Lembo/Julen Berthod, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 14 ad art. 263 CPP e n. 6 e segg. ad art. 268 CPP; Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar StPO, Vol. 2, 2a ed., Basilea 2014, n. 1 e segg. ad art. 268 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1112).
Conformemente al principio della trasparenza (“Durchgriff”), un sequestro a copertura delle spese può riguardare una società anonima, qualora sulla stessa l’imputato abbia un dominio economico e il suo invocare la dualità giuridica dei soggetti costituirebbe abuso di diritto o fosse lesivo d’interessi legittimi (art. 2 cpv. 2 CC: DTF 132 III 489 consid. 3.2; 132 III 737 consid. 2.3; STF 1B_274/2012 dell’11 luglio 2012, consid. 2.2; Heimgartner, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, ed.], Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 6 e segg. ad art. 268 CPP).
L'autorità penale deve disporre di sufficienti indizi per dubitare del futuro pagamento delle spese a cui l'imputato sarà condannato. Ciò è il caso allorquando l'imputato - senza aver fornito le necessarie garanzie - è domiciliato all'estero (sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.101 del 14 novembre 2014, consid. 2.2).
Le indennità a copertura delle quali può essere sequestrato il patrimonio dell’imputato giusta l’art. 268 cpv. 1 lett. a CPP sono quelle strettamente dipendenti dal procedimento (art. 422 e segg. CPP). In nessun caso l’applicazione dell’art. 268 CPP può avere finalità di garanzia per il risarcimento di pretese civili (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1150; cfr. anche Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar StPO, Vol. 2, 2a ed., Basilea 2014, n. 2; Bernasconi e altri, in op. cit., ad art. 268, n. 2, pag. 535).
72. Nella fattispecie, il bene oggetto del sequestro è costituito dal mappale n. __________ sul quale è ubicato il __________.
L’imputato ha dichiarato agli inquirenti di avere investito “tra mutuo e fondi propri” “2.5 mio nella proprietà della __________”, società intestataria del mappale della quale egli è l’unico azionista (verbale GPC 09.10.2013, pag. 2, AI 16 in MP inc. 2013.8476).
Il dominio economico di AP 1 sull’immobile tramite la società è manifesto.
Con la liberazione di quanto in sequestro, l’incasso delle spese procedurali e delle indennità, nonché della parte di pena pecuniaria da espiare e della multa, a carico dell’imputato, che ammontano fra primo e secondo grado a oltre fr. 24'000.-, sarebbe pregiudicato.
L’imputato non ha, infatti, in Svizzera altri beni o averi per far fronte a questo scoperto, né ha fornito, di sua iniziativa, le necessarie garanzie di pagamento.
Il rischio che il debito resti insoluto è tanto più grande ritenuto che l’imputato risiede all’estero, in Italia, con la sua famiglia e, non solo ha rinunciato al permesso di residenza in Svizzera, ma non intende rientrare sul suolo elvetico (doc. CARP XXXVIII, XLVI, XLVIII; LII, LXXVII).
La condizione relativa all’esistenza di sufficienti indizi atti a far dubitare del possibile recupero delle eventuali spese poste a carico dell’imputato è pertanto data (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 268 CPP).
Infine, dagli atti non risulta - e nemmeno l’imputato lo ha mai preteso - che il sequestro dell’immobile violi il divieto di intaccare il minimo esistenziale suo e della sua famiglia ex art. 93 LEF e 268 cpv. 2 CPP.
È, pertanto, mantenuto il sequestro conservativo del mappale n. __________ a garanzia, per entrambi i gradi di giudizio, delle tasse di giustizia e dei disborsi, comprensivi delle spese per la difesa d’ufficio prestata in appello.
Diversamente da quanto stabilito dai primi giudici, della misura restrittiva non potranno giovarsi gli accusatori privati, non avendo l’art. 268 CPP per scopo quello di garantire il risarcimento di pretese civili.
Su questo punto, l’appello di AP 1 è, pertanto, parzialmente accolto.
Indennità per spese di patrocinio e risarcimento del torto morale a favore dell’AP Stato del Cantone Ticino
73. AP 1, nella dichiarazione d’appello 5 settembre 2014, ha contestato il riconoscimento a favore dello Stato del Cantone Ticino sia delle spese legali (fr. 17'204.40) che del torto morale (fr. 1.-). La richiesta è stata ribadita al dibattimento d’appello.
74. Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa.
Ai sensi del cpv. 2 della stessa norma, l’accusatore privato inoltra l’istanza d’indennizzo all’autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l’accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l’autorità penale non entra nel merito dell’istanza.
A norma dell’art. 49 cpv. 1 CO, chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale (cfr. DTF 138 III 337, consid. 6.1, per il caso in cui la vittima è
una persona giuridica).
Il torto morale é, tuttavia, indennizzabile solo qualora la lesione della personalità sia stata grave al punto da avere cagionato nella vittima una sofferenza morale. L’entità della riparazione morale deve essere stabilita in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto. Per quanto la prova di una sofferenza morale sia difficilmente dimostrabile, ciò non esenta il richiedente dall’addurre e circostanziare il patimento subito (DTF 120 II 97 consid. 2b).
75. a. L’appellante, vista la sua condanna per il reato ex art. 285 CP, seppur nella forma attenuata del tentativo, è condannato a risarcire i costi legali che l’AP Stato del Cantone Ticino ha dovuto sopportare sia nella procedura di primo grado che in quella d’appello (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP).
Per entrambe le istanze va dapprima esaminata la congruità della nota d’onorario del patrocinatore e, di seguito, va tenuto conto della parziale soccombenza dell’AP.
In prima sede, l’avv. __________ ha prodotto al dibattimento una nota d’onorario (doc. dib. n. 5) di complessivi fr. 17'204.40 (IVA inclusa), in cui ha richiesto il risarcimento delle seguenti poste:
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Spese di cancelleria |
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fr. 238.- |
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Sopralluoghi e trasferte |
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fr. 192.- |
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Onorario dell’avvocato |
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fr. 15'500.- |
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Iva 8% |
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fr. 1'274.40 |
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Totale |
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fr. 17'204.40 |
Trattasi di un dispendio orario, per la partecipazione a parte dell’istruttoria (dal 09.12.2013) nonché per la preparazione e l’intervento al dibattimento di primo grado, di complessivi 39 ore e 5 minuti fatturato a circa fr. 400.- all’ora, più spese globali di fr. 430.- e IVA.
Questa Corte, trovando applicazione il principio della remunerazione dipendente dalla complessità della fattispecie, e partendo da una tariffa per casi semplici di fr. 280.- all’ora, ritiene adeguata a questo caso, di difficoltà media, la remunerazione oraria di fr. 320.- (cfr. sentenza CARP 17.2014.54 del 7 aprile 2014 confermata in STF 6B_449/2014 del 28 agosto 2014).
Sono congrue, invece, alla difficoltà e alla voluminosità del caso le complessive 39 ore e 5 minuti di lavoro, le spese di cancelleria (fr. 238.-) e quelle di trasferta (fr. 192.-), così come esposte in dettaglio nell’”estratto pratica” datato 26 maggio 2014, corrispondenti, alla tariffa di fr. 320.- all’ora, a complessivi fr. 13'971.60 (IVA inclusa) (fr. 12'506.65 + 238.- + 192.- + 1'034.95).
AP 1 dovrà, tuttavia, rimborsare solo due terzi di queste spese all’AP Stato del Canton Ticino, ovvero fr. 9’314.40, essendo l’AP parzialmente soccombente in ragione della minaccia qui riconosciuta ai danni del Consigliere di Stato PI 1 solo nella forma del tentativo.
L’avv. __________ ha, poi, chiesto al dibattimento d’appello che l’AP Stato del Cantone Ticino sia risarcito di ulteriori fr. 6’804.- producendo nota professionale (doc. dib. d’appello 3) in cui sono indicate le seguenti poste
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Trasferte e spese di cancelleria |
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fr. 300.- |
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Onorario dell’avvocato |
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fr. 6’000 .- |
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Iva 8% |
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fr. 504.- |
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Totale |
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fr. 6’804.- |
Trattasi di un dispendio orario, per la preparazione e la partecipazione al dibattimento di appello, svoltosi in due udienze, di complessive 15 ore e 8 minuti (pure a ca. fr. 400.- all’ora), più spese globali di fr. 300.- e IVA.
Anche in questo caso sia la durata delle prestazioni fornite, sia le spese esposte risultano adeguate alla difficoltà della fattispecie trattata in appello e corrispondono, alla tariffa di fr. 320.- all’ora, a complessivi fr. 5'554.05 (IVA inclusa) (fr. 4'842.65 + 300.- + 411.40), di cui AP 1 dovrà rimborsare all’AP Stato del Canton Ticino, come visto parzialmente soccombente, due terzi pari a fr. 3'702.70.
Ne deriva che AP 1 deve indennizzare all’AP Stato del Cantone Ticino le spese legali di prima e seconda istanza per un totale di fr. 13'017.10 IVA inclusa.
b. Per quanto attiene alla richiesta del torto morale di fr. 1.- avanzata dall’AP Stato del Cantone Ticino, questi non ha prodotto alcun mezzo di prova a sostegno della sua domanda.
In particolare, il richiedente non ha provato le circostanze dalle quali si possa dedurre, dalla grave lesione oggettiva, la sua sofferenza morale (DTF 120 II 97 consid. 2b; Brehm in Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Berna 2013, 4a ed., ad art. 49 CO, N. 22).
Non è riconosciuta, pertanto, all’AP Stato del Cantone Ticino un’indennità a titolo di riparazione morale.
L’appello di AP 1 su questo punto è accolto.
Indennità ex art. 429 CPP
76. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).
Di regola, l’imputato assolto, posto al beneficio del gratuito patrocinio, non deve sostenere i costi relativi alla difesa d’ufficio e non può perciò pretendere un’indennità per le spese di patrocino (DTF 138 IV 205, consid. 1).
L’art. 442 cpv. 4 CPP prevede che le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d’indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati.
77. Al termine dell’istruttoria dibattimentale d’appello, AP 1 ha presentato un'istanza di indennizzo e di riparazione del torto morale, chiedendo che lo Stato del Canton Ticino venga condannato a rifondergli complessivi fr. 1'936’000.-, e meglio:
- fr. 36'000.- a titolo d’indennità per spese di patrocinio d’appello sostenute nell’esercizio dei suoi diritti procedurali;
- fr. 1'300’000.- a titolo di indennità per danno economico;
-
fr. 600'000.- per riparazione del torto morale.
78. Non avendo AP 1 avanzato pretese ex art. 429 CPP in primo grado, la Corte delle assise criminali ha deciso di non assegnargli alcun indennizzo a questo titolo.
Essendo stato AP 1 anche in quella sede patrocinato da ben due avvocati sperimentati nel diritto penale, la mancata richiesta di un indennizzo viene considerata come implicita ma chiara rinuncia.
Rinuncia che è stata confermata dal fatto che nessuna pretesa a tale titolo è stata avanzata nella procedura d’appello.
In questo senso, la rinuncia dell’imputato a beneficiare d’indennità relative a tutto il procedimento di primo grado è divenuta definitiva.
Nulla è, pertanto, dovuto ex art. 429 CPP per il procedimento di prime cure.
Resta da esaminare se sono dovute indennità ex art. 429 CPP per il procedimento d’appello in considerazione della parziale assoluzione di AP 1 (Messaggio, pag. 1231; Griesser, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2a edizione, Zurigo 2014, ad art. 429 n. 3; Mini, in Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 429 n. 3).
Per quanto attiene alle spese di patrocinio dell’avv. DI 2, si rileva che, nella misura in cui concernono prestazioni fornite quando era difensore d’ufficio, esse non sono indennizzabili trattandosi di un danno soltanto futuro (DTF 138 IV 205, consid. 1).
Ciò detto, in applicazione del principio ricordato da questa Corte al consid. 147 della sua sentenza 07.06.2013 (inc. 17.2012.149) e in applicazione analogica dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, si precisa che, vista la parziale assoluzione di AP 1, lo Stato potrà recuperare dall’imputato soltanto 4/5 dell’onorario anticipato.
Dall’8 ottobre 2015 AP 1 è difeso da due difensori di fiducia, ovvero dallo stesso avv. DI 2 e dall’avv. DI 1.
Da questa data un indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP è dovuto, limitatamente come detto ai proscioglimenti pronunciati in appello, solo per le prestazioni fornite da uno dei due legali.
Trattandosi di un caso di media complessità, non è, infatti, indennizzabile il doppio patrocinio, ammesso dalla giurisprudenza federale solo per procedimenti particolarmente gravosi sia per ampiezza dell’oggetto sia per la lunghezza della loro durata (STF 6B_875/2013 del 7 aprile 2014 consid. 4.5).
Ne deriva che, in assenza di una richiesta motivata e supportata dalla necessaria nota d’onorario, l’imputato è indennizzato ex aequo et bono con l’importo di fr. 5’000.- per le spese legali relative alle prestazioni legali successive alla revoca del patrocinio d’ufficio e inerenti alla difesa dalle imputazioni di tentata truffa, promovimento della prostituzione e infrazioni LAVS.
Non sussistono, invece, prove a sostegno dell’asserito danno economico e del torto morale.
Né vi sono elementi che possano sostanziare un nesso tra il procedimento penale e tali asseriti pregiudizi.
I proscioglimenti dalle imputazioni a carico di AP 1 hanno riguardato reati minori e/o fattispecie di minore impatto mediatico rispetto a quella che ha visto come vittima il Consigliere di Stato PI 1 per titolo di violenza o minaccia contro le autorità o i funzionari (art. 285 cifra 1 CP) di cui al pto. 1bis dell’AA aggiuntivo.
Era semmai da quest’ultima imputazione, oggetto di diffusa cronaca giornalistica, che potevano derivare, qualora non fosse sfociata in una condanna, gli asseriti danni all’immagine di AP 1 e i relativi presunti strascichi di salute, professionali e sociali.
Ragion per cui non sono riconosciuti né il danno economico né il torto morale.
Nessun indennizzo, vista la condanna, per il periodo di detenzione preventiva subito.
In conclusione, lo Stato va condannato a rifondere a AP 1, giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, complessivi fr. 5’000.-.
Di questo importo, tuttavia, a AP 1 potrà essere erogata solo l’eventuale eccedenza dopo estinzione per compensazione delle spese procedurali poste a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).
Spese
79. Visto l’esito degli appelli, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del condannato.
Gli oneri processuali di secondo grado seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) per cui quelli relativi all’appello del procuratore pubblico sono accollati integralmente allo Stato. Quelli dell’appello dell’imputato sono posti per 4/5 a suo carico e per 1/5 a carico dello Stato.
Tassazione della nota d’onorario del difensore
80. L’avv. DI 2 è intervenuto quale patrocinatore d’ufficio di AP 1 nell’ambito della procedura d’appello a partire dal 20 novembre 2014 (doc. CARP II e III in inc. 17.2014.204) fino all’8 ottobre 2015 (doc. CARP IV in inc. 17.2014.204), mentre in seguito ha difeso l’imputato come difensore di fiducia. La tassazione della nota professionale 9 ottobre 2015 dell’avvocato concerne, pertanto, le prestazioni da lui fornite fino all’8 ottobre 2015.
La retribuzione del difensore d’ufficio, in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), è stabilita sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 6 giugno 2006 consid. 8.5. seg.).
81. Il tempo esposto dall’avv. DI 2 appare eccessivo.
Delle 81 ore e 29 minuti indicate dal legale risultano adeguate soltanto 63 ore e 32 minuti, con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 11'436.-.
a. Non vengono accettate 17 ore e 57 min. per i seguenti motivi:
- considerate le 48 ore e 24 minuti esposte dall’avv. DI 2 per studio atti (composte da 31 ore e 40 min. per disamina degli stessi e da 16 ore 44 min. per recepire conoscenze e documentazione dai precedenti difensori) qui interamente approvate, nonché le 3 ore e 40 min. per allestire l’istanza probatoria ricevuta dalla CARP il 17.02.2015, pure integralmente accettate, non si giustifica riconoscere le ulteriori 3 ore indicate nella nota professionale alla data 12.02.2015 per “esame sentenza 3.6.14 e analisi/giustapposizione testimonianze per notifica prove”;
- il tempo complessivo esposto di 18 ore e 52 min., composto da 5 ore e 45 min. per colloqui telefonici con cliente e da 13 ore e 7 min. per comunicazioni via posta (anche elettronica) con cliente, è manifestamente eccessivo. Richiamato quanto accennato in arringa dallo stesso legale, ovvero che il tempo dedicato a AP 1 per questi contatti orali e scritti è stato “superiore a quello trascorso con tutti i miei clienti”, è ancora generoso riconoscere 8 ore, tempo più che sufficiente per aggiornare il cliente sull’evoluzione del procedimento, discutere della fattispecie e approntare una strategia difensiva;
- alla luce di quanto ammesso alla suddetta voce, è ridondante e non va, pertanto, riconosciuto il tempo di ulteriori 4 ore e 5 min. per la preparazione (45 min.) e lo svolgimento (3 ore e 20 min.) del colloquio 08.05.2015 con la moglie dell’imputato.
b. Le spese esposte, pari a fr. 1'883.50, sono congrue e vanno interamente riconosciute.
c. L’IVA va calcolata nella
misura dell’8% e assomma a fr. 1'065.55.
d. La nota professionale
dell’avv. DI 2 è, pertanto, approvata
per complessivi fr. 14'385.05.
Tenuto conto della parziale assoluzione di AP 1 in appello, in applicazione del principio ricordato da questa Corte al consid. 147 della sua sentenza 07.06.2013 (inc. 17.2012.149) e in applicazione analogica dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l’imputato sarà tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino 4/5 del predetto importo.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 9, 10, 76, 80, 81, 84, 139, 147, 263, 268, 348 e segg., 379 e segg., 389, 398 e segg., 429, 433 CPP,
12, 22, 40, 43, 44, 47, 69, 106, 179ter, 285, 286 CP;
106 LADI,
49 CO,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. a. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.
b. L’appello del procuratore pubblico è parzialmente accolto.
Di conseguenza, ritenuto che, in assenza d’impugnazione, i dispositivi n. 2 e 3, limitatamente al proscioglimento dai reati di tentata coazione (pto. 1 AA), di registrazione clandestina di conversazioni (pto. 4 AA), di falsità in documenti, (pto. 6 AA) e di violazione alla LAVS per i fatti di cui ai pti. 9.1 e 9.2. AA aggiuntivo, della sentenza 3 giugno 2014 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
per avere, a Bellinzona il 5 agosto 2013, usato minaccia nei confronti del defunto Consigliere di Stato PI 1 per tentare di costringerlo a compiere un atto che rientrava nelle sue attribuzioni,
1.1.2. registrazione clandestina di conversazioni
per avere, clandestinamente ed illegalmente, registrato su un supporto del suono la conversazione privata avuta con PC 1 presso il grotto __________ a __________ il 3 agosto 2011,
1.1.3. contravvenzione alla Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 106 LADI):
per avere, il 17 settembre 2013 a Bellinzona, prodotto alla Cassa disoccupazione OCST dei certificati di salario inveritieri relativi al periodo agosto 2012-luglio 2013,
1.1.4. impedimento di atti dell’autorità
per avere, a __________ il 29 luglio 2013 presso il “__________”, intralciato gli agenti della Polizia cantonale nella posa dei sigilli ai locali.
1.2. AP 1 è prosciolto dalle imputazioni di:
1.2.1. sfruttamento di atti sessuali - promovimento della prostituzione di cui al pto. 2 AA,
1.2.2. violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini di cui al pto. 3.1 AA,
1.2.2. tentata truffa di cui al pto. 5 AA,
1.2.3. violazione alla LAVS di cui al dispositivo 1.5 della sentenza impugnata.
1.3. Il procedimento penale a carico di AP 1 per titolo di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini di cui al pto. 3.2 AA è abbandonato.
1.4. AP 1 è condannato:
1.4.1. alla pena detentiva di 21 (ventuno) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto,
1.4.2. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna, per un totale di fr. 500.- (cinquecento),
1.4.3. alla multa di fr. 500.- (cinquecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CP),
1.4.2. a versare all’AP Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 13'017.10 a titolo di risarcimento spese legali di primo e secondo grado, IVA compresa, mentre niente è dovuto a titolo di torto morale.
1.5. L’esecuzione della pena detentiva è parzialmente sospesa in ragione di 11 (undici) mesi per un periodo di prova di 3 (tre) anni; per il resto è da espiare.
1.6. L’esecuzione della pena pecuniaria è parzialmente sospesa in ragione di 3 (tre) aliquote giornaliere per un periodo di prova di 3 (tre) anni; per il resto è da pagare.
1.7. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro di cui alla distinta formulata a pag. 5 dell’AA 29/2014 del 3 marzo 2014.
1.8. È mantenuto il sequestro conservativo sul mappale n. __________ a garanzia del pagamento delle spese procedurali e delle indennità nonché della parte di pena pecuniaria da espiare e della multa, poste a carico di AP 1.
1.9. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e i disborsi relativi al procedimento di primo grado sono posti a carico dell’imputato.
1.10. La nota professionale 9 ottobre 2015 dell’avv. DI 2 per il procedimento d’appello è approvata per:
- onorario fr. 11'436.00
- spese fr. 1'883.50
- IVA (8%) fr. 1'065.55
Totale fr. 14'385.05
e posta a carico dello Stato.
1.10.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
1.10.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.
1.10.3. Visto il suo parziale proscioglimento, AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino 4/5 della retribuzione dell’avv. DI 2, pari a complessivi fr. 11'508.05.
2. Gli oneri processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 4'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 4’200.-
sono posti in ragione di 4/5 a suo carico.
Per il restante 1/5 sono accollati allo Stato che rifonderà all’imputato l’importo di fr. 5'000.- a titolo di indennità ridotte per spese di patrocinio di secondo grado giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, previa estinzione per compensazione delle spese procedurali poste a carico di quest’ultimo.
3. Gli oneri processuali dell’appello del procuratore pubblico, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 2’200.-
sono posti a carico dello Stato.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona |
Per la Corte di appello e di revisione penale
La Presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.