Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.12.2024
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Incarti n. 11.2023.15 |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
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cancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa SE.2019.32 (filiazione: modifica del contributo di mantenimento e relazioni personali) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 3 luglio 2019 da
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RA 1, per conto del figlio AP 1 (2006),
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contro |
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AO 1 |
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e nella causa CA.2022.61 (provvigione ad litem) fra le medesime parti promossa con istanza del 28 ottobre 2022,
giudicando sull'appello del 17 febbraio 2023 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 17 gennaio 2023 (inc. 11.2023.14) e sulla contestuale istanza di gratuito patrocinio (inc. 11.2023.15),
come pure sull'appello dello stesso giorno presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2023.16);
Ritenuto
in fatto: A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata nelle sentenze del 12 luglio 2021 (inc. 11.2021.46) e dell'8 settembre 2022 (inc. 11.2021.101) emesse da questa Camera, passate in giudicato. Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che con decisione del 25 novembre 2010 il Tribunale per i minorenni di M______ ha obbligato AO1 (1967) a versare per il figlio AP1 (nato il 24 febbraio 2006), affidato in via esclusiva alla madre AP2 (1979), quanto segue:
€ 1035.00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (1° aumento a marzo 2010), somma comprensiva delle spese straordinarie fino al compimento della scuola primaria; dopo la conclusione della scuola primaria il padre sarà tenuto a rimborsare alla madre, oltre alla somma mensile sopra indicata, anche il 50% delle sole spese scolastiche, previo invio dei giustificativi di spesa.
Per effetto dell'adeguamento al rincaro dal dicembre del 2018 il contributo alimentare ammonta ora a € 1103.61 mensili.
B. Il 3 luglio 2019 AP2 ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere l'aumento del contributo alimentare in favore del figlio a fr. 2431.– mensili dal 1° luglio 2019. Nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2019 AO1 ha proposto di respingere l'azione. Con replica del 3 febbraio 2020 l'attrice ha modificato la sua domanda, chiedendo – in sostanza – che al convenuto fosse ingiunto di instaurare relazioni personali con AP1 (e che fosse disciplinato il diritto di visita con le relative modalità e costi), impartendogli l'obbligo di “coprir[e] le cure del neuropsichiatra infantile e dello psicologo” del ragazzo. In favore del figlio AP2 ha postulato inoltre il versamento di un contributo alimentare compreso tra fr. 2650.– e fr. 4932.– mensili retroattivamente dal luglio del 2018 fino alla “conclusione degli studi universitari”, più la metà di eventuali spese straordinarie future, il rimborso di fr. 1350.– per la metà di un costo di un corso di tedesco e € 11 911.00 pari alla metà di spese scolastiche già documentate. Il convenuto ha duplicato il 25 maggio 2020, ribadendo il suo punto di vista.
C. All'udienza del 1° luglio 2020, indetta per le prime arringhe, le parti hanno confermato le loro posizioni e notificato prove. Il 31 agosto 2020 l'attrice ha poi ridotto il contributo di mantenimento preteso per il figlio a importi variabili fra fr. 2545.– e fr. 4241.– mensili dal luglio del 2018 fino alla “conclusione degli studi universitari” di lui, salvo postulare in aggiunta 10 mensilità di fr. 572.– per 4 anni (dal 2020 al 2024) a copertura di spese scolastiche (retta del liceo privato, trasporti, mensa, materiale didattico).
D. Il 28 ottobre 2022 AP2 si è nuovamente rivolta al Pretore per ottenere da AO1 una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Nelle sue osservazioni del 18 novembre 2022 il convenuto ha concluso per il rigetto dell'istanza. All'udienza del 5 dicembre 2022, indetta per il contraddittorio, le parti hanno reiterato le rispettive domande. Al termine dell'udienza il Pretore ha comunicato che avrebbe giudicato senza ulteriori formalità (inc. CA.2022.61).
E. Nel frattempo, il 22 settembre 2022, l'istruttoria della causa di merito è stata chiusa e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 9 dicembre 2022 l'attrice ha confermato le proprie richieste di giudizio quanto alle relazioni personali tra padre e figlio, ha sollecitato il versamento di contributi alimentari per AP1 compresi tra fr. 2545.– e fr. 4241.– mensili indicizzati dal luglio del 2018 fino alla “conclusione degli studi universitari”, più la metà delle spese straordinarie future e la rifusione per l'anno scolastico 2021/22 di complessivi fr. 5650.– per spese scolastiche, di fr. 612.– per l'abbonamento ai mezzi pubblici e, riguardo al 2022/23, di complessivi fr. 5750.– per spese scolastiche, oltre a fr. 612.– per l'abbonamento ai mezzi pubblici. Essa ha ribadito inoltre la richiesta di gratuito patrocinio, “riservata la decisione del giudice sulla richiesta di una provvigione ad litem di almeno fr. 8000.–”. Nel suo allegato di quello stesso 9 dicembre 2022 il convenuto ha chiesto di ridurre il contributo di mantenimento a suo carico a fr. 695.– mensili (pari a € 690.00 mensili) dal luglio del 2019. Il 12 dicembre 2022 l'attrice ha replicato spontaneamente, allegando nuova documentazione. Il convenuto non ha duplicato.
F. Statuendo il 17 gennaio 2023, il Pretore ha condannato AO1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 1319.30 mensili dal luglio del 2018 (dispositivo n. 1), ha incaricato la psicologa e psicoterapeuta S______ M______ di “fornire un supporto specialistico teso ad affiancare” AP1 e il padre “nel loro percorso graduale e monitorato di riavvicinamento”, con particolare attenzione all'“andamento della relazione padre-figlio e l'assetto psicologico del minore” (dispositivo n. 2), ponendo i costi di tale misura a carico di AO1 (dispositivo n. 3). Contestualmente egli ha respinto la richiesta di provvigione ad litem (dispositivo n. 4) e quella di gratuito patrocinio del 12 aprile 2021 (dispositivo n. 5). Le spese processuali di complessivi fr. 5400.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (dispositivo n. 6).
G. Contro la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 febbraio 2023 in cui chiede che, designatogli un patrocinatore d'ufficio e conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio, il contributo alimentare sia aumentato a fr. 3194.20 mensili dal 1° luglio 2018 al 31 agosto 2020, a fr. 3342.10 mensili dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2022 e a fr. 2422.10 mensili dopo di allora, fino al termine degli studi universitari. In subordine egli postula l'annullamento del dispositivo sul contributo di mantenimento e il rinvio degli atti al Pretore per l'assunzione di determinate prove e l'emanazione di un nuovo giudizio. Inoltre egli sollecita la designazione di un curatore educativo che “intervenga attivamente affiancando padre e figlio con direttive e istruzioni volte a riallacciare un dialogo costruttivo fra costui e il figlio minorenne”. Infine l'appellante insta per l'accoglimento della sua richiesta di provvigione ad litem (con obbligo per il padre di versargli complessivi fr. 14 000.–) o, eventualmente, per la concessione del gratuito patrocinio. AP1 chiede da ultimo, “nelle more della procedura di appello”, l'esecuzione anticipata del dispositivo con cui il Pretore ha incaricato la dott. __________ di assicurare il menzionato supporto specialistico e la designazione immediata del curatore educativo. Mediante decreto del 1° marzo 2023 il presidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di esecutività anticipata senza oggetto e ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, la richiesta di provvedimenti cautelari in appello. Nelle sue osservazioni del 26 novembre 2024, limitate alla questione del contributo alimentare per il figlio dopo la maggiore età, AO1 ha proposto di respingere la richiesta (inc. 11.2023.14/15).
H. Il 17 febbraio 2023 anche AO1 ha appellato la sentenza del Pretore, proponendo di ridurre il contributo di mantenimento per il figlio a € 715.00 mensili dal 1° luglio 2019 e di porre i costi dell'intervento della dott. S______ M______ a carico di AP2. L'appello non è stato oggetto di notificazione a AP1.
Considerando
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2. Le azioni indipendenti che riguardano interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia soggiacciono alla procedura semplificata (art. 295 CPC). Le relative sentenze sono impugnabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, controverse essendo anche le relazioni personali tra padre e figlio, appellabili senza riguardo a questioni di valore (I CCA, sentenza inc. 11.2021.92 del 15 dicembre 2022 consid. 1 con riferimento). Quanto alla tempestività dei due rimedi giuridici, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle parti il 18 gennaio 2023 (tracciamenti degli invii n. __.__.______.________/_, agli atti). Introdotti entrambi il 17 febbraio 2023 (timbri postali sulla busta d'invio), nella misura in cui riguardano il contributo di mantenimento, le relazioni personali e la protezione del figlio gli appelli in esame sono pertanto tempestivi. Sull'ammissibilità dell'appello riguardante la provvigione ad litem si tornerà oltre (consid. 23b).
3. La legittimazione (attiva o passiva) in un'azione volta alla modifica di contributi alimentari per un figlio compete sia al detentore dell'autorità parentale sia al figlio minorenne, indipendentemente dal fatto che il contributo riguardi un figlio di genitori sposati o non sposati (DTF 136 III 365; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.173 del 9 maggio 2022 consid. 2). Nulla ostava dunque in concreto a che AP2 convenisse in giudizio AO1, seppure oggetto della controversia siano contributi alimentari per il figlio. Dandosi poi un'azione intesa alla modifica di un contributo di mantenimento, il giudice decide ‒ se necessario ‒ anche in merito all'autorità parentale e alle altre questioni riguardanti i figli (art. 298d cpv. 3 CC). In altri termini, ove sia adito il giudice del mantenimento, nelle circostanze descritte si crea “per attrazione” unità di giurisdizione riguardo a tutte le questioni che toccano gli interessi del figlio (autorità parentale, affidamento, relazioni personali), anche sulle questioni che andrebbero decise di per sé dall'autorità di protezione dei minori (v. anche l'art. 304 cpv. 2 CPC; DTF 145 III 439 consid. 4; I CCA, sentenza inc. 11.2023.95 del 25 agosto 2023 consid. 6a).
Dinanzi a questa Camera l'appello è stato presentato da AP1, a quel momento diciassettenne, “rappresentato dalla madre”. Ciò è ammissibile, un figlio capace di discernimento potendo anche ricorrere personalmente contro decisioni che toccano i suoi interessi (autorità parentale, affidamento, relazioni personali, contributi di mantenimento, misure di protezione) senza dover far capo a un patrocinatore né a un rappresentante designato dal giudice (RtiD II-2019 pag. 671 n. 8c).
4. Al proprio appello AP1 acclude tre documenti riferiti a un procedimento pendente davanti al Tribunale per i mino-renni di M______, una lettera 1° febbraio 2020 di AP2 all'avv. M______ Q______, due attestazioni del dott. D______ B______ del 26 luglio e del 15 novembre 2021, un messaggio di posta elettronica del 5 ottobre 2020 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord, un messaggio di posta elettronica del 13 aprile 2021 del Centro di competenze tributarie della SUPSI, come pure tre lettere dell'avv. M______ Q______ del 18, 20 e 27 gennaio 2023. Egli richiama inoltre dalla Pretura e dal Tribunale di appello gli incarti dei procedimenti che lo oppongono al padre. Nelle motivazioni del memoriale l'interessato chiede poi di assumere prove (perizie, edizione di documenti) destinate ad accertare le entrate del genitore.
In seguito AP1 ha prodotto altra documentazione: una lettera 19 ottobre 2020 del dott. D______ B______, una relazione clinica 21 febbraio 2022 del dott. E______ C______, polizze assicurative Concordia per il 2023 sue e di sua madre, una chiavetta USB con registrazioni di incontri tra lui, il padre e la moglie di quest'ultimo risalenti al 2021, tre certificati medici dei dottori I______ S______ e A______ M______ del 31 maggio, 6 giugno, 19 giugno e 3 luglio 2023, un certificato medico del dott. L______ D______ del 5 dicembre 2022, una lettera 25 maggio 2021 del Pretore, due lettere del proprio patrocinatore del 10 e 21 maggio 2021, un certificato medico del dott. E______ C______ del 2 giugno 2023, una lettera della psicologa e psicoterapeuta S______ M______ del 15 maggio 2023, una dichiarazione dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione dell'8 marzo 2023, una conferma 14 marzo 2023 e una decisione 31 marzo 2023 dello sportello regionale LaPS di Me______, il verbale di un'udienza tenutasi il 16 maggio 2007 davanti al presidente del Tribunale ordinario di S______, il verbale di ricezione di una denuncia 13 dicembre 2022 della Legione Carabinieri di Lo______ Stazione di C______, un precetto esecutivo del 26 giugno 2023, certificati medici del dott. A______ M______ del 5 febbraio e 5 marzo 2024 e ulteriori certificati medici del dott. I______ S______ del 12 aprile, 5 e 31 maggio 2024, la tassazione 2022 di AP2, come pure un verbale del Tribunale di S______ dell'8 ottobre 2024.
La documentazione testé descritta è ricevibile, controverse in concreto essendo questioni riguardanti un figlio minorenne.
Nuovi documenti sono proponibili in tal caso senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Quanto al richiamo dei carteggi delle procedure svoltesi davanti al Pretore, tali atti sono già stati trasmessi d'ufficio alla Camera, di modo che il loro richiamo si rivela superfluo. Relativamente al richiamo dei fascicoli di questa Camera, procedimenti svoltisi davanti a un determinato tribunale sono
notori per il tribunale stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2022.10 del 18 novembre 2022 consid. 4). Ciò posto, nulla osta in definitiva alla trattazione degli appelli. Per ragioni pratiche giovi esaminare in primo luogo, ad ogni modo, l'appello del padre.
I. Sull'appello di AO1
5. L'appellante non contesta il mandato conferito dal Pretore alla psicologa e psicoterapeuta S______ M______ di “fornire un supporto specialistico teso ad affiancare il figlio al padre nel loro percorso, graduale e monitorato, di riavvicinamento”, ma rifiuta di assumerne le spese, che chiede di addebitare a AP2. Al Pretore egli rimprovera di non avere motivato la propria decisione su tale aspetto, sostiene che l'attuale situazione è da ricondurre all'atteggiamento “oppositivo” di AP2 e afferma di non avere mezzi per far fronte a simili oneri, a differenza di lei. Nella fattispecie è vero che il Pretore si è limitato a porre le spese del provvedimento a carico del padre senza particolari motivazioni. La questione è che le norme sulle relazioni personali con il genitore non affidatario (art. 273 segg. CC) si applicano unicamente durante la minore età del figlio (Cottier in: Commentaire romand, CC I, 2ª edizione, n. 8 ad art. 273). Le misure a protezione del figlio, inoltre, decadono al raggiungimento della maggiore età del medesimo (Meier in: Commentaire romand, CC I, op. cit., n. 27 alle note introduttive agli art. 307–315b). In concreto AP1 è diventato maggiorenne in pendenza di appello, sicché la misura adottata dal Pretore è superata. Né risulta che la professionista abbia fornito prestazioni nel frattempo (lettera 15 maggio 2023 della psicologa e psicoterapeuta S______ M______, agli atti). Ne segue che al proposito l'appello è divenuto senza interesse pratico e attuale.
6. Accertato ciò, litigioso rimane il contributo di mantenimento stabilito dal Pretore in fr. 1319.30 mensili dal luglio del 2018 che AO1 chiede di ridurre € 715.00 mensili dal 1° luglio 2019. Al riguardo il primo giudice, constatata una notevole mutazione delle circostanze, ha imputato anzitutto a AP2 un reddito ipotetico (come giurista) di fr. 5400.– mensili dal luglio del 2018 a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3592.15 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione stimata [dedotta la quota compresa nel fabbisogno del figlio] fr. 1200.–, spese accessorie fr. 160.–, premio della cassa malati fr. 341.15, premio assicurazione “RC domestica” fr. 11.–, indennità per spese di telefonia fr. 80.–, imposte fr. 450.– mensili).
Quanto a AO1, il Pretore ne ha stimato le entrate (parzialmente ipotetiche) in complessivi € 4807.47 mensili (corrispondenti a fr. 4807.47), composti del salario percepito dalla
T______ Srl di € 2000.00, di “utili ipotetici societari” di € 1207.47, di “ulteriori entrate necessarie a coprire il fabbisogno minimo” di € 1100.00 e “dell'aiuto da parte dei di lui genitori” di € 500.00. Quanto al fabbisogno minimo di lui, il Pretore lo ha determinato in fr. 595.– mensili, corrispondenti al solo minimo di base del diritto esecutivo ridotto del 30% per tenere conto del minore costo della vita a L______, sicché AO1 registra un margine disponibile di fr. 4212.47 mensili. Constatato dipoi che la moglie del convenuto (Bi______ B______, 1975) è in grado di finanziare il proprio fabbisogno minimo grazie al proprio stipendio di € 700.00 mensili, il primo giudice ha calcolato il fabbisogno in denaro dei figli nati nel matrimonio del convenuto in fr. 420.– mensili (70% del supplemento per figli oltre i 10 anni di fr. 600.–) per Le______ (2009) e in fr. 280.– mensili (70% del supplemento di fr. 400.– per i figli sotto i 10 anni) per Th______ (2013).
Infine il Pretore ha calcolato il fabbisogno in denaro di AP1 in complessivi fr. 1203.75 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio stimato fr. 300.–, quota delle spese accessorie fr. 40.–, premio della cassa malati fr. 126.45, indennità per spese di telefonia fr. 50.–, materiale scolastico fr. 15.–, abbonamento “arcobaleno” di una zona fr. 20.40, pasti fuori casa fr. 51.90 mensili), da cui ha dedotto l'assegno di formazione di fr. 250.– mensili, onde un fabbisogno in denaro scoperto di fr. 953.75 mensili. A questo punto egli ha dedotto dal margine disponibile di AO1 (fr. 4212.47 mensili) il fabbisogno in denaro dei tre figli, accertando così un'eccedenza di fr. 2558.72 mensili che ha suddiviso fra due adulti e tre figli in proporzione di due a uno. A AP1 sono spettati così fr. 365.55 mensili (un settimo dell'eccedenza). In definitiva il Pretore ha stabilito il contributo di mantenimento a carico di AO1 in fr. 1319.20 mensili dal luglio del 2018 in poi.
7. I criteri che disciplinano la modifica di contributi alimentari fissati per sentenza o per convenzione in favore di figli minorenni sono già stati riassunti dal Pretore nella sentenza impugnata e partitamente descritti da questa Camera (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 5, II-2015 pag. 790 consid. 6 con rinvii, I-2006 pag. 666 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.22.103 del 20 agosto 2024 consid. 6). Al proposito basti rammentare che una modifica è possibile qualora le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Ciò presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'uno o dell'altro genitore (o del figlio) sia cambiata in modo sostanziale e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato stabilito. In tal caso il giudice fissa nuovi contributi alimentari dopo avere aggiornato l'insieme dei fattori presi in considerazione al momento del divorzio (e non solo quelli che giustificano una modifica dei contributi: DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 in fine, 137 III 606 consid. 4.1.2; sentenza del Tribunale federale 5A_751/2022 del 3 luglio 2024 consid. 4.1, sentenza 5A_127/2023 del 24 aprile 2024 consid. 3.1).
Non ogni fatto nuovo, sia pure importante e durevole, legittima invero una modifica dei contributi di mantenimento. Questa entra in linea di conto solo ove il fatto nuovo comporti uno squilibrio dell'obbligo alimentare fra i genitori rispetto alle circostanze considerate in precedenza, soprattutto nel caso in cui l'onere contributivo diventi eccessivamente gravoso per un debitore di condizione modesta. Il giudice non può limitarsi dunque a constatare che la situazione di un genitore o del figlio è cambiata. Deve ponderare gli interessi di quest'ultimo – da un lato – e quelli dei genitori – dall'altro – in modo da apprezzare appieno la necessità di una modifica dell'obbligo alimentare nella fattispecie (I CCA, sentenza inc. 11.2022.103 del 20 agosto 2024 consid. 6 con rinvio). In concreto i presupposti per una modifica, chiesta da entrambe le parti, non sono litigiosi. Contestati sono i fattori aggiornati dal primo giudice alla base del nuovo contributo.
8. AO1 contesta dapprima il suo reddito stabilito dal Pretore in € 4807.47 mensili (fr. 4807.47 mensili), composti – come detto – del salario percepito dalla T______ Srl di € 2000.00, di “utili ipotetici societari” di € 1207.47, di “ulteriori entrate necessarie a coprire il fabbisogno minimo” di € 1100.00 e “dell'aiuto da parte dei di lui genitori” di € 500.00. Egli obietta di ricevere solo lo stipendio di € 2000.00 mensili dalla T______ Srl per la sua attività nel negozio di abbigliamento e definisce arbitrarie le altre entrate imputategli dal Pretore.
a) Relativamente alle entrate aggiuntive di € 1100.00 mensili, il Pretore ha esaminato gli estratti del conto bancario del convenuto dall'aprile del 2018 al giugno del 2020, accertando accrediti per complessivi € 77 565.33 (inclusi versamenti di complessivi di € 17 400.00 da parte del genitore di lui). Egli ha constatato poi che accrediti di complessivi € 80 933.43 sono stati destinati al contributo alimentare per AP1, a vacanze o hobby, a onorari di patrocinatori, alla retribuzione di una psicologa e di uno psichiatra, così come a “tributi vari”. Ne ha desunto che in 27 mesi AO1 avrebbe speso per il proprio sostentamento e quello del suo nucleo familiare soltanto € 10 807.58 (pari a € 360.25 mensili), il che è inverosimile e collide con le dichiarazioni del convenuto stesso, il quale ha dichiarato che già il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 1199.85 mensili. Per il Pretore, di conseguenza, il mantenimento di AO1 e del suo nucleo familiare è stato finanziato tramite altri redditi di cui è stata sottaciuta l'esistenza. Valutato in € 1295.00 mensili complessivi il fabbisogno minimo del nucleo familiare di lui e rilevato come solo una minima parte dell'importo di € 360.25 mensili sia stata usata per pagare costi che rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, il Pretore ha concluso che l'interessato dispone di ulteriori entrate per almeno € 1100.00 mensili, visto che non risulta un aumento di debiti (che neppure l'interessato sostiene di aver contratto), mentre i sussidi di circa € 500.00 mensili che i genitori sostengono di versargli sono già ampiamente compresi nei versamenti effettuati dal padre sul conto bancario.
L'appellante lamenta che il Pretore non gli ha chiesto chiarimenti sui movimenti del conto né ha preteso l'edizione di estratti più recenti, ma l'argomentazione si esaurisce in mera recriminazione. Intanto egli non indica quali circostanze avrebbero necessitato precisazioni. Inoltre nulla gli impediva di produrre nuovi estratti in prima sede o in appello. Per il resto egli fa valere che gli accrediti di € 9399.35, € 15 204.00 e € 24 000.00 corrispondono a compensi della T______ Srl e non vanno conteggiati in doppio, mentre le somme versategli dal padre costituiscono prestiti da restituire. Se non che, così argomentando egli equivoca sul ragionamento del Pretore, il quale si è concentrato non tanto sugli accrediti, quanto sugli addebiti. Appurato che le uscite dal conto riguardano spese rientranti solo in minima parte nel minimo esistenziale del diritto esecutivo dell'interessato e dei figli, il primo giudice ha ritenuto che il convenuto deve necessariamente disporre di altri mezzi – valutati in € 1100.00 mensili – per provvedere al sostentamento della famiglia. L'appellante non contesta gli importi conteggiati dal primo giudice né spiega con quali risorse abbia concretamente fatto fronte al proprio fabbisogno e a quello dei figli nati nel matrimonio, salvo affermare che non ogni spesa priva di causale costituisce “un lusso eccedente il minimo esistenziale”. Ciò non basta tuttavia per confutare i precisi e puntuali accertamenti del Pretore. Al riguardo l'appello manca di consistenza.
b) AO1 contesta altresì il computo di € 1207.47 mensili quale reddito ipotetico della sua sostanza. Il Pretore non ha trascurato che costui ha dichiarato di avere venduto alla sorella le sue partecipazioni nelle due società di famiglia per complessivi € 57 000.00 nel 2020, ma ha considerato che, secondo i bilanci, nel 2018 e nel 2019 tali società avevano generato utili, i quali – se distribuiti – avrebbero garantito all'interessato entrate medie di € 1207.47 mensili, date le sue quote di partecipazione. Egli ha ritenuto quindi la cessione delle partecipazioni contraria agli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio AP1, anche perché il convenuto non ha recato valide giustificazioni per la mancata distribuzione di utili né ha dimostrato la necessità di alienare una potenziale fonte di reddito. L'appellante ribadisce che, come azionista di minoranza, egli non aveva alcun potere decisionale sulla distribuzione degli utili societari. Inoltre, egli soggiunge, i vari procedimenti giudiziari promossi da AP2 gli hanno causato ingenti costi, compromettendo la sua situazione finanziaria e le relazioni all'interno della famiglia. AO1 lamenta infine che il computo di un reddito ipotetico lo porterà al dissesto finanziario, non potendo egli far fronte al contributo alimentare fissato dal Pretore.
Il computo di entrate potenziali si giustifica, in specie, ove il debitore riduca unilateralmente i propri introiti, recando pregiudizio agli interessi del creditore alimentare. Poco importa che per il debitore la riduzione sia o non sia reversibile (DTF 143 III 237 consid. 3.4; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_751/2022 del 3 luglio 2024 consid, 3.1.3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017 consid. 15a con rinvio). Nella fattispecie il convenuto non pretende di avere mai sollecitato invano la distribuzione di utili aziendali né spiega quali motivi abbiano giustificato la decisione dei soci di destinare tali profitti a “utili portati a nuovo” (v. ad esempio il doc. S, pag. 75). Quanto ai motivi per cui ha ceduto le sue partecipazioni, AO1 si limita a ribadire che non aveva poteri decisionali sulla distribuzione degli utili societari, che ha subìto gravi danni in seguito ai procedimenti giudiziari promossi da AP2 e che il computo di un reddito ipotetico lo porterà al dissesto finanziario. Con le argomentazioni del Pretore tuttavia egli non si confronta. A prescindere dalle perplessità sollevate dall'attrice in relazione al prezzo di alienazione delle quote societarie di due ditte proprietarie (anche) di immobili, la rinuncia ingiustificata a elementi patrimoniali produttivi di reddito costante – incontestato nella fattispecie quanto al suo ammontare – non può trovare protezione, nemmeno se è irreversibile e comporta l'imputazione di un reddito ipotetico.
c) Per finire AO1 insorge contro il computo fra le sue entrate dell'aiuto finanziario stanziatogli dai genitori. Al riguardo il Pretore ha ricordato che mediamente, dall'aprile del 2007, il convenuto riceve dai genitori aiuti economici di almeno € 500.00 mensili, passati a € 644.44 mensili dall'aprile del 2018 al giugno del 2020. Il primo giudice ha sottolineato altresì che le società T______ Srl e L______ Srl sono amministrate in modo da avvantaggiare i membri della famiglia d'origine del convenuto, onde un'inevitabile “confusione economica” tra il patrimonio societario e quello di famiglia. D'altro canto, per il Pretore, alla luce delle molteplici funzioni svolte come amministratore della società e nella gestione del negozio la retribuzione del convenuto di € 2000.00 mensili è “modesta” se solo si considera lo stipendio di € 700.00 mensili versato alla moglie per aiuti saltuari.
A mente del Pretore pertanto l'ammontare dello stipendio del convenuto è una scelta della famiglia e il sostegno finanziario dei genitori versato ininterrottamente per 15 anni va considerato una componente di reddito aggiuntiva. L'appellante eccepisce che il suo stipendio è già superiore alla media per regione e tipologia di attività e che le liberalità dei genitori non dimostrano alcuna confusione economica fra patrimonio societario e dei singoli membri della famiglia. Egli sottolinea inoltre che i nonni paterni non hanno obblighi nei confronti di AP1 e nega che le elargizioni siano un'entrata garantita o una donazione a fondo perso. Egli sostiene infine che se in passato i suoi genitori si fossero rifiutati di aiutarlo, il figlio avrebbe ricevuto un contributo ridotto alla metà.
Ora, per tacere del fatto che l'appellante non adduce alcun elemento oggettivo atto a confermare l'adeguatezza della sua retribuzione, il Pretore ha fondato le sue deduzioni in merito alla “confusione economica” fra patrimonio societario e patrimonio dei membri della famiglia d'origine non tanto sulle note liberalità, ma su altri indizi come l'intero controllo delle società da parte dei membri della famiglia, la possibilità per il convenuto di continuare a disporre a titolo gratuito di un alloggio appartenente alla L______ Srl anche dopo avere ceduto le relative quote, la corresponsione dell'intera retribuzione oltre alle indennità Covid per “lavoratori autonomi” o il confronto con la retribuzione della moglie per un'attività definita saltuaria. E al riguardo l'appellante non spende una parola.
Per il resto, si concede che la questione di sapere se elargizioni volontarie di terzi debbano essere considerati per la capacità contributiva dell'obbligato alimentare non è mai stata risolta dalla giurisprudenza ed è controversa in dottrina (sentenza del Tribunale federale 5A_1048/2021 dell'11 ottobre 2022 consid. 7.2 con rinvio; v. anche Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ª edizione, pag. 135). Sta di il fatto che in circostanze particolari non è contrario al diritto federale tenere conto di tali liberalità qualora ciò non contraddica nel suo risultato la volontà di terzi e se questi ultimi, per esempio in qualità di nonni, potrebbero essere costretti, adempiuti i presupposti dell'art. 328 cpv. 1 CC, a soccorrere il creditore alimentare (DTF 128 III 162 consid. 2c). Nella fattispecie i genitori del convenuto, nonni di AP1, hanno espressamente confermato di versare tali contributi al figlio “per crescere il bambino”, “per il mantenimento” del nipote, “per aiutarlo” (deposizioni rogatoriali di C______ G______ e L______ B______: verbale del 17 maggio 2022, pag. 5 risposta R5 e pag. 8 risposta R5). I sussidi non erano quindi a beneficio del destinatario, ma della persona di cui essi avrebbero dovuto assumere il sostentamento. In circostanze siffatte la conclusione del Pretore resiste dunque alla critica.
9. Per quel che riguarda il proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di riconoscergli i costi di un veicolo privato (€ 240.00 mensili), sostenendone la necessità per ragioni professionali (“incontri con i rappresentati” e “visione della merce”), per l'esercizio del diritto di visita e per presenziare alle varie udienze in tribunale. Il Pretore, accertato che il convenuto lavora nello stesso immobile in cui abita, ha ritenuto l'uso del veicolo privato non indispensabile per l'esercizio della professione. Il che è sostanzialmente corretto (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d). Del resto, in prima sede il convenuto si era limitato a esporre nel proprio fabbisogno minimo fr. 43.35 mensili per “polizza Unipol”, fr. 46.50 mensili per “assicurazione veicolo” e fr. 150.– per “benzina e manutenzione veicolo”. Sia come sia, come si è detto (consid. 5), con la maggiore età di AP1 la disciplina delle relazioni personali è decaduta, fermo restando che neppure in passato l'appellante risulta avere esercitato il diritto di visita. La partecipazione alle udienze o ad altri atti di procedura, poi, non è sufficiente per giustificare una spesa ricorrente. Anche su questo punto l'appello è destinato di conseguenza all'insuccesso.
10. Per quanto attiene al fabbisogno in denaro dei figli nati dal suo matrimonio, l'appellante non contesta le cifre stabilite dal Pretore, ma fa valere che con il progredire dell'età e con l'uscita dalla scuola dell'obbligo “andranno aggiunte ulteriori voci di spesa necessarie”, riservandosi di aggiornarle. Nondimeno, qualora una conclusione abbia per oggetto una somma di denaro, la pretesa va sempre quantificata. Tale requisito vale tanto sul piano federale (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con rimandi) quanto a livello cantonale, sia in prima sede (art. 84 cpv. 2 CPC) sia in appello (DTF 137 III 617). L'esigenza fa stato finanche nelle cause rette dal principio inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate neppure nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti, come nelle questioni riguardanti contribuiti alimentari per i figli (DTF 137 III 617 con
riferimenti; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_65/2022 del 16 gennaio 2023 consid. 3.3.1 in: RSPC 2023 pag. 416). La pretesa dell'appellante, indeterminata, si dimostra così irricevibile.
11. Secondo AO1, AP1 non ha diritto di partecipare al riparto dell'eccedenza, giacché è nato fuori dal matrimonio, non ha mai vissuto nel suo nucleo familiare e non ha mai beneficiato del suo tenore di vita. Egli sostiene che un contributo di mantenimento superiore al fabbisogno in denaro garantirebbe al figlio un tenore di vita superiore a quello sostenuto con la madre e si tradurrebbe in risparmi e fondi a libera disposizione di costei. L'appellante soggiunge altresì che AP1 può già godere della cospicua eccedenza di cui fruisce la madre.
In realtà, contrariamente all'assunto dell'appellante, anche i figli di genitori non sposati hanno diritto – per principio – di partecipare alla suddivisione dell'eccedenza del genitore non affidatario (DTF 149 III 444 consid. 2.4 e 2.5 con rinvii). Premesso ciò, nella determinazione della quota di eccedenza si tiene conto in ogni modo delle esigenze del minorenne e della capacità contributiva del debitore alimentare, fermo restando che nel caso in cui il genitore abbia una capacità contributiva superiore alla media anche il figlio ne deve beneficiare (DTF 149 III 446 consid. 2.6). Per converso, in determinate circostanze il giudice può ridimensionare la quota di eccedenza spettante al figlio, tenendo conto di tutte le particolarità del caso concreto, in particolare del riparto nella custodia dei figli, degli “sforzi lavorativi superiori” di un coniuge o di altre esigenze specifiche (DTF 147 III 285 consid. 7.3). La quota di eccedenza, inoltre, non deve servire a finanziare indirettamente il mantenimento del genitore affidatario (DTF 149 III 446 consid. 2.6 con rinvio). Una limitazione della spettanza non si giustifica per il fatto che al genitore affidatario sia stato imputato un reddito meramente ipotetico e abbia un tenore di vita
inferiore a quello del figlio (sentenza del Tribunale federale 5A_936/2022 dell'8 novembre 2023 consid. 4.3.1). La mancata coabitazione fra creditore e obbligato alimentare non è per altro una circostanza di rilievo.
Nella fattispecie la quota di eccedenza di fr. 365.55 mensili calcolata dal Pretore non può dirsi eccessiva, considerate le attività sportive praticate da AP1, tredicenne al momento dell'introduzione della causa, anche perché le spese per attività di tempo libero, hobby o vacanze aumentano notoriamente con l'età (DTF 149 III 448 consid. 2.6). Non vi è quindi motivo di presumere che la madre possa profittare di tale quota per accantonare risparmi o concedersi lussi personali.
12. AO1 contesta poi la decorrenza della modifica del contributo alimentare fissata dal Pretore dal luglio del 2018, rilevando come la causa sia stata introdotta nel luglio del 2019. A suo parere, la retroattività si giustifica se mai per agevolare un'intesa amichevole, ciò che non è il caso nella fattispecie. Per l'appellante, infine, la retroattività, postulata solo con la replica “affinché la madre possa estinguere suoi asseriti debiti”, viola il principio della buona fede.
Secondo l'art. 279 cpv. 1 CC il figlio può promuovere azione contro uno o entrambi i genitori per chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente l'azione. La possibilità di chiedere il mantenimento per l'anno precedente l'azione vale anche in caso di azione di modifica (DTF 128 III 311 consid. 6a, 127 III 505; v. anche DTF 148 III 289 consid. 6.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.43 del 5 febbraio 2024 consid. 8). Che per il legislatore tale facoltà dovesse agevolare intese amichevoli non significa che un contributo possa essere modificato per l'anno precedente l'azione solo a condizione che l'attore si adoperi in tal senso. Per il resto, è vero che in concreto la domanda originale è stata estesa solo con la replica. Nella fase predibattimentale, tuttavia, una mutazione dell'azione è ammissibile se la nuova o ulteriore pretesa dev'essere giudicata secondo la stessa procedura (art. 227 cpv. 1 CPC) e ha un nesso materiale con la pretesa precedente (lett. a) o se la controparte vi acconsente (lett. b). Esclusa quest'ultima condizione, non può essere revocato in dubbio che nel caso in esame la retroattività della modifica del contributo si inserisce nell'azione di mantenimento. Introdotta prima dell'inizio del dibattimento, essa era pertanto ammissibile (Heinzmann/Clément in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 11 ad art. 227). Né si ravvisano estremi di abuso nel fatto che AP2 abbia contratto debiti nel frattempo per il mantenimento del figlio. Onde, una volta ancora, l'inconsistenza dell'appello.
13. L'appellante contesta da ultimo la ripartizione delle spese processuali di primo grado (non censurate nel loro ammontare), che il Pretore ha suddiviso equitativamente a metà tra i genitori, compensando le ripetibili (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Egli assevera che l'applicazione di tale norma non si giustifica apprezzando la condotta processuale di AP2, che ha generato spese inutili alle parti e ai tribunali (art. 108 CPC), sicché la ripartizione delle spese giudiziarie deve attenersi al principio della soccombenza sancito dall'art. 106 CPC. Le spese processuali vanno poste quindi per otto decimi a carico dell'attrice, con obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 5000.– per ripetibili ridotte.
a) L'art. 108 CPC citato dall'appellante prevede che le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate. Inutili sono i costi dovuti a comportamenti di una parte o di un terzo che hanno maggiorato gli oneri ordinari correlati al processo. Si tratta di comportamenti che, valutati al momento in cui sono stati compiuti (e non a posteriori), non sarebbero serviti minimamente per la soluzione del litigio o che avrebbero offeso l'economia di giudizio. Inutile è, per esempio, il costo cagionato dalla ripetizione di un'udienza cui la parte è rimasta assente ingiustificata o i costi cagionati dall'assunzione di mezzi probatori che la parte doveva rendersi conto essere superflui oppure il costo cagionato dall'assunzione di prove notificate tardivamente in una causa retta dal principio inquisitorio illimitato. Spese giudiziarie inutili possono essere poste anche a carico di una parte che per finire ottiene causa vinta, ma che con il suo comportamento ha abusivamente complicato o procrastinato il processo (I CCA, sentenza inc. 11.2022.79 del 2 settembre 2024 consid. 5 con rinvio a Stoudmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 4, 5 e 6 ad art. 108 con richiami).
D'altro lato, soltanto le spese inutili, e non l'insieme delle spese processuali possono essere poste a carico di chi le ha causate. Chi ha provocato un'assunzione di testimoni superflua, per esempio, risponde unicamente dei costi dovuti per tale operazione. La mera introduzione di un'istanza o di un ricorso che appare irricevibile o di manifesta infondatezza, senza che si possano muovere altri rimproveri al patrocinatore, non è sufficiente per configurare una spesa inutile nel senso dell'art. 108 CPC. In un caso del genere la spesa processuale va – come di regola (art. 106 cpv. 1 CPC) – a carico della parte soccombente, la quale potrà rivalersi, se mai, sul patrocinatore per la manchevole esecuzione del mandato. Come si è spiegato, inutili sono i costi dovuti a comportamenti di una parte o di un terzo che hanno maggiorato gli oneri ordinari correlati al processo, non i costi ordinari del processo medesimo. Fosse vero il contrario, le spese processuali di un atto irricevibile o manifestamente infondato andrebbero sempre addebitate al patrocinatore, in contrasto con il principio sancito dall'art. 106 cpv. 1 CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2022.79 del 2 settembre 2024 consid. 5 con rinvii).
b) Nella fattispecie il convenuto rimprovera a AP2 di avere introdotto memoriali prolissi e ridondanti, come pure una ridda di scritti spontanei, di avere presentato documentazione disordinata e inutile, di avere ripetutamente mutato l'azione, di avere formulato pretese temerarie, di essere intercorsa in inesattezze nell'allestire il modulo per l'assistenza giudiziaria, non senza trascendere durante le udienze in intemperanze e attacchi personali verso i professionisti coinvolti. Egli si duole altresì di aver dovuto raccogliere prove testimoniali e documentali per smentire le tesi di lei. Si tratta di rimproveri comprensibili, l'interessata avendo effettivamente introdotto memoriali prolissi, a tratti fuori tema e ripetitivi, per tacere di comportamenti a dir poco indecorosi tenuti in sede forense. Il Pretore tuttavia non risulta avere maggiorato le spese processuali in applicazione dell'art. 108 CPC, né l'ammontare della tassa di giustizia (fr. 2000.–) o delle spese (fr. 3400.–, comprensive di quelle peritali) indiziano un'eventualità del genere. E i costi ordinari di un processo non possono essere considerati alla stregua di spese inutili. Quanto alle ripetibili di fr. 5000.– che AO1 rivendica per gli oneri frustranei che AP2 gli avrebbe occasionato, tutto si ignora sul modo in cui egli le commisuri e a quali atti inutili esse si riferiscano concretamente. Nella fattispecie non soccorrono dunque le premesse per modificare il dispositivo pretorile sulle spese processuali e le ripetibili.
II. Sull'appello di AP1
14. L'appellante postula preliminarmente la designazione di un patrocinatore d'ufficio che lo possa rappresentare davanti a questa Camera. Fa valere che il precedente legale ha rinunciato al mandato durante il termine di appello e che “come giovane liceale” egli non era in grado di condurre la causa da sé, mentre la madre ne è impedita per problemi di salute e per “manifesta incapacità”. La richiesta non può essere accolta, già per il fatto che è stata inoltrata, contestualmente all'appello, l'ultimo giorno utile per ricorrere (sopra, consid. 2). Di conseguenza la Camera non avrebbe avuto il tempo per trattarla prima dell'introduzione del ricorso. E dopo l'introduzione dell'appello, che non poteva essere integrato a posteriori, nessun atto processuale si è più reso necessario. Ne segue che la richiesta in questione è ormai priva d'oggetto.
15. Nel merito l'appellante
chiede che, oltre all'intervento della psicologa e psicoterapeuta S______
M______ disposto dal Pretore, gli sia designato un curatore educativo “affinché
intervenga attivamente affiancando padre e figlio con direttive e istruzioni,
volte a riallacciare un dialogo costruttivo”. Come si è visto, tuttavia, dopo la maggiore età del figlio le disposizioni inerenti
alle relazioni personali (art. 273 segg. CC) e alle misure a protezione del
figlio (art. 307 e segg. CC) decadono (sopra, consid. 5). AP1 essendo nel frattempo divenuto
maggiorenne, su questo punto l'appello ha perso dunque di interesse.
Si aggiunga che nella fattispecie la misura richiesta appariva già di primo
acchito prematura, giacché tra padre e figlio non sussistono relazioni
personali. Se poi si considera che il mandato della psicologa e psicoterapeuta
S______ M______ era appunto quello di favorire un riavvicinamento del figlio al
genitore, la nomina di un curatore educativo con mansioni simili (se non
identiche) avrebbe verosimilmente costituito una misura ridondante, se non
potenzialmente conflittuale.
16. Litigioso è inoltre il reddito ipotetico di fr. 5400.– mensili imputato dal Pretore a AP2. In proposito il Pretore ha ritenuto irrilevante il fatto che l'interessata avesse rinunciato a cercare un impiego nel commercio al dettaglio preferendo intraprendere studi universitari, l'azione di modifica riguardando un periodo successivo al conseguimento della laurea in giurisprudenza. Di contro, vista la precarietà economica in cui essa versava, per il primo giudice sarebbe stato ragionevolmente esigibile che l'interessata si prodigasse subito nella ricerca di un impiego come giurista, senza tentare di conseguire un brevetto di avvocato o di frequentare costose formazioni postuniversitarie. Il primo giudice ha consultato perciò le statistiche del 2018 sullo stipendio medio per dipendenti attivi in un settore legale nel Cantone Ticino, verificato la scala degli stipendi nel settore pubblico e tenuto conto del fatto che l'attrice ha conseguito la laurea in I______ e non in Svizzera, giungendo per finire alla conclusione che essa avrebbe potuto conseguire, impiegandosi nel 2018 come giurista, circa fr. 5400.– mensili netti.
a) L'appellante fa valere, in sintesi, che una laurea italiana in giurisprudenza non dà garanzie di assunzione presso l'amministrazione cantonale o amministrazioni comunali, che la madre ha impiegato quasi due anni solo per trovare un posto di praticante legale e che gli studi in I______ non garantiscono competenze in diritto svizzero, senza le quali costei non avrebbe possibilità d'impiego. Egli rileva poi che, dopo avere iniziato nell'aprile del 2019 la pratica legale, nell'autunno del 2022 la madre si è dovuta ritirare dagli esami di avvocatura a causa di problemi di salute e che per la mancanza di mezzi economici essa ha dovuto interrompere anche una formazione specialistica alla SUPSI. Per l'interessato i problemi di salute della genitrice limitano la capacità lucrativa di lei, tant'è che mantenere un posto di lavoro le è difficile. E ciò anche perché, egli soggiunge, essa deve dedicare tempo a un figlio adolescente e “gravemente sofferente a causa dell'atteggiamento di rifiuto del padre”. Rammentato che la madre non è più riuscita a trovare un impiego nel comparto della vendita durante il periodo di controllo dell'assicurazione disoccupazione e ha dovuto rinunciare al lavoro di consulente assicurativa per mancanza della necessaria abilitazione e per problemi di salute, l'appellante assevera che AP2 può ambire tutt'al più a un impiego di commessa, con uno stipendio di fr. 2400.– mensili, o di segretaria, con un reddito di fr. 3000.– mensili.
b) Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito effettivo dei genitori. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, un genitore avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chia-mato a conseguirlo. Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione professionale (passata e futura), delle esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.81 del 17 settembre 2024 consid. 6a).
c) Riguardo allo stato di salute di AP2, dai certificati medici prodotti in appello rilasciati il 30 giugno 2023, il 25 aprile e il 17 giugno 2024 dai medici curanti dottori I______ S______ e A______ M______, psichiatri e psicoterapeuti, risulta un'inabilità lucrativa al 100% per i mesi di giugno e luglio del 2023, come pure da marzo a giugno del 2024. Nulla si evince tuttavia circa le diagnosi e le prognosi dei disturbi accusati dall'interessata. Tale documentazione non è sufficiente quindi per dimostrare menomazioni permanenti, l'accertamento di simili patologie presupponendo, se non una perizia, almeno un rapporto specialistico indipendente (RtiD I-2014 pag. 736 consid. 4e con richiamo). In difetto di una relazione del genere non è ragionevolmente possibile formulare con oggettiva attendibilità una prognosi a medio termine sulla capacità lucrativa di un soggetto (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024 consid. 11). Nel caso specifico non si può ritenere perciò che sussistano ostacoli duraturi all'esercizio di una professione o limitazioni permanenti alla capacità di guadagno.
d) Relativamente al proprio accudimento, l'appellante non accenna a elementi oggettivi che consentano di valutare se e in che misura la cura e l'educazione da parte della madre eccedano la misura usuale e siano perciò di ostacolo all'esercizio di un'attività lucrativa. Del resto AP1, ora maggiorenne, ha compiuto 16 anni il 24 febbraio 2022, sicché dopo tale data una capacità lucrativa a tempo pieno della madre va presunta siccome compatibile con gli oneri di accudimento (DTF 144 III 481). Non si trascura che la modifica del contributo è stata chiesta sin dal luglio del 2018 e che a quel momento l'appellante, dodicenne, frequentava la scuola media (doc. O1). A quel momento si poteva esigere dalla madre un impiego del solo 50% (DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2) o se mai dell'80% secondo la prassi attuale, adottata il 21 settembre 2018 (DTF 144 III 481). La questione è che, nel caso specifico, neppure l'interessato pretende di imputare alla genitrice il guadagno conseguito con un'attività a tempo parziale o sostiene che le entrate di lei andrebbero ridotte per tale ragione. Per di più, dall'aprile del 2019 al maggio del 2021 AP2 ha effettivamente svolto un'attività a tempo pieno quale praticante legale e alunna giudiziaria (doc. N4). Al riguardo non giova dunque attardarsi.
e) In merito all'effettiva possibilità di trovare un'occupazione, dagli atti risulta che AP2 (39 anni al momento in cui è stata introdotta l'azione) ha conseguito una laurea magistrale in giurisprudenza con attestato “percorso in diritto svizzero” nell'Università degli Studi dell'I______ I______ a C______, è bilingue (italiano e spagnolo), ha conoscenze di base di francese e inglese e sa utilizzare gli usuali programmi informatici (cosiddetto “pacchetto Office”). Nel luglio del 2018 inoltre essa aveva maturato esperienze lavorative di alcuni mesi in due studi legali e in ambito assicurativo (doc. N3 e deposizione di AP2: verbale del 5 settembre 2022, pag. 5 in alto, pag. 6 a metà e pag. 7 in fondo). Un impiego quale giurista, come ha ritenuto il Pretore, è quindi in linea con il suo profilo formativo e professionale.
f) AP1 obietta che la laurea conseguita in I______ non consente alla madre di trovare un impiego come giurista in Ticino, tant'è che le sue numerose candidature sono risultate infruttuose. La sua asserzione è tuttavia priva di riscontri oggettivi. Agli atti figurano solo undici ricerche di lavoro, di cui otto concernenti il ruolo di praticante legale, una risalente finanche al 2014, una indirizzata a un ufficio incompetente e una per la posizione di funzionaria amministrativa (doc. C27). La stessa AP2 del resto ha indicato che dopo il conseguimento della laurea (luglio 2017) essa si è limitata a seguire il corso serale per la preparazione all'esame di avvocatura e a cercare un posto per iniziare il relativo biennio di pratica (verbale del 5 settembre 2022, pag. 6 in basso). Ciò non basta, e da lungi, per dimostrare l'oggettiva impossibilità di reperire un posto di lavoro quale giurista, formazione che offre sbocchi non solo nell'attività forense, ma anche presso fiduciarie, gestori di immobili, assicurazioni, banche, associazioni che offrono consulenze legali o pubbliche amministrazioni.
Non si disconosce che grazie al conseguimento del brevetto di avvocato o di una formazione specialistica l'interessata potesse migliorare le sue prospettive d'impiego. A prescindere dai motivi (di salute ed economici) addotti per spiegare come mai simili percorsi formativi non siano ancora stati completati, l'appellante dimentica però che un debitore alimentare deve intraprendere ogni sforzo da lui esigibile per sostentare debitamente figli minorenni, ciò che prevale sulla libera scelta di una professione (RtiD II-2020 pag. 843 n. 8c consid. 6b con rinvii). Desideri personali o aspirazioni professionali della madre dovevano pertanto passare in secondo piano, tanto più nella situazione di ristrettezze economiche in cui si trovavano madre e figlio. In definitiva la valutazione del Pretore, secondo cui AP2 avrebbe dovuto impiegarsi come giurista subito dopo il conseguimento della laurea universitaria, resiste alla critica. Quanto al reddito ipotetico di fr. 5400.– mensili stimato dal Pretore per una simile attività, esso non è contestato.
g) Si aggiunga, ad ogni buon conto, che in concreto l'esito dell'appello non muterebbe neppure considerando il reddito che AP2 avrebbe potuto conseguire continuando a lavorare nel commercio al dettaglio, come prospetta l'appellante. L'interessata abita infatti a Me______, comune in cui vi è una notoriamente una forte una domanda di addetti alla vendita generata dal grande centro commerciale F______ F______, i cui negozi sono tenuti ad applicare un contratto collettivo di lavoro che garantisce livelli di retribuzione superiori ai salari minimi cantonali (per un dipendente non qualificato: fr. 4243.– mensili lordi dopo il quinto anno d'impiego, oltre alla tredicesima e ai supplementi per il lavoro festivo: ‹https://www.ocst.ch/images/2020_pdf/cclfox2020.pdf›). Del resto già nel 2011 AP2 aveva guadagnato fr. 45 524.45 lordi, corrispondenti circa a fr. 3350.– mensili netti, per un impiego all'80% come addetta alla vendita con quattro anni di esperienza (doc. B11). E per dimostrare l'impossibilità di ricollocarsi in quel settore non basta allegare di avere esperito invano le ricerche d'impiego prescritte dall'assicurazione contro la disoccupazione. Il diritto di famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione perseguono scopi diversi, sicché un comportamento suscettibile di giustificare la riscossione di indennità contro la disoccupazione può risultare insufficiente di fronte agli obblighi che incombono in forza del diritto di famiglia (sentenza del Tribunale federale 5A_309/2023 del 3 aprile 2024, consid. 3.1.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.87 del 23 luglio 2020 consid. 9e con rinvii). Si volesse dunque seguire la tesi dell'appellante e considerare AP2 collocabile nella vendita, un'entrata di almeno fr. 4000.– mensili netti sarebbe da ritenere alla sua portata.
17. L'appellante contesta altresì il fabbisogno minimo della madre, chiedendo di portarlo da fr. 3592.15 a fr. 3920.– mensili per tenere conto della pigione effettiva di fr. 1504.– mensili (80% di fr. 1880.– mensili). Il Pretore ha reputato che la situazione logistica di AP2 non sia adeguata ai mezzi finanziari e alle necessità di lei. Constatato che a Me______ sono disponibili numerosi appartamenti di tre locali con una superficie tra 70 e 100 m² a pigioni inferiori a fr. 1500.– mensili, nel fabbisogno minimo dell'attrice il primo giudice ha riconosciuto così un onere di fr. 1200.– mensili, più fr. 160.– mensili per spese accessorie (già dedotta la quota del 20% compresa nel fabbisogno minimo del figlio).
L'appellante contesta la disponibilità di simili alloggi al costo indicato dal Pretore, ma a sostegno della sua asserzione si limita a un generico rinvio alle “offerte di locazione reperibili in internet”. Ciò non basta per confutare gli accertamenti del primo giudice. Né l'appellante può essere seguito quando afferma apoditticamente che una superficie di 85 m² è “l'unica adeguata a rendere sostenibile la convivenza fra una madre quarantenne affetta da non pochi disturbi cronici (…) e un figlio adolescente”. Certo, come l'interessato fa valere, il trasferimento a Me______ era stato concordato con il padre, come risulta da due dichiarazioni del 2010 (doc. C1). In realtà tuttavia simili dichiarazioni, indirizzate all'Ufficio stranieri di Bellinzona e all'Ufficiale dell'anagrafe di Como, erano state rilasciate per consentire il trasferimento del minore dall'Italia alla Svizzera. Nulla consta che AO1 avesse consentito a maggiori spese per il nuovo alloggio o ne fosse almeno a conoscenza.
18. L'appellante chiede che nel contributo alimentare in suo favore fino al 16° compleanno sia incluso un contributo di accudimento di fr. 920.– mensili corrispondente a quanto manca alla madre per coprire il relativo fabbisogno minimo di fr. 3920.– mensili, dato un reddito di fr. 3000.– mensili. Come si è spiegato, nondimeno (consid. 15f), il reddito ipotetico di fr. 5400.– mensili imputato dal Pretore a AP2 e il fabbisogno minimo accertato in fr. 3592.15 mensili resistono alla critica. Con una simile capacità lucrativa l'interessata avrebbe potuto far fronte da sé alle proprie esigenze anche esercitando un'attività all'80% come giurista, conteggiata una proporzionale riduzione delle entrate virtuali a fr. 4320.– mensili fino al 16° compleanno del figlio (sopra, consid. 15d).
In concreto l'esito del giudizio rimarrebbe invariato anche se si volesse tenere conto, come pretende l'appellante, del reddito che AP2 avrebbe potuto conseguire con un'attività di venditrice (fr. 4000.– mensili: sopra, consid. 15g). Anche nell'ipotesi di un'occupazione a tempo parziale nel commercio al dettaglio, le entrate così commisurate (all'80%, pari a fr. 3200.– mensili) le sarebbero state sufficienti per far fronte a un fabbisogno minimo ridimensionato in fr. 3000.– mensili circa, vista la conseguente diminuzione del carico fiscale (a fr. 60.– mensili stimati) e della riduzione dei premi della cassa malati (un sussidio cantonale attorno a fr. 200.– mensili per lei e a fr. 100.– mensili per il figlio: simulatore reperibile in: ‹https://www4.ti.ch/dss/ias/ prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/riduzione-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripam/simulatore-di-calcolo-diritto-alla-ripam/›). Un contributo di accudimento non entrerebbe pertanto in linea di conto neppure in siffatte evenienze.
19. Controverso è poi il reddito di AO1, che l'appellante chiede di rivalutare in fr. 25 000.– mensili. Il Pretore ha ritenuto determinante invece la situazione concreta ed effettiva, accertando che gli utili conseguiti si spiegano anche con la concessione in comodato, da parte di AO1, di parte del patrimonio immobiliare societario ai vari membri della famiglia. AP1 obietta che il padre ricopre funzioni decisionali nelle aziende di famiglia e che la redditività dichiarata dalle medesime non è credibile a fronte della cifra d'affari realizzata da attività commerciali situate nel centro di una apprezzata località turistica a regime fiscale agevolato, per tacere del valore commerciale degli immobili detenuti. A suo dire, se solo mettesse a giusto profitto gli stabili delle società rinunciando ad attività commerciali poco fruttuose, il genitore potrebbe ottenere un utile pari al 5-6% del valore di mercato, ricavando un reddito di € 23 000.00 mensili, ovvero fr. 25 000.– mensili, come conferma anche il parere di un commercialista. Se il padre non agisce così – continua l'appellante – “è perché i redditi reali degli esercizi commerciali sono di molto superiori a quanto risulta dai bilanci”.
L'appellante ricorda inoltre che il convenuto ha ceduto alla sorella partecipazioni societarie a un prezzo irrisorio e che la famiglia del padre gode di un alto tenore di vita. In ogni modo, a suo avviso l'utile spettante al padre ammonta a € 1682.20 mensili e non solo a € 1207.47 mensili come reputa il Pretore. L'appellante deplora infine che, nonostante le perplessità espresse anche nel parere del citato commercialista, il primo giudice abbia respinto le prove offerte sull'argomento (perizia di “accertamento della sostenibilità della contabilità” delle società ad opera della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate, edizione delle schede di catasto degli immobili delle due società e perizia sul valore di mercato e la reddittività potenziale degli stabili). Chiede pertanto che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti rinviati al Pretore perché assuma tali prove oppure che questa Camera esperisca essa medesima gli atti istruttori richiesti, annunciando che in caso contrario presenterà denuncia penale contro il convenuto e promuoverà un'azione revocatoria della cessione delle azioni.
a) Secondo la documentazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura agli atti, la T______ Srl, costituita nel 1998, è attiva nel “commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento” e possiede due “fabbricati”, da intendersi quali unità immobiliari e non interi stabili (doc. E3, pag. 2 e 7). La L______ Srl, costituita nel 1985, è attiva nel “commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria” e possiede tre terreni censiti come “prati”, oltre a vari “fabbricati” (doc. E2, pag. 2 e 4). È pacifico altresì che AO1 si occupa della gestione del negozio di abbigliamento, mentre la sorella e la madre gestiscono la gioielleria. Il convenuto ha spiegato altresì che gli immobili delle società sono destinati ai due negozi con i depositi e ad abitazioni in comodato (gratuito) per lui e i genitori. Gli altri appartamenti sono locati a terzi (deposizione di AO1: verbale del 5 settembre 2022, pag. 12 e 13).
b) Come osserva il Pretore, è possibile che una diversa strategia gestionale del patrimonio delle due aziende possa consentire una maggiore redditività. La questione è che le società non appartengono al solo AO1, ma anche ad altri familiari. Fino al 2020, quando il convenuto ha ceduto le proprie quote alla sorella, la T______ Srl era detenuta da AO1 al 25%, dal fratello R______ G______ al 25% e dalla L______ Srl al 50%. Quest'ultima faceva capo per il 20% a AO1, per il 30% alla madre L______ B______, per il 20% alla sorella P______ G______ e per il 30% alla T______ Srl (doc. S, pag. 47 e 75). Che AO1 abbia ceduto nel frattempo alla sorella le sue quote poco importa, giacché egli non poteva decidere, da sé solo, di locare interamente gli immobili o di modificare le strategie aziendali.
Né va trascurato che le aziende in questione consentono l'esercizio delle relative attività professionali non solo al convenuto, ma anche a sua sorella e a sua madre, così come garantiscono alloggi per la funzione di custode in comodato (gratuito) al nucleo familiare di AO1 e dei suoi genitori. Non è contestato poi che l'apertura dei due negozi risale addietro nel tempo ed è dovuta all'iniziativa dei nonni paterni (deposizione rogatoriale di C______ G______: verbale del 17 maggio 2022, pag. 7 risposta n. 1). L'appellante non può pretendere ora di stravolgere l'attività commerciale e la sistemazione logistica della famiglia paterna per aumentare la propria partecipazione all'eccedenza e il proprio tenore di vita. Ponderato ciò, non si giustifica di imputare a AO1 un reddito ipotetico ricavabile da una diversa messa a profitto degli stabili societari. Ne discende che le prove postulate con l'appello, così come la proposta di liquidazione formulata dal Tribunale di S______, si rivelano ininfluenti ai fini del giudizio.
c) Quanto ai dubbi sulla reale redditività delle aziende, il Pretore non ha mancato di passare in rassegna gli estratti del conto bancario del convenuto e di confrontare le spese affrontate con le di lui entrate, concludendo che per far fronte al mantenimento suo e dei figli cadetti costui deve disporre di ulteriori entrate per almeno € 1100.00 mensili (sopra, consid. 8a). Con tale argomentazione l'attore non si confronta. Egli si limita a sostenere che il nucleo familiare paterno gode di un alto tenore di vita, senza tuttavia indicare quali altri elementi oggettivi permettano concretamente di stimarlo. Pretende che immobili e negozi situati nel centro di L______ debbano essere molto più redditizi, ma non si confronta con l'opinione del Pretore, secondo cui l'utile aziendale è influenzato dai vantaggi indiretti ai membri della famiglia. Certo, egli invoca il parere di un commercialista interpellato dalla madre. Quel professionista tuttavia non si è espresso sulle attività commerciali, ma ha valutato il valore di mercato del patrimonio immobiliare delle due società e il relativo potenziale rendimento riferendosi al prezzo di € 57 000.00 per la nota cessione delle partecipazioni alla sorella del convento (doc. S). E di tale cessione il Pretore ha già fatto astrazione imputando al convenuto un reddito ipotetico.
AP1 ribadisce la tesi secondo cui la reale redditività delle aziende dev'essere almeno pari a quella che se ne potrebbe trarre mettendo in locazione tutti gli immobili. L'assunto si riduce tuttavia a illazioni. Inoltre logiche di mera redditività non sono necessariamente pertinenti, trattandosi in concreto di ditte a carattere familiare che permettono al convenuto, a sua sorella e a sua madre di esercitare la professione e di ricevere uno stipendio, oltre che di finanziare gli oneri sociali e di beneficiare di un alloggio gratuito. L'attore chiede infine di esperire una verifica della “sostenibilità della contabilità” delle società ad opera della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate (appello, pag. 27). Ammesso che una tale prova possa essere assunta, sta di fatto che il Pretore ha ricavato i dati sugli utili aziendali dai bilanci di esercizio trasmessi alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di S______ (doc. E6, E7, doc. S pag. 27 e 53). Si tratta di documenti ufficiali soggetti a verifiche da parte delle competenti autorità italiane e non sussiste motivi per ritenere che le scritturazioni contabili nei conti e i totali riportati nei bilanci di esercizio differiscano dai documenti giustificativi.
d) Quanto alle “partecipazioni incrociate” fra le due citate aziende, il Pretore ha riconosciuto che qualora non avesse ceduto le sue quote societarie alla sorella AO1 avrebbe potuto fruire del 35% degli utili della T______ Srl (25% direttamente e 10% [pari al 20% del 50%] tramite la sua partecipazione nella L______ Srl) e del 27.5% di quelli della L______ Srl (20% direttamente e 7.5% [pari al 25% del 30%] tramite la sua partecipazione nella T______ Srl), ma nella commisurazione del reddito ipotetico di € 1207.47 mensili ha considerato soltanto gli utili delle partecipazioni dirette. L'attore pretende che si tenga conto anche delle partecipazioni indirette, rivalutando il reddito ipotetico a € 1682.20 mensili. Se non che, in Italia la distribuzione di utili, ossia il dividendo, è notoriamente tassata con una ritenuta alla fonte, dal 2019 del 26% per le persone fisiche e del 5% per le società di capitali; ‹https://consulens.online/blog/tassazione-dividendi-srl/https://consulens.online/blog/tassazione-dividendi-srl/a alla partecipazione indiretta, pertanto, la prudente valutazione del reddito ipotetico eseguita dal primo giudice sfugge a censura.
20. Circa il proprio fabbisogno in denaro, infine, l'appellante propone di aumentarlo da fr. 953.75 mensili, già dedotto l'assegno familiare, a fr. 2102.90 mensili senza deduzione dell'assegno familiare. In particolare egli chiede di rivalutare da fr. 300.– a fr. 376.– mensili il costo dell'alloggio, da fr. 126.45 a fr. 135.– mensili il premio della cassa malati e di fissare in complessivi fr. 600.– mensili le spese scolastiche. AP1 postula infine il riconoscimento di un supplemento del 20% per tenere conto dell'alto tenore di vita del padre. Le singole voci vanno esaminate partitamente.
a) Per quanto concerne la partecipazione al costo dell'alloggio materno, che il Pretore ha fissato nel 20% della pigione di fr. 1500.– mensili pagata dalla madre, l'interessato ribadisce che occorre riferirsi in realtà al canone di locazione effettivo di fr. 1880.– mensili. Già si è spiegato però che al riguardo la valutazione del primo giudice resiste alla critica (sopra, consid. 17). Non giova dunque ripetersi.
b) Relativamente al premio della cassa malati, l'aggiornamento del 2023 risulta dalla polizza prodotta in appello il 30 giugno 2023. Il Pretore ha ripreso il premio che risultava dagli atti, di fr. 126.45 mensili per il 2020 (doc. C45). Nondimeno, se si pensa che la modifica del contributo decorre dal luglio del 2018, l'importo lievemente inferiore considerato dal primo giudice può ancora essere tutelato come valore medio di tale onere per il tempo intercorso da allora. Non si giustifica pertanto di aumentare di fr. 8.55 mensili il fabbisogno in denaro del figlio dopo il 1° gennaio 2023.
c) Per quel che è delle spese di formazione, il Pretore ha ricordato che l'offerta scolastica pubblica offre soluzioni anche per i talenti sportivi, sicché ha riconosciuto unicamente fr. 15.– mensili per il materiale didattico, fr. 20.40 per l'abbonamento ai trasporti pubblici e fr. 51.90 mensili per i pasti fuori casa. AP1 fa valere di essere uno sportivo di élite in ambito calcistico e di avere iniziato nell'agosto del 2020 gli studi liceali con indirizzo sportivo al Liceo D______ D______ di B______ B______ per conseguire la maturità scientifica e conciliare la pratica agonistica. Egli adduce che i suoi medici curanti, constatato un peggioramento dei sintomi di depressione e somatizzazione, gli hanno sconsigliato di interrompere l'attività calcistica e il liceo sportivo, giudicati positivi per la sua autostima, compromessa dall'atteggiamento di rifiuto paterno. Già secondo il decreto 30 novembre 2010 del Tribunale dei minorenni di M______ – egli continua – il padre avrebbe dovuto partecipare alla metà delle spese scolastiche e, vista la situazione economica di lui, si giustifica ora che egli assuma tali spese interamente. In definitiva l'appellante chiede così che gli si riconoscano fr. 600.– mensili complessivi (retta scolastica fr. 9200.– annui, mensa fr. 1900.– annui, tassa di iscrizione fr. 400.– annui, spese di trasporto fr. 1224.– annui, dedotta la borsa di studio di fr. 7000.– annui).
La pretesa non può trovare accoglimento. Le spese scolastiche rientrano sì nel fabbisogno in denaro di un figlio (DTF 147 III 265 consid. 7.2). L'iscrizione a una scuola privata tuttavia deve, per principio, essere concordata dai genitori o rispondere a concrete esigenze del minore che la scuola pubblica non è in grado di coprire (difficoltà scolastiche, necessità di doposcuola e così via: I CCA, sentenza inc. 11.2020.57 del 29 dicembre 2021 consid. 6 con rinvii). In concreto è pacifico che la scelta di frequentare un liceo privato non è stata avallata dal padre ed è successiva all'avvio dell'attuale procedura. Che in conformità alla decisione del Tribunale dei minori di M______ il padre si fosse impegnato a rimborsare metà delle spese scolastiche del figlio ancora non significa che AP2 fosse autorizzata a iscrivere il figlio unilateralmente a una scuola privata, né la buona situazione finanziaria di un genitore permette all'altro di procedere a suo beneplacito.
Contrariamente all'asserto dell'appellante, poi, anche dopo avere ottenuto l'attestato federale di capacità quale impiegato di commercio frequentando la Scuola professionale per sportivi di sportivo di élite in a T______ si può conseguire la maturità “Post AFC MP2”, che consente l'accesso anche a studi universitari con indirizzo scientifico (“SPSE e poi?” in: ‹www.spse.ch›; ‹https://www4.ti.ch/decs/dfp/mp/le-scuole/e-dopo-la-maturita-professionale›). Si aggiunga che AP1 nemmeno indica l'impegno concretamente richiestogli dall'attività sportiva che renderebbe inconciliabile la frequentazione del liceo pubblico dove si offrono misure d'accompagnamento ai giovani talenti in ambito sportivo e artistico (‹https://www4.ti. ch/generale/infogiovani/formazione-e-lavoro/scuole/talenti-sportivi-e-artistici-delite›). È possibile che un cambiamento di sede scolastica durante un ciclo di studi sia suscettibile di causare disagi acuiti in caso di salute cagionevole. Resta il fatto che in concreto la scelta è avvenuta unilateralmente in pendenza di procedura dopo avere concluso la scuola media pubblica a Me______ (doc. O1). E i medici curanti non hanno attestato che continuando a frequentare la scuola pubblica lo stato di salute del minore si sarebbe deteriorato.
d) Per l'appellante, infine, la buona situazione finanziaria del padre giustifica una maggiorazione del suo fabbisogno in denaro del 20%. La rivendicazione cade nel vuoto. È vero che nel passato questa Camera riconosceva una tale maggiorazione a un figlio, secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, nel caso di famiglie particolarmente abbienti (RtiD II-2010 pag. 635 consid. 8c). Ma simili raccomandazioni ormai non sono più applicabili, il criterio per determinare i contributi di mantenimento a livello svizzero nel diritto di famiglia essendo ora il cosiddetto metodo “a due fasi” (DTF 147 III 277 consid. 6.4). E in applicazione di tale metodo il figlio partecipa al tenore di vita dei genitori con la quota di eccedenza che gli compete (DTF 149 III 446 consid. 2.6 con rinvio).
e) In merito all'assegno di formazione l'appellante fa valere che la madre non lavora, sicché essa non ne ha diritto. Inoltre, a suo dire, per ricevere tale prestazione egli deve produrre un attestato rilasciato a AO1 dall'INPS circa eventuali assegni familiari percepiti in I______, che sarebbero poi dedotti da quelli erogati in Svizzera. Per AP1 si tratta tuttavia di “un'operazione di fatto impossibile”. In realtà l'appellante nemmeno pretende di avere chiesto invano al padre l'attestato prescritto. A prescindere dal fatto poi che AP2 avrebbe dovuto reinserirsi professionalmente sin dall'introduzione dell'azione di modifica, attualmente anche le persone che non esercitano un'attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari (art. 19 LAFam RS 836.2; art. 32 della legge sugli assegni di famiglia: RL 856.100). Gli argomenti addotti dall'appellante non bastano pertanto per giustificare la mancata riscossione degli assegni, anche se è utile specificare nel dispositivo della sentenza impugnata che, giu-sta l'art. 285a cpv. 1 CC, gli assegni familiari non sono compresi nel contributo di mantenimento.
21. Relativamente alla durata dei contributi alimentari, l'appellante rimprovera al Pretore di non avere previsto alcunché e chiede di stabilire tale durata non solo fino alla maggiore età, ma fino al termine dei suoi studi universitari.
a) Secondo l'art. 277 cpv. 2 CC se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi. In concreto è fuori dubbio che al compimento della maggiore età AP1 era ancora studente liceale, di modo che il suo percorso formativo non può ritenersi concluso. Proprio per tale ragione i contributi alimentari per i figli vanno fissati non solo fino alla maggiore età, come pretende AO1, ma fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 404 in alto; I CCA, sentenza inc. 11.2022.87 del 20 agosto 2024 consid. 4c).
b) Poco importa, poi, che solo con la replica il figlio, a quel momento minorenne, abbia chiesto di non limitare il contributo in suo favore alla maggiore età. Su questo punto il giudice doveva difatti intervenire d'ufficio in applicazione del principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 3 CPC; analogamente: I CCA, inc. 11.2020.173 del 9 maggio 2022 consid. 9). Né determinante è il fatto che il contributo alimentare dopo la maggiore età non sia stato oggetto di particolare approfondimento, la situazione di un diciottenne privo di redditi che vive con un genitore non distinguendosi sensibilmente da quella di un diciassettenne nella medesima situazione, tanto meno trattandosi – come in concreto – di un giovane in formazione che sta ultimando il primo ciclo di studi dopo la scuola dell'obbligo come la formazione liceale (RtiD II-2024 pag. 608 consid. 4c). Non si disconosce che ai fini dell'art. 277 cpv. 2 CC la mancanza di ogni rapporto personale può giustificare un rifiuto del contributo alimentare (RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con rimandi; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.167 del 23 settembre 2021 consid. 5). In concreto, tuttavia, non si può dire che l'assenza di relazioni personali si riconduca al solo comportamento del figlio, AP1 avendo sempre manifestato l'intenzione di riallacciare i contatti con il padre.
Quanto ai due figli nati dal matrimonio di AO1 (Le______ e Th______), costoro si vedono garantire il rispettivo fabbisogno e beneficiano, un settimo ciascuno, dell'eccedenza del padre senza che costui quantifichi oneri maggiori (il convenuto non indica a quanto dovrebbe ammontare la partecipazione di AP2 al mantenimento del figlio AP1). In circostanze del genere il contributo alimentare di fr. 1319.30 mensili fissato dal Pretore va riconosciuto fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale del figlio e va versato direttamente al maggiorenne, come prevede l'art. 289 cpv. 1 CC. Ne segue che, su questo punto, l'appello si rivela fondato.
c) Nel dispositivo in questione si deve ribadire d'ufficio anche quanto già figurava nel dispositivo del decreto emesso il 25 novembre 2010 dal Tribunale per i minorenni di Milano in materia di indicizzazione, ossia che il contributo di mantenimento va adeguato al rincaro, ciò che il Pretore ha omesso di riprendere senza che proposito si imponesse un cambiamento (art. 286 cpv. 1 CC e 301a lett. d CPC). In ogni modo il debitore potrà sempre liberarsi dell'obbligo alimentare nella misura in cui documenterà che il proprio reddito non avrà beneficiato – o avrà beneficiato solo parzialmente – del carovita (DTF 127 III 294 consid. 4; Rep. 1996 pag. 126; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024 consid. 14 con richiami).
22. L'appellante sostiene che il citato decreto del Tribunale per i minorenni di Milano del 25 novembre 2020 è rimasto in vigore altresì per quanto attiene all'obbligo paterno di assumere la metà delle spese scolastiche. Egli fa valere che né lui né il convenuto ne hanno chiesto la modifica, sicché tale obbligo va ripreso nel dispositivo della decisione impugnata. L'appellante trascura tuttavia che, come detto (consid. 20c), le spese scolastiche ordinarie rientrano già nel fabbisogno in denaro di un figlio. In concreto quelle ammesse sono già comprese quindi nel contributo di mantenimento posto a carico del padre. Le spese straordinarie invece – come si è spiegato nella precedente sentenza di questa Camera dell'8 settembre 2022 – possono essere chieste in supplemento, ma solo per una determinata somma a copertura di esigenze specifiche documentate e quantificate. Un'autorizzazione generale a un genitore di affrontare secondo beneplacito spese straordinarie per un figlio, esigendone poi il rimborso – in tutto o in parte – dall'altro genitore non è ammissibile nel diritto svizzero (I CCA, sentenza inc. 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 6b con rinvio).
23. Da ultimo AP1 insorge contro il rifiuto di una provvigione ad litem e il diniego del gratuito patrocinio. In particolare, egli sollecita il versamento di complessivi fr. 14 000.– a titolo di partecipazione per le prestazioni fornite dall'avv. M______ Q______, precedente patrocinatore della madre.
a) Dagli atti risulta che all'udienza del 28 aprile 2020, indetta per il contraddittorio sui provvedimenti cautela chiesti nella replica dell'azione di mantenimento, AP2 ha postulato a verbale una provvigione ad litem di fr. 6000.– “per la causa di merito e la presente provvisionale” o, in via subordinata, il conferimento del gratuito patrocinio (verbale nell'inc. CA.2020.6, pag. 2). Con decreto del 5 maggio 2020 il Pretore ha ammesso la richiedente al beneficio del gratuito patrocinio limitatamente alla copertura dei costi di avvocato dal 28 aprile 2020 in poi, senza accennare alla provvigione ad litem. Tale decisione è passata in giudicato e non può essere rimessa in discussione in questa sede. D'altro canto lo stesso appellante riconosce che la richiesta è stata “evasa” il 5 maggio 2020 (appello, pag. 36). Diretto contro una decisione estranea al giudizio impugnato, al riguardo l'appello si dimostra dunque irricevibile.
b) In un memoriale del 28 ottobre 2022, intitolato “istanza di integrazione ex art. 296 CPC”, AP2 ha sollecitato poi il pagamento di fr. 10 000.– come “contributo al patrocinio”. Tale domanda è stata qualificata dal Pretore come istanza cautelare ed è stata trattata con la procedura sommaria (inc. CA.2022.61). Ciò precisato, le parti hanno discus-so l'istanza all'udienza del 5 dicembre 2022, in coda alla qua-le il Pretore ha annunciato che sulla questione avrebbe deci-so senza ulteriori formalità. Nelle conclusioni di merito l'attrice ha chiesto per finire una provvigione ad litem di fr. 8000.–, che il Pretore ha respinto con il giudizio finale (dispositivo n. 4). Ci si può domandare perciò se l'appello contro tale rifiuto, introdotto nel termine di 30 giorni, sia tempestivo, il Pretore avendo indicato nei rimedi di diritto il termine di 10 giorni. Sia come sia, il primo giudice ha respinto la richiesta di provvigione ad litem anche perché AP2 non aveva reso verosimile la propria indigenza, avendo anzi affrontato spese come i costi per un soggiorno linguistico del figlio all'estero, per la retta del liceo privato frequentato dal medesimo e per tasse d'iscrizione di fr. 8000.– annui a un master da lei seguito in Business Law. Né, ha soggiunto il Pretore, l'interessata ha prodotto in modo completo la documentazione bancaria, avendo essa tralasciato di menzionare quanto ricevuto dal dott. N______ M______ e avendo dato persino indicazioni contraddittorie riguardo all'accensione di un debito di fr. 37 000.–.
L'appellante si dilunga sulle motivazioni per cui la madre ha affrontato la spesa destinata al citato soggiorno linguistico e fa valere che una formazione superiore era necessaria ed è stata interrotta per ragioni economiche, ma sul finanziamento di tali costi si limita ad accennare un versamento di fr. 2500.– da parte di “un amico disinteressato” (pag. 37 seg.). Egli allega per la prima volta in questa sede che i versamenti da parte del dottor N______ M______ erano il corrispettivo per lavori di pulizia e ricerche giuridiche, senza tuttavia addurre riscontri oggettivi. Si duole che il Pretore abbia espresso disapprovazione per la scelta di iscriverlo a un liceo privato, tuttavia anche al proposito egli accenna unicamente all'aiuto finanziario di un “ex compagno”. Quanto al menzionato debito di fr. 37 000.–, egli lo riconduce a un “prestito da amici e parenti”, salvo omettere una volta ancora qualsiasi prova a sostegno delle proprie asserzioni, foss'anche una conferma a posteriori del preteso “accordo verbale”. Ciò non basta per sovvertire la valutazione del primo giudice in merito alla nebulosa situazione economica della madre.
c) Relativamente al rifiuto del gratuito patrocinio a AP2 già ci si può domandare se, trattandosi il gratuito patrocinio di un diritto altamente personale (RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii), l'appellante fosse legittimato a impugnare la decisione del Pretore. In ogni modo, per tacere del fatto che il diniego di tale beneficio contestuale alla decisione finale è impugnabile entro dieci giorni (I CCA, sentenza inc. 11.2022.18 del 4 ottobre 2024 consid. 14c), il Pretore ha rifiutato il gratuito patrocinio con la medesima motivazione addotta per il rifiuto della provvigione ad litem. E, come si è appena visto, le argomentazioni dell'appellante non bastano per fugare i dubbi sulla reale situazione finanziaria della madre. Ne segue che il beneficio richiesto non può entrare in considerazione.
III. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello
24. Gli oneri processuali dell'appello di AP1 seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Quanto alle ripetibili, sull'unico punto per cui è stato chiamato a presentare osservazioni AO1 è risultato soccombente. Egli va tenuto così a rifondere al figlio un'adeguata indennità per ripetibili. Relativamente al gratuito patrocinio chiesto da AO 1 in questa sede, esso non può essere conferito. La protezione giuridica di un figlio va finanziata anzitutto dai genitori, sempre che essa sia necessaria e non appaia senza probabilità di buon esito. Il ruolo dello Stato è meramente sussidiario. Il Cantone interviene anticipando i costi del processo, in altri termini, solo qualora i genitori siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per affrontare le spese di causa (RtiD I-2023 n. 28c pag. 640 consid. 14b). Nel caso in esame l'indigenza di AP2 è lungi dall'essere resa verosimile, né si può dire che il padre sia sprovvisto delle risorse necessarie per finanziare i costi della presente procedura. Ciò preclude, già di primo acchito, la concessione del beneficio richiesto (art. 117 lett. a CPC). Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui il richiedente si trova si tiene conto, ad ogni modo, rinunciando – in via del tutto eccezionale – alla riscossione di spese. Ciò rende per finire la richiesta di gratuito patrocinio senza oggetto.
Gli oneri processuali dell'appello di AO1 seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il rimedio non essendo stato oggetto di notificazione.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
25. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare rimasto controverso in appello. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella del procedimento principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause 11.2022.14, 11.2022.15 e 11.2022.16 sono congiunte.
2. Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello di AP1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
AO1 è condannato a versare dal 1° luglio 2018 al figlio AP1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di
fr. 1319.30 mensili, assegni familiari non compresi, fino al termine della formazione scolastica o professionale, previa deduzione dei contributi già versati. Il contributo alimentare va adeguato ogni anno all'indice ISTAT (la prima volta nel novembre del 2025 in base all'indice del novembre precedente), ferma restando per il debitore la possibilità di dimostrare che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al rincaro.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
3. Non si riscuotono spese per tale appello. AO1 rifonderà all'appellante fr. 500.– per ripetibili ridotte.
4. Nella misura in cui non è divenuto priva d'oggetto, la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 in appello è respinta.
5. L'appello di AO1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
6. Le spese dell'appello di AP 1, di fr. 2000.–, sono poste a carico dell'appellante.
7. Notificazione a:
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– avv. dott. PA1, P______; – . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).