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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.10.2025 12.2025.59 – Entscheidsuche

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.10.2025 12.2025.59

Tessin La seconda Camera civile 02.10.2025

Società anomima - restituzione di prestazioni da parte dell'amministratore - mutuo - onere della prova

 

 

 

Incarto n.
12.2025.59

Lugano

2 ottobre 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

cancelliere:

D'Andrea

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2024.296 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 4 ottobre 2024 da

 

 

B, M______

patrocinata dall'avv. PA1, Lo______

 

 

contro

 

 

A, M______

patrocinato dall'avv. PA2, L______

 

 

 

 

 

con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 25'558.30 più interessi del 5% dal 31 maggio 2024 come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione da quest'ultimo interposta al PE n. _______ dell'UE di L______;

 

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore aggiunto ha accolto con decisione del 5 maggio 2025;

 

appellante il convenuto che, con appello del 5 giugno 2025, postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice, con risposta 11 agosto 2025, propone il rigetto del gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   B è una società il cui scopo è l'acquisto, la detenzione e la vendita di partecipazioni di società e di diritti sportivi, di diritti pubblicitari e di diritti di immagine di sportivi e società sportive (doc. D). A è stato suo amministratore unico dal 28 febbraio 2020 (data d'iscrizione della società) al 16 dicembre 2021, quando gli è subentrato in tal ruolo L______ G______. PA1 è inoltre stato direttore della società dal 28 febbraio 2020 all'8 aprile 2021.

 

                                  B.   Il 4 e il 12 agosto 2021 come pure l'8 settembre 2021 A ha effettuato tre distinti prelevamenti dal conto (C______ ____ ____ ____ ____ _) intestato alla società presso la Banca R______ di Lo______ di, rispettivamente, fr. 10'000, fr. 3'000.- e fr. 2'558.30, per complessivi fr. 15'558.30 (doc. E).

 

                                  C.   Successivamente all'uscita societaria di A, B ha effettuato il 7 luglio 2022 un versamento bancario, dal medesimo conto, di fr. 10'000.- in favore di "P______ J B______, Via C______ __, ____ C______" indicando quale causale "Prestito del 07.07.2022" (doc. F).

 

                                  D.   Il 18 aprile 2024 B ha notificato, con riferimento ai quattro "prelievi" testé menzionati di complessivi fr. 25'558.30, "da considerarsi quali contratto di mutuo", la disdetta, sollecitando il rimborso entro sei settimane dalla notifica ex art. 318 CO (doc. G). L'indomani A ha risposto con un messaggio di posta elettronica che "La preghiamo di contattare il signor S______ C______ che ci legge in copia per questa questione" (doc. H).

 

                                  E.   In difetto di ogni rimborso, il 10 gugno 2024 B ha fatto notificare a A – per tale importo – il PE n. _______ dell'UE di L______ al quale quest'ultimo ha interposto opposizione (doc. A).

 

                                  F.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2024.353), con petizione 4 ottobre 2024 B ha convenuto in giudizio A dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 25'558.30 più interessi del 5% dal 31 maggio 2024 come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione al PE n. _______ dell'UE di Lugano.

 

                                  G.   Con risposta del 29 novembre 2024 A si è opposto alla petizione. Eccepita l'incapacità di postulazione dell'avv. PA1 per un suo presunto conflitto di interessi, il convenuto ha contestato l'esistenza di qualsiasi mutuo. Oltre a mancare un contratto scritto, egli ha rilevato che per i tre prelievi in contanti la causale (prestito) si fondava su una mera allegazione processuale dell'attrice senza valore probatorio, mentre per il bonifico del 7 luglio 2022 essa si riconduceva alla annotazione di costei al momento della transazione, ovvero ugualmente a una dichiarazione di parte che non dimostrava nulla e tanto meno un obbligo di restituzione.

 

                                  H.   Al dibattimento del 27 febbraio 2025 le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni e hanno rinunciato a replicare e duplicare, notificando mezzi di prova. In coda all'udienza il Pretore aggiunto ha respinto l'eccezione di incapacità di postulazione sollevata dal convenuto, ha acquisito agli atti i documenti prodotti e ha assegnato ai contendenti un termine di 30 giorni per presentare i memoriali conclusivi, dato che essi avevano rinunciato a essere convocati per le arringhe finali. Nei loro memoriali del 28 (l'attrice) e del 31 (il convenuto) marzo 2025 le parti hanno mantenuto il loro punto di vista.

 

                                    I.   Con decisione 5 maggio 2025 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione nel senso che ha ha condannato A al pagamento di fr. 25'558.30 più interessi del 5% dal 1° giugno (anziché dal 31 maggio) 2024 ed entro questo limite ha rigettato in via definitiva l'opposizione al PE n. _______. Le spese processuali di fr. 1'400.- (più le spese della procedura di conciliazione di fr. 1'000.-) sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili.

 

                                  L.   Contro la decisione appena citata A è insorto a questa Camera con un appello del 5 giugno 2025 per ottenerne la riforma nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

 

                                  M.   Con risposta 11 agosto 2025 B propone di respingere il gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

 

 

 

 

Considerando

 

in diritto:

 

                                   1.   L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, i termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso specifico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 6 maggio 2025 (tracciamento dell'invio agli atti), di modo che l'appello (e non il reclamo, come ha erroneamente indicato il Pretore aggiunto in calce alla decisione) presentato il 5 giugno 2025 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, si rivela tempestivo. Tempestiva è inoltre pure la risposta all'appello 11 agosto 2025.

 

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, dopo avere premesso che la decisione che aveva respinto l'eccezione di incapacità di postulazione avverso l'avv. PA1 era passata in giudicato, ha ricordato i principi che presiedono al riconoscimento di un contratto di mutuo (art. 312 CO) e all'obbligo di restituzione in base alle regole di interpretazione dei contratti (art. 18 CO), precisando che in casi particolari la semplice consegna di denaro può costituire un elemento sufficiente per ritenere l'obbligo di rimborso, sempre che si debba ragionevolmente ritenere che non vi siano alternative logiche all'esistenza di un contratto di mutuo (DTF 144 III 93). Rammentato che il contratto di mutuo non richiede la forma scritta, egli ha stabilito, per quanto atteneva ai tre prelevamenti in contanti, che essi erano stati eseguiti dal convenuto, allora amministratore unico della società attrice, senza che fosse dato di vedere in che misura ciò sarebbe avvenuto a beneficio della società anziché dello stesso amministratore unico, posto come le fatture societarie siano usualmente pagate tramite banca (bonifico bancario o pagamento e-banking). Pur riconoscendo di avere ricevuto gli importi in questione, il convenuto, malgrado la sua posizione, non aveva indicato la destinazione del denaro, come invece avrebbe ragionevolmente fatto ove i fondi fossero stati destinati all'amministrata. Né egli aveva mai sostenuto in causa, e tanto meno comprovato, di avere prelevato gli importi nell'interesse della società (ad esempio per procedere a pagamenti a suo carico) o di averli ricevuti a saldo di proprie pretese nei confronti di B o in rimborso di suoi anticipi in favore della medesima. In altri termini egli non aveva fornito spiegazioni in merito ai prelievi e alla loro destinazione ma si era limitato a sostenere che la controparte non aveva dimostrato che gli stessi erano avvenuti a titolo di mutuo, trascurando che l'attrice all'epoca era amministrata dal solo convenuto e difficilmente poteva dimostrare quanto egli chiedeva. Non poteva dunque esservi altra logica spiegazione se non quella per cui i prelievi in contanti erano avvenuti a titolo di mutuo. Per quel che era invece del bonifico bancario di fr. 10'000.- (doc. F), il Pretore aggiunto ha appurato che esso menzionava in modo ben visibile anche per il beneficiario (il convenuto) la causale "prestito del 07.07.2022" senza che costui l'abbia mai contestata né dopo la ricezione del denaro né dopo la richiesta di rimborso (doc. G, H), come invece sarebbe stato logico e necessario secondo la buona fede qualora il bonifico fosse avvenuto per altro titolo. Essendo per il resto i quattro mutui stati validamente disdetti (art. 318 CO; doc. G), il convenuto doveva essere astretto a pagare all'attrice l'importo richiesto di fr. 25'558.30 più interessi del 5% dal 1° giugno 2024 e in tale misura l'opposizione da lui interposta al noto PE doveva essere rigettata in via definitiva.

 

                                   3.   L'appellante si duole di un'erronea applicazione del diritto e in particolare delle regole in materia di onere della prova per avere il Pretore aggiunto accolto la petizione in ragione, sostanzialmente, di un unico motivo, ovvero che egli non avrebbe fornito spiegazioni circa i flussi di denaro in rassegna. Ricordato che il giudice, per determinare – secondo le regole dell'interpretazione dei contratti – se le parti si sono intese su un obbligo di restituzione, si fonda su tutte le circostanze del caso che spetta al mutuante dimostrare, il convenuto rileva che nella fattispecie toccava all'attrice provare – ciò che essa non era riuscita a fare - che le somme rivendicate fossero soggette a un obbligo di restituzione. L'appellante – che lamenta in tale misura un accertamento erroneo dei fatti – nega dipoi di avere riconosciuto la ricezione degli importi in questione, rilevando al proposito come nelle osservazioni del 29 novembre 2024 egli aveva esplicitamente contestato di avere effettuato prelievi a titolo di prestito e di avere beneficiato di prestiti da parte dell'attrice. Relativamente ai prelevamenti bancari in contanti, egli ribadisce che sui giustificativi non vi era alcuna indicazione che si trattasse di un prestito e che non spettava a lui giustificare i motivi del prelevamento non essendo gravato dall'onere della prova. Essendo all'epoca l'amministratore della società, egli poteva avere svariate ragioni per prelevare tali importi. Oltre a ciò egli ne era stato anche il promotore finanziario, sicché era poco realistico – oltre che privo di riscontro documentale e contrario a ogni logica economica e gestionale - che egli avesse prelevato denaro a titolo di mutuo dalla società da lui stesso finanziata. Riguardo all'ordine di bonifico del 7 luglio 2022, l'appellante rileva che, oltre a mancare il dettaglio contabile, la sua compilazione da parte dell'attrice lo rende un documento di parte senza valore probatorio, il cui difetto non è compensato nemmeno dalla e-mail (doc. H) in cui egli indicava all'attrice di rivolgersi al proprio (di lui) commercialista S______ C______ ma che costei non ha provato di avere contattato. Da ultimo l'appellante fa carico al primo giudice di non essersi confrontato con le contestazioni da lui offerte, segnatamente in merito al mancato valore probatorio delle allegazioni attoree.

 

                                   4.   Nella misura in cui si duole di un'erronea applicazione delle regole in materia di onere della prova, l'appellante non si avvede che il primo giudice non ha proceduto a invertire l'onere a carico di lui ma piuttosto ha – legittimamente, per quanto si dirà in appresso - attenuato l'onere a carico dell'attrice. A ben vedere, il Pretore aggiunto si è infatti dipartito da una presunzione di fatto fondata sull'esperienza generale della vita, ovvero dalla circostanza per cui le fatture societarie sono "usualmente" pagate tramite bonifico bancario o e-banking (e sono quindi tracciabili) – che il convenuto non discute –, come pure dall'accertamento – parimenti incontestato - secondo cui, nella sua posizione di amministratore unico, costui avrebbe ragionevolmente indicato la destinazione del denaro se i fondi fossero stati destinati alla società. Considerato che per il resto l'appellante non revoca – giustamente – in dubbio che, vista la di lui posizione di unico amministratore, l'attrice ben difficilmente poteva dimostrare – a maggior ragione in difetto di prove contabili (risposta all'appello, pag. 5 seg.) - che i prelievi da lui effettuati erano avvenuti a titolo di mutuo, la decisione del Pretore di ritenere, per finire, i prelievi in questione come avvenuti a beneficio personale anziché della società e non altrimenti spiegabili se non attraverso l'ipotesi di un mutuo da restituire, non è criticabile.  

 

                                         Dandosi una presunzione di fatto e una difficoltà – se non addirittura un'emergenza (Beweisnot) – probatoria nel senso illustrato, nulla impediva infatti al primo giudice di attenuare l'onere della prova a carico dell'attrice (cfr. STF 4A_314/2023 del 1° febbraio 2024 consid. 5 con rinvii) e considerare, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove (art. 157 CPC), che il silenzio e la mancata collaborazione del convenuto – che malgrado la sua posizione di unico amministratore non aveva fornito spiegazioni in merito ai prelievi e alla loro destinazione ma si era limitato a sostenere che la controparte non aveva dimostrato che gli stessi erano avvenuti a titolo di mutuo – potessero essere interpretati quali indizi a favore delle circostanze allegate dalla parte attrice gravata dall'onere della prova (Schmid in: Basler Kommentar, ZPO, 4a edizione, n. 11 ad art. 160 CPC; Lienhard, Beweislast und Beweislastumkehr im Schweizer Privatrecht in: ZZZ 2021/53 pag. 401 seg.). Per invalidare la presunzione di fatto e le conseguenze che il Pretore aggiunto ne ha tratto (prelievi non altrimenti spiegabili se non a titolo di mutuo personale e implicanti l'obbligo di restituzione), l'appellante non doveva apportare la prova del contrario – come sembra erroneamente credere – ma doveva quanto meno sollevare giustificati dubbi – di un certo spessore – sulla correttezza degli indizi o delle conclusioni trattene (STF 4A_314/2023 del 1° febbraio 2024 consid. 5 con rinvii). Se non che ancora in questa sede il convenuto si limita a obiettare in maniera del tutto vaga e insufficiente a ribaltare l'apprezzamento pretorile che egli, in qualità di amministratore unico "poteva avere svariate ragioni per prelevare tali importi". Perché poi il fatto di essere stato anche promotore finanziario dell'attrice rendesse poco realistico il prelievo da parte sua di denaro a titolo di mutuo dalla società da lui stesso finanziata, l'appellante non spiega. Senza contare che la doglianza si rivela oltretutto nuova e come tale è ugualmente irricevibile (art. 317 CPC).

 

                                   5.   Per abbondanza giovi rilevare che quand'anche la tesi attorea dell'obbligo di restituzione dei mutui non fosse stata – per denegata ipotesi – da accogliere, il tentativo del convenuto di sottrarsi all'obbligo di restituzione degli importi da lui prelevati a contanti dal conto della società e dei quali egli non ha fornito la minima spiegazione in merito alla destinazione, né risulta traccia contabile, sarebbe stato, comunque sia, destinato all'insuccesso per un'ulteriore ragione. A norma dell'art. 678 cpv. 1 CO gli azionisti, i membri del consiglio d’amministrazione, le persone che si occupano della gestione e i membri del consiglio consultivo sono tenuti a restituire dividendi, tantièmes, altre quote di utili, retribuzioni, interessi per il periodo d’avviamento, riserve legali da capitale e da utili o altre prestazioni che abbiano riscosso indebitamente. E trattandosi nella fattispecie di versamenti che il convenuto non ha saputo giustificare, pur essendo – nella sua posizione – l'unico in grado di farlo, e di cui per altro non figura alcuna traccia contabile (in violazione delle norme sulla presentazione dei conti, segnatamente dei principi di esaustività, verità e chiarezza del bilancio), l'obbligo di restituzione avrebbe riguardato in tal caso prestazioni indebite nel senso di quel disposto (cfr. Chenaux/Gachet in: Commentaire romand, CO I, 3a edizione, ni. 20, 27a, 28, 29, 46 e 98 ad art. 678 CO con rimandi).

 

                                   6.   Nella misura in cui contesta invece la qualifica giuridica del bonifico del 7 luglio 2022, si rileva anzitutto che l'appellante non discute che l'indicazione sull'ordine "prestito del 07.07.2022" fosse ben visibile anche per lui né che egli non abbia contestato la causale ivi menzionata né alla ricezione del denaro né al momento della richiesta di rimborso del 18 aprile 2024 (doc. G). Il convenuto si limita a contestare per la prima volta – e quindi in maniera irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC) – in questa sede che l'attrice non avrebbe versato alcun dettaglio contabile né avrebbe contattato per la questione il proprio fiduciario commercialista S______ C______, contrariamente a quanto egli aveva invitato a fare con la e-mail del 18 aprile 2024 (doc. H). A parte l'improponibilità delle obiezioni, non se ne vede tuttavia neppure l'utilità ai fini della qualifica del bonifico. Che poi la causale sia stata – pacificamente - indicata dall'attrice al momento dell'accredito, non inficia la valutazione pretorile. Di fronte al silenzio del convenuto – che nemmeno in questa sede tenta di fornire un'altra spegazione plausibile – il Pretore aggiunto poteva infatti ben ritenere che il versamento fosse avvenuto al titolo indicato e presumere per logica e buona fede che altrimenti il convenuto avrebbe manifestato la sua opposizione.

 

                                   7.   Pretestuosa appare infine – alla luce di quanto esposto dianzi –  la doglianza ricorsuale circa il mancato confronto del Pretore aggiunto con le contestazioni sollevate dal convenuto avverso il valore probatorio delle allegazioni della controparte.

 

                                   8.   Se ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese giudiziarie della procedura d'appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 25'558.30, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) che rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili alla controparte.

 

                                   9.   Il valore litigioso determinante ai fini di un'eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

 

 

 

decide:

                               1.      Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 5 giugno 2025 di A è respinto.

 

                               2.      Le spese processuali di fr. 3'500.-, sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili.

 

                               3.      Notificazione:

 

- avv. PA2, S______ L______, Via N______ __/CP ____, L______;

- avv. PA1, Via a______ R______ __, Lo______.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).