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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.04.2024 14.2023.112 – Entscheidsuche

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.04.2024 14.2023.112

Tessin La Camera di esecuzione e fallimenti 30.04.2024

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto bilaterale di vendita a rate di stampi. Contestazione dell’autenticità della firma sulla ricevuta della consegna dei stampi. Pagamento delle prime rate pattuite. Esigibilità condizionale

 

 

Incarto n.
14.2023.112

Lugano

30 aprile 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

cancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella causa SO.2023.1996 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 aprile 2023 da

 

RE 1 IT-

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

 

CO 1 __________

(patrocinato dall’ avv. RA 1, __________)

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 23 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 ottobre 2023 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con “Contratto di mutuo” del 13 giugno 2016, RE 1 si è impegnato a consegnare ad CO 1 entro il 30 agosto 2016 “7200 gomme” per la realizzazione di gioielli. Il patto prevedeva che “nel momento di consegna di tutti i n. 7200 modelli di gom­me, il creditore rilascerà ricevuta che contro-firmata dal debitore, da­rà effetto al presente contratto di mutuo”. Da parte sua CO 1 si è impegnato a restituire a RE 1 € 91'700.– in rate mensili di € 2'000.– a partire dal 30 dicembre 2016 e per tutti i mesi seguenti entro l’ultimo giorno del mese. La firma di CO 1 apposta sul contratto di mutuo è stata autenticata da un notaio svizzero.

 

                                  B.   Il 14 giugno 2016, entrambe le parti al contratto hanno firmato una ricevuta attestante che CO 1 aveva ricevuto da RE 1 i “7200 modelli gomma”.

 

                                  C.   Il 9 dicembre 2022 RE 1 ha invano sollecitato CO 1 perché pagasse il saldo del prezzo pattuito, indicato in fr. 77'727.–, rimarcando che, dopo i primi versamenti effettuati, da giugno 2017 non gli era più pervenuto alcun pagamento.

 

                                  D.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 gennaio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 77'439.41 oltre a interessi e spese.

 

                                  E.   Con e-mail del 29 gennaio 2023 CO 1 ha chiesto a RE 1 di ritirare il precetto esecutivo, facendo valere che il debito non sussiste perché il materiale non gli è mai stato consegnato né entro i termini definiti né in momenti successivi, sicché il contratto non ha mai avuto effetto. Nella sua e-mail di risposta del 31 gennaio 2023 RE 1 ha ribadito la sua pretesa.

 

                                  F.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 aprile 2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 16 maggio 2023. Con replica del 14 luglio 2023 inoltrata entro la scadenza fissata dal Pretore, l’istante ha ribadito il suo punto di vista.

 

                                  G.   Statuendo con decisione del 12 ottobre 2023, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità.

 

                                  H.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 ottobre 2023 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata la retrocessione della causa al primo giudice per nuo­vo giudizio, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili.

 

                                         Con osservazioni del 15 marzo 2024, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 13 ottobre 2023, il termine d’im­­pugnazione è scaduto lunedì 23 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che le parti han­no concluso un contratto sinallagmatico, cui è applicabile la prassi di Basilea-Campagna, secondo la quale il rigetto dev’essere concesso a meno che l’escusso renda almeno credibile l’eccezione d’inadempimento. Orbene, in casu il convenuto mette in discussio­ne l’adempimento della prestazione dovuta dall’istante, siccome sostiene di non aver mai ricevuto gli stampi per gioielli, la sua firma apposta sulla ricevuta prodotta dall’istante essendo a suo dire stata falsificata. Visto l’esito della perizia fatta esperire dal convenuto, che conclude per la falsità della firma, e il contenuto della corrispondenza intercorsa con il legale dell’istante – al quale il convenuto ha immediatamente opposto di non aver mai ricevuto i noti stampi – il Pretore si è detto portato a concludere che il debitore avesse esposto in modo convincente (ossia in modo almeno credibile) che nulla potesse essergli opposto in ragione di una ricevuta la cui non autenticità parrebbe attendibile. Secondo il pri­mo giudice pesa a favore di questa lettura l’assenza di ogni traccia dei pagamenti effettuati dal convenuto.

 

                                         Non ha poi ritenuto determinante la perizia prodotta dall’istante, che giunge al risultato diametralmente opposto, poiché sono entrambe perizie di parte, che valgono come semplici allegazioni di parte e hanno la stessa valenza. In definitiva, non potendo concludere in un senso o nell’altro in merito alla portata della ricevuta, entrambe le versioni delle parti essendo difendibili, il Pretore ha considerato che l’opposizione andasse mantenuta, onde la reiezione dell’istanza.

 

                                   4.   Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto della giurisprudenza relativa all’eccezione di falso nella procedura di rigetto dell’opposizione, secondo cui l’onere di rendere più verosimile la falsità del titolo di rigetto della sua autenticità grava sull’escusso, sicché, dopo aver stabilito che le tesi delle parti in merito alla ricevuta erano sostanzialmente equiparabili, il primo giudice avrebbe dovuto accogliere l’istanza anziché respingerla. In effetti, ritenuta autentica la ricevuta, la prova della controprestazione “sarebbe venuta da sé”, specie perché ciò è suffragato dal fatto che l’escusso ha pagato diverse rate per varie decine di migliaia di euro, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, poiché CO 1 non ha mai contestato di aver onorato parte del suo debito, sicché tale circostanza deve ritenersi un fatto processualmente provato.

 

                                   5.   In materia di esecuzione basata su un contratto bilaterale in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, già dal 2017 la Camera si è scostata dalla prassi di Basilea-Campagna citata nella senten­za impugnata (14.2003.15 del 16 ottobre 2003 consid. 4.1), che poneva a carico dell’escusso l’onere di rendere verosimile l’ina­­dempimento o il cattivo adempimento della prestazione dovuta dal­l’istante, per adottare la prassi ora dominante di Basilea-Città (det­ta anche “Basler Praxis”), secondo cui, ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto bilaterale, incombe al procedente, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (sentenze della CEF 14.2021.184 del 28 giugno 2022 consid. 4.1.1, 14.2020.176 del 31 maggio 2021 consid. 5.2, 14.2020.138 del 29 marzo 2021 consid. 4.2, 14.2018.102 del 7 marzo 2019, consid. 6, 14.2017.131 dell’11 agosto 2018, consid. 5.2/a, sentenza della CEF 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c, e in ultimo luogo; DTF 145 III 20 consid. 4.3.2 per l’eccezione d’inadempimento).

 

                                5.1   Nel caso di specie, contrariamente a quanto constatato dal Pretore, le parti non hanno concluso un contratto sinallagmatico, ma un accordo ove spettava al creditore l’obbligo della prestazione an­ticipata. In effetti, solo al momento della consegna di tutti gli stampi per gioielli (che doveva avvenire entro il 30 agosto 2016) e una volta rilasciata la ricevuta controfirmata dal debitore (in concreto datata 14 giugno 2016), il contratto di “mutuo” “avr[ebbe avuto] effetto” e sarebbe sorto l’obbligo di pagamento delle rate (a partire dal 30 dicembre 2016). La questione è invero ininfluente, siccome la “Basler Praxis” è applicabile anche quando il contratto bilaterale pone a carico del creditore l’obbligo della prestazione anticipata (sopra consid. 5).

 

                                5.2   Nella fattispecie l’escusso ha eccepito già in prima sede l’inadem­pimento dell’obbligo dell’escutente di consegnargli gli stampi pattuiti, sostenendo che la firma a lui attribuita sulla ricevuta del 14 giugno 2016 (doc. D) fosse falsa sulla scorta di una perizia grafologica da lui commissionata (doc. 1). In replica, l’istante ha prodotto una perizia da lui fatta allestire in merito a quella firma, che conclude all’autenticità della firma, facendo valere che tale risultanza è corroborata dal fatto che l’escusso gli ha versato le prime rate convenute per complessivi € 14'000.–. Il Pretore ha considerato che le due perizie si equivalgono, sicché non gli consentono di concludere né per l’autenticità né per la falsità della ricevuta, ragione per cui ha respinto l’istanza, invero senza spiegarne il motivo.

 

                             5.2.1   Se ci si limita alla questione della ricevuta, l’eccezione d’inadem­­pimento dell’escusso pare ammissibile, ossia sufficientemente circostanziata, non palesemente insostenibile e tempestiva. A suo sostegno, l’escusso ha infatti prodotto la perizia “grafotecnica” del perito Rossana Tanzi (doc. 1), che ha indotto il Pretore a dubitare dell’autenticità della firma dell’escusso sul documento, ancorché senza poterne concludere alla falsità. Ora, il reclamante non ha dimostrato che l’apprezzamento delle perizie con cui il primo giudice ha motivato i propri dubbi sia manifestamente errato (giusta l’art. 320 lett. b CPC, sopra consid. 1.2). Secondo la “Basler Praxis” (sopra consid. 5) gli spettava pertanto dimostrare l’autenticità della firma.

 

                             5.2.2   Nel reclamo, RE 1 rimprovera invero al Pretore di non aver tenuto conto della giurisprudenza relativa all’eccezione di fal­so nella procedura di rigetto dell’opposizione.

 

                          5.2.2.1   Secondo la giurisprudenza citata, i fatti riportati nei documenti prodotti dall’istante quale titolo di rigetto sono presunti esatti e le firme autentiche, ossia non false, a meno che siano d’acchito sospetti, ciò che il giudice verifica d’ufficio. Egli pronuncia il rigetto dell’op­­posizione ove la falsificazione non sia resa verosimile immediatamente. Respinge invece l’istanza se, basandosi su elementi oggettivi, ha l’impressione che il documento sia falso, senza tuttavia dovere escludere che non lo sia. Per convincere il giudice, l’escus­­so non può quindi limitarsi a contestare l’autenticità del documento o della firma (cfr. art. 178 CPC), ma deve rendere verosimile seduta stante a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, mediante documenti o altri mezzi di prova immediatamente disponibili, che la falsità è più verosimile dell’autenticità (DTF 132 III 143, consid. 4.1.2, con rimandi; sentenze della CEF 14.2022.34/35 del 2 agosto 2022 con­sid. 5.1, 14.2020.56 del 4 settembre 2020 consid. 5.1 e 14.2017.12 del 4 maggio 2017, RtiD 2018 I 772 n. 44 c, consid. 4.2/a, con rinvii).

 

                          5.2.2.2   In base alla giurisprudenza appena esposta, sarebbe quindi spettato all’escusso rendere verosimile la falsità della firma a lui attribuita sulla ricevuta. Siccome il Pretore ha ritenuto che la sua tesi non fosse più verosimile di quella dell’escutente, avrebbe dovuto constatare che la firma sembrava autentica e accogliere l’istanza, anziché respingerla. Sennonché il documento la cui autenticità è contestata in concreto non è (direttamente) il titolo di rigetto (il contratto), bensì la nota ricevuta. In virtù dell’art. 178 CPC, basta­va quindi all’escusso una contestazione “sufficientemente motivata” dell’autenticità della ricevuta, ciò che risulta il caso alla luce della perizia “grafotecnica” di Rossana Tanzi (doc. 1). In una situazione del genere, l’onere della prova (piena) dell’autenticità gravava sul­l’istante (Schweizer in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 7 ad art. 178 CPC).

 

                          5.2.2.3   A ben vedere la ricevuta contestata costituisce invero uno dei documenti che compongono il titolo di rigetto, poiché serve a dimostrare l’esigibilità della pretesa posta in esecuzione. Si potrebbe pertanto ritenere applicabile la giurisprudenza testé ricordata circa la prova dell’inautenticità del titolo di rigetto, ponendo a carico del­l’escusso non solo l’onere di motivare sufficientemente la propria contestazione secondo l’art. 178 CPC, ma anche di renderla verosimile a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF.

 

                                         Sarebbe però dimenticare che se eccepisce l’inadempimento o l’adempimento difettoso della controprestazione del creditore nel­l’ambito di un contratto sinallagmatico o bilaterale in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, l’escusso non deve rendere l’eccezione verosimile, bensì solo allegarla in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo. Coerentemente non si può allora esigere da lui di rendere verosimile l’eccezione d’inautenticità del documento con cui l’escu­­tente pretende di dimostrare l’adempimento della propria prestazio­ne. Ancora una volta (sopra consid. 5.2.1), secondo la “Basler Praxis” spettava al reclamante dimostrare l’autenticità della firma, ciò che non è riuscito a fare. Sotto questo profilo, nell’esito la decisio­ne impugnata resiste alla critica.

 

                                5.3   Il reclamante ribadisce però pure che la prova “solida” dell’esecu­­zione della controprestazione a suo carico risulta dal fatto che l’e­­scusso avrebbe ammesso, non avendolo mai contestato davan­ti al Pretore, di aver pagato varie decine di migliaia di euro (nell’i­­stanza aveva parlato di sette rate di € 2'000.– ognuna) a seguito della ricezione dei modelli in gomma.

 

                             5.3.1   In realtà, il Pretore ha accertato nella decisione impugnata (a pag. 5) “l’assenza di ogni traccia” dei pagamenti di acconti. Vero è, tuttavia, che l’escusso non ha contestato in prima sede (né del resto in seconda) di aver versato varie rate di € 2'000.– fino a giugno 2017, come allegato nell’istanza (ad n. 23-25), tanto che il precetto esecutivo è stato emesso per € 77'727.– (pari a fr. 77'439.11) invece che per € 91'700.–, ma ha semplicemente dichiarato di non aver mai ritirato gli stampi ed eccepito il falso della firma apposta sulla ricevuta prodotta dall’istante. In siffatte circostanze, ci si potrebbe chiedere se l’avvenuto pagamento delle prime rate mensili non dovrebbe perciò essere considerato un’allegazione di fatto non contestata e quindi da tenere per appurata (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario), ciò che avrebbe per effetto di confermare l’avve­­nuta consegna degli stampi per gioielli, siccome per volontà delle parti dalla stessa dipendeva l’efficacia del contratto.

                             5.3.2   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, il creditore, contrariamente al debitore (art. 82 cpv. 2 LEF), non è autorizzato ad avvalersi dell’alleggerimento dell’onere probatorio limitato alla verosimiglianza, ma deve portare la prova piena dell’e­­sistenza del titolo esecutivo di rigetto (DTF 144 III 552 consid. 4.1.4) e deve farlo per mezzo di documenti (cfr. sentenza 5A_693/ 2022 del 6 marzo 2023 consid. 3.4). In particolare il giudice del rigetto non può legittimamente fondarsi su un’allegazione del creditore non contestata dal debitore per stabilire l’esigibilità del credito posto in esecuzione ove la circostanza allegata non risulti dagli atti (sentenza 5A_399/2021 del 2 giugno 2023, consid. 5.3.2-5.3.3, che sconfessa la giurisprudenza finora contraria di questa Camera: sentenze 14.2020.175 del 2 aprile 2021 consid. 4.1 e 14.2017.51 del 21 settembre 2017, RtiD 2018 I 775 n. 49c, consid. 5). Il principio non è però senza eccezioni, segnatamente nel caso in cui l’esigibilità dipenda da una disdetta, che in linea di massima il giudice deve verificare solo se è contestata dall’escusso (sentenze del Tribunale federale 5A_1026/2018 del 31 gennaio 2019, RSPC 2020, 175 n. 2336, consid. 3.2.2, e della CEF 14.2021.160 del 5 maggio 2022, consid. 4.1.2), oppure se dipende dalla contro­prestazione dell’escutente in un contratto bilaterale, presunta regolarmente eseguita in assenza di contestazione dell’escusso (DTF 145 III 220 e 25 consid. 4.1.1 e 4.3.2; sentenze del Tribunale federale 5A_89/2019 del 1° maggio 2019 consid. 2.3.2, SJ 2019 I 406, e della CEF 14.2023. 36 del 16 ottobre 2023 consid. 6.2.1 e il rinvio).

                             5.3.3   Nel caso in rassegna l’esigibilità del credito posto in esecuzione non dipendeva da una disdetta, bensì dalla consegna degli stampi. Secondo la decisione del 6 marzo 2023 appena citata, il Pretore avrebbe quindi giustamente fatto astrazione dall’allegato pagamen­to delle prime rate anche se l’escusso non lo ha contestato.

                          5.3.3.1   Non è invero dato di comprendere perché la “soluzione differenziata” adottata per l’esigibilità dipendente da disdetta non debba valere anche per altri fatti che condizionano l’esigibilità. La motivazione del Tribunale federale (nella citata 5A_1026/2018) non è infatti specifica alla disdetta, ma si fonda sul rilievo generale per cui l’obbligo del giudice di verificare d’ufficio l’esistenza di un titolo di rigetto attiene al principio di applicazione d’ufficio del diritto (art. 57 CPC) e che non si giustifica tutelare d’ufficio un debitore quan­do non fa valere l’inesigibilità del credito da lui riconosciuto. La regola processuale secondo cui i fatti non contestati non devono essere provati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario) non può evidentemente sostituirsi alla produzione di un riconoscimento di debito constatato mediante “atto pubblico o scrittura privata” (ossia un documento), che è la condizione sine qua non del rigetto dell’op­posizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 55 ad art. 84 LEF), ma se il debito riconosciuto in un documento debitamente prodotto o la sua esigibilità dipendono da una condizione sospensiva (come una disdetta, la fornitura di una controprestazione o altro), non risulta dall’art. 82 LEF che la realizzazione della condizione possa essere provata unicamente con documenti e non possa anche essere ammessa in virtù dell’art. 150 CPC qualora l’escusso non abbia contestato l’allegazione dell’istante in merito all’avverarsi della con­dizione, perlomeno quando ha presentato osservazioni all’istanza o partecipato all’udienza. In una situazione del genere, solo la realizzazione della condizione risulta da un atto concludente, non il riconoscimento di debito, che è per ipotesi debitamente scritto e firmato. A ragione Staehelin (op. cit. n. 36 e 79 ad art. 82) ritiene che i principi della Basler Praxis debbano essere estesi ai riconoscimenti di debito condizionali (sopra consid. 5 e 5.3.2 i.f.).

                          5.3.3.2   Nel caso concreto, l’escusso ha esplicitamente sottoscritto l’obbli­­go di restituire all’istante € 91'700.– in rate mensili di € 2'000.– a partire dal 30 dicembre 2016, ma le parti hanno subordinato gli effetti del contratto alla consegna di tutti e 7200 stampi. Nelle osservazioni all’istanza CO 1 ha espressamente contestato la consegna degli stampi. Non ha invece negato di aver versato le prime rate menzionate nell’istanza (ad n. 23-25). La circostanza può dunque ritenersi avverata (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). Ciò non costituisce però la prova diretta dell’avverarsi della condizione – la consegna degli stampi – cui le parti avevano subordinato l’efficacia del contratto. Si tratta soltanto di un indizio, pur consistente. Siccome all’istante incombeva portare la prova piena dell’esistenza del titolo di rigetto (sopra consid. 5.3.2), un indizio indiretto, pur di peso, non basta a escludere ogni dubbio ragionevole in merito al titolo da lui fatto valere. Il reclamo va pertanto respinto anche su questo punto, ciò che ne segna definitivamente la sorte. Ciò non gl’impedisce di far valere la propria pretesa con un’azione di merito in cui chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; sopra consid. 2).

 

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 77'439.41, supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà ad CO 1 fr. 1'500.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  __________;

–  __________.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).