Tessin La Camera di esecuzione e fallimenti 18.04.2023
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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 19 gennaio 2023 di
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RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 9 gennaio 2023 nell’esecuzione n. __________97 promossa dal ricorrente nei confronti di
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PI 1,
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ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________97 della sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) RI 1 ha escusso l’ex-moglie PI 1 per l’incasso di fr. 40'777.– oltre ad accessori. Con decisione del 7 febbraio 2022, il Pretore del Distretto di Leventina ha rigettato l’opposizione interposta dall’escussa in via provvisoria per fr. 18'277.– e in via definitiva per fr. 22'500.– oltre agl’interessi.
B. Il 2 novembre 2022, l’UE ha emesso un verbale di pignoramento valente attestato di carenza di beni per fr. 68'882.10 dopo aver accertato che la rendita di fr. 3'319.– mensili percepita dall’escussa dalla PI 3 di __________ e il reddito di fr. 150.– conseguito da suo marito, PI 2, con la sua ditta __________ non coprono il loro minimo esistenziale stabilito pure in fr. 3'319.– (base mensile di fr. 1'700.–, pigione di fr. 800.–, premi dell’assicurazione malattia di fr. 719.–, spese di trasferte di fr. 100.– per visite mediche regolari e partecipazione di fr. 150.– ai costi per medicamenti naturali non riconosciuti dalla cassa malati per un problema al ginocchio). RI 1 ha impugnato questo provvedimento con ricorso del 14 novembre 2022 e il 18 novembre l’UE ha riconsiderato parzialmente il provvedimento impugnato annullandolo, così come le relative spese esecutive, dopo aver ritenuto necessario convocare nuovamente l’escussa per interrogarla ed eseguire le verifiche del caso. Con decisione del 14 dicembre 2022, questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso nella misura in cui non era diventato senza oggetto in seguito alla riconsiderazione, nel senso che l’incarto è stato retrocesso all’UE perché procedesse all’accertamento dei fatti pertinenti censurati dal ricorrente ed emettesse una nuova decisione.
C. Il 7 dicembre 2023 l’UE ha proceduto al nuovo pignoramento, determinando la quota pignorabile del reddito dell’escussa sulla base del seguente computo:
Redditi
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Debitrice |
fr. |
3'319.00 |
Rendita della PI 3, __________ |
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Coniuge |
fr. |
100.00 |
__________ di PI 2 |
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Totale |
fr. |
3'419.00 |
100% |
Minimo d’esistenza
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Base mensile |
fr. |
1'700.00 |
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Affitto |
fr. |
900.00 |
Affitto Fr. 700.00; media spese riscaldamento Fr. 125.00 (mesi invernali circa Fr. 250.00) + legna Fr. 75.00 |
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Assicurazione malattia |
fr. |
188.80 |
Premi 2022 al netto sussidio pagati regolarmente |
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Altri |
fr. |
110.00 |
Media partecipazione ai costi __________ da gennaio a ottobre 2022 (spese straordinarie da gennaio a marzo non considerate e rimborso arretrati Fr. 222.00 mensili non considerati) |
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Trasferte fino al luogo di lavoro con il trasporto pubblico (coniuge) |
fr. |
74.00 |
Abbonamento mensile Arcobaleno __________ per acquisti inerenti all’attività |
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Totale |
fr. |
2'972.80 |
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Tenuto conto della percentuale del reddito dell’escussa rispetto al reddito totale dei coniugi (97.07%), l’UE ha stabilito la quota del minimo esistenziale di lei in fr. 2'885.85 e ha quindi pignorato la sua rendita di fr. 3'319.– per la differenza di fr. 433.– mensili dallo stesso 7 dicembre 2022. Il 9 gennaio 2023 l’UE ha emesso il nuovo verbale di pignoramento, che ha notificato alle parti il medesimo giorno.
D. Con ricorso del 19 gennaio 2023, RI 1 chiede di annullare il nuovo verbale di pignoramento e di ordinare il pignoramento della rendita dell’escussa a concorrenza di almeno fr. 2'856.– mensili.
E. Con osservazioni del 25 gennaio 2023 PI 1 e PI 2 si sono opposti al ricorso, mentre l’UE si è riconfermato nel proprio provvedimento.
F. Il 5 e il 28 febbraio 2023, PI 1 ha presentato altri documenti all’UE, che li ha girati a questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 10 gennaio 2023, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3. Il ricorrente rileva anzitutto che la rendita d’invalidità che l’escussa vanta contro la PI 3 dovrebbe ammontare ad almeno fr. 4'200.– mensili, ma che sarebbe in corso una trattenuta di fr. 900.– della stessa PI 3, ch’egli dice di non poter accettare, poiché il proprio credito deve a suo dire prevalere sull’obbligo di rimborso di PI 1.
3.1 Per la stessa ratio legis dell’art. 93 LEF, l’ufficio d’esecuzione può tener conto nel pignoramento di redditi dell’escusso solo di quanto egli effettivamente percepisce (sentenza della CEF 15.2021.76 del 28 giugno 2021 relativa a un caso in cui la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG tratteneva in parte la rendita AVS dell’escusso in compensazione di pretese sue). Sotto questo profilo la decisione impugnata resiste quindi alla critica.
3.2 Ciò posto, il terzo debitore dei redditi pignorati non può evidentemente compensare quanto dovuto con pretese sue inesistenti, pagare spese dell’escusso non indispensabili (giusta l’art. 93 LEF) oppure trattenere contributi non obbligatori (sentenza della CEF 15.2012.117 del 26 novembre 2012, RtiD 2013 II 921 n. 57c, consid. 1.2/a). Le quote di reddito compensate o trattenute senza diritto vanno pignorate come credito contestato (sentenza della CEF 15.1998.9 del 6 maggio 1998, Rep. 1998, n. 74, consid. 1.4). Nel caso in esame, tuttavia, si evince dalla decisione 29 giugno 2021 della PI 3 che la rendita d’invalidità mensile di PI 1 è stata ridotta di fr. 900.– da gennaio del 2021 in compensazione del suo obbligo di rimborsare rendite ricevute in doppio da gennaio ad agosto 2020 per complessivi fr. 31'390.80 e che il condono di tale obbligo per caso di rigore (secondo l’art. 35a della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LPP, RS 831.40]) le è stato negato. Non si giustifica pertanto, a prima vista, il pignoramento della trattenuta di fr. 900.– come credito contestato, ferma restando la facoltà per il ricorrente di esigerlo dall’UE in vista di un’eventuale assegnazione giusta l’art. 131 LEF.
4. Il ricorrente rileva inoltre che dall’incarto non risulta l’esistenza di prestazione del primo pilastro (rendita d’invalidità secondo la legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [LAI, RS 831.20]), ciò che è inverosimile dal momento che l’escussa percepisce una rendita del secondo pilastro (secondo la LPP, v. sopra consid. 3.2). Sebbene l’UE non l’abbia indicato nelle osservazioni al ricorso, si evince dall’incarto che esso ha accertato presso la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (e-mail del 24 novembre 2022) e presso la Cassa di compensazione SVA del Cantone Sciaffusa (scritti del 17 novembre 2022) che l’escussa non percepisce prestazioni del primo pilastro. Secondo la banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop), PI 1 e PI 2 hanno trasferito il domicilio dalla Germania a __________ il 24 aprile 2021. D’altronde il ricorrente non indica indizi per cui si dovrebbe ritenere che, contrariamente a quanto dichiarato dall’escussa, ella percepirebbe una rendita del primo pilastro da un’altra cassa di compensazione di quelle consultate dall’UE. Egli non fornisce in particolare indicazioni su eventuali premi pagati dall’ex moglie quando collaborava, gratuitamente secondo quanto da lei riferito nelle osservazioni al ricorso, all’attività di lui nella __________. Il ricorso va dunque respinto anche su questo punto.
5. RI 1 contesta poi il reddito del marito dell’escussa, che ritiene non comprovato, e chiede l’edizione delle ultime decisioni di tassazione di ambedue i coniugi nonché della contabilità e dei documenti giustificativi della ditta (__________) del marito. Pure su questo punto l’UE non si è espresso nelle osservazioni al ricorso.
5.1 Tuttavia, nella rubrica “osservazioni” del verbale di pignoramento avversato, l’UE ha rilevato che “la decisione tassazione 2021 della Società __________ non è ancora stata emessa. Da estratto conto della ditta risulta un guadagno da gennaio a ottobre 2022 di circa Fr. 40.00 mensili (arrotondati Fr. 100.00)”. In un’e-mail del 23 novembre 2022 presente nella documentazione dell’UE (tramessa al patrocinatore del ricorrente con e-mail del 21 dicembre 2022), l’Ufficio di tassazione di Biasca ha confermato che la decisione di tassazione non era ancora stata emessa. Ad ogni modo la ditta (individuale) di PI 2 è stata iscritta nel registro di commercio solo il 19 novembre 2021 e il termine per l’inoltro della dichiarazione fiscale per il 2022 non è ancora scaduto. La richiesta di edizione delle ultime decisioni di tassazione di ambedue i coniugi non risulta quindi pertinente.
5.2 L’UE ha stimato il reddito di PI 2 in base al conto dettagliato intestato alla sua ditta presso la Banca __________ e il conto delle entrate e uscite da lui fornito (corrispondente a quanto richiesto dall’art. 957 cpv. 2 CO per le imprese individuali con un cifra d’affari di meno di fr. 500'000.–). Il ricorrente non ha addotto indizi idonei a far dubitare dell’affidabilità degli elementi presi in considerazione dall’UE, la cui decisione va di conseguenza confermata senza necessità di assumere ulteriore documentazione.
5.3 RI 1 reputa “del tutto strano e incomprensibile” che il reddito del marito accertato in fr. 150.– mensili il 2 novembre 2022 sia stato poi ridotto a fr. 100.– mensili nella decisione ora impugnata. In realtà, la cifra di fr. 150.– è stata appurata in occasione del precedente pignoramento del 21 giugno 2022 apparentemente sulla sola scorta delle dichiarazioni dell’escussa (come risulta dal verbale delle operazioni di pignoramento). Quella di fr. 100.– è invece fondata, come visto, sull’estratto conto dettagliato della ditta e sul conto delle entrate e uscite (sopra consid. 5.2). Semmai ci si potrebbe interrogare sull’“arrotondamento” da fr. 40.– a fr. 100.–, ma in assenza di contestazione la questione può rimanere aperta.
6. Il ricorrente critica ancora il fatto che redditi e spese dei coniugi PI 1 siano stati sommati, sostenendo che solo quelli della moglie dovrebbero essere presi in considerazione. Misconosce così, in modo invero sorprendente, che secondo l’art. 93 cpv. 1 LEF l’ufficio d’esecuzione può pignorare solo i redditi che, a suo giudizio, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore “e della sua famiglia”. Il modo in cui l’UE ha calcolato la quota pignorabile del reddito dell’escussa è conforme alla giurisprudenza e alla prassi consolidata (sopra consid. 2). Ne segue che la richiesta di dimezzare i supplementi per pigione e premi della cassa malati va respinta.
7. Per RI 1 appare “del tutto strano e incomprensibile” che la pigione computata per fr. 800.– nel precedente verbale di pignoramento sia salita a fr. 900.– in quello ora contestato. Anche in questo caso la spiegazione è da ricercare nel fatto che in seguito al primo ricorso l’UE ha proceduto a nuovi accertamenti, che l’ha condotto ad aggiungere alle spese di riscaldamento elettrico, pari in media a fr. 250.– per i (sei) mesi invernali, quindi in media annua a fr. 125.– (arrotondati a fr. 100.– nel primo pignoramento), i costi del riscaldamento a legna, stimato in fr. 75.– mensili. Alla pigione di fr. 700.– sono stati quindi computati nelle spese per l’alloggio fr. 900.– complessivi. Il ricorrente non formula critiche sui singoli importi, mentre la sua richiesta di dimezzamento è già stata respinta (sopra consid. 6).
8. Il ricorrente censura il supplemento per spese mediche di fr. 110.– mensili, secondo lui da stralciare perché esse non fanno parte del minimo vitale del diritto esecutivo e non sono state documentate. Postula l’edizione dei documenti che comprovino la spesa.
8.1 Secondo il punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento e indipendentemente dal loro importo. Può anche comprendere l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal.) quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.; sentenza della CEF 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93). È quindi incorretto dire in modo generico che le partecipazioni non rientrano nel minimo esistenziale dell’escusso. Spetta invece a chi contesta la decisione dell’ufficio d’esecuzione esporre i motivi del suo dissenso.
8.2 Orbene, il ricorrente non si confronta con la giustificazione figurante nel verbale contestato, secondo cui il supplemento si riferisce alla media della partecipazione ai costi dell’assicurazione malattia (__________) da gennaio a ottobre 2022, escluse le spese straordinarie avute da gennaio a marzo e il rimborso di arretrati di fr. 222.– mensili. Non si misura neppure con il calcolo dettagliato delle partecipazioni, mese per mese, da gennaio a novembre 2022 contenuto nella documentazione trasmessa al proprio patrocinatore, da cui si evince una media mensile di fr. 109.10 (v. calcolo “Prestazioni __________”). Una verifica a campione – che sarebbe semmai spettato al ricorrente fare in modo sistematico – conferma che gl’importi corrispondono a quelli accreditati alla __________ nell’estratto bancario dettagliato del conto dell’escussa presso la __________. L’edizione di altri documenti è pertanto inutile. Avendo l’UE escluso dal calcolo le spese straordinarie, si può ritenere che quelle computate sono ricorrenti e si ripresenteranno nel 2023. Il ricorrente non pretende il contrario. Insufficientemente motivata, la censura è infondata se non finanche irricevibile.
8.3 Sul motivo della riduzione del supplemento da fr. 150.– a fr. 110.– da un verbale all’altro non ci si sofferma, da un canto perché l’intenzione del ricorrente non pare essere di aumentare l’importo del supplemento di cui chiede lo stralcio e dall’altro poiché ci si può limitare a rinviare a quanto esposto sopra (consid. 5.3 e 7).
9. L’insorgente si duole di un “radicale e inaccettabile” cambio della descrizione relativa al supplemento per spese di trasferte, da “trasferte visite mediche regolare” dell’escussa nel primo verbale a “Abbonamento mensile Arcobaleno __________ per acquisti inerenti all’attività” del marito in quello ora impugnato. Allega inoltre che il costo è inferiore a quello computato (senza indicare quello ritenuto corretto) e che non può, comunque sia, essere preso in considerazione perché la spesa non è comprovata e non può essere inclusa nel minimo vitale. Nelle osservazioni al ricorso, l’UE espone di aver considerato il prezzo di un abbonamento Arcobaleno per due zone necessario agli spostamenti per l’acquisto di beni di prima necessità, le consultazioni mediche e lo svolgimento dell’attività “no profit” del marito, dal momento che i coniugi non dispongono di un veicolo proprio e il loro domicilio è lontano dai principali centri.
9.1 Non si disconosce che l’UE non sembra molto in chiaro sul motivo del supplemento in discussione. Se riguarda l’attività professionale di PI 2, come risulta dal verbale contestato, il supplemento non si giustifica perché le spese di trasferte professionali sono già state dedotte dall’introito netto di fr. 100.– mensili stabilito dall’UE. La giurisprudenza ammette tuttavia che si possano computare per una persona invalida i costi di trasporto con il mezzo più economico se è necessario per seguire un trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il mondo esterno e altre persone (cfr. DTF 106 III 107 seg.). Lo stesso principio deve valere se il trasporto pubblico è indispensabile alla persona invalida per raggiungere i negozi in cui comprare quanto necessario al suo sostentamento di base giusta l’art. 93 LEF. Nel caso in esame, per raggiungere __________ da __________ ci s’impiegano più di due ore a piedi. La decisione dell’UE di riconoscere il prezzo di fr. 74.– mensili di un abbonamento Arcobaleno per due zone (necessario ad arrivare a __________) è pertanto condivisibile. Il pagamento di tale costo non è invero comprovato, ma è inevitabile, ciò che risulta indirettamente dai numerosi addebiti sul conteggio della __________ per acquisti alla __________, alla __________ e alla __________ di __________. Già con otto viaggi di andata e ritorno al mese da __________ a __________ il costo dell’abbonamento risulta più vantaggioso dell’acquisto di singoli biglietti (di fr. 9.20 senza l’abbonamento metà prezzo).
9.2 Per contro la richiesta di PI 1, contenuta nelle osservazioni al ricorso, d’includere il costo di un nuovo abbonamento metà prezzo non è giustificata e va pertanto respinta.
10. Il ricorrente chiede infine l’edizione degli estratti conto mensili degli ultimi 5 anni di ogni conto su cui essi hanno il diritto di firma o sono contitolari, al fine di verificare la presenza d’importi pignorabili.
10.1 Sono però pignorabili solo eventuali saldi attuali composti da redditi risparmiati. È invece materialmente impossibile pignorare somme nel frattempo già spese (sentenza della CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 5). Sotto questo punto di vista la richiesta d’edizione del ricorrente è priva d’interesse.
10.2 L’ufficio d’esecuzione deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del patrimonio dell’escusso e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80) e in tale ipotesi può finanche invitare il debitore a fornire informazioni sul periodo antecedente il pignoramento, in particolare sul cosiddetto “periodo sospetto” di cinque anni dell’art. 288 LEF (DTF 135 III 665 consid. 3.2.2; sentenza della CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019, consid. 9 e i rinvii). Nel caso in rassegna, il ricorrente non fornisce però alcun indizio per cui si dovrebbe dubitare delle risposte dell’escussa. La misura istruttoria richiesta va di conseguenza respinta.
11. In questa sede la Camera non è competente per statuire sulla domanda di compensazione con una pretesa salariale di fr. 53'000.– formulata dall’escussa con le osservazioni al ricorso. Andava fatta valere in sede di rigetto dell’opposizione o con un’azione separata. La competenza della Camera si limita in questa procedura a verificare la correttezza dell’operato dell’UE (art. 17 cpv. 1 LEF).
12. Gli scritti 5 e 28 febbraio 2023 di PI 1 e i relativi documenti sono stati prodotti dopo la scadenza impartitale dall’UE per presentare osservazioni al ricorso. Non possono pertanto, di principio, essere considerati ai fini del giudizio odierno. Ad ogni modo, le imposte non sono considerate come spese vitali nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 140 III 340 consid. 4.4 con rinvii; Tabella, n. III), l’UE ha già computato nel minimo vitale fr. 110.– mensili (pari a fr. 1'320.– annui) per partecipazioni e non sono possibili accantonamenti per spese o aumenti futuri o imprevisti, semmai l’escusso deve chiedere una revisione del calcolo nel caso in cui sorgono effettivamente nuove spese indispensabili o aumentano costi già computati (art. 93 cpv. 3 LEF). Ciò vale anche per eventuali interventi dentistici da eseguire durante il pignoramento, motivo per cui l’UE è invitato a esaminare se si giustifica una revisione del pignoramento interrogando l’escussa. Le spese per le attività del tempo libero sono già comprese nella base mensile di fr. 1'700.– (Tabella, ad I, alla voce “cultura”).
13. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.