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Numero d'incarto: 35.2004.92
Data decisione, Autorità: 19.01.2005, TCA

Titolo:

rottura dente mangiando un risotto alla milanese. Negata l'esistenza di un infortunio poiché il preteso corpo estraneo non é stato chiaramente identificato dall'assicurato. Fattore esterno straordinario rimasto indimostrato. Negata pure una lesione corporale parificata ad infortunio
 

LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF



Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2004.92

 

mm/td

Lugano

19 gennaio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2004 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 settembre 2004 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 21 giugno 2004, RI 1 – docente presso la scuola dell’infanzia di __________ e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 - ha annunciato a quest'ultima la rottura di un dente. L'evento è stato così descritto: "Durante il momento del pranzo, mi sono accorta che si è staccato un pezzo di dente" (doc. Z 3).

 

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti amministrativi, l'assicuratore ha rifiutato il proprio obbligo contributivo. Tale rifiuto è stato confermato - dopo l'opposizione interposta dall'assicurata personalmente l'11 agosto 2004 - con decisione su opposizione del 22 settembre 2004.

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 29 ottobre 2004, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, facendo esplicito riferimento agli argomenti già esposti in sede di opposizione (cfr. I).

 

                               1.4.   In risposta, la CO 1 ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 22 settembre 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che la fattispecie, oggetto della presente vertenza, si è verificata il 20 gennaio 2004, sono applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

 

                               2.3.   Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

 

                               2.4.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

 

                               2.5.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

 

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

 

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

 

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

 

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore."

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

 

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

 

                               2.6.   Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RDAT I-2003 N. 79 p. 313; RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. RDAT I-2003 N. 79 p. 313; DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

 

                               2.7.   Il TFA ha avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione è condizionata l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria.

                                         Sono, in particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in una torta alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1999 U 349, p. 477ss., 1992 U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).

                                         Per contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 K 787 p. 420 consid. 2b; STFA del 16 gennaio 1992 nella causa E. non pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 K 921 p. 156ss., consid. 2b).

                                         L'Alta Corte, pronunciandosi in merito a un caso in cui un assicurato ha subito una lesione dentaria masticando una scheggia di un guscio di frutti di mare mentre mangiava una pizza ai frutti di mare non sgusciati, ha riconosciuto l'intervento di un fattore esterno straordinario (cfr. STFA del 26 febbraio 2004 nella causa M., U 305/02).

                                         In una sentenza del 21 febbraio 2003 nella causa S., U 229/01, il TFA, invece, ha lasciato aperta la questione a sapere se la presenza di un chicco grezzo in un "müesli" ai 5 cereali, possa essere qualificato quale elemento estraneo all'alimento.

 

                               2.8.   Per quanto concerne il fattore esterno straordinario, il TFA, chinandosi a più riprese su fattispecie in cui la presenza di un corpo estraneo non era stata accertata, ha sempre escluso il carattere infortunistico della lesione dentaria.

                                         Nella sentenza del 21 febbraio 2003 nella causa S. (cfr. consid. 2.6. in fine), per esempio, l’Alta Corte ha stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione dentaria si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente all'alimento ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del fattore straordinario.

                                         In una decisione del 26 settembre 2001 nella causa S. Organisation de santé contre G. e Tribunal administratif del Canton Ginevra, K 207/00, il TFA ha sancito che la rottura di un ponte mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto, non avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno straordinario non era stata provata.

                                         In una sentenza del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, il Tribunale federale delle assicurazioni, nel caso di un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si era rotta un dente, ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché la causa esterna e straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti non aveva visto il corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che ignorandone l'identità aveva ingoiato.

                                         In una sentenza del 27 agosto 1992 nella causa M., la Corte federale ha negato l'azione di un elemento esterno, nonostante una perizia giudiziaria avesse escluso un'altra causa, trattandosi di un'assicurata che aveva sostenuto di avere rotto un dente masticando del pane in cui c'era un corpo estraneo la cui identità non aveva controllato avendo sputato il tutto nel lavabo.

                                         In un'altra pronunzia del 3 ottobre 2003 nella causa X. Compagnia d'assicurazione c/ S. (U 87/03), l'Alta Corte ha stabilito che un assicurato che si è rotto un dente mangiando un'insalata non era stato vittima di un infortunio. Infatti l'assicurato sostenendo di aver gettato subito via l'oggetto duro che avrebbe morso, senza esaminarlo, non ha dimostrato con grado di verosimiglianza preponderante che l'oggetto morso era un corpo estraneo all'alimento.

                                         Questo principio era già stato applicato dal TFA in precedenza, in altri due casi in cui gli assicurati avevano affermato di aver rotto un dente masticando qualcosa di duro senza essere in grado di identificare l'oggetto causa della lesione: in entrambi i casi, il TFA ha ritenuto non essere stata resa verosimile l'esistenza di un fattore esterno straordinario (STFA del 30 aprile 1991 nella causa R. e 16 gennaio 1992 nella causa T., citate in STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.).

 

                                         Infine, la nostra Massima Istanza, in una sentenza del 30 marzo 2004 nella causa D., U 252/02, confermando un precedente giudizio di questa Corte, ha deciso che la rottura di un dente di cui è rimasto vittima un assicurato mangiando una barretta alimentare contenente anche frutta disidratata non era da ricondurre ad un fattore esterno straordinario.

                                         In particolare il TFA ha rilevato:

 

"  (…).

                                          5.

5.1 Nel ricorso di diritto amministrativo D.________ sostiene che il presupposto del fattore esterno straordinario andrebbe considerato dimostrato e non solo possibile, in quanto nella barretta da lui ingerita - alla luce degli ingredienti che la compongono - non doveva esservi alcun "oggetto duro"; di conseguenza la sua presenza non era prevedibile. A suo dire, inoltre, il solo fatto di non aver potuto determinare il corpo estraneo, in quanto ingerito, non potrebbe indurre a negarne l'esistenza.

5.2 Ora dagli atti emerge che nella dichiarazione di infortunio sottoposta all'INSAI il ricorrente ha affermato che, mentre guidava la propria bicicletta e stava mangiando una barretta alimentare, marca Skatto, di cui fa uso regolarmente, aperta in precedenza, sarebbe venuto a contatto con un "pezzo duro" che gli avrebbe provocato la frattura di un molare. Su espressa richiesta dell'INSAI, egli ha in seguito precisato quanto segue: "Masticandola ho sentito una specie di "crac" e dei grani duri in bocca ... pensando che si trattasse di frutta candita particolarmente dura, li ho inghiottiti ... solo dopo essermi recato dal dentista è risultato che tra questi doveva trovarsi anche un pezzetto del dente che si era rotto". Rispondendo a specifica domanda dell'assicuratore infortuni, il ricorrente ha però evidenziato di non essere sicuro che la causa fosse effettivamente da ricondurre all'alimento; in effetti, essendo la barretta aperta, depositata nel porta-oggetti dell'auto e quindi nella tasca della giacca, poteva esservisi attaccato un corpo estraneo, quale un sasso o grani abrasivi provenienti dai cantieri da lui regolarmente visitati per motivi professionali.

 

 

6.

 

6.1 In concreto va da un lato rilevato che dall'elenco degli ingredienti contenuti nel prodotto in questione emerge che esso si compone anche di frutta disidratata, cioè di frutta secca, che, secondo la generale esperienza della vita, può risultare di una certa consistenza. Palesemente infondata è quindi l'affermazione del ricorrente secondo cui non era in alcun caso ammissibile aspettarsi la presenza di elementi più duri nell'alimento esaminato. Del resto lo stesso interessato ha in un primo momento definito il corpo proprio "frutta candita particolarmente dura", a comprova del fatto ch'egli si aspettava o perlomeno poteva aspettarsi che vi fossero pezzi di frutta, anche di una certa consistenza. Inoltre, invece di sputare l'oggetto masticato, come verrebbe spontaneo fare, secondo la generale esperienza della vita, in caso di dubbio sulla sua origine, soprattutto se si sospetta di aver ingerito un sasso, l'ha ingoiato. In tali circostanze, la fattispecie in esame, proprio per la possibile presenza di pezzi di frutta, può, contrariamente a quanto sostenuto da D.________, senz'altro essere paragonata a quella esaminata nella sentenza inedita 30 aprile 1996 in re K., U 61/96, in cui questa Corte ha già giudicato che il fatto di imbattersi, mangiando un "Birchermüesli", in una bacca dura (sciolta, seccata e congelata) o in un fiocco di cereali duro non configura un fattore esterno straordinario, in quanto appunto si tratta di elementi normalmente presenti in questo tipo di alimenti.

6.2 Pure infondata è inoltre la dichiarazione dell'assicurato in relazione all'impossibilità di trovare elementi duri nella barretta, di tipo diverso degli ingredienti di cui essa si compone. In effetti è il ricorrente stesso ad aver sostenuto che, lasciando la barretta aperta sia nel porta-oggetti dell'auto che nella tasca, potevano esservisi attaccati dei grani o dei sassolini, con cui egli entrava in contatto tramite l'attività svolta sui cantieri. Anche in questa ipotesi egli poteva quindi aspettarsi, per sua stessa ammissione, che, lasciando le barrette aperte in auto o in tasca ed essendo egli spesso a contatto con materiale da cantiere, l'alimento si intaccasse con corpi estranei anche pericolosi. In proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti già statuito che se alimenti o bevande vengono consumati malgrado la persona interessata potesse accorgersi del difetto, rispettivamente lo avesse lei stessa causato, non si può parlare di fattore esterno straordinario (STFA 1944 pag. 103 consid. 2, citata in Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3a ed., Zurigo 2003, pag. 27).

6.3 Del resto, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse la presenza di grani o sassi nella barretta quale fattore esterno straordinario, essa sarebbe in concreto solo possibile, non tuttavia verosimile. In effetti, alla luce delle circostanze concrete e delle dichiarazioni dello stesso ricorrente, l'ipotesi più probabile è che egli si sia imbattuto in un pezzo di frutta particolarmente duro. Come già accennato in precedenza, se egli avesse effettivamente pensato di essersi imbattuto in qualcosa di eccezionale e eventualmente pericoloso quale un sasso, egli avrebbe almeno tentato di non ingerirlo. Egli stesso ha quindi ritenuto più probabile la presenza di un pezzo di frutta, ipotesi da egli stesso confermata all'inizio e in seguito parzialmente modificata. Del resto il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che il presupposto del fattore esterno straordinario non può essere ammesso se l'assicurato non è stato in grado di dimostrare - come nel caso di specie - che l'oggetto masticato fosse, ad esempio, un sasso e non un cereale (sentenza inedita 21 novembre 1990 in re T., U 37/90), rispettivamente che la rottura del dente fosse riconducibile ad un guscio di noce presente nel cioccolato e non alla noce stessa (SVR 2001 KV no. 50 pag. 146 consid. 5)."

                                         (STFA del 30 marzo 2004 nella causa D., U 252/02, consid. 5 e 6)

 

                               2.9.   Nella presente fattispecie l'assicurata, nell'annuncio d'infortunio LAINF del 21 giugno 2004, ha così descritto l'evento del 20 gennaio 2004:

 

"  Durante il momento del pranzo, mi sono accorta che si è staccato un pezzo di dente."

                                         (doc. Z 3)

 

                                         L'insorgente, il 20 luglio 2004, ha compilato il "Questionario per lesioni ai denti causate dalla masticazione di alimenti" sottopostogli dall'assicuratore LAINF convenuto.

                                         Il tenore delle domande e delle relative risposte è il seguente:

 

"  1. Data esatta dell'evento:              Risposta: 12°° / 20.01.’04

 

2. Quando si è recato per

    la prima volta dal dentista

    a seguito di tale danno?              Risposta: 22.01.’04

 

3. A quale precisa circostanza attribuisce la rottura del dente? (p.f. dia

    una descrizione esatta e completa)

 

    Risposta:

Durante il momento del pranzo ho masticato qualcosa di duro, probabilmente un sassolino.

 

4. Quale alimento stava mangiando?

 

    Risposta:

    Risotto

 

 

5. Ha masticato qualcosa di duro?

 

    Risposta:                                    x  SI                  NO

 

    Se sì, di cosa si trattava e in quali circostanze ha masticato:

 

    Risposta:

    probabilmente un sassolino

 

    Lei ha visto questo corpo duro oppure si tratta di una sua

    supposizione? In altre parole come ha accertato l'evento?

 

    Risposta:

    l’ho percepito fra i denti

 

    E a suo giudizio a quale causa è da far risalire il danno patito?

 

    Risposta:

    il sassolino ha rotto una parte del dente."

                                         (doc. Z 6)

 

                                         Nell'opposizione dell’11 agosto 2004, inoltrata contro la decisione formale del 9 agosto 2004 con cui la CO 1 ha rifiutato di assumere il caso (cfr. doc. Z 7), l'assicurata ha ribadito di avere avvertito in bocca la presenza di un corpo duro che, vista la composizione dell’alimento che si apprestava a mangiare, non poteva essere che un sassolino. Essa ha comunque dichiarato di non potere affermare con sicurezza essersi trattato di un sassolino, poiché tutto il contenuto della bocca è stato sputato nel lavandino:

 

"  Per quel che concerne la rottura del dente, posso precisare che durante il pasto (risotto alla milanese) ho avvertito un corpo duro presente in bocca.

Considerando che la preparazione di tale cibo comprende: riso, acqua, cipolla, brodo vegetale e zafferano, si può concludere che nel risotto ho masticato un sassolino.

Non ho potuto affermare con sicurezza che si trattava di un sassolino, poiché, la mia prima reazione è stata quella di recarmi nel bagno e sputare il tutto (pezzo di dente, sassolino e resto di cibo).

A questo punto non mi è possibile presentarvi il sassolino, poiché, potete ben comprenderlo, è oramai introvabile, dal momento che è finito nelle tubature comunali.

 

Vi è da considerare inoltre che non mangio da sola, ma con tanti bambini piccoli, e ho agito in modo così discreto soltanto per non impressionarli.

Non era certo il caso di sputare il tutto nel piatto o nella mano in loro presenza!

Atto certamente poco educativo!

 

Nell'annuncio di infortunio non ho precisato il tutto, fiduciosa che la situazione fosse compresa, senza spiacevoli dettagli.

A questo punto mi auguro che questa mia ultima precisazione corrisponda alle vostre esigenze"

                                         (doc. Z 9).

 

                                         Nell'atto ricorsale, RI 1 ha semplicemente fatto riferimento agli argomenti contenuti nell’opposizione dell’11 agosto 2004 (cfr. I).

 

                             2.10.   La questione contestata è circoscritta all'esistenza di un elemento esterno straordinario nel cibo che l'assicurata stava mangiando il 20 gennaio 2004.

                                         Gli altri elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA sono, in effetti, manifestamente realizzati.

 

                                         Il TCA rileva che nell'annuncio di infortunio del 21 giugno 2004 la ricorrente ha omesso di indicare la causa della nota lesione dentaria (cfr. consid. 2.9.; doc. Z 3).

                                         Compilando, il 20 luglio 2004, il questionario sottopostogli dall'assicuratore LAINF convenuto, l’assicurata, da un lato, ha dichiarato di avere masticato qualcosa di duro contenuto nel risotto e, dall’altro, ha precisato che era un probabile sassolino. Essa, alla domanda "Lei ha visto questo corpo duro oppure si tratta di una sua supposizione? In altre parole come ha accertato l'evento?", ha affermato soltanto di avere percepito fra i denti il sassolino (cfr. consid. 2.9.; doc. Z 6).

                                         In sede di opposizione, RI 1 ha puntualizzato di non avere visto direttamente il corpo estraneo, avendo sputato nel lavandino tutto il contenuto della bocca, ma di ritenere trattarsi di un sassolino considerati gli ingredienti che compongono un risotto alla milanese (cfr. consid. 2.9.; doc. Z 9).

 

                                         Nell'evenienza concreta, quindi, l’insorgente semplicemente presume che ad avere provocato il danno al dente sia stato un corpo estraneo all'alimento consumato, ciò che non é tuttavia stata in grado di accertare direttamente.

 

                                         Al riguardo, è utile evidenziare che secondo la giurisprudenza tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio (cfr. SVR 2001 KV nr. 50 p. 145; SVR 1995 AHV Nr. 57 p. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 p. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; STFA del 10 marzo 2003 nella causa D.-Y., C 162/01) - concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 61 N. 59 p. 617) - secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha tuttavia più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 p. 145; RAMI 1994 p. 211; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c), e come il dovere processuale di collaborazione comprenda in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; DLA 2002 p. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

                                         L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato, unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5).

                                         Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza preponderante (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145, STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P.-B., C 49/00; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99; DTF 125 V 195).

                                         Non è, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile.

                                         Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6b).

 

                                         Va, pure, ricordato che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (cfr. STFA del 14 settembre 2003 nella causa R., C 281/02; STFA del 26 settembre 2001 nella causa S. Organisation de santé contro G. e Tribunal administratif del Canton Ginevra, K 207/00; RAMI 1999 U 349 p. 478 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269 consid. 1).

 

                                         Occorre ancora segnalare che, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio, occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno straordinario: non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre.

                                         Questo procedimento induttivo, di regola, non è ammesso (cfr. RAMI 1990 p. 46ss consid. 2).

 

                                         In simili condizioni, nel caso di specie, visto che l’assicurata non è riuscita a identificare il corpo duro, in ossequio alla (severa) giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.8.), anche nel caso in cui si potesse riconoscere il fattore esterno, non sarebbe dimostrato con il grado della probabilità preponderante che si sia trattato di un fattore esterno straordinario.

                                         In particolare, non si può escludere che nel riso ci fossero dei grani duri non cotti. Il riso, in effetti, prima di essere confezionato, viene sottoposto a diverse fasi di lavorazione, dalla pulitura fino alla brillatura (cfr. F. Bisanti, Il riso, Suggerimento operativi, www.altaristorazione.com). Secondo la generale esperienza della vita, quindi, in un piatto di riso possono trovarsi dei chicchi scuri duri sfuggiti all'operazione di selezione degli stessi.

                                         Per un caso analogo, in cui l’assicurato ha subito una lesione dentaria mangiando del riso, senza tuttavia essere stato in grado di caratterizzare il tipo di sostanza all’origine del danno alla salute, cfr. STCA del 10 dicembre 2004 nella causa D., inc. 35.2004.51.

 

                                         Va, peraltro, rilevato che allorché un assicurato si limita a formulare delle dichiarazioni non particolarmente definite, senza descrivere in modo preciso e dettagliato il "corpus delicti", non si può giungere a un'affidabile conclusione circa il tipo di fattore di cui si è trattato e tanto meno in merito alla straordinarietà dello stesso (cfr. STFA del 20 dicembre 1999 nella causa S., U 200/99).

 

                                         In una sentenza del 21 aprile 1999 nella causa C., pubblicata in RAMI 1999 U 349 p. 477, l'Alta Corte ha sì considerato che il fatto di essersi rotto un dente con un sassolino mangiando un preparato a base di riso all'estero in un Paese in via di sviluppo costituisce un infortunio, tuttavia in quella fattispecie è stato riconosciuto l'intervento di un fattore esterno straordinario, in quanto l'elemento esogeno era stato chiaramente identificato come un sassolino.

 

                                         Non essendo possibile ritenere accertata, perlomeno nel grado della verosimiglianza preponderante (come esposto precedentemente, la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, lo scrivente TCA deve constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid. 5b; 116 V 136ss consid. 4b).

 

                             2.11.   Infine, va rilevato che il TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156ss., consid. 5).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti



Ultimo aggiornamento: 23.04.2018   |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster